CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021
Cassazione n. 00585/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIi vvisoallep udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h [OSCURATO:PERSONA] thIsn5.imi 1sridln impugna la sentenza del G.d.F. di Napoli del 14 febbraio 2019, con la quale è stato condannato alla pena di euro 6.000,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il 25 luglio 2019, quale cittadino straniero e in violazione dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato emesso dal Questore di Chiasso il 18 luglio 2019, si era trattenuto abusivamente in Napoli. 2. E' stato riqualificato ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. l'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] come ricorso per cassazione, evidenziandosi che la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta spetti alla Corte di cassazione, alla quale sono stati trasmessi gli atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte rileva il ricorso appare inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., in quanto proposto da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi la Corte di cassazione e, quindi, da un soggetto non legittimato al sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (3 DCA Lginftgo). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021