CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18931/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10555/2017R.G. proposto da S.I.A.T. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, Piazza del Fante n. 2 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentae difende unitamente al prof. avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Comune di Palermo, in persona del Sindacop.t.,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza n. 3674/29/16, depositata il 24 ottobre2016, della Commissione tributaria regionaledella Sicilia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16 marzo 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che: 1. –sulla base di due motivi S.I.A.T. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza n. 3674/29/16, depositata il 24 ottobre 2016, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha ac colto l’appello del Comune di Palermo, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva diversamente accolto l’impugnazione di una cartella di pagamento (n. 29620100119711649000) emessa dietro iscrizione a ruolo della TARSU dovuta dalla contribuente per l’anno 2009; -il Comune di Palermo resiste con controricorso. Considerato che: 1. - i n via pregiudiziale va rilevato che la ricorrente ha depositato memoria, con documentazione allegata, ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 3, conv. in l. n. 136 del 2018; - i n allegato a detta memoria è stata, quindi, prodotta documentazione relativa, rispettivamente, alla comunicazione dell’agente della riscossione, - recante la determinazione dell'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, - ed al pagamento delle rate sin qui previste nel piano di rateizzazione; 2. - la definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, in una al rispetto delle relative condizioni, è idonea a determinare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46; v., altresì, Cass., 30 novembre 2018, n. 31021; Cass., 7 dicembre 2017, n.29394); - s i è, peraltro, rilevato che in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata, poiché la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità la domanda di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l'estinzione del giudizio (Cass., 6 agosto 2019, n. 20967; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394);e, ad ogni modo, la pronuncia di estinzione consegue dalla rinuncia che abbia dato seguito all’impegno assunto nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (v. Cass., 2 maggio 2019, n. 11540; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24083); 3. -le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (d.lgs. n. 546/1992, art. 46, c. 3, cit.), non trovando applicazione, nella fattispecie, la stessa regola generale, in tema di rinuncia al ricorso, prevista dall'art. 391, c. 2, cod. proc. civ., poichè la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata (cfr., ex plurimis , Cass., 13 marzo 2019, n. 7107; Cass., 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., 27 aprile 2018, n. 10198); -non ricorr ono i presupposti processuali dell’ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di misura la cui naturaeccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. La Corte - dichiara estinto il giudizio; - compensa integralmente tra le parti le s