CassazionedecretoSezione 6Decisione del 27 ottobre 2025
Cassazione n. 10253/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Prato. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso avverso il provvedimento, emesso il 27 ottobre 2025, dal Tribunale di Prato di rigetto dell’istanza di riesame del decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare e diversi beni (orologi marca Rolex, borse [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] etc) disposto nei suoi confronti perché indagato per il delitto di favoreggiamento personale. 1.1. Ha dedotto: -violazione di legge, in relazione all’art. 325 cod. proc. pen., per avere la P.g. procedente sottoposto a sequestro beni non indicati nel decreto, emesso dal pubblico ministero,di guisa che - per potere mantenere il vincolo reale - sarebbe stata necessaria la convalida del giudice per le indagini preliminari , nel caso di specie non intervenuta; -violazione di legge e vizio di motivazione per omissione, in relazione al fumus commissi delicti, non essendo gli elementi indicati dal Tribunale del riesame evocativi della commissione del delitto di favoreggiamentoquanto meno sotto il profilo del dolo. Alla odierna udienza-che si è svolta in forma non partecipata- il pubblico ministero ha concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile . 2. Il decreto di sequestro probatorio disposto dal Pubblico Ministero nell’ambito del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di favoreggiamento personale, aveva ad oggetto “apparecchi elettronici…”, al fine di disvelare eventuali rapporti tra il predettoChen e tale [OSCURATO:PERSONA], ricercato in Italia e fuggito in Spagna. Secondo l’ipotesi accusatoria, infatti, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe favorito la latitanza del [OSCURATO:PERSONA], facendo pervenire a Barcellona, luogo in cui il predetto si era rifugiato per sfuggire all’arresto, beni griffati da potere vendere, in modo da garantirsi il mantenimento. 2.1. Tuttavia, nonostante l’oggetto della misura reale fosse stato individuato in modo preciso, la Polizia giudiziaria procedente, durante la perquisizione, provvedeva a sequestrare anche tali ulteriori beni. Essi, pur non essendo stati menzionati nel decreto di sequestro, erano stati rinvenuti presso l’abitazione dell’indagato e ritenuti pertinenti alla prospettata condotta criminis. 2.2. Il Tribunale del riesame ha ritenuto legittimoil provvedimento. La decisione di estendere il sequestro a beni non specificamente indicati nel provvedimento originario non era censurabile per la loro pertinenza rispetto al reato ipotizzato, essendo essi utili all’accertamento della condotta criminosa e rilevanti aifini delle indagini. 3. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 325 cod. proc. pen. 3.1. La questione dedotta è stata già sottoposta al vaglio di questa Corte. Si è,infatti, affermato che , qualora il pubblico ministero, delegando la polizia giudiziaria all'esecuzione di una perquisizione, abbia disposto il sequestro, oltre che degli oggetti e/o documenti esplicitamente indicati, anche di «quanto rinvenuto ed, in ogni caso, ritenuto utile a fini di indagine», egli è tenuto a provvedere alla convalida relativamente al sequestro,avente a oggetto cose non specificate nel provvedimento; invero, poiché l'indeterminatezza dell'indicazione rimette al giudizio della polizia giudiziaria operante (sempre che non si tratti di beni soggetti a confisca obbligatoria) l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro (e cioè la qualifica dei beni come corpo o pertinenza del reato) e poiché, dunque, il relativo accertamento non può che avere natura provvisoria, è necessario il tempestivo controllo da parte dell'autorità giudiziaria, che lo esercita ai sensi dell'art. 355 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 5672 del 25/11/1999, dep. 2000, Cogni, Rv. 215566-01; nello stesso senso, Sez. 5, n. 43282 del 17/10/2008, Vastola, Rv. 241727-01). 3.2.Si è, altresì, precisato che, anche nell’ipotesi in cui la polizia giudiziaria abbia individuato e sequestrato cose non indicate nel decreto o il cui ordine di sequestro non sia desumibile dalle nozioni di corpo di reato e di cosa pertinente al reato, in relazione ai fatti per cui si procede, l'autorità giudiziaria dovrà procedere alla convalida del sequestro ovvero ordinare la restituzione delle cose ritenute non suscettibili di sequestro. Logico corollario è che ove il pubblico ministero - delegando la polizia giudiziaria - disponga il sequestro nei termini di cui si è appena detto e non provveda poi alla convalida, non è esperibile la procedura del riesame, che l'ordinamento riserva al decreto emesso ex art. 253 cod. proc. pen. (art. 257 cod. proc. pen.), il quale contiene l'indicazione delle cose da sequestrare. In tale ipotesi, qualora il pubblico ministero non restituisca d'ufficio i beni sequestrati, ai sensi dell'art. 355, comma 2, cod. proc. pen., l'interessato potrà invece avanzare al medesimo la relativa istanza, con facoltà di proporre opposizione al g.i.p. contro l'eventuale diniego, ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4263 del 15/12/2005, dep. 2006, Fanesi, Rv. 233625- 01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 42517 del 15/10/2021, Soave, Rv. 282208-01). 3.3. Nella ipotesi al vaglio, perfettamente inquadrabile nella casistica esaminata dalla giurisprudenza, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto proporre reclamo,ma avrebbe dovutopresentare istanza di restituzione dei beni al Pubblico Ministero procedente. Solo eventualmenteavrebbe dovuto esperire l’opposizione innanzi al Giudice per le indagini preliminari, in caso diingiustificato diniego. Alla non esperibilità del rimedio giurisdizionale attivato consegue la inammissibilità dell’originaria istanza di reclamo. 4. Con il secondo motivodi ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] contesta il fumus commissi delicti. Costituisce ius receptumil principio secondo cui in sede di riesame del sequestro probatorio (ma anche del decreto di perquisizione), il Tribunale è chiamato a verificare la sussistenza della «astratta configurabilità» del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato oil trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria. Si è ulteriormente precisato che oltre ad accertare la «configurabilità astratta» del reato occorre apprezzare la «ragionevole ipotizzabilità» nel caso concreto, senza che ciò implichi per il giudice la necessità di scrutinare, come avviene per le misure cautelari personali, la sussistenza della gravità indiziaria. 4.1. Nel caso in esame,la motivazione del Tribunale del riesame, censurabile solo per violazione di legge, nel cui ambito rientra solo la motivazione apparente e omessa, è esaustiva, convincente e logica consentendo di apprezzare il percorso logico argomentativo posto a base dell’epilogo decisorio ( cfr pag. 5 del provvedimento). Di qui,la inammissibilità del motivo per manifesta infondatezza. 5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causadi inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa -al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som