Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1970
ECLI:EU:C:1970:35
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61969C0036
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 6 MAGGIO 1970 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente
,
[OSCURATO:PERSONA]
,
II ricorrente di cui mi occupo oggi ha lavorato a lungo nella industria siderurgica italiana. II 1
o
febbraio 1960 veniva assunto dall'[OSCURATO:PERSONA] della CECA. Inquadrato in A 2, dirigeva dapprima la divisione mercato nell'ambito della Direzione generale acciaio. Promosso in A 1, succedeva al direttore generale il 9 aprile 1964.
Allorche' nel luglio 1967, a seguito della fusione, si creö la [OSCURATO:PERSONA] unica, si pose il problema della riorganizzazione amministrativa. Con la fusione venivano create 24 direzioni generali e venivano nominari i rispettivi direttori. Fu soppressa la Direzione generale acciaio, che divenne una semplice direzione della Direzione generale economia industriale.
Il ricorrente non riusciva ad ottenere un posto di direttore generale e, pur mantenendo il suo inquadramento, veniva nominato vicedirettore generale presso la Direzione generale economia industriale, con competenze specifiche nel campo siderurgico. Il 22 dicembre 1967 la [OSCURATO:PERSONA] determinava di creare una nuova Direzione generale «diffusione delle conoscenze», come contemplato nel trattato Euratom. Il ricorrente ne veniva informato con lettera del presidente della [OSCURATO:PERSONA] in data 6 gennaio 1968, che per di piü gli faceva parte dell'intenzione di affidargli questa nuova unitä. La nomina avveniva con decisione 20 marzo 1968, che prendeva effetto dal 28 marzo 1968. L'interessato ne veniva informato con lettera 22 marzo 1968. Evidentemente la decisione non entusiasmava il ricorrente che, il 27 marzo 1968, presentava la propria candidatura al posto di Direttore generale dell'economia industriale, che nel frattempo si era reso disponibile ed era stato dichiarato vacante. A questo posto perö veniva promosso un altro dipendente con decisione 9 aprile 1968. Ciö induceva il ricorrente a presentare, il 17 aprile 1968, una domanda di cessazione dal servizio a norma dell'articolo 4 del noto regolamento 259/68, ma anche questa volta egli non riusciva nel suo intento: in una lettera del presidente datata 13 giugno 1968 si comunicava al Peco che la [OSCURATO:PERSONA] non intendeva privarsi della sua collaborazione e respingeva quindi la domanda. Gia in una lettera del 17 maggio 1968 il ricorrente si era rivolto al presidente della [OSCURATO:PERSONA] e, sottolineando le particolari esigenze del posto che gli era stato affidato, cui non si confacevano le sue capacitä, la sua esperienza e la sua preparazione, ripeteva la richiesta giä avanzata a norma dell'articolo 4 del regolamento 259/68. Prima che la domanda fosse espressamente respinta, esito che il ricorrente aveva avuto modo di conoscere anticipatamente, il 4 giugno 1968 l'interessato inviava alla [OSCURATO:PERSONA] un reclamo chiedendo che gli venisse applicato l'articolo 50 dello statuto, cioe la dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio.
La richiesta veniva ribadita in un reclamo indirizzato al presidente il 10 ottobre 1968, cui sono seguite ulteriori trattative coi membri della [OSCURATO:PERSONA]. II 3 febbraio 1969 l'interessato riceveva una comunicazione dal vice-presidente [OSCURATO:PERSONA] nella quäle si dichiarava che il ricorrente era perfettamente in grado di svolgere le mansioni a lui affidate, mentre sarebbero sorte notevoli complicazioni se si fosse applicato l'articolo 50 dopo qualche mese soltanto dalla nomina al nuovo posto. Nel marzo 1969, il Peco rientrava in Italia per ragioni di salute e vi rimaneva. Un certificate) medico del 21 aprile 1969 stabilisce che la malattia e conseguenza del lavoro svolto dal paziente. Nel marzo 1969 il Peco si rivolgeva al presidente del Parlamento europeo sottoponendogli il proprio caso e nel maggio 1969 pare che i contrasti abbiano raggiunto un punto critico. Il medico curante del Peco avrebbe dichiarato che vi era pericolo di ricaduta se l'interessato, che nel frattempo si era quasi rimesso, avesse ripreso la precedente attivitä. Per questo motivo il ricorrente indirizzava alla [OSCURATO:PERSONA] una lettera in data 26 marzo 1969 nella quäle si lamentava dell'andamento della propria carriera e, adducendo la sua cagionevole salute, conseguenza delle mansioni che gli erano State affidate, chiedeva che fosse posto termine al rapporto di lavoro. La cessazione del rapporto avrebbe dovuto avvenire al piü presto e le sue spettanze peeuniarie, data la responsabilitä della [OSCURATO:PERSONA], avrebbero dovuto venir calcolate a norma dell'articolo 42 del vecchio statuto CECA, cioe secondo la disciplina vigente in precedenza per la dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio e tuttora applicabile a norma dell'articolo 99 dello statuto CECA. [OSCURATO:PERSONA] adottava quasi subito una decisione a questo riguardo, provvedimento che ha dato origine alla presente controversia. Il 4 giugno 1969 la [OSCURATO:PERSONA] deeideva di accogliere le dimissioni del ricorrente a norma dell'articolo 48 dello statuto, con effetto dal 10 giugno 1969. Per quanto riguarda le spettanze peeuniarie, tuttavia, non veniva deciso di applicare il combinato disposto dell'articolo 50 dello statuto e dell'articolo 42 dello statuto CECA. Tali spettanze avrebbero dovuto essere definite a norma dell'articolo 12 dell'allegato VIII dello statuto, secondo il quäle il ricorrente ha diritto alla semplice liquidazione proporzionale all'anzianita di servizio. II ricorrente veniva informato di ciö con lettera del vicepresidente Barre, in data 5 giugno 1969. II ricorrente non gradiva questa soluzione e decideva di adire la Corte il 4 agosto 1969. A quanto pare, dal 1
o
luglio 1969 egli aveva trovato impiego presso un'industria siderurgica italiana.
Nel ricorso, il Peco dichiara espressamente di non voler impugnare il provvedimento di licenziamento e la data stabilita per la cessazione dal servizio e di considerarsi invece leso dall'applicazione dell'articolo 48 dello statuto, che disciplina le dimissioni volontarie, non-ché dalla determinazione delle spettanze pecuniarie a norma dell'articolo 12 dell'allegato VIII dello statuto. Egli si ritiene legittimato a chiedere — sia pure sotto forma di risarcimento — l'applicazione dell'articolo 42 del vecchio statuto CECA. Questa soluzione lo risarcirebbe dal danno conseguente alla differenza tra la sua retribuzione precedente e quella attuale. Egli ha quindi formulato varie domande, di annullamento, di accertamento e di condanna, cui si aggiunge la domanda di condanna della [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno morale valutato simbolicamente in una lira.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il ricorso e infondato; vediamo ora come stiano le cose in realtä.
Valutazione giuridica
I — Sulla ricevibilitä
Non sono State sollevate eccezioni in merito e non vi e motivo di sollevarne d'ufficio, ne per quanto riguarda Posservanza del termine d'impugnazione — che si puö accertare raffrontando le date fondamentali — ne per quanto riguarda il fatto che la decisione 4 giugno 1969 e impugnata solo parzialmente. Affronterö quindi senz'altro il merito della controversia.
II — Nel merito
Il ricorrente sostiene sostanzialmente di non aver presentato dimissioni
volontarie
a norma dell'articolo 48 dello statuto, ma di esservi stato
costretto.
Si potrebbe quindi parlare di una risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa o per «fatto illecito» del datore di lavoro, come previsto dalla legislazione italiana. Il ricorrente si richiama all'articolo 2119 c.c. (recesso per giusta causa) che in forza dell'articolo 2129 si applica anche ai prestatori di lavoro dipendenti da enti pubblici. Egli invoca inoltre la legge 15 luglio 1966 n. 604, il cui art. 1 stabilisce che anche i contratti di lavoro stipulati con enti pubblici possono venir denunciati per giusta causa dai prestatori di lavoro. Nel diritto comunitario, in tale ipotesi, si dovrebbe per lo meno osservare il principio secondo cui lo scioglimento del rapporto dev'essere disciplinato nel modo più favorevole al dipendente, cioè si dovrebbe mirare ad un'applicazione analogica e non stereotipata dell'articolo 50 dello statuto, oppure, per i dipendenti CECA, dell'articolo 42 del vecchio statuto CECA. Inoltre, si dovrebbe tener conto delle violazioni dei principi sanciti dagli articoli 5 e 7 dello statuto, a norma dei quali vi dev'essere corrispondenza tra inquadramento e mansioni mentre il ricorrente, dopo la soppressione della Direzione generale acciaio di cui era a capo, è stato sostanzialmente retrocesso. Anche la motivazione del provvedimento di licenziamento sarebbe insufficiente ed infine il ricorrente avrebbe diritto, per lo meno, al risarcimento del danno morale a materiale da lui sofferto, danno che egli conviene possa essere compensato dall'applicazione dell'articolo 42 del vecchio statuto CECA.
[OSCURATO:PERSONA] obietta anzitutto — e mi pare a ragione — che il diritto comunitario ammette, secondo lo statuto vigente, solo la risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni a norma dell'articolo 48, cioè come conseguenza di un'univoca manifestazione di volontà dell'interessato, la quale implica — a determinate condizioni — lo scioglimento del rapporto, come previsto dall'articolo 12 dell'allegato VIII dello statuto. Altrettanto fondato mi pare, tuttavia, l'assunto del ricorrente secondo cui, pur se la sua domanda contiene il termine «dimissioni» e segue parzialmente la falsariga dell'articolo 48, egli non voleva semplicemente dimettersi. Infatti, nella lettera del 26 maggio, indirizzata al presidente della [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ha chiaramente esposto i fatti che avrebbero addirittura nuociuto al suo stato di salute. Traendone le logiche conclusioni, egli ne ha desunto
un'illecito
della [OSCURATO:PERSONA], nonché la
necessità
di por fine al rapporto di lavoro, il che, com'è stato dichiarato nella lettera summenzionata, dovrebbe giustificare l'applicazione dell'articolo 50 dello statuto oppure dell'articolo 42 del vecchio statuto CECA. Prescindendo dal tenore dell'articolo 48 dello statuto, è quindi inevitabile esaminare la situazione alla luce della disciplina dei rapporti di pubblico impiego.
a)
Un punto è pacifico: non è possibile applicare soltanto il diritto italiano. Questo non si riferisce tanto al fatto che, a quanto pare, le summenzionate disposizioni del codice civile si applicano solo ai rapporti
contrattuali
e la legge n. 604 (supponendo che si applichi ai rapporti di diritto pubblico che hanno carattere unilaterale) non vale per i dipendenti di ruolo che godono della stabilità dell'impiego. Le questioni possono anche rimanere insolute, giacché vi sono delle considerazioni più importanti.
È certo erroneo sostenere l'efficacia diretta del diritto italiano in quanto il diritto comunitario — di struttura diversa — non potrebbe violare o affievolire i diritti interni precedentemente acquisiti. Chi si pone al servizio della Comunità ne accetta la disciplina come unica norma fondamentale e determinante. Ciò è indiscutibile, giacché se ogni dipendente comunitario si facesse scudo delle norme del proprio diritto nazionale, cadrebbe
l'unità
della disciplina comunitaria del rapporto di pubblico impiego, senza contare che il diritto interno, in linea di massima, non trova applicazione al di fuori della sfera dei rapporti nazionali. Al massimo, si può considerare il diritto interno una fonte
mediata
, giacché il diritto comunitario è piuttosto lacunoso e gl'inconvenienti che ne derivano possono venire ovviati facendo ricorso ai diritti nazionali onde elaborare principi giuridici comuni. Nella prassi comunitaria si possono trovare numerosi esempi in questo senso. Ora, poiché la disciplina del pubblico impiego negli altri Stati membri ignora il principio che il ricorrente invoca e che costituisce un pilastro dell'ordinamento giuridico italiano, non ci è possibile considerarlo come un elemento fondamentale della disciplina comunitaria del pubblico impiego. Quindi non mi pare che possa essere accolta la domanda fondata sulla risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa o per illecito della [OSCURATO:PERSONA].
b)
Per quanto riguarda poi l'applicazione dell'articolo 50 — eventualmente per analogia — che il ricorrente ha chiesto insistentemente e per l'ultima volta nella lettera di dimissioni, ai fini del giudizio è essenziale il fatto che si tratta di una cosiddetta norma potestativa, istituita per venir applicata «per motivi di servizio». Nessuno vi ha diritto, bensì l'applicazione viene fatta precipuamente esercitando un potere discrezionale. L'eventuale non applicazione può essere impugnata solo per sviamento di potere. Nel nostro caso però non vi sono indizi sufficienti per legittimare all'esercizio di un'azione in questo senso e ne riparlerò a proposito del risarcimento. Per contro, come giustamente rileva la [OSCURATO:PERSONA], avrebbe potuto costituire sviamento di potere da parte sua l'applicazione dell'articolo 50 poco dopo aver affidato al ricorrente nuove e importanti mansioni, e poco tempo dopo che erano state soppresse quelle competenze, analoghe alle competenze derivanti dal regolamento 259/68, di cui la [OSCURATO:PERSONA], nono stante le ripetute richieste del ricorrente, si è sempre rifiutata di valersi a favore di quest'ultimo. È quindi assodato che nemmeno il richiamo alla possibilità di applicare l'articolo 50, indirettamente o per analogia, giova al ricorrente.
c)
Quanto all'osservanza dei principi sanciti dagli articoli 5 e 7 dello statuto, cioè quanto alla corrispondenza tra mansioni e grado, si deve dire che si tratta di una considerazione essenziale, il cui significato è stato più volte sottolineato dalla giurisprudenza e dalla quale (vedasi causa
15-65, Raccolta XI-1965, pag. 1256
) i dipendenti hanno già potuto trarre vantaggiose conseguenze. Non vedo però come nella fattispecie si possa parlare d'inosservanza di questo principio, e di conseguente diritto del ricorrente al risarcimento.
Non e il caso, sotto questo aspetto, di esaminare a fondo la censura secondo cui il ricorrente, nominato vicedirettore generale con competenze specifiche nel settore dell'acciaio,
nel luglio 1967
sarebbe stato retrocesso (tra l'altro poiché in quell'occasione alle sue dipendenze era stato posto un ufficio con personale ridotto), giacché questa decisione è stata modificata con l'attribuzione di mansioni diverse nel marzo 1968 e per di più non è stata impugnata tempestivamente in sede giurisdizionale.
Nella controversia di cui ci occupiamo si può semplicemente risolvere la questione del se le mansioni, affidate al ricorrente, di un direttore della Direzione generale diffusione delle conoscenze, corrispondessero al grado A 1. Allorché il ricorrente a questo proposito assume che detta direzione generale non aveva la stessa importanza delle altre giacché aveva solo compiti esecutivi e non doveva cooperare strettamente con la [OSCURATO:PERSONA] nell'elaborazione della politica comune, ritengo che gli si possa obiettare che queste sfumature possono anche corrispondere a verità (per il semplice motivo che non tutte le unità amministrative della [OSCURATO:PERSONA] potevano essere perfettamente uguali), ma che ciò non autorizza a stabilire una
graduatoria di valori.
Si deve invece tener conto soltanto dell'eventualità che la [OSCURATO:PERSONA] abbia effettivamente fatto erroneo uso del proprio potere discrezionale nell'esercizio delle facoltà organizzative che le competono. Non vedo però come si potrebbe giustificare una tesi del genere.
Mi pare inoltre fuori luogo l'assunto della retrocessione, in quanto l'impiego affidato al ricorrente non sarebbe stato adatto alle sue capacità (questione su cui tornerò). L'argomento non è pertinente giacché nella fattispecie, cioè tenendo conto degli articoli 5 e 7 dello statuto del personale, si deve stabilire semplicemente la corrispondenza tra mansioni e grado e non entrano in linea di conto le caratteristiche personali, come ad esempio l'idoneità, per le quali si deve ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] disponga di poteri ampiamente discrezionali.
Posso quindi concludere che nemmeno il richiamo del ricorrente ai principi degli articoli 5 e 7 dello statuto serve a far accogliere la sua domanda.
d)
Infine si può parlare d'inconferenza anche per la censura di insufficiente motivazione, elevata nell'ambito della domanda d'annullamento, cioè della censura secondo cui la decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 4 giugno, comunicata all'interessato con lettera del 5 giugno 1969, era inadeguatamente motivata.
Nei punti in cui, accogliendo la domanda del ricorrente, dispone la cessazione del rapporto di lavoro e stabilisce — accogliendo un altro punto della domanda — che gli effetti debbano decorrere appena possibile, detta decisione non può costituire un atto lesivo, e quindi non va motivata.
I punti in cui si nega al ricorrente l'applicazione, da lui richiesta, dell'articolo 50 dello statuto oppure dell'articolo 42 del vecchio statuto CECA, sono invece motivati. [OSCURATO:PERSONA] assume che non sussistono i presupposti per detta applicazione, il che non si può contestare se si legge il tenore della decisione, specie se si fa un raffronto con i fatti che ne stanno alla base. Direi che l'obbligo di motivazione è stato rispettato ed ulteriori chiarimenti potevano essere dati eventualmente in sede contenziosa.
Per inciso posso ancora esaminare un'altra censura mossa nell'ambito del mezzo d'insufficiente motivazione. Essa è rivolta contro la lettera del presidente in data 13 giugno 1968, atto con cui si negava al ricorrente l'applicazione a suo favore dell'articolo 4 del regolamento 259/68. Anche questa censura non si rivela in effetti fondata. Prescindendo dal fatto che la risposta negativa alle richieste di atti amministrativi favorevoli, per i quali non sussiste alcun interesse legittimo, non pare vada motivata (giacché risulta sufficiente nei loro confronti il silenzio-rifiuto), si può ricordare che nella lettera summenzionata si dichiara che, per motivi di servizio, non era possibile rinunciare alla cooperazione del ricorrente, il quale poteva ancora fattivamente dare il suo apporto all'opera della [OSCURATO:PERSONA].
Per di più, il non aver tempestivamente impugnato la regolarità dell'atto, impedisce di riproporre il problema in questa sede. Comunque, quanto ho testé esposto vale per il mezzo d'insufficiente
motivazione
, che non può essere di alcun giovamento alla domanda di risarcimento, che è l'unica che ci resta da esaminare.
Concludendo, rilevo che nemmeno il mezzo di violazione di forme essenziali può essere d'utilità al ricorso.
e)
Come ho testé accennato, si può al massimo accertare ancora se le domande di risarcimento meritino sorte migliore. A questo proposito il ricorrente assume che le condizioni nelle quali ha lavorato dal luglio 1967 al giugno 1969, e in particolare l'attribuzione di funzioni che non gli si confacevano, lo hanno
costretto
a presentare le dimissioni e che inoltre sono state fatte su di lui pressioni a tale scopo.
È innegabile che ciò potrebbe legittimare l'interessato a chiedere il risarcimento del danno, giacché è concepibile che la domanda di licenziamento sia stata provocata dal comportamento della [OSCURATO:PERSONA], e che il Peco, in caso contrario, sarebbe rimasto in servizio. Esaminiamo l'assunto più attentamente.
Alcuni argomenti possono essere scartati a priori perché inconferenti.
Ad esempio quello che il posto di direttore della Direzione generale economia industriale, per il quale il ricorrente era candidato, sia nel luglio 1967 che nell'aprile 1968 sarebbe stato occupato con uno sviamento di poetre, cioè applicando esclusivamente il criterio della nazionalità. L'argomento è irrilevante in quanto i relativi atti di nomina non sono stati tempestivamente impugnati. Se non erro, non è ora possibile impugnare indirettamente quegli atti nell'ambito di una domanda di risarcimento, specie poi — fatto molto importante — dal momento che vi è anche colpa del ricorrente che ha omesso d'esperire tempestivamente le azioni di cui disponeva.
Altrettanto infruttuoso è l'argomento secondo cui il ricorrente
non ha presentato la propria candidatura
al posto che gli è stato affidato, quindi la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente presupposto un interesse del ricorrente ad occuparlo.
Ricordiamo anzitutto il contenuto della lettera 3 febbraio 1969 del vicepresidente [OSCURATO:PERSONA], nella quale si afferma che il posto litigioso è stato conferito al ricorrente «col suo pieno consenso» ed inoltre ricordiamo la lettera del ricorrente al presidente del Parlamento europeo, in data 15 marzo 1969 nella quale si afferma che il ricorrente non ha potuto rifiutare l'attribuzione del posto di Direttore generale per la diffusione delle conoscenze. Prescindendo da ciò, è essenziale il fatto che il consenso dell'interessato non era necessario, giacché i posti possono venire occupati con atti unilaterali dell'autorità, emanati unicamente nell'interesse del servizio.
Occupiamoci invece degli altri argomenti del ricorrente, relativi all'attribuzione e alla conservazione del posto di Direttore generale per la diffusione delle conoscenze, cioè dell'ultima attività svolta dal ricorrente prima di lasciare il servizio. Dobbiamo tenere distinti vari aspetti: per il primo è sufficiente un breve esame. Si tratta della critica secondo cui al ricorrente non sarebbe stato specificato il contenuto del suo impiego, poiché si trattava di un incarico speciale la cui sfera d'attività non era ancora stata descritta, come si è fatto poi nel bando di concorso COM/20/70, pubblicato nel 1970 per sostituire il ricorrente. La circostanza non mi pare molto rilevante: il trattato contiene un capitolo speciale sulla diffusione delle conoscenze (che quindi può servire da filo conduttore), d'altra parte, pare normale pretendere che un dipendente di grado elevato si adoperi per conoscere esattamente la sua sfera d'attività, sia informandosi presso i colleghi, sia rivolgendosi direttamente alla [OSCURATO:PERSONA]. Se l'interessato rimane passivo, gli è poi preclusa ogni possibilità d'invocare a suo favore l'inesatta definizione della natura delle mansioni affidategli.
Altrettanto irrilevante è l'argomento secondo cui la guida della Direzione generale diffusione delle conoscenze non sarebbe stata un posto adatto per il Peco, viste le sue lacune linguistiche, vale a dire in quanto l'attività ordinaria dell'ufficio implicava sovente l'uso della lingua inglese, che il Peco non conosceva. A questo proposito il ricorrente ha prodotto in giudizio lo scambio di corrispondenza svoltosi con un direttore della direzione generale cui apparteneva.
Da questa corrispondenza mi pare possano invece trarsi argomenti sfavorevoli al ricorrente: il 7 maggio 1968, quel direttore chiedeva l'autorizzazione a redigere in inglese note riservate e tecniche, pur affermando di comprendere il francese senza difficoltà e di potere anche parlarlo. Per di più, la reazione del ricorrente a questa domanda è molto significativa.
Infatti, nella lettera 30 maggio 1968 egli afferma di avere l'intenzione di mutare il regime linguistico della direzione generale, né risulta che egli abbia tentato, come alla luce dell'odierna argomentazione potrebbe apparire logico, di provocare una limitazione o una modifica di tale regime. Il ricorrente non può quindi ora giustificare la sua offerta di dimissioni adducendo motivi linguistici, anche per il fatto che vi era la possibilità (di cui il ricorrente si è valso) di superare le difficoltà affiancando al Peco un assistente che conoscesse le lingue.
Potrebbero invece avere maggior peso le dichiarazioni del ricorrente secondo cui le esigenze tecnico-amministrative del posto che gli era stato affidato, e che avevano rappresentato il problema fondamentale nella scelta del titolare, sarebbero state superiori alla sua preparazione economica e alla sua esperienza prevalentemente industriale. Ciò diverrebbe evidente se si tiene conto che nella sua Direzione generale non vi era alcun responsabile che potesse sorvegliare l'andamento dei lavori specifici del campo tecnico e giuridico-economico (ad esempio circa il diritto dei brevetti) oppure potesse occuparsi della documentazione economica con l'ausilio di attrezzature elettroniche. Di giorno in giorno il ricorrente si sentiva più depresso, pervaso da una sindrome commozionale neurotica, che lo ha infine costretto a rassegnare le dimissioni.
Per quanto riguarda questo assunto, e innegabile (anche la [OSCURATO:PERSONA] lo ammette) che il ricorrente, il quale prima si occupava prevalentemente d'acciaio, si trovasse piuttosto perplesso di fronte a compiti che, secondo il bando di concorso pubblicato più tardi, richiedevano nozioni ed esperienza professionale nel settore dell'informazione e della documentazione scientifica, conoscenza dei problemi connessi con l'amministrazione della ricerca scientifica e con i rapporti internazionali in questo campo; conoscenza delle norme sulla tutela della proprietà industriale e della documentazione relativa al diritto dei brevetti. Tuttavia ritengo, con la [OSCURATO:PERSONA], che le difficoltà non fossero insormontabili. Si può presupporre che un dipendente di grado elevato e di buona preparazione possieda una certa elasticità mentale e sia quindi in grado di famigliarizzarsi abbastanza rapidamente con il nuovo lavoro. Ma l'elemento determinante — come ha sottolineato il vicepresidente [OSCURATO:PERSONA] nella sua lettera del 3 febbraio 1969 — è il fatto che i compiti del ricorrente implicavano piuttosto qualità direttive ed autorità personale che non conoscenze tecniche specifiche. Ritengo quindi giusto quanto il presidente della [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato al ricorrente il 13 giugno 1968, cioè che era convinto che il Peco come direttore generale per la diffusione delle conoscenze potesse fornire un contributo fattivo al buon funzionamento dell'ufficio, atteggiamento che si rispecchia nella lettera 3 febbraio del vicepresidente [OSCURATO:PERSONA], il quale afferma che il ricorrente, volendo, può perfettamente svolgere i compiti che gli sono stati affidati. Rimane quindi solo la questione del se il ricorrente abbia effettivamente fatto il possibile per famigliarizzarsi col nuovo lavoro oppure, avendo altre mire, non si sia mai curato d'approfondire le sue conoscenze specifiche. Le numerose candidature del ricorrente mi fanno propendere piuttosto per questa seconda ipotesi. Sotto questo aspetto è pure difficile collegare l'infermità che ha colpito il Peco nel marzo 1969 con le difficoltà oggettive della direzione di quel settore. Ritengo comunque che i certificati medici prodotti non costituiscano una prova sufficiente. Poiché dunque non vi sono prove concrete circa la presunta pressione esercitata sul Peco per fargli presentare le dimissioni, non vi è ragione di parlare d'illecito della [OSCURATO:PERSONA].
Aggiungerò che, anche se quest'illecito sussistesse, esso non sarebbe sufficiente a giustificare l'offerta di dimissioni e la relativa richiesta di risarcimento, giacché per far escludere ogni concorso di colpa, l'interessato avrebbe dovuto valersi dei rimedi giuridici a sua disposizione, non escluso il ricorso giurisdizionale, onde far modificare la situazione criticata.
Giungo quindi alla conclusione che, non essendo provati né l'illegittimità, né l'illecito nell'attribuzione e nella conservazione del posto del ricorrente, questi non è legittimato a chiedere il risarcimento, né sotto forma di corresponsione degli importi indicati nel ricorso, né sotto forma d'applicazione dell'articolo 42 del vecchio statuto CECA.
f)
Quanto ho detto testè vale anche per il risarcimento del danno morale, per il quale il ricorrente chiede una lira.
Manca il presupposto dell'illecito giacché — come ho dimostrato — non vi è in effetti stata retrocessione ed inoltre si deve ritenere che l'interessato fosse in grado di superare le difficoltà conseguenti all'attribuzione del nuovo posto. Nemmeno per quanto riguarda la malattia è ravvisabile alcun nesso causale con le condizioni di lavoro.
Anche la domanda di risarcimento del danno morale va quindi respinta.
III — Conclusioni finali
Senza dilungarmi sulle offerte di prova del ricorrente, concludo come segue :
la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente accolto da domanda di dimissioni del ricorrente adottando un provvedimento di licenziamento. Poiché non è provato che la domanda del ricorrente sia conseguenza immediata di un illecito o di una costrizione, appare regolare pure l'applicazione dell'articolo 48 dello statuto e la liquidazione delle spettanze finanziarie a norma dell'articolo 12 dell'allegato VIII dello statuto. Il ricorso è quindi infondato e le spese del giudizio vanno poste a carico del ricorrente.
(
1
) Traduzione dal tedesco.