CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 13519/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di impugnazione qualificato appello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stata impugnata dinanzi al Tribunale di Milano l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in fase di udienza preliminare, ha rigettato il 14/06/2022 l'istanza di dissequestro di una somma di denaro sottoposta a sequestro probatorio nell'ambito di un procedimento nel quale [OSCURATO:PERSONA] è imputato di una serie di furti. 2. Con provvedimento in data 1/07/2022 il Tribunale adito ha qualificato l'appello quale ricorso ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. e disposto la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] impugna, dunque, il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro della somma di euro 9.000 sottoposta a sequestro probatorio in data 25/01/2022, con unico motivo in cui deduce l'insussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 253 cod. proc. pen. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 5. La Sezione Terza penale, con ordinanza n. 33959 del 31/05/2022/aveva rimesso alle Sezioni Unite la questione se, a fronte di istanza di revoca del sequestro probatorio promossa nel corso dell'udienza preliminare, il provvedimento di rigetto emesso dal giudice dell'udienza preliminare fosse impugnabile con ricorso per cassazione oppure mediante appello dinanzi al tribunale del riesame. 5.1. Ciò in quanto manca un'espressa disciplina in ordine all'impugnabilità della decisione del giudice dell'udienza preliminare investito di una richiesta di restituzione di beni oggetto di sequestro probatorio, non essendo prevista l'esperibilità di un mezzo di impugnazione avverso il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare adottato nel corso di tale udienza. 5.2. A tale questione le Sezioni Unite, con pronuncia del 26/01/2023f la cui motivazione alla data odierna non risulta depositata, hanno comunque fornito chiara risposta negativa circa l'impugnabilità del provvedimento. 6. Trattandosi di provvedimento non impugnabile, ne consegue l'affermazione di inammissibilità del ricorso sottoposto al collegio. A ciò si aggiunga che risulta dagli atti che, con provvedimento del giudice per le indagini preliminari del 9/07/2022, il sequestro probatorio è stato convertito ai sensi dell'art. 262 cod. proc. pen. in sequestro conservativo. 7. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese ma non alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende, data la natura controversa della questione. P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla in favore della Cassa delle ammende