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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 22187/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla responsabilità dell'imputato e configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. e 341-bis cod. pen. (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Ritenuto che il motivo di ricorso concernente l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato a stregua delle corrette argomentazioni con le quali la Corte ha disatteso la richiesta della loro applicazione (tra l'altro le precedenti condanne e la mancanza di segno di revisione critica dei fatti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna dell'i' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla responsabilità dell'imputato e configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. e 341-bis cod. pen. (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Ritenuto che il motivo di ricorso concernente l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato a stregua delle corrette argomentazioni con le quali la Corte ha disatteso la richiesta della loro applicazione (tra l'altro le precedenti condanne e la mancanza di segno di revisione critica dei fatti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna dell'i' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22187/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris