CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 novembre 2021
Cassazione n. 33126/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se4t-ite le conclusioni del PG a...))Q..pU))..». (AI tt-Ct_ C.C4 e'eX CL"-C-q-X-e--70-)tk) 01,' jJA-9.(4k-gA-t i (4‘.1'n`riNQ ott, C.)0.W3-0 A [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 30 novembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto l'opposizione introdotta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso dal medesimo Ufficio con cui si è ritenuto non positivo l'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale (a far data dal 23 novembre 2019). 1.1 In motivazione si evidenzia che dopo l'inizio del periodo di prova (al 3 aprile 2019) Recine ha commesso : a) una prima violazione delle prescrizioni in data 3 novembre 2019 (mancata tempestiva risposta alle forze dell'ordine addette al controllo) ; b) una violazione della legge penale, posto che veniva denunziato per la contravvenzione di cui all'art.73 d.lgs. n.159 del 2011 in data 23 novembre 2019, con emissione di decreto penale di condanna in data 22 luglio 2020, divenuto irrevocabile. 1.2 Nel valutare i contenuti della opposizione, il Tribunale osserva che la prosecuzione del periodo di prova (dopo la denunzia per il reato di cui all'art.73 d.lgs. n.159 del 2011), con mancata revoca immediata dell'affidamento, non vale a ridimensionare la gravità del fatto (reato commesso in corso di prova) ed è derivata dal fatto che il decreto penale di condanna è stato emesso solo in data 22 luglio 2020. Viene pertanto ritenuto episodio valutabile in sede di verifica finale del periodo di affidamento. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Si ritiene carente l'analisi del profilo di gravità delle violazioni, nonchè sostanzialmente omessa la considerazione del buon comportamento tenuto dal Recine nel periodo posteriore al novembre del 2019, come attestato dall'Uepe, e come desumibile dai provvedimenti di concessione della liberazione anticipata. Andava operata una valutazione globale della condotta e non poteva omettersi di considerare che la guida con patente revocata (in virtù della sottoposizione alla misura di prevenzione) non aveva dato luogo ad una proposta di revoca della misura alternativa. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro ad una rivalutazione di profili in fatto congruamente apprezzati in sede di merito.3.1 Ed invero, correttamente il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto rilevanti, ai fini del giudizio complessivo circa l'esito dell'affidamento, le indicate violazioni (più di una, tra cui la violazione di norma penale) delle prescrizioni imposte al Recine, verificatesi in costanza di sottoposizione . Non risulta necessario, in particolare, che tali violazioni siano immediatamente contestate (a fini di eventuale revoca), pur essendo ovviamente auspicabile simile sollecitudine, posto che la valutazione del Tribunale ha pacificamente ad oggetto (ai sensi dell'art. 47 co.12 ord.pen.) la complessiva condotta del sottoposto nell'intero periodo di sottoposizione alla misura alternativa, al fine di apprezzare - per l'appunto - l'esito della prova e constatare in che termini possa ritenersi raggiunto - o meno - l'effetto risocializzante (v. Sez. I n. 1180 del 17.2.2000). Nessun dubbio, pertanto può sussistere sulla rilevanza e sulla incidenza delle violazioni - neanche contestate dal ricorrente nel loro profilo fattuale - ai fini qui in parola, essendo in passato emerso contrasto interpretativo solo in ordine alla possibilità di valutare condotte devianti successive alla scadenza del periodo di sottoposizione, contrasto risolto da Sez. Un. n. 10530 del 27.2.2002, peraltro con ritenuta prevalenza dell'orientamento teso a consentire la valutazione - in sede di giudizio sull'esito della prova - di comportamenti del condannato successivi alla esecuzione della misura e antecedenti al giudizio medesimo. Nel caso in esame la valutazione negativa si è basata sull'avvenuta commissione di un reato, accertato con decisione irrevocabile, il che obiettivamente impone di constatare l'esito negativo del percorso di risocializzazione. Il Tribunale, peraltro, ha compiuto una valutazione globale, con doverosa scissione dei tempi di sottoposizione e limitazione dell'effetto negativo a quelli successivi alla violazione di maggiore gravità (in tal modo recependo il principio sotteso a Corte Cost. n. 343 del 1987). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 maggio 202