CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01370/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliato in Surano , alla v ia 2 Luglio, n. 8 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Lecce , alla v ia G ioacchino Toma , n. 45, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del l eg a le rappresentante pro tempore. INTIMATA avverso la sentenza n. 36– 1 5 . 6 / 1 . 12 .20 2 3 Corte d’Appello di Lecce , udita la relazione nella camera di consiglio del 15gennaio 202 5 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ric orso ex art. 6 l.fall. a l Tribunale di Lecce depositato in data 21.6.2022 la “ Guess Italia” s.r.l. deduceva di esser creditrice di [OSCURATO:PERSONA], titolare della“Exibition”, ditta di vendita al dettaglio di calzature . Chiedeva dichiararseneil fallimento. 2.[OSCURATO:PERSONA]. Eccepiva, peraltro, alla stregua delle risultanze delle allegate dichiarazioni fiscali, l’insussistenza dei requisiti dimensionali. 3.Con sentenza n. 48 /202 2 il Tribunale di Lecce dichiarava il fallimento d i [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta “Exibition”. 4.[OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo . Instava per la revoca della dichiarazione di fallimento. Resistevala creditr ic e istante, “Guess Italia” [OSCURATO:SOCIETA] curatore del fallimento. 5. Con sentenza n. 36 /20 2 3 la Corte di Lecce rigettava il reclamo e condannava ilreclamante alle spese . Evidenziava, la Corte di Lecce, che il reclamante aveva atteso al deposito d i documentazione– il bilancio di esercizio 2018; il modello “Unico” relativo agli anni 2018, 2019, e 2020; gli estratti del conto corrente presso la “B.N.L.” per gli anni 2018 e 2019; le dichiarazioni fiscali ed I.V.A. - che non consentiva il riscontro della sussistenza dei requisiti dimensionali atti a precludere la dichiarazione di fallimento. Evidenziava, segnatamente, che,“dal quadro RG del [OSCURATO:PERSONA], non si ricostruisce nessun attivo patrimoniale, essendo riportati soltanto i costi e i ricavi di esercizio”(così sentenza impugnata, pag. 3) ; che nella specie sarebbe stata necessaria la ricostruzione dettagliata dell’attivo patrimoniale , “individuando tutti i benie tutti i crediti dell’impresa, attraverso la produzione di ulteriore idonea documentazione”(così sentenza impugnata, pag. 3) ; ch e del resto il reclamante neppure aveva allegato il registro di cassa, “normalmente presente in un esercizio commerciale”(così sentenza impugnata, pag. 4 ) . 6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] ll i ; ne ha chiesto sulla scorta di duemotivila cassazione con ogni susseguente statuizione . Il curatore del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese, “da disporsi in favore dell’Erario ex artt. 133 e 144 T.U. Spese di Giustizia” (così controricorso, pag. 10). La “Guess Italia” s.r.l. non hasvolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 7.Con il primo motivo i l ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell’art. 1, 2° co., l.fall. e dell’art. 2424 cod. civ. Deduce che ha opera to in regime di contabilità semplificata e che, contrariamente a quanto assunto dalla corte d’appello, “ dal quadro RG del modello Redditi (…) sono ricavabili elementi sia per determinare i l reddito che per ricostruire l’attivo patrimoniale dell’azienda, quali i valori delle quote di ammortamento dei cespiti, delle giacenze di magazzino, dei crediti (ove esistenti), ratei e risconti”(così ricorso, pag. 7 ) . Deducealtresì che è stata prodotta documentazione che dà ragione di un indebitamentoper complessivi euro 281 .191,74 (cfr. ricorso, pag. 8 ) . Deduceinoltre che la Corte di Lecc e non ha atteso alla puntuale disamina né del bilancio dell’esercizio 2018 – le cui risultanze sono perfettamente sovrapponibili alle risultanze del modello “Unico” 2019 per l’esercizio 2018 -né degli estrattidei conti correnti aperti presso la “B.N.L.” e presso il “M.P.S.” (c fr. ricorso, pag. 8). Deduce infine che in considerazione della sua veste di piccolo imprenditore e del regime fiscale adottato non vi sarebbe stata altra documentazione da allegare(cfr. ricorso, pag. 9). 8.Con il secondo motivo i l ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 1, 2° co., l.fall. e dell’art. 132 cod. proc. civ. Deduceche la Corte di Lecce ha assunto con motivazione “ contraddittoria ed apparente (…) che dal quadro RG non era possibile ricostruire l’attivo patrimoniale”(così ricorso, pag. 10). Deducealtresì che i rilievi motivazionali della corte d’appello non si attagliano al caso di specie, ossia al caso di una piccola ditta individuale operante in regime di contabilità semplificata(cfr. ricorso, pag. 1 1 ) . Deduceancora che la corte di merito neppure ha tenuto conto che l’impresa era inattiva sin dal 2020(cfr. ricorso, pag. 1 2 ) . 9. I l primo e il secondo motivo di ricor so sono senza dubbio connessi, ambedue mezzidi impugnazione che afferiscono al riscontro del superamento, nella specie, delle soglie di fallibilità di cui al 2° co. dell’art. 1 l.fall.; in ogni caso, entrambisono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ. 10.In particolare - nel solco dell’insegnamento per cui l’ onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall’art. 1, 2° co., l.fall. grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione pone come regola generale l’assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e come eccezione il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali(cfr. Cass. 15.1.2016, n. 625, ove si soggiunge che nonosta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazionedella parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l’imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell’ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame) – i l ricorrente, in fondo, sollecita questa Corte al riesame della documentazione allegata in sede di merito, onde dar dimostrazione dell’insussistenza dei requisiti dimensionali necessari ai fini della declaratoria di fallimento. Del resto, questa Corte spiega, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, 2° co., l.fall., che i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare ai sensi dell’art. 15, 4° co., l.fall., benché costituiscano strumento di prova privilegiato dell’allegazione della non fallibilità, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, non assurgono, tuttavia, a prova legale, essendo soggetti alla valutazione, da parte – evidentemente - del giudic e del merito secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c od . p roc . c iv . , dell ’ attendibilità dei dati contabili in essi contenuti, sicché, se reputati motivatamente inattendibili, l’imprenditore rimane onerato della prova della sussistenza dei requisiti della non fallibilità(cfr. Cass. (ord.) 23.11.2018, n. 30516). 11.In questi termini non può che postularsi quanto segue. 11.1.Per un verso, la valutazione cui, in parte qua , la Corte di Lecce ha atteso, è ineccepibile “in diritto”, congrua ed esaustiva “in fatto”, ossia, a tal ultimo riguardo, immune da qualsi asi forma di “ anomalia motivazionale ” rilevante alla luce dell’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte n. 8053 del 7.4.2014. In particolare, con riferimento all’“anomalia” della motivazione “apparente” (che ricorre allorquandoil giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672),la Corte salentinaha - lo si è anticipato -compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo . Ben vero, la corte d’appello , al di là degli specifici riferimenti all’attivo patrimoniale, ha vagliato la documentazione allegata ad ampio spettro, in relazionea ciascuna delle soglie di fallibilità di cui al 2° co. dell’art. 1 l.fall. Cosicché ingiustificatamente il ricorrente adduce –con il primo motivo - che la corte distrettuale ha omesso “ogni considerazione circa il mancato superamento delle soglie di fallibilità concernenti i ricavi lordi e l’indebitamento aziendale” (così ricorso, pag. 5). 11.2.Per altro verso, il ricorrente si duole per l’omessa ovvero per l’erronea valutazionedelle risultanze istruttorie - documentali. E tuttavia, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (cfr. Cass. (ord.) 23.4.2024, n. 10927. Cfr. altresì Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404, secondo cui c on il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito,poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità) . E tuttavia l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo,qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque –è il caso di specie - preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n 27415; (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404) Inoltre,il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello delprecedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). 11.3.Per altro verso ancora, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. – al di là dell’ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, insussistente nel caso de quo - non è più configurabile il vizio di contraddittoriamotivazione della sentenza, atteso che la norma attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva comeipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928). 12.In conclusione, inappuntabilmente la C orte di Lecce ha reputato che il reclamante –qui ricorrente –non avesse assolto l’onere probatorio a suo carico. 13. In dipendenza della declaratoria di inammissibilitàdel ricorso il ricorrent e va condannatoalla rifusione delle spese – liquidate come da dispositivo - del presente giudizio di legittimità. Il pagamento, ai sensi dell’art. 133 d.p.r. n. 115/2002, va eseguito a favore dello Stato. La “Guess Italia” s.r.l. non ha svolto difese. Pertanto, nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nessuna statuizione in ordine alle spese va nei suoi confronti assunta. 14.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; condanna ilricorrente a ri mborsare a llo Stato le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5 .0 00,00, oltre spese prenotate a debito;ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consi