CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 luglio 2025
Cassazione n. 39528/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 luglio 2025, depositata in data 28 luglio 2025, la Corte d’appello di Milano in funzione di giudice dell’esecuzione ha dichiarato inammissibile l’istanza di rescissione del giudicato e di restituzione in termine presentata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] personalmente lamentando vizio di motivazione. 3.Il ricorso è stato deciso nelle forme di cui all’art. 410 comma 5bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile non essendo previsto dall’ordinamento processuale penale che l’interessato possa presentare ricorso in cassazione personalmente senza avvalersi del patrocinio di un difensore. 2. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.2018, Rv. 272010. In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore). 3. All ’ inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue, altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. , l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/11/2025 [OSCURATO:PERSONA]