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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 06139/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26900/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 5, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – e [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta individuale con sede in Floridia, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Archimede, n. 97, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Avverso la sentenza n. 1550/2020 emessa dalla Corte d’Appello di Catania il 17/9/2020, pubblicata il 21/9/2020 e non notificata; Oggetto: Appalto privato –Corrispettivo – Principio di non contestazione –Asserito erronea applicazione –Specificità del ricorso. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/2/2023 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] citò in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di corrispettivo per i lavori di ristrutturazione eseguiti sull’immobile sito in Floridia, contrada Fegotto, di proprietà di quest’ultimo.

Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] contestò le pretese del Latina, in quanto eccedenti l’importo espressamente pattuito e regolarmente pagato e chiese, in via riconvenzionale, la condanna del predetto al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento dei danni arrecati all’immobile in ragione dei difetti delle opere eseguite, ai sensi degli artt.1669 cod. civ. e 2043 cod. civ..

Con sentenza n. 1674/2018 del 3 ottobre 2018, il Tribunale di Siracusa rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, lo condannò al pagamento di una somma di denaro in favore del Terranova e delle spese di lite, ponendo quelle della c.t.u. definitivamente asuo carico.

Impugnata la predetta sentenza da [OSCURATO:PERSONA] e incardinato il giudizio, nel quale si costituì il Terranova, chiedendo il rigetto del gravame, la Corte d’appello di Catania, in parziale accoglimento dell’appello, condannò [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione di una somma di denaro in favore di [OSCURATO:PERSONA] e al pagamento, nella misura di 2/3, delle spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio, compensando le restanti spese nella misura di 1/3, ponendo quelle di c.t.u. definitivamente a carico di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di 1/3 e di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di 2/3 e confermando per il resto l’impugnata sentenza.

2. Contro la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato anche con memoria.

Si difende con controricorso, illustrato anche con memoria,[OSCURATO:PERSONA].

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta il difetto di motivazione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nonché l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., per avere la Corte d’Appello di Catania fondato la propria decisione sul principio di non contestazione di cui all’articolo 115 cod. proc. civ. e ritenuto così provata la domanda dell’appellante, senza considerare che le pretese di quest’ultimo erano sempre state contestate dall’appellato, come evincibile sia dalla comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, sia dal verbale di interrogatorio formale reso dal predetto il 10/1/2012, sia dalla relazione di c.t.u. del primo grado del giudizio, sia dalla comparsa di costituzione in grado d’appello, nelle quali era chiaro che il riconoscimento riguardava soltanto una parte delle lavorazioni, quelle interamente pagate, ma non anche l’entità della pretesa avanzata in causa dalla controparte.

La Corte d’appello aveva, dunque, omesso di considerare un punto decisivo della controversia, dato dalla contestazione in merito all’importo “astronomico” richiesto per i lavori pacificamente eseguiti, siccome mai concordato in quell’entità ed eccessivo e sproporzionato anche in relazione al valore dell’immobile, oltreché negato dallo stesso c.t.u., e di esaminare l’interrogatorio formale, profilandosi sotto questo profilo il difetto di motivazione, l’errore di fatto e la violazione dell’onere della prova.

2. La censuraè infondata.

Essa non coglie, infatti, la ratio decidendi come emergente dalla sentenza impugnata, la quale non è affatto fondata sul principio di non contestazione, secondo quanto dedotto, ma sulla valutazione del complessivo compendio probatorio emerso all’esito dell’istruttoria.

Nel vigente ordinamento processuale, i fatti allegati da una delle parti vanno considerati "pacifici" - e quindi possono essere posti a fondamento della decisione - quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (Cass., Sez. 3, 23/7/2004, n. 13830; Cass., Sez. 3, 14/3/2006, n. 5488), sicché la mancanza di specifica contestazione comporta la superfluità della relativa prova (Cass., Sez. 1, 2/10/2015, n. 19709).

Come sostenuto più volte da questa Corte, il principio di non contestazione, con conseguente relevatio dell'avversario dall'onere probatorio, postula che la parte che lo invochi abbia per prima ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi della propria pretesa, sui quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione, sicché, dipendendo l'identificazione del tema decisionale in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, la generica deduzione da parte del ricorrente determina la genericità della difesa della parte resistente e la sua idoneità a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte (Cass., Sez. 3 , 19/ 10/2016, n. 21075; Cass., Sez. 6-3, 26/11/2020, n. 26908), ribaltandosi altrimenti sul convenuto l'onere di allegare il fatto costitutivo dell'avversa pretesa (Cass., Sez.3, 17/02/2016, n. 3023).

L'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass., Sez. 2, 28/10/2019, n. 27490).

Peraltro, in tale sede, il ricorso col quale si deduca l’erronea applicazione del principio di non contestazione deve contenere, in virtù del principio di autosufficienza, la trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione che il ricorrente pretende di negare, correlandosi tale incombenza con il principio sopra espresso secondo cui l'onere di specifica contestazione, ad opera della parte costituita, presuppone, a monte, un'allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova (Cass., Sez. 3, 13/10/2016, n. 20637).

Orbene,dalla lettura della sentenza, appare evidente come i giudici di merito non abbiano affatto considerato pacifici i fatti posti a fondamento della pretesa dell’attore, esonerandolo dall’onere di darne dimostrazione, ma abbiano fondato la decisione su plurimi elementi di prova, richiamando, all’uopo, non soltanto l’interrogatorio formale reso dall’odierno ricorrente, che aveva «confessato ex art. 228 cod. proc. civ.», l’esecuzione, da parte dell’impresa Latina, di una «cospicua parte dei numerosi lavori dettagliatamente indicati nell’articolato n. 2) della memoria» ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ., «facendo alcune precisazioni ed esclusioni», e le dichiarazioni rese dal medesimo al c.t.u. in occasione del sopralluogo del 21/11/2014, allorché aveva «ulteriormente precisato e ampliato la categoria, la qualità e la tipologia dei lavori […] effettivamente eseguiti dall’Impresa di [OSCURATO:PERSONA], senza mai contestarne il costo e/o il prezzo indicato dallo stesso attore», considerate confessione stragiudiziale liberamente valutabile dal giudice, ma anche le dichiarazioni rese da due testi che avevano eseguito le lavorazioni nell’immobile del ricorrente e che avevano confermato l’esecuzione dei lavori indicati in citazione, la durata delle lavorazioni e il numero degli operai impiegati per esse (sei), il quale, peraltro, esula del tutto dal principio di non contestazione.

Peraltro, la confessione, che, come si è detto, ha costituito uno degli elementi probatori posti a base della decisione, non può essere confusa col principio di non contestazione (Cass., Sez. 1 , 9/5/2022, n. 14589), dal quale deve, invece, essere tenuta distinta, atteso che, oltre ad avere ad oggetto un fatto noto alla parte che confessa, ha efficacia di prova legaledei fatti che ne sono oggetto, laddove la non contestazione di essi, costituente fatto processuale che concorrea delineare la materia controversa (Cass., sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353), esclude proprio l a relativa attività di accertamento probatorio, essendo sua conseguenza l'inclusione, o meno, del fatto tra quelli da provare.

Deriva da quanto detto l’infondatezza della censura.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna il ricorre nte al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26900/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 5, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – e [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta individuale con sede in Floridia, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Archimede, n. 97, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Avverso la sentenza n. 1550/2020 emessa dalla Corte d’Appello di Catania il 17/9/2020, pubblicata il 21/9/2020 e non notificata; Oggetto: Appalto privato –Corrispettivo – Principio di non contestazione –Asserito erronea applicazione –Specificità del ricorso. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/2/2023 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] citò in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di corrispettivo per i lavori di ristrutturazione eseguiti sull’immobile sito in Floridia, contrada Fegotto, di proprietà di quest’ultimo. Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] contestò le pretese del Latina, in quanto eccedenti l’importo espressamente pattuito e regolarmente pagato e chiese, in via riconvenzionale, la condanna del predetto al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento dei danni arrecati all’immobile in ragione dei difetti delle opere eseguite, ai sensi degli artt.1669 cod. civ. e 2043 cod. civ.. Con sentenza n. 1674/2018 del 3 ottobre 2018, il Tribunale di Siracusa rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, lo condannò al pagamento di una somma di denaro in favore del Terranova e delle spese di lite, ponendo quelle della c.t.u. definitivamente asuo carico. Impugnata la predetta sentenza da [OSCURATO:PERSONA] e incardinato il giudizio, nel quale si costituì il Terranova, chiedendo il rigetto del gravame, la Corte d’appello di Catania, in parziale accoglimento dell’appello, condannò [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione di una somma di denaro in favore di [OSCURATO:PERSONA] e al pagamento, nella misura di 2/3, delle spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio, compensando le restanti spese nella misura di 1/3, ponendo quelle di c.t.u. definitivamente a carico di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di 1/3 e di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di 2/3 e confermando per il resto l’impugnata sentenza. 2. Contro la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato anche con memoria. Si difende con controricorso, illustrato anche con memoria,[OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta il difetto di motivazione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nonché l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., per avere la Corte d’Appello di Catania fondato la propria decisione sul principio di non contestazione di cui all’articolo 115 cod. proc. civ. e ritenuto così provata la domanda dell’appellante, senza considerare che le pretese di quest’ultimo erano sempre state contestate dall’appellato, come evincibile sia dalla comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, sia dal verbale di interrogatorio formale reso dal predetto il 10/1/2012, sia dalla relazione di c.t.u. del primo grado del giudizio, sia dalla comparsa di costituzione in grado d’appello, nelle quali era chiaro che il riconoscimento riguardava soltanto una parte delle lavorazioni, quelle interamente pagate, ma non anche l’entità della pretesa avanzata in causa dalla controparte. La Corte d’appello aveva, dunque, omesso di considerare un punto decisivo della controversia, dato dalla contestazione in merito all’importo “astronomico” richiesto per i lavori pacificamente eseguiti, siccome mai concordato in quell’entità ed eccessivo e sproporzionato anche in relazione al valore dell’immobile, oltreché negato dallo stesso c.t.u., e di esaminare l’interrogatorio formale, profilandosi sotto questo profilo il difetto di motivazione, l’errore di fatto e la violazione dell’onere della prova. 2. La censuraè infondata. Essa non coglie, infatti, la ratio decidendi come emergente dalla sentenza impugnata, la quale non è affatto fondata sul principio di non contestazione, secondo quanto dedotto, ma sulla valutazione del complessivo compendio probatorio emerso all’esito dell’istruttoria. Nel vigente ordinamento processuale, i fatti allegati da una delle parti vanno considerati "pacifici" - e quindi possono essere posti a fondamento della decisione - quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (Cass., Sez. 3, 23/7/2004, n. 13830; Cass., Sez. 3, 14/3/2006, n. 5488), sicché la mancanza di specifica contestazione comporta la superfluità della relativa prova (Cass., Sez. 1, 2/10/2015, n. 19709). Come sostenuto più volte da questa Corte, il principio di non contestazione, con conseguente relevatio dell'avversario dall'onere probatorio, postula che la parte che lo invochi abbia per prima ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi della propria pretesa, sui quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione, sicché, dipendendo l'identificazione del tema decisionale in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, la generica deduzione da parte del ricorrente determina la genericità della difesa della parte resistente e la sua idoneità a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte (Cass., Sez. 3 , 19/ 10/2016, n. 21075; Cass., Sez. 6-3, 26/11/2020, n. 26908), ribaltandosi altrimenti sul convenuto l'onere di allegare il fatto costitutivo dell'avversa pretesa (Cass., Sez.3, 17/02/2016, n. 3023). L'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass., Sez. 2, 28/10/2019, n. 27490). Peraltro, in tale sede, il ricorso col quale si deduca l’erronea applicazione del principio di non contestazione deve contenere, in virtù del principio di autosufficienza, la trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione che il ricorrente pretende di negare, correlandosi tale incombenza con il principio sopra espresso secondo cui l'onere di specifica contestazione, ad opera della parte costituita, presuppone, a monte, un'allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova (Cass., Sez. 3, 13/10/2016, n. 20637). Orbene,dalla lettura della sentenza, appare evidente come i giudici di merito non abbiano affatto considerato pacifici i fatti posti a fondamento della pretesa dell’attore, esonerandolo dall’onere di darne dimostrazione, ma abbiano fondato la decisione su plurimi elementi di prova, richiamando, all’uopo, non soltanto l’interrogatorio formale reso dall’odierno ricorrente, che aveva «confessato ex art. 228 cod. proc. civ.», l’esecuzione, da parte dell’impresa Latina, di una «cospicua parte dei numerosi lavori dettagliatamente indicati nell’articolato n. 2) della memoria» ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ., «facendo alcune precisazioni ed esclusioni», e le dichiarazioni rese dal medesimo al c.t.u. in occasione del sopralluogo del 21/11/2014, allorché aveva «ulteriormente precisato e ampliato la categoria, la qualità e la tipologia dei lavori […] effettivamente eseguiti dall’Impresa di [OSCURATO:PERSONA], senza mai contestarne il costo e/o il prezzo indicato dallo stesso attore», considerate confessione stragiudiziale liberamente valutabile dal giudice, ma anche le dichiarazioni rese da due testi che avevano eseguito le lavorazioni nell’immobile del ricorrente e che avevano confermato l’esecuzione dei lavori indicati in citazione, la durata delle lavorazioni e il numero degli operai impiegati per esse (sei), il quale, peraltro, esula del tutto dal principio di non contestazione. Peraltro, la confessione, che, come si è detto, ha costituito uno degli elementi probatori posti a base della decisione, non può essere confusa col principio di non contestazione (Cass., Sez. 1 , 9/5/2022, n. 14589), dal quale deve, invece, essere tenuta distinta, atteso che, oltre ad avere ad oggetto un fatto noto alla parte che confessa, ha efficacia di prova legaledei fatti che ne sono oggetto, laddove la non contestazione di essi, costituente fatto processuale che concorrea delineare la materia controversa (Cass., sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353), esclude proprio l a relativa attività di accertamento probatorio, essendo sua conseguenza l'inclusione, o meno, del fatto tra quelli da provare. Deriva da quanto detto l’infondatezza della censura. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna il ricorre nte al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorr
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