CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02685/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26965/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella persona del Sindac o in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , già elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed ora domiciliato per legge presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], già elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed attualmente domiciliata per legge presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia; -controricorrente- avverso la SENTENZA dellaCORTE D’APPELLO di MESSINA n.564/2022 depositata il 05/09/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Messina il Comune di Messina per chiederne la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro occorso durante l’attraversamento della strada, con conseguente caduta provocata da una buca non segnalata presente sul manto stradale. A seguito dell’incidente, le venivano diagnosticate lesioni quali trauma cranico lieve, frattura delle ossa nasali, escoriazioni allo zigomo, lussazione degli incisivi superiori e frattura composta dell’epifisi distale del radio destro, oltre a postumi permanenti. Si costituiva il Comune di Messina per contestare la pretesa risarcitoria. Istruita la causa a mezzo di assunzione di dichiarazioni testimoniali e c.t.u. medico legale, il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 1235/2019 del 6 giugno 2019, in accoglimento della domanda attorea, condannava il Comune di Messina al risarcimento del danno in favore della Pellegrino nella somma complessiva di euro 136.129,60, oltre interessi, e spese mediche, quantificate in euro 428,65. In particolare, il giudice di primo grado, inquadrata la fattispecie nell’ipotesi contemplata dall’art. 2051 c.c., riteneva che, sulla base delle prove testimoniali e documentali, era risultato provato che il sinistro occorso alla Pellegrino si era verificato per la carente manutenzione della strada da parte dell’Ente comunale, che avrebbe dovuto rimuovere o,quantomeno, segnalare la situazione di pericolo. Avverso tale decisione proponeva appello il Comune di Messina, eccependo: a) l’erronea applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c.; b) l’erronea liquidazione del danno biologico per incongruenza tra la percentuale indicata e l’importo liquidato; c) l’erronea statuizione sulle spese. La Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 564/2022, rigettava l’appello, confermando l’affermazione di esclusiva responsabilità del Comune di Messina ai sensi dell’art. 2051 c.c., con condanna dello stesso al rimborso delle spese di giudizio in favore della Pellegrino. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione il Comune di Messina con atto affidato a due motivi. Ha resistito con controricorso la Pellegrino. [OSCURATO:PERSONA] del Comune ricorrente ha depositato memoria. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Nella impugnata sentenza la corte di merito, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ribadito la mancata prova di caso fortuito da parte dell’Ente, ritenendo che la buca presente sul manto stradale, seppur coperta da fogliame, non potesse rappresentare quella “repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa”, idonea ad escludere la responsabilità dell’ente comunale per straordinarietà della condizione e mancanza di tempo necessario per porvi rimedio; non ha ravvisato un concorso di colpa della danneggiata, la cui condotta non poteva ritenersi “incauta”, evidenziando che la caduta era certamente avvenuta a causa dell’apertura presente sull’asfalto (e non per colpa del fogliame); ha, infine, soggiunto che, anche a voler ravvisare un concorso di colpa della danneggiata nella causazione dell’evento danno, questo non rivestiva assolutamente caratteri tali da poter assurgere a fatto interruttivo del nesso di causalità. 2. Il Comune di Messina articola in ricorso due motivi. Precisamente: - con il primo motivo denuncia Violazione dell ’ art. 360 I comma, n. 4 - error in procedendo - in relazione all ’ art. 112 cpc , nella parte in cui la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sulla valutazione del comportamento del danneggiato ai fini della quantificazione del risarcimento, nonostante l’esplicita richiesta in tal senso, formulata in sede di domanda n. 3) dell’atto di appello. Osserva che l’incidenza del comportamento colposo del danneggiato è stata valutata esclusivamente ai fini dell’an della responsabilità, senza estenderla al quantum; - con il secondo motivo denuncia Violazione dell ’ art. 360 I comma, n. 3 - error in iudicando - in relazione alla erronea interpretazione degli artt. 1227 e 2051 cc , nella parte in cui la corte territoriale ha limitato l’esame del comportamento colposo della danneggiata alla verifica del nesso causale, omettendo di applicare il principio del concorso di colpa per ridurre il quantum. Deduce che la verifica dell’incidenza causale del comportamento della danneggiata non richiedeva alcuna domanda specifica, che era comunque stata formulata da esso Comune resistente. 3. I due motivi di ricorso, che per la loro stretta connessione logica e giuridica vanno esaminati congiuntamente, non sono fondati. 3.1. Questa Corte, con ordinanza n. 2482/2018 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018) ha avuto modo di precisare che: «In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell ’ art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro». Al riguardo (come riassume Cass. ord. 27/03/2024, n. 8346), tale principio di diritto -successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn. 14228 e 21675/2023), anche a Sezioni Unite (Cass. n. 20943/2022) - è stato poi ancor più di recen te riaffermato, statuendosi (Cass. n. 11152/23) che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: Cass., ord. 20/07/2023, n. 21675, Rv. 668745-01; Cass.24/01/2024, n. 2376; Cass., ord. 27/07/2024, n. 21065) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole. A tanto deve aggiungersi che la valutazione del giudice del merito sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso costituisce un tipico apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, ove scevro - come nella specie - da q uei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. (tra cui l’apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti: Cass. 16502/17). In definitiva, la“esatta interpretazione” che, ai sensi dell’art. 65 ord. giud., le Sezioni Unite hanno dato dell’art. 2051 c.c., per quanto qui rileva, può così riassumersi: a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del “caso fortuito”; b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d’un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato; del terzo, in un comportamento della vittima; c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile; d) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: d ’ ) valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno; d ’’ ) valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”; d ’’’ ) escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; d ’’’’ ) considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile. 3.2. Orbene, ilComune ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver operato alcuna distinzione tra la condotta della danneggiata idonea ad integrare il “caso fortuito” (con efficacia liberatoria totale per il custode) e la condotta che, pur non interrompendo il nesso causale, costituisca un concorso colposo rilevante ai fini della riduzione del risarcimento ex art. 1227, comma 1, c.c. Secondo ormai granitica giurisprudenza di questa Corte, sopra ripercorsa,la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e può essere esclusa solo dalla prova del caso fortuito, ma la condotta del danneggiato può interagire con la cosa in modo diverso a seconda del grado di incidenza causale. Di tali principi di diritto ha fatto corretta applicazione la corte territoriale, la quale ha ritenuto che la condotta della Pellegrino : non soltanto non integrava un caso fortuito, nel senso di un fatto interruttivo del nesso di causalità); ma non eraneppure obiettivamente colposa e dunque idonea a configurare un concorso di colpa, alla luce del principio di autoresponsabilità, che impone all’utente della strada una cautela proporzionata alla percepibilità del pericolo. Vero è che la presenza di uno strato di foglie è di per sé un segnale che deve indurre il pedone a una maggiore attenzione, poiché è noto che le foglie possono nascondere insidie. Ma è anche vero che la corte ha escluso in concreto qualsivoglia condotta "incauta" della vittima , affermando che la stessa aveva posto la normale diligenza richiesta nell’attraversare la strada pubblica e che non poteva in alcun modo prevedere la presenza dell’insidia (buca). La caduta, del resto, è certamente avvenuta a causa dell’apertura presente sull’asfalto e non per colpa del fogliame, che non era in quantità tale da poter da solo o in concorso essere la causa delle lesioni lamentate dall’attrice. Infine, ed in subordine, anche a voler ravvisare un concorso di colpa dell’attrice nella causazione dell’evento danno, questo non riveste, assolutamente, caratteri tali da poter essere assurgere a fatto interruttivo del nesso di causalità . La formula ipotetica (“anche a voler ravvisare un concorso di colpa... questo non riveste caratteri tali da assurgere a fatto interruttivo del nesso di causalità”), che si ritrova -subito dopo questa chiara e univoca statuizione di esclusione di qualunque colpa della danneggiata - nella sentenza impugnata (p. 6), co nferma che la corte territoriale, ad esito di una valutazione di fatto, insindacabile in questa sede,ha attribuito efficacia causale esclusiva alla presenza del fogliame sulla buca e - quindi – alla cosa custodita nelle condizioni in cui si trovava, escludendo qualsiasi concorso colposo della danneggiata. Pertanto, è vero che un eventuale concorso della condotta colposa della danneggiata avrebbe potuto in astratto causare un accoglimento solo parziale della domanda risarcitoria, è altrettanto vero che tale concorso è stato univocamente escluso, un attimo prima della - benché incongrua - formulazione di quell’opposta ipotesi dalla negazione in concreto di qualunque colpa della danneggiata. Per le ragioni che precedono il ricorso va rigettato. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M La Corte: -rigetta il ricorso; - condanna il Comune ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 5.900 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. -ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del Comune ricorrente al competente uffi