Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2024

Cassazione n. 04214/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Astolfo, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in relazione alla mancata qualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R. 390/1990, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che con motivazione congrua e priva di illogicità la Corte d'appello ha correttamente ritenuto che considerato l'arco temporale dell'attività, il numero di clienti, il grado di professionalità dell'agente, la presenza di stabili canali di approvvigionamento, le condotte presentano caratteri tali da non far ritenere minima l'offesa al bene giuridico e che pertanto non potesse configurarsi la diversa ipotesi di lieve entità; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Astolfo, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in relazione alla mancata qualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R. 390/1990, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che con motivazione congrua e priva di illogicità la Corte d'appello ha correttamente ritenuto che considerato l'arco temporale dell'attività, il numero di clienti, il grado di professionalità dell'agente, la presenza di stabili canali di approvvigionamento, le condotte presentano caratteri tali da non far ritenere minima l'offesa al bene giuridico e che pertanto non potesse configurarsi la diversa ipotesi di lieve entità; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04214/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris