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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32293/2022

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nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 29183/2020proposto da: Agenzia delle Entratee del Territorio (C.F. : 06363391001), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro CooperativaAgricola L a Te r r a a r.l. (C.F . e P.IVA : 84005720838 ) , con sede in S. Agata di Militello (ME), alla Via A. L iotta n. 83, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore F a r a n da Vincenzo, nato l' 1 .9 .19 65 a Sant'Agata di Militello (ME), C.F.: FRNVCN6501L199U, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato, congiunta materialmente alcontroricorso, dall' A vv. [OSCURATO:PERSONA] contestazione Iva – Lavori ristrutturazione locali di ricovero bovini Verderico (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64H21 F400 M) ed elettivamente domiciliata presso "VERDERICO - [OSCURATO:PERSONA]" , in Barcellon a P. G . (ME), alla Via T.C.

Arcodaci n. 74; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 2545/1/2020emessa dalla CTR Siciliail 29/04/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] a r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Messina avverso l’avviso di contestazione Iva per l’anno 2005 con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva applicato sui lavori di ristrutturazione dei locali di ricovero di bovini l’aliquota Iva del 20%, in luogo di quella del 4% applicata dalla società.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso sul presupposto che i manufatti oggetto della ristrutturazione fossero pertinenze delle costruzioni adibite ad uso abitativo.

3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando che nel caso di specie la pertinenzialità dei manufatti, oggetto dei lavori di ristrutturazione, alle abitazioni rurali ad uso abitativo non era contestata dall’Agenzia e, pertanto, poteva reputarsi provata.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] a r.l. ha resistito con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2967 c.c., 42 bis, comma 3 bis, d.l. n. 159/2007, 21 bis e 39 della tabella A, parte II, allegata al dPR n. 633/1972 (come integrato dal d.l. n. 41/1995, conv. con modif. dalla l. n. 86/1995), della VI Direttiva CEE del Consiglio n. 388 del 17.5.1997, dell’art. 11 preleggi e dell’art. 3 l. n. 212/200, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR deciso la controversia sulla base della presunta applicabilità al caso di specie dell’art. 42 bis citato, nonostante lo stesso non fosse stato indicato dalla contribuente nel ricorso introduttivo, e per non aver la CTR considerato che l’aliquota ridotta poteva essere applicata solo alle costruzioni rurali destinate ad uso abitativo, e non anche ai manufatti da destinare al ricovero del bestiame.

2. Con nota del 29.8.2022 la resistente ha chiesto, ai sensi dell’art. 5, comma 7, l. n. 130/2022, la sospensione del giudizio, manifestando l’intenzione di presentare domanda di definizione pagando l’importo dovuto entro il termine previsto dal successivo comma. 3.

La lite fiscale in oggettorientra tra le controversie tributarie definibili con modalità agevolate, ai sensi dell’art . 5 della Legge n. 130 del 2022 (rubricato “Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione”),atteso che: a) si è in presenz a di una controversia tributaria per la quale l’Agenzia delle Entrate risulta integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio ed il cui valore non è eccedente € 100.000, in ossequio al comma 1 dell’articolo 5 giàcitato ; b) sempre conformemente al comma 1, la controversia era pendente innanzi a questa Corte alla data del 15 luglio 2022 e, nel rispetto del successivo comma 4, il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della menzionata leg ge, risalendo la PEC di notifica al giorno 19novembre 2020.

Tuttavia, poiché in base al settimo comma dell’art. 5 “La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge (vale a dire, al 16.9.2022) e con il pagamento degli importi dovuti.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.” e, in base al comma 10 “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

In tal caso il processo e' sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.”, si può concedere un rinvio del giudizio al fine di consentire la formalizzazione della domanda di definizione agevolata, non ricorrendo allo stato i presupposti per sospendere il giudizio.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 29183/2020proposto da: Agenzia delle Entratee del Territorio (C.F. : 06363391001), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro CooperativaAgricola L a Te r r a a r.l. (C.F . e P.IVA : 84005720838 ) , con sede in S. Agata di Militello (ME), alla Via A. L iotta n. 83, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore F a r a n da Vincenzo, nato l' 1 .9 .19 65 a Sant'Agata di Militello (ME), C.F.: FRNVCN6501L199U, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato, congiunta materialmente alcontroricorso, dall' A vv. [OSCURATO:PERSONA] contestazione Iva – Lavori ristrutturazione locali di ricovero bovini Verderico (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64H21 F400 M) ed elettivamente domiciliata presso "VERDERICO - [OSCURATO:PERSONA]" , in Barcellon a P. G . (ME), alla Via T.C. Arcodaci n. 74; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 2545/1/2020emessa dalla CTR Siciliail 29/04/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] a r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Messina avverso l’avviso di contestazione Iva per l’anno 2005 con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva applicato sui lavori di ristrutturazione dei locali di ricovero di bovini l’aliquota Iva del 20%, in luogo di quella del 4% applicata dalla società. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso sul presupposto che i manufatti oggetto della ristrutturazione fossero pertinenze delle costruzioni adibite ad uso abitativo. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando che nel caso di specie la pertinenzialità dei manufatti, oggetto dei lavori di ristrutturazione, alle abitazioni rurali ad uso abitativo non era contestata dall’Agenzia e, pertanto, poteva reputarsi provata. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] a r.l. ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2967 c.c., 42 bis, comma 3 bis, d.l. n. 159/2007, 21 bis e 39 della tabella A, parte II, allegata al dPR n. 633/1972 (come integrato dal d.l. n. 41/1995, conv. con modif. dalla l. n. 86/1995), della VI Direttiva CEE del Consiglio n. 388 del 17.5.1997, dell’art. 11 preleggi e dell’art. 3 l. n. 212/200, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR deciso la controversia sulla base della presunta applicabilità al caso di specie dell’art. 42 bis citato, nonostante lo stesso non fosse stato indicato dalla contribuente nel ricorso introduttivo, e per non aver la CTR considerato che l’aliquota ridotta poteva essere applicata solo alle costruzioni rurali destinate ad uso abitativo, e non anche ai manufatti da destinare al ricovero del bestiame. 2. Con nota del 29.8.2022 la resistente ha chiesto, ai sensi dell’art. 5, comma 7, l. n. 130/2022, la sospensione del giudizio, manifestando l’intenzione di presentare domanda di definizione pagando l’importo dovuto entro il termine previsto dal successivo comma. 3. La lite fiscale in oggettorientra tra le controversie tributarie definibili con modalità agevolate, ai sensi dell’art . 5 della Legge n. 130 del 2022 (rubricato “Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione”),atteso che: a) si è in presenz a di una controversia tributaria per la quale l’Agenzia delle Entrate risulta integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio ed il cui valore non è eccedente € 100.000, in ossequio al comma 1 dell’articolo 5 giàcitato ; b) sempre conformemente al comma 1, la controversia era pendente innanzi a questa Corte alla data del 15 luglio 2022 e, nel rispetto del successivo comma 4, il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della menzionata leg ge, risalendo la PEC di notifica al giorno 19novembre 2020. Tuttavia, poiché in base al settimo comma dell’art. 5 “La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge (vale a dire, al 16.9.2022) e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.” e, in base al comma 10 “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.”, si può concedere un rinvio del giudizio al fine di consentire la formalizzazione della domanda di definizione agevolata, non ricorrendo allo stato i presupposti per sospendere il giudizio. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]
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