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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 gennaio 2021

Cassazione n. 24995/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 24 marzo 2021 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza, proposta da [OSCURATO:PERSONA], intesa all'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena detentiva residua di un anno e dieci mesi di reclusione — inflittagli per aver commesso, tra il 17 settembre ed il 14 ottobre 2013, i reati di furto aggravato, tentato e consumato — e lo ha, contestualmente, ammesso alla detenzione domiciliare.

Ha, in proposito, ritenuto che l'accoglimento della richiesta principale di eseguire l'affidamento in prova in Belgio, Stato ove Stoian risiede e lavora, è precluso dalla materiale impossibilità di effettuare le verifiche finalizzate all'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, e che all'esecuzione in Italia ostino, oltre che la gravità delle condotte criminose filo tempore poste in essere, l'assenza di informazioni acquisite in ordine al comportamento serbato, post delicta, in costanza di presenza sul territorio nazionale, nonché l'indisponibilità, in Italia, di una stabile attività lavorativa atta a sostenere la più ampia misura alternativa ed a consentire il reinserimento sociale del condannato.

Al contempo, ha rilevato che l'epoca, relativamente remota, dei commessi reati, l'assenza di carichi pendenti, l'atteggiamento collaborativo palesato nel corso dell'indagine socio-familiare e la disponibilità di idonee risorse abitative e familiari sul territorio italiano concorrano ad attestare l'idoneità della detenzione domiciliare a contenere, anche in forza del connesso corredo prescrittivo, la sua residua carica di pericolosità sociale.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione della legge processuale per avere il Tribunale di sorveglianza illegittimamente disatteso, senza profondere il benché minimo impegno motivatorio, l'istanza di differimento, per concomitante impegno professionale, dell'udienza del 27 gennaio 2021, in esito al quale è stata emessa l'ordinanza impugnata.

Con il secondo ed ultimo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza omesso di indicare le ragioni che ostano all'esecuzione della pena, mediante affidamento in prova al servizio sociale, in Italia, ed avere contraddittoriamente vagliato il contegno da lui serbato in epoca successiva alla commissione dei reati che gli sono valsi la condanna in esecuzione, concretatosi nell'allontanamento da ambienti delinquenziali e nell'avvio, all'estero, di lecita e florida attività imprenditoriale.3.

Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché incentrato su doglianze manifestamente infondate.

2. Il motivo di ordine processuale si fonda sul postulato che il procedimento di sorveglianza è stato definito, in assenza del difensore di fiducia del condannato, legittimamente impedito, all'udienza del 27 gennaio 2021.

Trattasi, come emerge con assoluto nitore dall'esame degli atti pervenuti alla Corte di cassazione, di indicazione radicalmente fallace, posto: - che l'udienza del 27 gennaio 2021 si risolse in un mero rinvio, giustificato dall'esigenza di verificare, con l'ausilio della polizia giudiziaria e dello stesso difensore di fiducia assente, la praticabilità dell'espiazione della pena in Italia, presso il domicilio della sorella di Stoian; - che alla successiva udienza del 24 marzo 2021, in esito alla quale fu emesso il provvedimento oggetto della presente impugnazione, il difensore di fiducia di Stoian partecipò regolarmente, mediante collegamento a distanza (a seguito di apposita interlocuzione con l'ufficio giudiziario, documentata, tra l'altro, dalla mail del 17 marzo 2021), onde va in radice escluso che sia prodotto il denunciato vulnus alle prerogative difensive.

3. Per quanto concerne la residua censura, va premesso che l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato.

Il giudizio in merito alla ammissione all'affidamento si fonda, dunque, sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413).

Se il presupposto dell'emenda non è riscontrato, o non lo è nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena — diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall'art. 47- ter legge 26 luglio 1975, n. 354 — ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare, alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745).

Il fine rieducativo si attua, in tal caso, mediante una misura dal carattere più marcatamente contenitivo, saldandosi alla tendenziale sfiducia ordinamentale sull'efficacia del trattamento penitenziario instaurato rispetto a pene di contenuta durata.

Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento in ordine all'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle misure alternative — alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235) — e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto.

Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio.

4. Scrutinata alla luce di tali principi, l'ordinanza impugnata supera senz'altro il vaglio di legittimità.Il Tribunale di sorveglianza, invero, ha ritenuto che, nel caso di specie, l'esecuzione della pena nella forma dell'affidamento in prova al servizio sociale non possa avvenire in Belgio, ove Stoian risiede ed opera, giacché tale soluzione, pur astrattamente ammissibile perché contemplata dalla normativa sovranazionale recepita da entrambi gli Stati, comporterebbe, sul piano effettuale, la materiale impossibilità di verificare, da parte delle competenti autorità italiane (quali l'UEPE, l'Ispettorato del Lavoro o la stessa polizia giudiziaria), la concreta sussistenza delle condizioni per l'utile espletamento della misura alternativa con riferimento, tra l'altro: all'avvio di un percorso di revisione critica; alla condotta successiva ai reati accertati con la sentenza in esecuzione; all'effettività e regolarità della dedotta attività lavorativa, con specifico riguardo sia alla solidità economico-finanziaria delle imprese di cui il condannato è titolare sia alla regolarità dei versamenti assicurativi e previdenziali; alle frequentazioni dell'interessato; all'effettività ed idoneità dell'abitazione indicata per l'esecuzione della misura.

Ha aggiunto che le segnalate difficoltà non potrebbero essere superate confidando nelle sole informazioni fornite dal diretto interessato il quale, in tal caso, finirebbe con il fruire di un ingiustificato privilegio rispetto a chi, trovandosi nelle sue identiche condizioni, sia ammesso alla misura alternativa alla detenzione da eseguire sul territorio italiano.

Il Tribunale di sorveglianza ha, sotto altro aspetto, ritenuto che la gravità delle condotte illecite accertate — che si sono accompagnate ad ulteriori segnalazioni, relative anche all'utilizzo di alias — induce, in uno all'assenza di attendibili informazioni in ordine al contegno tenuto post delicta ed all'indisponibilità di stabile attività lavorativa in Italia, a dubitare dell'intervenuto avvio, da parte di Stoian, di un significativo processo di emenda e della praticabilità, per tale via, di un proficuo percorso risocializzante.

Ha, invece, reputato, a tal fine, consona la diversa misura alternativa della detenzione domiciliare che, per il suo contenuto maggiormente contenitivo, assicura la prevenzione contro il pericolo di recidiva, da ritenersi circoscritto dal decorso, senza il coinvolgimento in ulteriori procedimenti penali, di un notevole torno di tempo dal compimento dei reati in esecuzione, dalla positiva partecipazione all'indagine socio-familiare e dalla disponibilità di idonei presidi abitativi e familiari.

5. Si è, quindi, di fronte ad un apparato argomentativo univoco, di tangibile linearità e saldamente ancorato alle emergenze istruttorie, oltre che rispondente ai canoni della logica ordinaria, che testimonia dell'insussistenza delle condizioni per ammettere il condannato alla misura alternativa richiesta in via principale, avuto riguardo, da un canto, alla presumibile inefficacia dell'intervento rieducativo e, dall'altro, al rischio di reiterazione della condotta criminosa.

In questo nitido contesto, il ricorrente si pone in un'ottica essenzialmente confutativa, che non è idonea ad intaccare la legittimità del provvedimento impugnato, basato su pilastri della cui solidità non vi è ragione alcuna di dubitare.

Egli, infatti, nel riproporre le considerazioni in ordine alla concreta sussistenza di tutti i requisiti cui è subordinata l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, ascrive al Tribunale di sorveglianza di non avere indicato le ragioni ostative all'esecuzione della pena mediante affidamento in prova al servizio sociale in Italia che, invece, sono state, per quanto sopra ribadito, chiaramente delineate nell'ordinanza impugnata in termini che si sottraggono al sindacato di legittimità, confinato alle ipotesi di manifesta illogicità o contraddittorietà.

A smentita delle ulteriori obiezioni del ricorrente, va aggiunto che non sussiste contraddizione tra la menzione della gravità dei pregressi comportamenti devianti e l'assenza di carichi pendenti e che il Tribunale di sorveglianza ha dato atto del trasferimento di Stoian in Belgio e dell'attività lavorativa ivi svolta, circostanze che, però, ha coerentemente ritenuto non decisive, nella situazione data, in vista dell'ammissione alla più ampia misura alternativa.

In questo contesto, il ricorrente esprime, a più riprese, il proprio argomentato dissenso rispetto ad una decisione che, nondimeno, si mantiene all'interno dei confini riservati alla discrezionalità riconosciuta al Tribunale di sorveglianza che, tenendo in debita considerazione tutte le evidenze disponibili, è pervenuto a conclusioni senz'altro rispettose del dettato normativo e scevre dal denunziato deficit razionale.

Le obiezioni difensive, incentrate, si è detto, sull'attitudine del compendio istruttorio a supportare una decisione di segno opposto a quella adottata dai giudici piemontesi, non si emancipano, dunque, da una prospettiva di mera contestazione argomentativa, che non riesce a cogliere, nella decisione impugnata, profili di manifesta illogicità o contraddittorietà.

6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 marzo 2021 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza, proposta da [OSCURATO:PERSONA], intesa all'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena detentiva residua di un anno e dieci mesi di reclusione — inflittagli per aver commesso, tra il 17 settembre ed il 14 ottobre 2013, i reati di furto aggravato, tentato e consumato — e lo ha, contestualmente, ammesso alla detenzione domiciliare. Ha, in proposito, ritenuto che l'accoglimento della richiesta principale di eseguire l'affidamento in prova in Belgio, Stato ove Stoian risiede e lavora, è precluso dalla materiale impossibilità di effettuare le verifiche finalizzate all'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, e che all'esecuzione in Italia ostino, oltre che la gravità delle condotte criminose filo tempore poste in essere, l'assenza di informazioni acquisite in ordine al comportamento serbato, post delicta, in costanza di presenza sul territorio nazionale, nonché l'indisponibilità, in Italia, di una stabile attività lavorativa atta a sostenere la più ampia misura alternativa ed a consentire il reinserimento sociale del condannato. Al contempo, ha rilevato che l'epoca, relativamente remota, dei commessi reati, l'assenza di carichi pendenti, l'atteggiamento collaborativo palesato nel corso dell'indagine socio-familiare e la disponibilità di idonee risorse abitative e familiari sul territorio italiano concorrano ad attestare l'idoneità della detenzione domiciliare a contenere, anche in forza del connesso corredo prescrittivo, la sua residua carica di pericolosità sociale. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione della legge processuale per avere il Tribunale di sorveglianza illegittimamente disatteso, senza profondere il benché minimo impegno motivatorio, l'istanza di differimento, per concomitante impegno professionale, dell'udienza del 27 gennaio 2021, in esito al quale è stata emessa l'ordinanza impugnata. Con il secondo ed ultimo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza omesso di indicare le ragioni che ostano all'esecuzione della pena, mediante affidamento in prova al servizio sociale, in Italia, ed avere contraddittoriamente vagliato il contegno da lui serbato in epoca successiva alla commissione dei reati che gli sono valsi la condanna in esecuzione, concretatosi nell'allontanamento da ambienti delinquenziali e nell'avvio, all'estero, di lecita e florida attività imprenditoriale.3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché incentrato su doglianze manifestamente infondate. 2. Il motivo di ordine processuale si fonda sul postulato che il procedimento di sorveglianza è stato definito, in assenza del difensore di fiducia del condannato, legittimamente impedito, all'udienza del 27 gennaio 2021. Trattasi, come emerge con assoluto nitore dall'esame degli atti pervenuti alla Corte di cassazione, di indicazione radicalmente fallace, posto: - che l'udienza del 27 gennaio 2021 si risolse in un mero rinvio, giustificato dall'esigenza di verificare, con l'ausilio della polizia giudiziaria e dello stesso difensore di fiducia assente, la praticabilità dell'espiazione della pena in Italia, presso il domicilio della sorella di Stoian; - che alla successiva udienza del 24 marzo 2021, in esito alla quale fu emesso il provvedimento oggetto della presente impugnazione, il difensore di fiducia di Stoian partecipò regolarmente, mediante collegamento a distanza (a seguito di apposita interlocuzione con l'ufficio giudiziario, documentata, tra l'altro, dalla mail del 17 marzo 2021), onde va in radice escluso che sia prodotto il denunciato vulnus alle prerogative difensive. 3. Per quanto concerne la residua censura, va premesso che l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato. Il giudizio in merito alla ammissione all'affidamento si fonda, dunque, sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413). Se il presupposto dell'emenda non è riscontrato, o non lo è nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena — diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall'art. 47- ter legge 26 luglio 1975, n. 354 — ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare, alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745). Il fine rieducativo si attua, in tal caso, mediante una misura dal carattere più marcatamente contenitivo, saldandosi alla tendenziale sfiducia ordinamentale sull'efficacia del trattamento penitenziario instaurato rispetto a pene di contenuta durata. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento in ordine all'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle misure alternative — alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235) — e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto. Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio. 4. Scrutinata alla luce di tali principi, l'ordinanza impugnata supera senz'altro il vaglio di legittimità.Il Tribunale di sorveglianza, invero, ha ritenuto che, nel caso di specie, l'esecuzione della pena nella forma dell'affidamento in prova al servizio sociale non possa avvenire in Belgio, ove Stoian risiede ed opera, giacché tale soluzione, pur astrattamente ammissibile perché contemplata dalla normativa sovranazionale recepita da entrambi gli Stati, comporterebbe, sul piano effettuale, la materiale impossibilità di verificare, da parte delle competenti autorità italiane (quali l'UEPE, l'Ispettorato del Lavoro o la stessa polizia giudiziaria), la concreta sussistenza delle condizioni per l'utile espletamento della misura alternativa con riferimento, tra l'altro: all'avvio di un percorso di revisione critica; alla condotta successiva ai reati accertati con la sentenza in esecuzione; all'effettività e regolarità della dedotta attività lavorativa, con specifico riguardo sia alla solidità economico-finanziaria delle imprese di cui il condannato è titolare sia alla regolarità dei versamenti assicurativi e previdenziali; alle frequentazioni dell'interessato; all'effettività ed idoneità dell'abitazione indicata per l'esecuzione della misura. Ha aggiunto che le segnalate difficoltà non potrebbero essere superate confidando nelle sole informazioni fornite dal diretto interessato il quale, in tal caso, finirebbe con il fruire di un ingiustificato privilegio rispetto a chi, trovandosi nelle sue identiche condizioni, sia ammesso alla misura alternativa alla detenzione da eseguire sul territorio italiano. Il Tribunale di sorveglianza ha, sotto altro aspetto, ritenuto che la gravità delle condotte illecite accertate — che si sono accompagnate ad ulteriori segnalazioni, relative anche all'utilizzo di alias — induce, in uno all'assenza di attendibili informazioni in ordine al contegno tenuto post delicta ed all'indisponibilità di stabile attività lavorativa in Italia, a dubitare dell'intervenuto avvio, da parte di Stoian, di un significativo processo di emenda e della praticabilità, per tale via, di un proficuo percorso risocializzante. Ha, invece, reputato, a tal fine, consona la diversa misura alternativa della detenzione domiciliare che, per il suo contenuto maggiormente contenitivo, assicura la prevenzione contro il pericolo di recidiva, da ritenersi circoscritto dal decorso, senza il coinvolgimento in ulteriori procedimenti penali, di un notevole torno di tempo dal compimento dei reati in esecuzione, dalla positiva partecipazione all'indagine socio-familiare e dalla disponibilità di idonei presidi abitativi e familiari. 5. Si è, quindi, di fronte ad un apparato argomentativo univoco, di tangibile linearità e saldamente ancorato alle emergenze istruttorie, oltre che rispondente ai canoni della logica ordinaria, che testimonia dell'insussistenza delle condizioni per ammettere il condannato alla misura alternativa richiesta in via principale, avuto riguardo, da un canto, alla presumibile inefficacia dell'intervento rieducativo e, dall'altro, al rischio di reiterazione della condotta criminosa. In questo nitido contesto, il ricorrente si pone in un'ottica essenzialmente confutativa, che non è idonea ad intaccare la legittimità del provvedimento impugnato, basato su pilastri della cui solidità non vi è ragione alcuna di dubitare. Egli, infatti, nel riproporre le considerazioni in ordine alla concreta sussistenza di tutti i requisiti cui è subordinata l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, ascrive al Tribunale di sorveglianza di non avere indicato le ragioni ostative all'esecuzione della pena mediante affidamento in prova al servizio sociale in Italia che, invece, sono state, per quanto sopra ribadito, chiaramente delineate nell'ordinanza impugnata in termini che si sottraggono al sindacato di legittimità, confinato alle ipotesi di manifesta illogicità o contraddittorietà. A smentita delle ulteriori obiezioni del ricorrente, va aggiunto che non sussiste contraddizione tra la menzione della gravità dei pregressi comportamenti devianti e l'assenza di carichi pendenti e che il Tribunale di sorveglianza ha dato atto del trasferimento di Stoian in Belgio e dell'attività lavorativa ivi svolta, circostanze che, però, ha coerentemente ritenuto non decisive, nella situazione data, in vista dell'ammissione alla più ampia misura alternativa. In questo contesto, il ricorrente esprime, a più riprese, il proprio argomentato dissenso rispetto ad una decisione che, nondimeno, si mantiene all'interno dei confini riservati alla discrezionalità riconosciuta al Tribunale di sorveglianza che, tenendo in debita considerazione tutte le evidenze disponibili, è pervenuto a conclusioni senz'altro rispettose del dettato normativo e scevre dal denunziato deficit razionale. Le obiezioni difensive, incentrate, si è detto, sull'attitudine del compendio istruttorio a supportare una decisione di segno opposto a quella adottata dai giudici piemontesi, non si emancipano, dunque, da una prospettiva di mera contestazione argomentativa, che non riesce a cogliere, nella decisione impugnata, profili di manifesta illogicità o contraddittorietà. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ri
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