CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 luglio 2026
Cassazione n. 24096/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Italia [OSCURATO:SOCIETA];-intimata-avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 52/2020 pubblicata il 9gennaio 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da [OSCURATO:PERSONA], citò nel 2011,davanti al Tribunale di Bergamo, [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna alNumero registro generale 26385/2020Numero sezionale 1598/2026Numero di raccolta generale 24096/2026Data pubblicazione 27/07/2026risarcimento del danno patito in seguito alla rottura della valvola dell’impiantodi riscaldamento di proprietà della convenuta.Nel corso del giudizio l’attrice diede atto di essere stata risarcita dallacompagnia di assicurazione della convenuta, chiamata in causa e contumace, e,quindi, rinunciò alla domanda, chiedendo la compensazione delle spese.La convenuta chiese di pronunciare sulle spese di lite e il Tribunale diBergamo, con sentenza n. 220/2014, dichiarò la cessazione della materia delcontendere e, applicando il criterio della soccombenza virtuale, condannòl’attrice a pagare la somma di euro 1.200,00 a titolo di spese di lite.2. In seguito alla pubblicazione della sentenza, l’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore di [OSCURATO:PERSONA], versò il detto importo all’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore diCaterina Ragone, e, non essendo stato rimborsato dalla cliente, chiese e ottenneun decreto ingiuntivo avente ad oggetto la somma richiesta.[OSCURATO:PERSONA] allegò di avere effettuato il pagamento in seguito a unospecifico accordo con [OSCURATO:PERSONA], che si era impegnata a restituirgli il denaro,ma non aveva onorato l’intesa.[OSCURATO:PERSONA] introdusse davanti al Giudice di Pace di Grumello del Monteopposizione a decreto ingiuntivo, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e,in via subordinata, il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento delcontratto d’opera professionale.[OSCURATO:PERSONA] si costituì e dedusse che [OSCURATO:PERSONA] aveva percepito dallaCompagnia assicurativa [OSCURATO:SOCIETA] la somma di euro 1.282,56 a titolo dirimborso totale di quanto versato dal medesimo Cadei all’avvocato [OSCURATO:PERSONA].Chiese, pertanto, il rigetto dell’opposizione.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Grumello del Monte, con sentenza n. 145/2016, rigettòl’opposizione.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che il Tribunale di Bergamo, nelcontraddittorio delle parti, con sentenza n. 52/2020, ha accolto, ritenendo nonraggiunta la prova di un accordo fra la stessa Rossi e il Cadei finalizzatoall’assunzione del debito della prima verso il creditore e, quindi, nonconfigurabile un’espromissione, come rappresentato, invece, dall’appellato.Numero registro generale 26385/2020Numero sezionale 1598/2026Numero di raccolta generale 24096/2026Data pubblicazione 27/07/20264. Avverso la sentenza del Tribunale l’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorsosulla base di sei motivi.Gli intimati non svolgono difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Per ragioni logiche deve essere esaminato preventivamente il secondomotivo di ricorso, in quanto attiene all’esistenza del diritto vantato da GiovanniCadei, mentre il primo si ricollega alla domanda subordinata di [OSCURATO:PERSONA] dirisarcimento del danno per responsabilità professionale del suo difensore, attesoche con esso il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per omessa pronunciasulla sua domanda volta a ottenere che la compagnia di [OSCURATO:PERSONA] fosse dichiarata tenuta a manlevarlo da ogni pretesa avanzata da VivianaRossi in merito alle domande formulate in ordine ai danni e ai pregiudizi patitidall’appellante, oltre alle spese del giudizio.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 1272 c.c. in quanto il Tribunale di Bergamo avrebbe errato nel valutarei presupposti dell’istituto dell’espromissione ai fini del raggiungimento dellaprova. Ad avviso del ricorrente, il giudice del merito aveva rigettato la suadomanda di condanna formulata in via monitoria in quanto egli non avrebbefornito dimostrazione della causa petendi da lui allegata, ossia “la stipula di unaccordo con [OSCURATO:PERSONA], accordo che l’attore stesso sussume nella fattispeciedella espromissione”. Il detto giudice, però, non avrebbe tenuto conto cheelemento essenziale dell’espromissione sarebbe la spontaneità, con laconseguente irrilevanza giuridica di un intervento del debitore.2.1. La censura è fondata.In effetti, come risulta dalla sentenza di appello, il ricorrente “ha posto qualecausa petendi della domanda di condanna formulata in via monitoria la stipuladi un accordo con [OSCURATO:PERSONA], accordo che l’attore stesso sussume nellafattispecie della espromissione” (par. 8). Egli riferisce, infatti, che “ha solamentein via temporanea assunto l’obbligazione passiva (si ribadisce su accordo dellasignora Rossi), senza tuttavia sostituirsi definitivamente alla stessa nella formaleposizione passiva. L’attività compiuta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] può, pertanto, esserericondotta alla figura giuridica dell’espromissione che, come noto, consenteNumero registro generale 26385/2020Numero sezionale 1598/2026Numero di raccolta generale 24096/2026all’espromittente (avvocato [OSCURATO:PERSONA]) di agire in regresso nei confronti delData pubblicazione 27/07/2026debitore principale ([OSCURATO:PERSONA])” (par. 6).Il giudice, condividendo questa astratta prospettazione, ha valutato se, inconcreto, vi fosse prova del negozio espromissorio e ciò ha escluso, sostenendoche non ne fosse stata dimostrata la causa petendi, ossia il menzionato accordodi [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA].Questa argomentazione non è condivisibile.L’espromissione è il contratto fra il creditore ed il terzo che assumespontaneamente il debito altrui, nel quale non vengono in considerazione irapporti interni fra obbligato ed espromittente, né sono giuridicamente rilevantii motivi che hanno determinato l’intervento del terzo. La sua causa è costituitadall’assunzione del debito altrui tramite un’attività svincolata dai rapportieventualmente esistenti fra terzo e obbligato, anche se non si richiede l’assolutaestraneità dell’obbligato rispetto al terzo, essendo necessario, invece, che:a) il terzo, presentandosi al creditore, non giustifichi il suo intervento con unpreesistente accordo con l’obbligato (Cass., Sez. 2, n. 22166 del 7 dicembre2012);b) la precedente obbligazione esista o non sia estinta, altrimenti cadendol’espromissione per mancanza di causa (Cass., Sez. L, n. 19118 del 13 dicembre2003).Pertanto, l’espromissione si perfeziona verso il creditore senza bisogno di unsuo atto di accettazione, quando egli venga a conoscenza dell’impegno assuntodall’espromittente (Cass., Sez. 6-2, n. 21102 del 22 luglio 2021).La giurisprudenza ha chiarito che l’accordo contrattuale con cui si realizzal’espromissione, nei termini indicati dall’art. 1272 c.c., intercorre unicamente trail creditore e l’espromittente (che è terzo rispetto all’originario rapporto di credito- debito) e non ha di per sé una causa necessariamente gratuita od onerosa.L’esistenza, in concreto, di una causa onerosa può derivare dall’individuazionedi un corrispettivo stabilito a favore dell’espromittente, ma, a tal fine, nonpossono essere considerati gli effetti – come il regresso nei confrontidell’obbligato principale – che dall’esecuzione dell’accordo possano derivare, iquali non siano intrinseci alla causa stessa del contratto e non integrino laNumero registro generale 26385/2020Numero sezionale 1598/2026Numero di raccolta generale 24096/2026ragione giustificatrice delle reciproche prestazioni delle parti; o può derivare –Data pubblicazione 27/07/2026al pari che nell’assunzione di garanzia per debito altrui, e pur in difetto di formalepartecipazione anche del debitore originario all’accordo – dall’esistenza disottostanti rapporti tra il debitore originario e l’espromittente, in cui si possaradicare la contropartita per quest’ultimo. Peraltro, in mancanza di indicazioni inproposito nell’accordo, spetta alla parte che sostenga l’onerosità del negoziodedurre e dimostrare l’esistenza di siffatti rapporti e l’esatta portata dei relativivincoli ed il modo in cui essi si siano eventualmente riflessi sugli interessi dedottinel negozio di espromissione (Cass., Sez. 1, n. 19396 del 28 settembre 2004).In ogni caso, l’art. 1272, comma 1, c.c., pone la regola della natura cumulativadell’espromissione, salva dichiarazione espressa del creditore di liberazione deldebitore originario, che non deve essere formulata in maniera sacramentale,purché sia univocamente diretta a tale risultato, anche mediante un contegnoconcludente (Cass., Sez. 1, n. 6935 del 21 novembre 1983).In particolare, nell’espromissione la spontaneità dell’assunzione del debitoaltrui consiste nella mancanza di una delegazione del debitore, ma non comportadi necessità una liberalità da parte dell’espromittente, potendo essa avvenire siadonandi causa sia a titolo oneroso, pur se in base ad un rapporto fra il creditoree l’espromittente diverso da quello tra questo e il debitore. Peraltro, il carattereoneroso dell’espromissione non è indispensabile ai fini della rivalsadell’espromittente nei confronti del debitore giacché questo ultimo, ove nonespressamente liberato dal creditore, rimane solidamente obbligato conl’espromittente che ha, pertanto, diritto di regresso nei suoi confronti in basealle norme sulle obbligazioni solidali ex art. 1299 c.c. (Cass., Sez. 3, n. 1855 del20 marzo 1980).2.2. Il giudice del merito non risulta aver fatto corretta applicazione dei principisopra espressi.Infatti, nell’espromissione, l’unico accordo che rileva è quello tra il creditore el’espromittente e la sua causa è costituita dall’assunzione del debito altruitramite un’attività svincolata dai rapporti eventualmente esistenti fra terzo eobbligato, non certo dall’eventuale intesa esistente fra l’espromittente e ildebitore che, invece, ai fini della configurabilità dell’espromissione, è irrilevante.Numero registro generale 26385/2020Numero sezionale 1598/2026Numero di raccolta generale 24096/2026Data pubblicazione 27/07/2026Siffatta intesa può incidere, se del caso, in una seconda fase, sui rapporti fraobbligato e terzo, sempre fermo rimanendo, però, il diritto di rivalsadell’espromittente nei confronti del debitore giacché quest’ultimo, ove nonespressamente liberato dal creditore, rimane solidamente obbligato conl’espromittente che ha, pertanto, diritto di regresso nei suoi confronti in basealle norme sulle obbligazioni solidali ex art. 1299 c.c.Pertanto, per affermare la presenza di un’espromissione il ricorrente dovevasolo allegare e dimostrare di avere concordato con la creditrice l’assunzionedell’obbligazione gravante su [OSCURATO:PERSONA] (peraltro, l’esistenza di taleobbligazione non è in questione), senza porre a fondamento dell’intesa il suorapporto con la medesima [OSCURATO:PERSONA], da ciò derivando, quantomeno, ilsorgere del menzionato diritto di regresso in favore di [OSCURATO:PERSONA].Ne consegue che il giudice del merito ha errato nel dare rilievo sic et simpliciteralla mancanza di prova di un eventuale accordo fra il ricorrente e la sua assistita,come espromissione della vicenda giuridica illustrata da [OSCURATO:PERSONA] ove ne fosse stata allegata e provata la prospettazione alcreditore espromissario (ad opera dello stesso Cadei) come causa dell’impegnopreso (ossia, l’assunzione dell’obbligazione gravante su [OSCURATO:PERSONA]).Piuttosto, il Tribunale avrebbe dovuto semplicemente accertare se vi fossedetto impegno fra espromittente e creditore e, a quel punto, ove non fosseemersa una volontà liberatoria dell’espromesso, applicare la citatagiurisprudenza in tema di regresso e obbligazioni solidali.3. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per omessapronuncia sulla sua domanda volta a ottenere che la compagnia di [OSCURATO:SOCIETA] fosse dichiarata tenuta a manlevarlo da ogni pretesa avanzata daViviana Rossi in merito alle domande formulate in ordine ai danni e ai pregiudizipatiti dall’appellante, oltre alle spese del giudizio.Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degliartt. 184, 189 e 202 c.p.c. perché il Tribunale di Bergamo avrebbe errato nelreputare implicitamente rinunciate le sue richieste istruttorie.Numero registro generale 26385/2020Numero sezionale 1598/2026Numero di raccolta generale 24096/2026Data pubblicazione 27/07/2026Con il quarto motivo è allegato l’omesso esame circa un fatto decisivo oggettodi discussione in relazione all’art. 116 c.p.c., per non avere il giudice del meritotenuto conto delle prove documentali.Con il quinto motivo il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazionedell’art. 116 c.p.c., non essendo state correttamente valutate le prove offerte incomunicazione.Con il sesto motivo il ricorrente allega l’omessa pronuncia del Tribunale diBergamo con riferimento alle sorti del decreto opposto.Le relative censure sono assorbite dall’accoglimento del secondo motivo diricorso.La prima e la sesta, infatti, dipendono dall’eventuale sorte dell’opposizione diViviana Rossi. Le altre, invece, attengono all’attività istruttoria che dovrà esseresvolta, se ritenuta necessaria, dal giudice del rinvio.4. In conclusione, è accolto il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.La sentenza impugnata è cassata con rinvio al Tribunale di Bergamo, in personadi altro giudice, il quale tornerà ad esaminare il merito dell’appello attenendosialle indicazioni della presente decisione.Al giudice di rinvio è affidato anche il compito di liquidare le spese del presentegiudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa lasentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo, in persona di altrogiudice, il quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile,il 18 giugno 2026.Il Presidente