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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 maggio 2026

Cassazione n. 13328/2026

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presentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e BenedettoGargani-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Savona n. 680/2021 depositata il16/09/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha sottoscritto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ilcontratto di finanziamento contro cessione di quote della pensione n.5006929, che indica l’importo totale del credito in €. 25.228,33, gliinteressi nominali in €. 13.505,65, le spese di istruttoria in €. 450,00, leNumero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026commissioni rete distributiva in €. 3.641,40 per un importo totale dovuto,comprensivo delle imposte, pari a €. 42.840,00, da restituire in 120 rateda €. 357,00 ciascuna.

Il finanziamento è stato estinto in data 30/6/2017in corrispondenza della 48° rata e [OSCURATO:PERSONA] spa ha operato ex art.125 sexies TUB la riduzione del costo totale del credito in relazione ai costidovuti per la residua durata del prestito nella misura complessiva di €.870,82.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] con citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha convenuto [OSCURATO:SOCIETA] davanti al Giudice di Pace di Savona sul presupposto che laBanca avrebbe dovuto restituirgli il maggior importo di €. 2.184,48(ottenuta dividendo l’importo complessivo delle commissioni retedistributiva pari a €. 3.641,40 per il numero totale delle rate, 120, emoltiplicando il risultato ottenuto, 30,34, per il numero delle rate restantia seguito dell’estinzione del finanziamento- 72-).[OSCURATO:PERSONA] ha contestato la domanda avversaria, rilevando che lecommissioni alla rete distributiva, pur essendo per il 90% riconducibili allacategoria dei costi c.d. up front (considerato che l’importo di € 3.244,26,pari al 90% di tali commissioni, era stato riversato subito dopol’erogazione del finanziamento all’intermediario del credito [OSCURATO:SOCIETA].),erano già state rimborsate per il citato importo di €. 870,92 in forza delleprevisioni contrattuali (art. 8 delle condizioni generali e allegato “pianoannuale di rimborso interessi e commissioni”).Il primo Giudice, con sentenza del 7/1/2020, ha accolto la domanda(condannando la Banca al pagamento della somma di €. 1.313,66 – cioè2.184,48 meno il rimborso già ottenuto di €. 870,82-), ritenendo che ilcontratto non esponesse in maniera chiara e agevolmente comprensibile ladistinzione tra costi c.d. recurring (riferiti a prestazioni soggette amaturazione nel tempo) e quelli c.d. up front (riferiti a prestazioni che sisvolgono ed esauriscono tutte nella fase preliminare e di stipula) e che lacosa più ragionevole da fare dovesse essere quella di considerareNumero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026rimborsabili tutti i costi esposti (a parte le spese vive e le imposte), senzadistinguere tra up front e recurring e considerando inefficace la clausolacontrattuale sul rimborso.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, con citazione del 12/10/2020,sostenendo che l’art. 125 sexies TUB in vigore fino al 25/7/2021 nonlegittima il rimborso di costi già interamente maturati all’epocadell’estinzione anticipata del contratto (il che era accaduto per il 90% dellecommissioni alla rete distributiva, versate immediatamenteall’intermediario) e affermando, nel corso del giudizio di appello,l’irretroattività del nuovo art. 125 sexies, come sancita dall’art. 11 octiesD.L. n. 73/2021 (entrato in vigore il 25/7/2021 e convertito nella L. n.106/2021), non applicabile dunque ai contratti sottoscritti anteriormenteal 25/7/2021.Il Tribunale di Savona ha respinto l’appello (salva la rideterminazionedegli esborsi per 125 euro), rilevando che la giurisprudenza prevalente,prima dell’entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies, aveva chiarito chela distinzione tra costi recurring e up front non era rilevante, alla lucedell’interpretazione dell’art. 16.1 della Direttiva n. 2008/48 (recepita inItalia con il d.lgs. n. 141/2010) fornita dalla sentenza della Corte diGiustizia in sede di rinvio pregiudiziale (1/9/2019, causa n.

C-383/18, c.d.Lexitor), e che doveva essere rimborsato proporzionalmente il costo totaledel credito.Il Tribunale ha precisato che non è fondata la tesi dell’appellante circal’irretroattività della sentenza Lexitor- che invece è dunque applicabile alcontratto in esame-, che il nuovo testo dell’art. 125 sexies esprime conmaggiore chiarezza il diritto dal rimborso di tutti i costi, che il vecchio e ilnuovo testo dell’art. 125 sexies sono sovrapponibili (consideratal’interpretazione del vecchio testo già fornita dalla giurisprudenza), che laprevisione di cui all’art. 11 octies della L. 196/2021 può riferirsi solo aicommi 2 e 3 dell’art. 125 sexies e che, alla luce dell’interpretazione resaNumero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026dalla sentenza Lexitor, non vi è bisogno di un nuovo rinvio alla CGUE.

IlTribunale ha pertanto considerato inefficace la clausola del contratto difinanziamento che limitava la rimborsabilità dei costi.2) Con ricorso notificato il 15/3/2022 [OSCURATO:PERSONA] spa haimpugnato la sentenza del Tribunale di Savona, proponendo cinque motividi ricorso.Il sig. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.La parte ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione: “Violazione dell’art. 11-octies, c.2, 2° periodo D.L. n. 73/2021 e delle disposizioni ivi richiamate (art. 125-sexies, c. 1 TUB nella versione vigente fino al 25/07/2021 e correlatedisposizioni della Banca d’Italia), nonché dell’art. 6-bis, c. 3, lett. b) D.P.R.n. 180/1950 (e correlate disposizioni della Banca d’Italia) e dell’art. 12, c.1 disp. prel. c.c. (art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.)”.La ricorrente censura la sentenza impugnata perché essa, in violazionedell’art. 12 c. 1 disp. prel. c.c., erra nell’interpretazione del “nuovo” art.125 sexies TUB, nel valutare il regime transitorio tra le due versioni di talearticolo e nell’applicazione dell’art. 11 octies co. 2 D.L. n. 73/2021.La ricorrente sostiene che, ai sensi di tale ultima norma, alle estinzionianticipate dei contratti sottoscritti prima della entrata in vigore dellanuova legge continuano ad applicarsi il “vecchio” art. 125 sexies e lenorme secondarie di cui alle disposizioni della Banca d’Italia all’epocavigenti, che, dunque, per detti contratti la riduzione del costo totale delcredito deve avere per oggetto solo i costi c.d. recurring, non potendo incontrario essere invocato l’obbligo eurounitario di interpretazioneconforme del diritto nazionale, non potendo ciò servire da fondamento peruna interpretazione contra legem del dritto nazionale e non potendo unaDirettiva imporre obblighi aggiuntivi ai soggetti di diritto.Numero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026La ricorrente contesta la fondatezza della questione di legittimitàcostituzionale del comma 2 del citato art. 11 octies e che, comunque, èestraneo alla sentenza Lexitor il tema degli esborsi del finanziatore afavore di terzi.Secondo motivo di impugnazione: “Violazione della precedenteversione dell’art. 125-sexies, c. 1 TUB, dell’art. 6-bis, c. 3, lett. b) D.P.R.n. 180/1950 (e correlate disposizioni della Banca d’Italia), dell’art. 12, c. 1disp. prel. c.c., dell’art. 288, c. 3 TFUE (art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.)”.La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata abbia erroneamenteassunto che, per effetto della sentenza Lexitor, la precedente versionedell’art. 125 sexies debba essere interpretato nel senso diassoggettamento a riduzione anche dei costi up front e che su questa baseabbia distorto la portata normativa del comma 2 dell’art. 11 octies citato.Sottolinea che la Direttiva 2008/48/CE, ai sensi dell’art. 288, c. 3,TFUE, vincola solo gli Stati membri e non i privati, che il significato propriodelle parole della legge nazionale di attuazione della Direttiva (“costidovuti per la vita residua del contratto”) non può che essere quello di“costi dipendenti dalla vita residua del contratto” (cioè solo i costirecurring), che il fatto che non tutti i costi siano soggetti a riduzione èprevisto dall’art. 6 bis c. 3 lett. b del DPR 180/1950 (che delega alla Bancad’Itala il compito di garantire che il cliente possa distinguere gli oneri chedevono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata de contratto).I motivi sono infondati.1.1) [OSCURATO:PERSONA] nr. 48 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha previsto il diritto delconsumatore di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agliobblighi derivanti dal contratto di credito, con conseguente diritto allariduzione del costo totale del credito.[OSCURATO:PERSONA] è stata trasportata nell’ordinamento italiano dal D.Lgs. nr. 141 del 13/08/2010 (art. 125 sexies TUB, vecchia formulazione:“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, inNumero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore.

In tale caso ilconsumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pariall’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua delcontratto”) ed interpretata dalla Banca d’Italia nel senso che “solo unaparte delle commissioni pagate interamente dalla clientela in via anticipatasi riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese d’istruttoria o distipula del contratto) (c.d. quota up front), mentre la restante parte (c.d.quota recurring) è volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e diliquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del‘non riscosso per riscosso’) e gli oneri la cui maturazione èintrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, lagestione degli incassi e dei sinistri), sicché è fondamentale la correttadistinzione della complessiva commissione corrisposta, in via anticipata,dalla clientela tra quota up front e quota recurring, perché solo questeultime, in quanto soggette a maturazione, saranno ristorate, per la quotanon ancora maturata, in caso di estinzione anticipata”.Diversa, invece, è stata l’interpretazione della Corte di GiustiziaEuropea che, con la sentenza 11 settembre 2019 causa C-383/18 (c.d.sentenza Lexitor), ha affermato che “L’articolo 16, paragrafo 1, dellaDirettiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga laDirettiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso cheil diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in casodi rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico delconsumatore”.

Le disposizioni, comunitarie e nazionali, che prevedono ildiritto del consumatore alla riduzione dei costi mirano ad incentivarel’estinzione anticipata e questa ratio verrebbe sminuita, afferma la Cortedi Giustizia Europea (punto 32 della sentenza Lexitor), laddove lariduzione del costo fosse limitata ai soli costi che il soggetto mutuante,unilateralmente, nel contratto indica come rapportati alla durata delNumero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026contratto.

Infatti, laddove il cliente decidesse di estinguere il contratto adistanza di pochi mesi dalla decorrenza iniziale, perderebbe migliaia dieuro corrisposti a titolo di oneri ritenuti dall’intermediario unilateralmentecome non retrocedibili e, dunque, l’estinzione sarebbe a tutto vantaggiodel mutuante.La sentenza Lexitor ha dunque sancito il principio di rimborsabilità ditutti i costi collegati all’erogazione del credito.Di fronte alla non uniformità della giurisprudenza, successivamentealla pronuncia della sentenza Lexitor, riguardo a quale fosse la correttainterpretazione dell’art. 125 sexies TUB (vecchio testo applicabile rationetemporis al contratto in esame), maggiormente conforme alla ratioispiratrice della Direttiva 2008/48/CE, il legislatore italiano, nel convertireil decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 nella legge 23 luglio 2021 n. 106,ha introdotto l’art. 11-octies, che ha riformulato l’art. 125 sexies del TUB.Il nuovo testo (art. 125 sexes co. 1: “Il consumatore può rimborsareanticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovutoal finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misuraproporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costicompresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”) ha previsto larimborsabilità del costo totale del credito, in proporzione alla vita residuadel contratto, in conformità ai dettami della sentenza Lexitor.Con norma transitoria, però, l’art. 11 octies, co. 2 ha disposto che peri contratti sottoscritti prima di detta legge si continuasse ad applicare il“vecchio” art. 125 sexies, come interpretato dalle norme secondariedettate dalla Banca d’Italia, vale a dire rimborsabilità dei soli costirecurring (legati alla durata del rapporto) e non anche dei costi up front(art. 11 octies co. 2: “l’articolo 125-sexies… come sostituito dal comma 1,lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscrittisuccessivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto.

Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscrittiNumero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026prima della data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies…e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza edi vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione deicontratti”).Successivamente, con ordinanza del 2/11/2021 il Tribunale di Torinoha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 11 e 117, co.1, della Costituzione,in relazione all’art. 16, par. 1, Direttiva 2008/48/CE, come interpretatodalla sentenza Lexitor della CGUE, questione di legittimità costituzionaledell’art. 11-octies, comma 2, d.l. 25/5/2021, n. 73, conv. nella L. n.106/2021, “nelle parti in cui prevede che alle estinzioni anticipate deicontratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della leggepredetta continuino ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexiesTUB e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e divigilanza della Banca d’Italia vigenti all’epoca e limita ai contrattisottoscritti successivamente il principio, espresso nell’art. 16.1 Direttiva2008/48/Ce, come interpretato dalla sentenza Lexitor e recepito nelnovellato art. 125-sexies co. 1 TUB, che il consumatore abbia diritto allariduzione di tutti i costi compresi nel costo totale del credito”.Con la sentenza n. 263 del 22/12/2022 la Corte Costituzionale,aderendo alle prospettazioni del Giudice remittente, ha individuato i profilidi illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, impugnato(dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del D.L.25/5/2021 n. 73, con. con modif. nella L. 23/7/2021 n. 106,limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelledisposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia») ed hastabilito che, in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito alconsumo, il consumatore ha diritto alla restituzione pro-quota di tutti icosti sostenuti in sede di stipula, anche se questa è avvenuta prima del25 luglio 2021, data di entrata in vigore del nuovo art. 125-sexies TUB:Numero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026“l’art. 125 sexies TUB (nella sua originaria formulazione) resta vigenteper i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della L. nr. 106/2021 epuò accogliere il suo contenuto normativo conforme alla sentenzaLexitor”.1.2) Non si può, poi, ritenere che l’ultima riforma abbia travolto taliconsiderazioni.

Oggi, l’art. 11 octies, co. 2, nuovamente oggetto diriforma con la Legge 10.08.2023 nr. 103, prevede che “nel rispetto deldiritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Cortedi giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate deicontratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve ledisposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e diarricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125 -sexies deltesto unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigentialla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggetti ariduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimicontratti.

Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione delcosto totale del credito avviene in conformità al criterio del costoammortizzato".È letterale il richiamo al rispetto del diritto dell’Unione europea edelle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea: se illegislatore ha voluto sottolineare che per i contratti sottoscritti prima del25/07/2021, si applica il vecchio testo dell’art. 125 sexies TUB nelrispetto del diritto dell’UE, come interpretato dalla CGUE, è evidente chetale articolo debba essere ancora interpretato secondo i dettami dellasentenza “Lexitor”, con conseguente rimborsabilità anche dei costi upfront in proporzione alla durata effettiva del finanziamento (per cuil’evidenziazione della frase del nuovo art. 11 octies, co. 2- “non sonocomunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per laconclusione dei medesimi contratti”, contenuta a pag. 7-8 della memoriaNumero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026dei ricorrenti del 16/4/2026, non è rilevante, dal momento che, come si èdetto, l’espressione va intesa alla luce dell’interpretazione fornita dallasenteza Lexitor della CGUE come stabilito dalla Corte Costituzionale suriportata).Né rileva la pronuncia della sentenza CGUE C-555/21, del 9/2/2023,cd.

“Lexitor immobiliare.

Essa, infatti, verte sull’interpretazione dell’art.25, paragrafo 1 della direttiva 2014/17/UE del 4/2/2014, in merito aicontratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, efa espressamente salvi i principi precedentemente espressi dallamedesima CGUE nella cd.

Lexitor, stabilendo che i contratti di credito aiconsumatori presentano considerevoli differenze rispetto ai contratti dicredito garantiti da un’ipoteca o relativi ai beni immobili, atteso chequesti ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendonodalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall’entecreditizio.

Solo per questi tipi di contratto, dunque, non possono trovareapplicazione i principi dedotti dalla “Lexitor”.Si veda in tal senso, per es.: Corte Appello Torino, sez.

I,18/03/2025, n. 255 (“Risulta…evidente che le conclusioni della sentenza9.2.2023 sono dettate dalle particolari caratteristiche dei contratti dicredito al consumo relativi a beni immobili residenziali, come illustrate dalgiudice del rinvio, e non possono quindi essere estese ad altre tipologie difinanziamenti al consumo, per le quali continuano a valere i principiinterpretativi stabiliti nella sentenza Lexitor (v. sentenza Corte d'[OSCURATO:PERSONA] n. 1058/2023; sentenza Corte d'Appello di Milano n.573/2023)”.1.3) Le su esposte interpretazioni della normativa trovano confermanelle pronunce di questa Corte, che comunque ritengono illegittima ladistinzione tra costi rimborsabili.Per es.: Cass. civ. civile sez.

II, 6/09/2023, n. 25977: “È nulla laclausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso diNumero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026estinzione anticipata del contratto di finanziamento, perché determina acarico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighiderivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 206 del 2005”;Cass. civ., sez.

III, 30/05/2025, n. 14528: “In tema di credito alconsumo, è abusiva ex art. 33 d.lgs. n. 206 del 2005 la clausolacontrattuale che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costototale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento,poiché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio deidiritti e degli obblighi derivanti dal contratto, cosicché il giudice ha ildovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della stessa”; Cass. civ., sez.I, 28/05/2024, n. 14836: “In materia di credito al consumo, ai sensidell'art. 125 t.u.b, ratione temporis, e della normativa unionale diriferimento (dirr. 87/102/CEE, 90/88/CEE e 2008/48/CE), il consumatoreche estingua anticipatamente il finanziamento ha diritto alla riduzioneproporzionale del costo totale del credito, comprensivo di tutti gli oneri, aprescindere dalla loro natura di costi up-front (sostenuti nella fasegenetica del contratto) o costi recurring (maturati nel corso del rapportocontrattuale).

Tale ripetizione dei costi già versati si impone anche inassenza di una specifica regolamentazione attuativa da parte del CICR, inquanto il giudice nazionale è tenuto a interpretare il diritto interno inconformità al diritto dell'Unione europea”; nella motivazione questadecisione- relativa a caso disciplinato, ratione temporis, dall’art. 125 TUB-fa espresso riferimento alla sentenza Lexitor (“Afferma la Corte diGiustizia nella sentenza Lexitor che l'effettività del diritto del consumatorealla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora lariduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei solicosti presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalladurata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sonodeterminati unilateralmente dalla banca; inoltre, limitare la possibilità diriduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlatiNumero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore siveda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento dellaconclusione del contratto di credito”) ritenendo estensibile taleinterpretazione alla direttiva 87/102/CEE; Cass. civ., sez.

I, 13/06/2024,n. 16550 “Da quanto fin qui detto emerge, allora, che la soluzione offertadal giudice di merito, nella misura in cui ha limitato l'importo da restituirsialla…avvalendosi della distinzione tra costi up front e costi recurring sipone in contrasto con l'art. 125 del TUB, ratione temporis applicabile econ la consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di diritti delconsumatore, privandolo di una tutela piena, in caso di adempimentoanticipato”; Cass. civ., sez.

I, 16/10/2024, n. 26917, sempre in tema diinterpretazione dell’antecedente art. 125 TUB, richiama le interpretazionidella Corte Costituzione e della CGUE: “Sull'effettività della tutela delconsumatore nell'ambito del credito al consumo, merita di esseresegnalata, poi, la sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 2022, laquale, benché riferita alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha il pregio di ricostruirela normativa interna ed eurounitaria relativa al credito al consumo,ribadendo importanti principi in tema di norme integrative secondarie e diefficacia nell'ordinamento interno delle sentenze interpretative della Cortedi Giustizia.

In particolare, in relazione alle norme secondarie contenutenelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia,regolatrici dei rimborsi al consumatore in caso di estinzione anticipata delfinanziamento, la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittima ladisposizione suddetta, nella parte in cui limita ad alcune tipologie di costiil diritto alla riduzione spettante al consumatore, per violazione degli art.11 e 117, comma 1, della Costituzione. [OSCURATO:PERSONA] haespressamente affermato che il concetto di "riduzione del costo totale delcredito", contenuto nella direttiva n. 2008/49 CE, ha sostituito ilNumero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026precedente richiamo alla "nozione generica di "equa riduzione"" presentenell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE (sentenza Lexitor, punto 28).

LaConsulta richiama il canone dell'interpretazione teleologica, ispirataall'esigenza di garantire "un'elevata protezione del consumatore"(sentenza Lexitor, punto 29), per rilevare che "limitare la possibilità diriduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlatialla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore siveda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento dellaconclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente ilcredito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendentidalla durata del contratto" (sentenza Lexitor, punto 32).

In definitiva,l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitorall'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, partendo da un datosicuramente testuale, ossia il riferimento alla riduzione del costo totaledel credito, addiviene ad un'interpretazione orientata ad una elevatatutela del consumatore - che previene il rischio di abusi, a beneficio anchedella concorrenza - in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favoredei creditori”.2) Terzo motivo di impugnazione: “Violazione degli artt. 11 e 12disp. prel. c.c., degli artt. 2, 4, § 3 e 6, § 3 TUE, dell’art. 1 del protocolloaddizionale alla CEDU, ratificata con Legge n. 848/1955, e dell’art. 117,c. 1 Cost. (art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.)”.La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver richiamato lagiurisprudenza di merito secondo la quale le sentenze della CGUE hannonatura interpretativa e quindi devono essere applicate a tutti i rapportisorti nella vigenza della norma interpretata, salva la prescrizione.La ricorrente sostiene che, al contrario, la portata vincolante dellasentenza Lexitor risulti oggettivamente ed automaticamente limitata altempo successivo alla sua deliberazione, per il contenuto stessodell’interpretazione che essa fornisce, dal momento che rappresentaNumero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026cardine dell’ordinamento dell’Unione il principio della certezza del diritto,che richiede che gli effetti delle norme giuridiche siano chiari, precisi eprevedibili, in particolare quando possono avere conseguenze negativeper gli individui e le imprese, in modo che coloro che sono soggetti allalegge possano conoscere i loro diritti e obblighi senza ambiguità e agire diconseguenza.Pertanto, secondo la ricorrente, non esiste alcun contrasto tra lasentenza Lexitor ed il mantenimento in Italia del regime previgente,quanto meno fino alla pubblicazione della stessa sentenza Lexitor.La ricorrente sostiene che l’irretroattività della sentenza Lexitor, equindi il diritto del finanziatore di trattenere l’intero importo degli oneric.d. up front, come a suo tempo legittimamente pattuito sulla base dellaprevigente interpretazione dell’art. 125 sexies, trova fondamentonormativo anche nel principio di protezione della proprietà di cui all’art. 1,co. 1, prot. add. alla CEDU.Il motivo è infondato.2.1) Si osserva, infatti, che le sentenze interpretative della Corte diGiustizia UE hanno valore vincolante e retroattivo.Da un lato si nota che la natura vincolante dell’interpretazione deldiritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia è riconosciuta ancheda questa Corte (per es.: Cass. 3 marzo 2017 n. 5381; Cass. 8 febbraio2016 n. 2468; Cass. 11 dicembre 2012 n. 22577, secondo cui taleinterpretazione “ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessarese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di unadisposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del dirittocomunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie,bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, conefficacia erga omnes nell'ambito della Comunità”).Nel presente caso non si trattava di indagare se la Direttiva 48/2008fosse o meno self.executing e avesse o meno efficacia diretta, verticaleNumero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026od orizzontale, dal momento che tale Direttiva era già stata attuata etrasposta nel diritto nazionale attraverso la legge di attuazione n.141/2010, che aveva introdotto l’art. 125 sexies TUB, che riproduceva inmodo quasi identico la formulazione dell’art. 16 della Direttiva, per cui sitrattava di interpretare una norma di diritto interno in modo conformealla Direttiva 48/2008, così come interpretata dalla sentenza CGUELexitor.

E se è vero che l'obbligo di interpretazione conforme non puòspingersi al punto di imporre un'interpretazione contra legem, tuttavia ciònon accadeva nel presente caso, considerata la suddetta formulazionequasi identica delle norme.Dall’altro lato si osserva che le sentenze della Corte di Giustizia, siapregiudiziali, sia emesse in sede di verifica della validità delle disposizioni,hanno effetto retroattivo (Cass., 8 febbraio 2016, n.2468: “La Corte digiustizia UE è l’unica autorità giudiziaria deputata all’interpretazione dellenorme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudicenazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti ecostituiti prima della sentenza interpretativa.

Ne consegue che a talisentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità diuna disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite deirapporti ormai esauriti”).Né è fondata la tesi che invoca il principio della certezza del diritto ela tutela dell’affidamento, sanciti dai Trattati comunitari, per sostenereche una interpretazione con efficacia retroattiva della sentenza dellaCorte di Giustizia lederebbe la certezza del diritto e il legittimoaffidamento della banca professionista di fronte ad una interpretazionecostante e decennale dell’art. 125 sexies (con conseguente obbligo dellastessa di sostenere oneri di rimborso che erano stati imprevedibili).Infatti, il potere di limitare nel tempo l’efficacia delle sue decisionicompete alla Corte di Giustizia stessa, alla quale spetta, dunque, lavalutazione e il bilanciamento degli interessi in gioco (Cass. 22577/2012:Numero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026“salvo la stessa Corte di giustizia decida eccezionalmente di limitare "exnunc" gli effetti della propria decisione, con la finalità di fare salvi, edunque, di non rimettere in discussione i rapporti giuridici costituiti inbuona fede, nonché di salvaguardare il principio della certezza deldiritto”).2.2) Quanto sopra esposto trova conferma nella decisione dellaCorte Costituzionale n. 263/2022:“Si delinea, a questo punto, il senso dell'intervento operato dallegislatore in sede di conversione del d.l. n. 73 del 2021.

Il legislatore havoluto proteggere l'affidamento che ha ritenuto ingenerato, neifinanziatori e negli intermediari, dall'interpretazione, che era stata dataprima della sentenza Lexitor alla precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario e che era stata avallata dalle normesecondarie adottate dalla Banca d'Italia.

Peraltro, ha inteso tutelarefinanche chi avesse concluso il contratto dopo la pubblicazione dellasentenza Lexitor.

Non sembra, viceversa, che il legislatore abbia ritenutoche un affidamento fosse stato ingenerato solo dal dato testuale dellaprecedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario.

Secosì fosse stato, se cioè tale disposizione avesse avuto un contenutounivoco, nel senso della possibile riduzione dei soli costi recurring, illegislatore non avrebbe dovuto precisare che per il passato continuava aoperare la disposizione antecedente la novella, unitamente al contestualedoveroso rispetto delle norme secondarie, che cristallizzavano ilriferimento alla riduzione dei soli costi recurring.In ogni caso, si deve confutare la tesi che vorrebbe affermare lanetta divergenza del dato testuale del vecchio art. 125-sexies da quellodell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, deducendonel'impossibilità di recepire il contenuto prospettato dalla sentenzaLexitor…Sono, a tal riguardo, decisivi, da un lato, il paradigma cui èriferita la riduzione, vale a dire «il costo totale del credito», e, da un altroNumero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026lato, la nozione di «costi dovuti per la durata residua del contratto».

Inparticolare, la preposizione «per» può riferirsi tanto ai costi dovuti«lungo» la durata del contratto, i soli costi cosiddetti recurring, quanto aicosti dovuti «in funzione della» durata del contratto, il che evoca lamisura della riduzione.

Questo secondo, possibile significato dellapreposizione collima, del resto, con il paradigma cui si riferisce lariduzione, che è dato dal costo totale del credito, poiché in tanto sigiustifica tale richiamo, in quanto tutti i costi siano riducibili e lo siano,dunque, in funzione della durata residua del contratto, che diviene lamisura della riduzione proporzionale.

Del resto, proprio il riferimento alcosto totale del credito ha rivestito un ruolo decisivo nell'interpretazionefornita dalla sentenza Lexitor.Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABFe dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre chepossibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia.Quest'ultima, se riconosce quali limiti all'adeguamento in viaermeneutica al diritto dell'Unione europea, oltre all'interpretazione contralegem, il rispetto dei principi generali del diritto…, in pari tempo, chiarisceche il giudice nazionale non può sottrarsi al citato obbligo diinterpretazione conforme «per il solo fatto di aver costantementeinterpretato [una] disposizione in un senso che è incompatibile» con ildiritto dell'Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia»(sentenza 19 aprile 2016, in causa C-441/14, [OSCURATO:PERSONA], punto 34).Di conseguenza, non possono «i principi della certezza del diritto e dellatutela del legittimo affidamento [...] rimettere in discussione tale obbligo»(sentenza 19 aprile 2016, in causa C-441/14, [OSCURATO:PERSONA], punto 43),né può il giudice operare una limitazione nel tempo degli effetti dellapronuncia interpretativa (come precisa la sentenza 21 dicembre 2016, incause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15, [OSCURATO:PERSONA] e altri,Numero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026punto 70, che ivi cita sentenza 2 febbraio 1988, in causa 309/85, Barra ealtri, punto 13).Ne discende che il legislatore del 2021, prevedendo una disposizione(l'art. 11-octies, comma 2) che cristallizza il contenuto normativodell'originaria formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario,in senso difforme rispetto al contenuto della sentenza Lexitor, cosìinibendo l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea, haintegrato un inadempimento agli obblighi «derivanti dall'ordinamentocomunitario» (art. 117, primo comma, Cost.)”.3) Quarto motivo di ricorso: “Violazione dell’art. 125-sexies, c. 1TUB nella versione precedente al 25/07/2021, degli artt. 267 ss.

TFUE edell’art. 16 § 1 della Direttiva 2008/48/CE (art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.)”.La ricorrente sostiene che la sentenza Lexitor si sia occupata solo deicosti unilateralmente manipolabili dal finanziatore e non possa essereapplicata in caso di versamenti che la Banca è tenuta ad effettuare a terzi(come per l’importo per commissione rete distributiva nel presente caso).Il motivo è infondato.3.1) Non possono essere condivise le difese della Banca in ordinealla non rimborsabilità delle commissioni versate all’intermediario.Da un lato, il fatto che detti costi possano rivestire natura di costi upfront è irrilevante, considerato che la sentenza della Corte costituzionale,in ossequio ai principi esposti dalla CGUE, ha definitivamente sancito ildiritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata, alla ripetizione diogni singola voce di costo sostenuta dallo stesso in relazione al concessofinanziamento, che sia up front o recurring.Quanto, poi, alla natura di mero accipiens della Banca (che haincassato le commissioni e poi le ha immediatamente corrisposteall’intermediario finanziario), si osserva che tra le componenti del costototale del credito da ripetere in caso di estinzione anticipata vannoNumero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026compresi (trattandosi di “costo totale”) anche gli oneri gravanti sulfinanziatore nei confronti dei terzi.Infatti, è consuetudine che la Banca preveda un pagamento inun’unica soluzione, all’inizio del rapporto, di detti oneri, concedendo alfinanziato un finanziamento già decurtato degli stessi, per cui l’oneredegli associati ABI di anticipare al cliente il rimborso della quota dicommissioni non goduta in caso di estinzione anticipata appare del tuttosimmetrico al vantaggio ottenuto mediante il versamento anticipato delleintere commissioni effettuato dal finanziatore, ma con onere economicointeramente a carico del cliente.

Sarà poi eventualmente il mutuante, sucui grava l’onere di rimborso al cliente, ad agire, ricorrendone ipresupposti, nei confronti dell’intermediario.3.2) In tal senso è la giurisprudenza di questa Corte.

Si veda, peres. (anche se riferito all’applicazione dell’art. 125 TUB, anteriormenteall’introduzione dell’art. 125 sexies), la già citata decisine di Cass. civ.,sez.

I, 16/10/2024, n. 26917: “In particolare, la direttiva 2008/48/CE,che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE, adotta una tecnica diarmonizzazione piena, finalizzata a garantire "a tutti i consumatori dellaComunità di fruire di un livello elevato ed equivalente dei loro interessi eche crei un vero mercato interno" (considerando n. 9).

Fra le disposizioniarmonizzate si rinviene l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui: "(i)lconsumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o inparte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito.

In tal caso,egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, checomprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata delcontratto".

Il diritto alla riduzione viene, dunque, rapportato al paradigmadel "costo totale del credito".

Questo è definito all'art. 3, paragrafo 1,lettera g), con riguardo a "tutti i costi, compresi gli interessi, lecommissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore devepagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è aNumero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi aservizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premiassicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente adoggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure perottenerlo alle condizioni contrattuali offerte".

A fronte di tale disciplina,posta a tutela del consumatore, i successivi paragrafi dell'art. 16prevedono, a favore di chi ha concesso il credito, il "diritto ad unindennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costidirettamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che ilrimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitoreè fisso".3.3) Si consideri inoltre, che, su questa linea, il nuovo comma 3dell’art. 125 sexies TUB (come modificato dall’art. 11 octies L. 106/2021,come a sua volta modificato dal D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertitocon modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103) stabilisce: “3.

Salvodiversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, ilfinanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario delcredito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa alcompenso per l’attività di intermediazione del credito”.Si osserva, inoltre, che con ulteriore disposizione legislativa (dispostadal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 212) è stato modificato il comma 1 ed èstato introdotto il comma 1-bis all'art. 125-sexies: “1.

Il consumatore puòrimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto a una riduzionedel costo totale del credito per la restante durata del contratto.

Nelcalcolare tale riduzione devono essere presi in considerazione tutti i costiposti a carico del consumatore dal finanziatore. 1-bis.

La riduzione delcosto totale del credito è proporzionata alla durata residua del contrattodi credito e comprende anche i costi che non dipendono dalla durata ditale contratto di credito, inclusi quelli relativi ad attività pienamenteNumero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026esaurite all'atto della concessione del credito, e le spese addebitate dalfinanziatore a favore di un terzo.

Sono escluse dal calcolo della riduzionele imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente aquest'ultimo dal consumatore e che non dipendono dalla durata delcontratto di credito”.

Dunque, per i contratti stipulati successivamente,non vi è dubbio circa la rimborsabilità anche delle “spese addebitate dalfinanziatore a favore di un terzo”, tranne che nel caso in cui le spesesiano state pagate direttamente al terzo.3.4) Infine, non può essere accolta l'istanza formulata dalla partericorrente nella memoria 16/4/2026, con la quale si chiede di attenderel'esito di nuovo rinvio pregiudiziale alla corte euro-unitaria effettuato dalGiudice di Pace di Palermo (o di farne uno nuovo nella presente sede), ilquale ha chiesto “se la disposizione interpretata da [OSCURATO:PERSONA]383/18 ostiad una interpretazione della normativa nazionale secondo cui, nel caso direstituzione al consumatore del «costo totale del credito», l’entefinanziatore non sia tenuto a ridurre proporzionalmente i costi relativi allerelativi importi vengano a essi corrisposti direttamente dai consumatorisia nel caso in cui ciò avvenga, indirettamente, per il tramite dell’entefinanziatore”.Si osserva, infatti, che la suddetta sentenza Lexitor ha fornito ilquadro interpretativo sufficiente ai fini della normativa applicabile, allaluce altresì dell'interpretazione che è stata data dalla Corte costituzionale(si veda, in tal senso, Cass. civ., sez.

I, 11/04/2026, n. 9207), per cui siritiene che non vi sia alcuna necessità di attendere l’esito del su citatorinvio pregiudiziale alla CGUE, né di proporne uno nuovo.Nel senso dell’inutilità di nuovi rinvii pregiudiziali, si veda anche, peres.: Corte Appello Torino, sez. 1, 18/03/2025, n. 255 (“Sonoconseguentemente irrilevanti le ulteriori osservazioni svolte nel motivo diappello in ordine alle garanzie offerte al consumatore dal moduloNumero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026“SECCI”, dall'art. 6 bis comma 3 DPR 180/1950, dal provvedimento15.7.2015 della Banca d'Italia di approvazione della Sezione VII-bis delledisposizioni di trasparenza; dovendosi comunque ribadire che con lasentenza 263/22 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimitàcostituzionale dell'art. 11 octies comma 2 D.L. n. 73/2021, convertitonella L. 106/21, con riferimento alle parole “e le norme secondariecontenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Bancad'Italia”, specificando che per i contratti anteriori al 25.7.2021 l'art. 125sexies TUB “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativoconforme alla sentenza Lexitor” e che “resteranno chiaramente applicabilitutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testounico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchiainterpretazione del precedente art. 125 sexies comma 1”; poiché ledisposizioni sulla trasparenza cui rinvia l'art. 6 bis, invocato dalla banca,sono le medesime richiamate dall'art. 11 octies, dichiaratoincostituzionale, le stesse non possono continuare a trovare applicazione(come fonte sub primaria e in forza del richiamo normativo) in quantoincompatibili con la norma primaria (art. 125 sexies TUB), che può oggiaccogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor.Alla luce delle considerazioni svolte, non vi sono ragioni per disporre ilrinvio pregiudiziale alla CGUE richiesto dall'appellante perché possafornire ulteriori precisazioni interpretative in ordine all'art. 16 Direttiva2008/48/CE tenendo conto della finalità di tutela del consumatore e deldovere di trasparenza e correttezza contrattuale dell'intermediario”).4) Quinto motivo di impugnazione: “Omessa pronuncia sullaseconda parte del VI motivo di appello (art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c.) ecomunque violazione dell’art. 125-sexies, c. 1 TUB nella versioneprecedente al 25/07/2021, degli artt. 267 ss.

TFUE e dell’art. 16 § 1 dellaDirettiva 2008/48/CE (art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.)”.Numero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026La ricorrente censura la sentenza impugnata, per avere essa omessodi pronunciare sulla seconda parte del sesto motivo di appello, con laquale era allegato che la riduzione non poteva operare in proporzionearitmetica con la minor durata del contratto (sulla scorta del criterio c.d.pro rata temporis).Il motivo è infondato.4.1) In primo luogo si osserva che effettivamente vi è l’omessapronuncia da parte del Tribunale, ma, alla luce dei principi di economiaprocessuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art.384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo diappello, questa Corte può evitare la cassazione con rinvio della sentenzaimpugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti diquestione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (daultimo Cass. 17416/23).4.2) Venendo dunque al merito della questione, si osserva che ilcriterio pro rata temporis si atteggia come criterio più favorevole alcliente rispetto a quello che conseguirebbe all’applicazione del sistemadella “curva degli interessi”: sebbene la CGUE con la pronuncia Lexitornon abbia espressamente indicato il criterio di calcolo del rimborso, quellodel pro-rata temporis, essendo di più facile comprensione per ilconsumatore, risulta più aderente allo spirito della pronuncia stessa che èevidente sia a tutela del contraente più debole in un contratto stipulatotra un professionista ed un soggetto che agisce per fini estranei allapropria attività.La constatazione della maggiore agevolezza per il consumatore delcriterio pro rata si rivela molto importante, considerato che il criterio dellacurva interessi (detto anche costo ammortizzato) è quello che in veritàviene previsto dalla nuova formulazione dell’art. 125 sexies TUBapplicabile per il futuro, vale a dire per i contratti stipulati dopo ilNumero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/202625/07/2021 (“I contratti indicano in modo chiaro i criteri per la riduzioneproporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analiticose trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio delcosto ammortizzato.

Ove non sia diversamente indicato, si applica ilcriterio del costo ammortizzato”).Di contro, il criterio secondo la curva degli interessi non è altrettantosemplice da verificare da parte del consumatore, atteso che implical’applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzatoper gli interessi corrispettivi, come desumibile dal piano diammortamento (sempre che questo sia allegato al contratto difinanziamento al momento della stipulazione) e, quindi, non solo richiedeun calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatoredi conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere larestituzione in caso di estinzione anticipata.Il criterio della pro-rata temporis risulta, dunque, più adeguato a farefronte alle esigenze di semplificazione espressamente indicate dall’art. 39della Direttiva n. 2008/48, laddove si afferma che il calcolodell’indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per ilconsumatore nonché di facile applicazione per il creditore, principi questiespressamente richiamati dalla Corte di Giustizia nella citata sentenzaLexitor.Né la ricorrente ha specificamente riportato il testo di una clausolacontrattuale che indicasse il criterio da seguire per il rimborso dei costi.Tale criterio non entra in contraddizione il criterio di determinazioneseguito dal Giudice di Pace per cui il motivo di appello è da reputareinfondato.5) Considerato quanto sopra esposto, relativamente ai vari motivi diricorso, si enuncia il seguente principio di diritto:“In caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo,il consumatore ha diritto alla restituzione pro-quota di tutti i costiNumero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026sostenuti in sede di stipula, anche se questa è avvenuta prima del 25luglio 2021, dovendosi interpretare anche l’originaria versione dell’art 125sexies TUB alla luce della pronuncia della sentenza della CGUE dell’1settembre 2019, causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), edell'interpretazione che è stata data con la sentenza della CorteCostituzionale n. 263 del 22/12/2022, con conseguente assoggettamentoa riduzione anche dei costi c.d. up front, inclusi i costi diintermediazione”.6) Il ricorso va dunque respinto.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo a carico della parte ricorrente.Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualidell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessaimpugnazione.

P.Q.MLa Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €. 700,oltre a €. 200 per esborsi, oltre alle spese generali, pari al 15% suicompensi, e agli accessori di legge, con distrazione a favore dei difensoriantistatari.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Numero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026Così deciso in Roma il giorno 29/4/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e BenedettoGargani-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Savona n. 680/2021 depositata il16/09/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha sottoscritto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ilcontratto di finanziamento contro cessione di quote della pensione n.5006929, che indica l’importo totale del credito in €. 25.228,33, gliinteressi nominali in €. 13.505,65, le spese di istruttoria in €. 450,00, leNumero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026commissioni rete distributiva in €. 3.641,40 per un importo totale dovuto,comprensivo delle imposte, pari a €. 42.840,00, da restituire in 120 rateda €. 357,00 ciascuna. Il finanziamento è stato estinto in data 30/6/2017in corrispondenza della 48° rata e [OSCURATO:PERSONA] spa ha operato ex art.125 sexies TUB la riduzione del costo totale del credito in relazione ai costidovuti per la residua durata del prestito nella misura complessiva di €.870,82.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] con citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha convenuto [OSCURATO:SOCIETA] davanti al Giudice di Pace di Savona sul presupposto che laBanca avrebbe dovuto restituirgli il maggior importo di €. 2.184,48(ottenuta dividendo l’importo complessivo delle commissioni retedistributiva pari a €. 3.641,40 per il numero totale delle rate, 120, emoltiplicando il risultato ottenuto, 30,34, per il numero delle rate restantia seguito dell’estinzione del finanziamento- 72-).[OSCURATO:PERSONA] ha contestato la domanda avversaria, rilevando che lecommissioni alla rete distributiva, pur essendo per il 90% riconducibili allacategoria dei costi c.d. up front (considerato che l’importo di € 3.244,26,pari al 90% di tali commissioni, era stato riversato subito dopol’erogazione del finanziamento all’intermediario del credito [OSCURATO:SOCIETA].),erano già state rimborsate per il citato importo di €. 870,92 in forza delleprevisioni contrattuali (art. 8 delle condizioni generali e allegato “pianoannuale di rimborso interessi e commissioni”).Il primo Giudice, con sentenza del 7/1/2020, ha accolto la domanda(condannando la Banca al pagamento della somma di €. 1.313,66 – cioè2.184,48 meno il rimborso già ottenuto di €. 870,82-), ritenendo che ilcontratto non esponesse in maniera chiara e agevolmente comprensibile ladistinzione tra costi c.d. recurring (riferiti a prestazioni soggette amaturazione nel tempo) e quelli c.d. up front (riferiti a prestazioni che sisvolgono ed esauriscono tutte nella fase preliminare e di stipula) e che lacosa più ragionevole da fare dovesse essere quella di considerareNumero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026rimborsabili tutti i costi esposti (a parte le spese vive e le imposte), senzadistinguere tra up front e recurring e considerando inefficace la clausolacontrattuale sul rimborso.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, con citazione del 12/10/2020,sostenendo che l’art. 125 sexies TUB in vigore fino al 25/7/2021 nonlegittima il rimborso di costi già interamente maturati all’epocadell’estinzione anticipata del contratto (il che era accaduto per il 90% dellecommissioni alla rete distributiva, versate immediatamenteall’intermediario) e affermando, nel corso del giudizio di appello,l’irretroattività del nuovo art. 125 sexies, come sancita dall’art. 11 octiesD.L. n. 73/2021 (entrato in vigore il 25/7/2021 e convertito nella L. n.106/2021), non applicabile dunque ai contratti sottoscritti anteriormenteal 25/7/2021.Il Tribunale di Savona ha respinto l’appello (salva la rideterminazionedegli esborsi per 125 euro), rilevando che la giurisprudenza prevalente,prima dell’entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies, aveva chiarito chela distinzione tra costi recurring e up front non era rilevante, alla lucedell’interpretazione dell’art. 16.1 della Direttiva n. 2008/48 (recepita inItalia con il d.lgs. n. 141/2010) fornita dalla sentenza della Corte diGiustizia in sede di rinvio pregiudiziale (1/9/2019, causa n. C-383/18, c.d.Lexitor), e che doveva essere rimborsato proporzionalmente il costo totaledel credito.Il Tribunale ha precisato che non è fondata la tesi dell’appellante circal’irretroattività della sentenza Lexitor- che invece è dunque applicabile alcontratto in esame-, che il nuovo testo dell’art. 125 sexies esprime conmaggiore chiarezza il diritto dal rimborso di tutti i costi, che il vecchio e ilnuovo testo dell’art. 125 sexies sono sovrapponibili (consideratal’interpretazione del vecchio testo già fornita dalla giurisprudenza), che laprevisione di cui all’art. 11 octies della L. 196/2021 può riferirsi solo aicommi 2 e 3 dell’art. 125 sexies e che, alla luce dell’interpretazione resaNumero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026dalla sentenza Lexitor, non vi è bisogno di un nuovo rinvio alla CGUE. IlTribunale ha pertanto considerato inefficace la clausola del contratto difinanziamento che limitava la rimborsabilità dei costi.2) Con ricorso notificato il 15/3/2022 [OSCURATO:PERSONA] spa haimpugnato la sentenza del Tribunale di Savona, proponendo cinque motividi ricorso.Il sig. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.La parte ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione: “Violazione dell’art. 11-octies, c.2, 2° periodo D.L. n. 73/2021 e delle disposizioni ivi richiamate (art. 125-sexies, c. 1 TUB nella versione vigente fino al 25/07/2021 e correlatedisposizioni della Banca d’Italia), nonché dell’art. 6-bis, c. 3, lett. b) D.P.R.n. 180/1950 (e correlate disposizioni della Banca d’Italia) e dell’art. 12, c.1 disp. prel. c.c. (art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.)”.La ricorrente censura la sentenza impugnata perché essa, in violazionedell’art. 12 c. 1 disp. prel. c.c., erra nell’interpretazione del “nuovo” art.125 sexies TUB, nel valutare il regime transitorio tra le due versioni di talearticolo e nell’applicazione dell’art. 11 octies co. 2 D.L. n. 73/2021.La ricorrente sostiene che, ai sensi di tale ultima norma, alle estinzionianticipate dei contratti sottoscritti prima della entrata in vigore dellanuova legge continuano ad applicarsi il “vecchio” art. 125 sexies e lenorme secondarie di cui alle disposizioni della Banca d’Italia all’epocavigenti, che, dunque, per detti contratti la riduzione del costo totale delcredito deve avere per oggetto solo i costi c.d. recurring, non potendo incontrario essere invocato l’obbligo eurounitario di interpretazioneconforme del diritto nazionale, non potendo ciò servire da fondamento peruna interpretazione contra legem del dritto nazionale e non potendo unaDirettiva imporre obblighi aggiuntivi ai soggetti di diritto.Numero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026La ricorrente contesta la fondatezza della questione di legittimitàcostituzionale del comma 2 del citato art. 11 octies e che, comunque, èestraneo alla sentenza Lexitor il tema degli esborsi del finanziatore afavore di terzi.Secondo motivo di impugnazione: “Violazione della precedenteversione dell’art. 125-sexies, c. 1 TUB, dell’art. 6-bis, c. 3, lett. b) D.P.R.n. 180/1950 (e correlate disposizioni della Banca d’Italia), dell’art. 12, c. 1disp. prel. c.c., dell’art. 288, c. 3 TFUE (art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.)”.La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata abbia erroneamenteassunto che, per effetto della sentenza Lexitor, la precedente versionedell’art. 125 sexies debba essere interpretato nel senso diassoggettamento a riduzione anche dei costi up front e che su questa baseabbia distorto la portata normativa del comma 2 dell’art. 11 octies citato.Sottolinea che la Direttiva 2008/48/CE, ai sensi dell’art. 288, c. 3,TFUE, vincola solo gli Stati membri e non i privati, che il significato propriodelle parole della legge nazionale di attuazione della Direttiva (“costidovuti per la vita residua del contratto”) non può che essere quello di“costi dipendenti dalla vita residua del contratto” (cioè solo i costirecurring), che il fatto che non tutti i costi siano soggetti a riduzione èprevisto dall’art. 6 bis c. 3 lett. b del DPR 180/1950 (che delega alla Bancad’Itala il compito di garantire che il cliente possa distinguere gli oneri chedevono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata de contratto).I motivi sono infondati.1.1) [OSCURATO:PERSONA] nr. 48 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha previsto il diritto delconsumatore di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agliobblighi derivanti dal contratto di credito, con conseguente diritto allariduzione del costo totale del credito.[OSCURATO:PERSONA] è stata trasportata nell’ordinamento italiano dal D.Lgs. nr. 141 del 13/08/2010 (art. 125 sexies TUB, vecchia formulazione:“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, inNumero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso ilconsumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pariall’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua delcontratto”) ed interpretata dalla Banca d’Italia nel senso che “solo unaparte delle commissioni pagate interamente dalla clientela in via anticipatasi riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese d’istruttoria o distipula del contratto) (c.d. quota up front), mentre la restante parte (c.d.quota recurring) è volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e diliquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del‘non riscosso per riscosso’) e gli oneri la cui maturazione èintrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, lagestione degli incassi e dei sinistri), sicché è fondamentale la correttadistinzione della complessiva commissione corrisposta, in via anticipata,dalla clientela tra quota up front e quota recurring, perché solo questeultime, in quanto soggette a maturazione, saranno ristorate, per la quotanon ancora maturata, in caso di estinzione anticipata”.Diversa, invece, è stata l’interpretazione della Corte di GiustiziaEuropea che, con la sentenza 11 settembre 2019 causa C-383/18 (c.d.sentenza Lexitor), ha affermato che “L’articolo 16, paragrafo 1, dellaDirettiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga laDirettiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso cheil diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in casodi rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico delconsumatore”. Le disposizioni, comunitarie e nazionali, che prevedono ildiritto del consumatore alla riduzione dei costi mirano ad incentivarel’estinzione anticipata e questa ratio verrebbe sminuita, afferma la Cortedi Giustizia Europea (punto 32 della sentenza Lexitor), laddove lariduzione del costo fosse limitata ai soli costi che il soggetto mutuante,unilateralmente, nel contratto indica come rapportati alla durata delNumero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026contratto. Infatti, laddove il cliente decidesse di estinguere il contratto adistanza di pochi mesi dalla decorrenza iniziale, perderebbe migliaia dieuro corrisposti a titolo di oneri ritenuti dall’intermediario unilateralmentecome non retrocedibili e, dunque, l’estinzione sarebbe a tutto vantaggiodel mutuante.La sentenza Lexitor ha dunque sancito il principio di rimborsabilità ditutti i costi collegati all’erogazione del credito.Di fronte alla non uniformità della giurisprudenza, successivamentealla pronuncia della sentenza Lexitor, riguardo a quale fosse la correttainterpretazione dell’art. 125 sexies TUB (vecchio testo applicabile rationetemporis al contratto in esame), maggiormente conforme alla ratioispiratrice della Direttiva 2008/48/CE, il legislatore italiano, nel convertireil decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 nella legge 23 luglio 2021 n. 106,ha introdotto l’art. 11-octies, che ha riformulato l’art. 125 sexies del TUB.Il nuovo testo (art. 125 sexes co. 1: “Il consumatore può rimborsareanticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovutoal finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misuraproporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costicompresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”) ha previsto larimborsabilità del costo totale del credito, in proporzione alla vita residuadel contratto, in conformità ai dettami della sentenza Lexitor.Con norma transitoria, però, l’art. 11 octies, co. 2 ha disposto che peri contratti sottoscritti prima di detta legge si continuasse ad applicare il“vecchio” art. 125 sexies, come interpretato dalle norme secondariedettate dalla Banca d’Italia, vale a dire rimborsabilità dei soli costirecurring (legati alla durata del rapporto) e non anche dei costi up front(art. 11 octies co. 2: “l’articolo 125-sexies… come sostituito dal comma 1,lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscrittisuccessivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscrittiNumero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026prima della data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies…e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza edi vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione deicontratti”).Successivamente, con ordinanza del 2/11/2021 il Tribunale di Torinoha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 11 e 117, co.1, della Costituzione,in relazione all’art. 16, par. 1, Direttiva 2008/48/CE, come interpretatodalla sentenza Lexitor della CGUE, questione di legittimità costituzionaledell’art. 11-octies, comma 2, d.l. 25/5/2021, n. 73, conv. nella L. n.106/2021, “nelle parti in cui prevede che alle estinzioni anticipate deicontratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della leggepredetta continuino ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexiesTUB e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e divigilanza della Banca d’Italia vigenti all’epoca e limita ai contrattisottoscritti successivamente il principio, espresso nell’art. 16.1 Direttiva2008/48/Ce, come interpretato dalla sentenza Lexitor e recepito nelnovellato art. 125-sexies co. 1 TUB, che il consumatore abbia diritto allariduzione di tutti i costi compresi nel costo totale del credito”.Con la sentenza n. 263 del 22/12/2022 la Corte Costituzionale,aderendo alle prospettazioni del Giudice remittente, ha individuato i profilidi illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, impugnato(dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del D.L.25/5/2021 n. 73, con. con modif. nella L. 23/7/2021 n. 106,limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelledisposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia») ed hastabilito che, in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito alconsumo, il consumatore ha diritto alla restituzione pro-quota di tutti icosti sostenuti in sede di stipula, anche se questa è avvenuta prima del25 luglio 2021, data di entrata in vigore del nuovo art. 125-sexies TUB:Numero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026“l’art. 125 sexies TUB (nella sua originaria formulazione) resta vigenteper i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della L. nr. 106/2021 epuò accogliere il suo contenuto normativo conforme alla sentenzaLexitor”.1.2) Non si può, poi, ritenere che l’ultima riforma abbia travolto taliconsiderazioni. Oggi, l’art. 11 octies, co. 2, nuovamente oggetto diriforma con la Legge 10.08.2023 nr. 103, prevede che “nel rispetto deldiritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Cortedi giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate deicontratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve ledisposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e diarricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125 -sexies deltesto unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigentialla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggetti ariduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimicontratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione delcosto totale del credito avviene in conformità al criterio del costoammortizzato".È letterale il richiamo al rispetto del diritto dell’Unione europea edelle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea: se illegislatore ha voluto sottolineare che per i contratti sottoscritti prima del25/07/2021, si applica il vecchio testo dell’art. 125 sexies TUB nelrispetto del diritto dell’UE, come interpretato dalla CGUE, è evidente chetale articolo debba essere ancora interpretato secondo i dettami dellasentenza “Lexitor”, con conseguente rimborsabilità anche dei costi upfront in proporzione alla durata effettiva del finanziamento (per cuil’evidenziazione della frase del nuovo art. 11 octies, co. 2- “non sonocomunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per laconclusione dei medesimi contratti”, contenuta a pag. 7-8 della memoriaNumero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026dei ricorrenti del 16/4/2026, non è rilevante, dal momento che, come si èdetto, l’espressione va intesa alla luce dell’interpretazione fornita dallasenteza Lexitor della CGUE come stabilito dalla Corte Costituzionale suriportata).Né rileva la pronuncia della sentenza CGUE C-555/21, del 9/2/2023,cd. “Lexitor immobiliare. Essa, infatti, verte sull’interpretazione dell’art.25, paragrafo 1 della direttiva 2014/17/UE del 4/2/2014, in merito aicontratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, efa espressamente salvi i principi precedentemente espressi dallamedesima CGUE nella cd. Lexitor, stabilendo che i contratti di credito aiconsumatori presentano considerevoli differenze rispetto ai contratti dicredito garantiti da un’ipoteca o relativi ai beni immobili, atteso chequesti ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendonodalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall’entecreditizio. Solo per questi tipi di contratto, dunque, non possono trovareapplicazione i principi dedotti dalla “Lexitor”.Si veda in tal senso, per es.: Corte Appello Torino, sez. I,18/03/2025, n. 255 (“Risulta…evidente che le conclusioni della sentenza9.2.2023 sono dettate dalle particolari caratteristiche dei contratti dicredito al consumo relativi a beni immobili residenziali, come illustrate dalgiudice del rinvio, e non possono quindi essere estese ad altre tipologie difinanziamenti al consumo, per le quali continuano a valere i principiinterpretativi stabiliti nella sentenza Lexitor (v. sentenza Corte d'[OSCURATO:PERSONA] n. 1058/2023; sentenza Corte d'Appello di Milano n.573/2023)”.1.3) Le su esposte interpretazioni della normativa trovano confermanelle pronunce di questa Corte, che comunque ritengono illegittima ladistinzione tra costi rimborsabili.Per es.: Cass. civ. civile sez. II, 6/09/2023, n. 25977: “È nulla laclausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso diNumero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026estinzione anticipata del contratto di finanziamento, perché determina acarico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighiderivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 206 del 2005”;Cass. civ., sez. III, 30/05/2025, n. 14528: “In tema di credito alconsumo, è abusiva ex art. 33 d.lgs. n. 206 del 2005 la clausolacontrattuale che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costototale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento,poiché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio deidiritti e degli obblighi derivanti dal contratto, cosicché il giudice ha ildovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della stessa”; Cass. civ., sez.I, 28/05/2024, n. 14836: “In materia di credito al consumo, ai sensidell'art. 125 t.u.b, ratione temporis, e della normativa unionale diriferimento (dirr. 87/102/CEE, 90/88/CEE e 2008/48/CE), il consumatoreche estingua anticipatamente il finanziamento ha diritto alla riduzioneproporzionale del costo totale del credito, comprensivo di tutti gli oneri, aprescindere dalla loro natura di costi up-front (sostenuti nella fasegenetica del contratto) o costi recurring (maturati nel corso del rapportocontrattuale). Tale ripetizione dei costi già versati si impone anche inassenza di una specifica regolamentazione attuativa da parte del CICR, inquanto il giudice nazionale è tenuto a interpretare il diritto interno inconformità al diritto dell'Unione europea”; nella motivazione questadecisione- relativa a caso disciplinato, ratione temporis, dall’art. 125 TUB-fa espresso riferimento alla sentenza Lexitor (“Afferma la Corte diGiustizia nella sentenza Lexitor che l'effettività del diritto del consumatorealla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora lariduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei solicosti presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalladurata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sonodeterminati unilateralmente dalla banca; inoltre, limitare la possibilità diriduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlatiNumero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore siveda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento dellaconclusione del contratto di credito”) ritenendo estensibile taleinterpretazione alla direttiva 87/102/CEE; Cass. civ., sez. I, 13/06/2024,n. 16550 “Da quanto fin qui detto emerge, allora, che la soluzione offertadal giudice di merito, nella misura in cui ha limitato l'importo da restituirsialla…avvalendosi della distinzione tra costi up front e costi recurring sipone in contrasto con l'art. 125 del TUB, ratione temporis applicabile econ la consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di diritti delconsumatore, privandolo di una tutela piena, in caso di adempimentoanticipato”; Cass. civ., sez. I, 16/10/2024, n. 26917, sempre in tema diinterpretazione dell’antecedente art. 125 TUB, richiama le interpretazionidella Corte Costituzione e della CGUE: “Sull'effettività della tutela delconsumatore nell'ambito del credito al consumo, merita di esseresegnalata, poi, la sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 2022, laquale, benché riferita alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha il pregio di ricostruirela normativa interna ed eurounitaria relativa al credito al consumo,ribadendo importanti principi in tema di norme integrative secondarie e diefficacia nell'ordinamento interno delle sentenze interpretative della Cortedi Giustizia. In particolare, in relazione alle norme secondarie contenutenelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia,regolatrici dei rimborsi al consumatore in caso di estinzione anticipata delfinanziamento, la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittima ladisposizione suddetta, nella parte in cui limita ad alcune tipologie di costiil diritto alla riduzione spettante al consumatore, per violazione degli art.11 e 117, comma 1, della Costituzione. [OSCURATO:PERSONA] haespressamente affermato che il concetto di "riduzione del costo totale delcredito", contenuto nella direttiva n. 2008/49 CE, ha sostituito ilNumero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026precedente richiamo alla "nozione generica di "equa riduzione"" presentenell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE (sentenza Lexitor, punto 28). LaConsulta richiama il canone dell'interpretazione teleologica, ispirataall'esigenza di garantire "un'elevata protezione del consumatore"(sentenza Lexitor, punto 29), per rilevare che "limitare la possibilità diriduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlatialla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore siveda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento dellaconclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente ilcredito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendentidalla durata del contratto" (sentenza Lexitor, punto 32). In definitiva,l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitorall'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, partendo da un datosicuramente testuale, ossia il riferimento alla riduzione del costo totaledel credito, addiviene ad un'interpretazione orientata ad una elevatatutela del consumatore - che previene il rischio di abusi, a beneficio anchedella concorrenza - in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favoredei creditori”.2) Terzo motivo di impugnazione: “Violazione degli artt. 11 e 12disp. prel. c.c., degli artt. 2, 4, § 3 e 6, § 3 TUE, dell’art. 1 del protocolloaddizionale alla CEDU, ratificata con Legge n. 848/1955, e dell’art. 117,c. 1 Cost. (art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.)”.La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver richiamato lagiurisprudenza di merito secondo la quale le sentenze della CGUE hannonatura interpretativa e quindi devono essere applicate a tutti i rapportisorti nella vigenza della norma interpretata, salva la prescrizione.La ricorrente sostiene che, al contrario, la portata vincolante dellasentenza Lexitor risulti oggettivamente ed automaticamente limitata altempo successivo alla sua deliberazione, per il contenuto stessodell’interpretazione che essa fornisce, dal momento che rappresentaNumero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026cardine dell’ordinamento dell’Unione il principio della certezza del diritto,che richiede che gli effetti delle norme giuridiche siano chiari, precisi eprevedibili, in particolare quando possono avere conseguenze negativeper gli individui e le imprese, in modo che coloro che sono soggetti allalegge possano conoscere i loro diritti e obblighi senza ambiguità e agire diconseguenza.Pertanto, secondo la ricorrente, non esiste alcun contrasto tra lasentenza Lexitor ed il mantenimento in Italia del regime previgente,quanto meno fino alla pubblicazione della stessa sentenza Lexitor.La ricorrente sostiene che l’irretroattività della sentenza Lexitor, equindi il diritto del finanziatore di trattenere l’intero importo degli oneric.d. up front, come a suo tempo legittimamente pattuito sulla base dellaprevigente interpretazione dell’art. 125 sexies, trova fondamentonormativo anche nel principio di protezione della proprietà di cui all’art. 1,co. 1, prot. add. alla CEDU.Il motivo è infondato.2.1) Si osserva, infatti, che le sentenze interpretative della Corte diGiustizia UE hanno valore vincolante e retroattivo.Da un lato si nota che la natura vincolante dell’interpretazione deldiritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia è riconosciuta ancheda questa Corte (per es.: Cass. 3 marzo 2017 n. 5381; Cass. 8 febbraio2016 n. 2468; Cass. 11 dicembre 2012 n. 22577, secondo cui taleinterpretazione “ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessarese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di unadisposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del dirittocomunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie,bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, conefficacia erga omnes nell'ambito della Comunità”).Nel presente caso non si trattava di indagare se la Direttiva 48/2008fosse o meno self.executing e avesse o meno efficacia diretta, verticaleNumero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026od orizzontale, dal momento che tale Direttiva era già stata attuata etrasposta nel diritto nazionale attraverso la legge di attuazione n.141/2010, che aveva introdotto l’art. 125 sexies TUB, che riproduceva inmodo quasi identico la formulazione dell’art. 16 della Direttiva, per cui sitrattava di interpretare una norma di diritto interno in modo conformealla Direttiva 48/2008, così come interpretata dalla sentenza CGUELexitor. E se è vero che l'obbligo di interpretazione conforme non puòspingersi al punto di imporre un'interpretazione contra legem, tuttavia ciònon accadeva nel presente caso, considerata la suddetta formulazionequasi identica delle norme.Dall’altro lato si osserva che le sentenze della Corte di Giustizia, siapregiudiziali, sia emesse in sede di verifica della validità delle disposizioni,hanno effetto retroattivo (Cass., 8 febbraio 2016, n.2468: “La Corte digiustizia UE è l’unica autorità giudiziaria deputata all’interpretazione dellenorme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudicenazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti ecostituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a talisentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità diuna disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite deirapporti ormai esauriti”).Né è fondata la tesi che invoca il principio della certezza del diritto ela tutela dell’affidamento, sanciti dai Trattati comunitari, per sostenereche una interpretazione con efficacia retroattiva della sentenza dellaCorte di Giustizia lederebbe la certezza del diritto e il legittimoaffidamento della banca professionista di fronte ad una interpretazionecostante e decennale dell’art. 125 sexies (con conseguente obbligo dellastessa di sostenere oneri di rimborso che erano stati imprevedibili).Infatti, il potere di limitare nel tempo l’efficacia delle sue decisionicompete alla Corte di Giustizia stessa, alla quale spetta, dunque, lavalutazione e il bilanciamento degli interessi in gioco (Cass. 22577/2012:Numero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026“salvo la stessa Corte di giustizia decida eccezionalmente di limitare "exnunc" gli effetti della propria decisione, con la finalità di fare salvi, edunque, di non rimettere in discussione i rapporti giuridici costituiti inbuona fede, nonché di salvaguardare il principio della certezza deldiritto”).2.2) Quanto sopra esposto trova conferma nella decisione dellaCorte Costituzionale n. 263/2022:“Si delinea, a questo punto, il senso dell'intervento operato dallegislatore in sede di conversione del d.l. n. 73 del 2021. Il legislatore havoluto proteggere l'affidamento che ha ritenuto ingenerato, neifinanziatori e negli intermediari, dall'interpretazione, che era stata dataprima della sentenza Lexitor alla precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario e che era stata avallata dalle normesecondarie adottate dalla Banca d'Italia. Peraltro, ha inteso tutelarefinanche chi avesse concluso il contratto dopo la pubblicazione dellasentenza Lexitor. Non sembra, viceversa, che il legislatore abbia ritenutoche un affidamento fosse stato ingenerato solo dal dato testuale dellaprecedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario. Secosì fosse stato, se cioè tale disposizione avesse avuto un contenutounivoco, nel senso della possibile riduzione dei soli costi recurring, illegislatore non avrebbe dovuto precisare che per il passato continuava aoperare la disposizione antecedente la novella, unitamente al contestualedoveroso rispetto delle norme secondarie, che cristallizzavano ilriferimento alla riduzione dei soli costi recurring.In ogni caso, si deve confutare la tesi che vorrebbe affermare lanetta divergenza del dato testuale del vecchio art. 125-sexies da quellodell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, deducendonel'impossibilità di recepire il contenuto prospettato dalla sentenzaLexitor…Sono, a tal riguardo, decisivi, da un lato, il paradigma cui èriferita la riduzione, vale a dire «il costo totale del credito», e, da un altroNumero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026lato, la nozione di «costi dovuti per la durata residua del contratto». Inparticolare, la preposizione «per» può riferirsi tanto ai costi dovuti«lungo» la durata del contratto, i soli costi cosiddetti recurring, quanto aicosti dovuti «in funzione della» durata del contratto, il che evoca lamisura della riduzione. Questo secondo, possibile significato dellapreposizione collima, del resto, con il paradigma cui si riferisce lariduzione, che è dato dal costo totale del credito, poiché in tanto sigiustifica tale richiamo, in quanto tutti i costi siano riducibili e lo siano,dunque, in funzione della durata residua del contratto, che diviene lamisura della riduzione proporzionale. Del resto, proprio il riferimento alcosto totale del credito ha rivestito un ruolo decisivo nell'interpretazionefornita dalla sentenza Lexitor.Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABFe dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre chepossibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia.Quest'ultima, se riconosce quali limiti all'adeguamento in viaermeneutica al diritto dell'Unione europea, oltre all'interpretazione contralegem, il rispetto dei principi generali del diritto…, in pari tempo, chiarisceche il giudice nazionale non può sottrarsi al citato obbligo diinterpretazione conforme «per il solo fatto di aver costantementeinterpretato [una] disposizione in un senso che è incompatibile» con ildiritto dell'Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia»(sentenza 19 aprile 2016, in causa C-441/14, [OSCURATO:PERSONA], punto 34).Di conseguenza, non possono «i principi della certezza del diritto e dellatutela del legittimo affidamento [...] rimettere in discussione tale obbligo»(sentenza 19 aprile 2016, in causa C-441/14, [OSCURATO:PERSONA], punto 43),né può il giudice operare una limitazione nel tempo degli effetti dellapronuncia interpretativa (come precisa la sentenza 21 dicembre 2016, incause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15, [OSCURATO:PERSONA] e altri,Numero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026punto 70, che ivi cita sentenza 2 febbraio 1988, in causa 309/85, Barra ealtri, punto 13).Ne discende che il legislatore del 2021, prevedendo una disposizione(l'art. 11-octies, comma 2) che cristallizza il contenuto normativodell'originaria formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario,in senso difforme rispetto al contenuto della sentenza Lexitor, cosìinibendo l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea, haintegrato un inadempimento agli obblighi «derivanti dall'ordinamentocomunitario» (art. 117, primo comma, Cost.)”.3) Quarto motivo di ricorso: “Violazione dell’art. 125-sexies, c. 1TUB nella versione precedente al 25/07/2021, degli artt. 267 ss. TFUE edell’art. 16 § 1 della Direttiva 2008/48/CE (art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.)”.La ricorrente sostiene che la sentenza Lexitor si sia occupata solo deicosti unilateralmente manipolabili dal finanziatore e non possa essereapplicata in caso di versamenti che la Banca è tenuta ad effettuare a terzi(come per l’importo per commissione rete distributiva nel presente caso).Il motivo è infondato.3.1) Non possono essere condivise le difese della Banca in ordinealla non rimborsabilità delle commissioni versate all’intermediario.Da un lato, il fatto che detti costi possano rivestire natura di costi upfront è irrilevante, considerato che la sentenza della Corte costituzionale,in ossequio ai principi esposti dalla CGUE, ha definitivamente sancito ildiritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata, alla ripetizione diogni singola voce di costo sostenuta dallo stesso in relazione al concessofinanziamento, che sia up front o recurring.Quanto, poi, alla natura di mero accipiens della Banca (che haincassato le commissioni e poi le ha immediatamente corrisposteall’intermediario finanziario), si osserva che tra le componenti del costototale del credito da ripetere in caso di estinzione anticipata vannoNumero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026compresi (trattandosi di “costo totale”) anche gli oneri gravanti sulfinanziatore nei confronti dei terzi.Infatti, è consuetudine che la Banca preveda un pagamento inun’unica soluzione, all’inizio del rapporto, di detti oneri, concedendo alfinanziato un finanziamento già decurtato degli stessi, per cui l’oneredegli associati ABI di anticipare al cliente il rimborso della quota dicommissioni non goduta in caso di estinzione anticipata appare del tuttosimmetrico al vantaggio ottenuto mediante il versamento anticipato delleintere commissioni effettuato dal finanziatore, ma con onere economicointeramente a carico del cliente. Sarà poi eventualmente il mutuante, sucui grava l’onere di rimborso al cliente, ad agire, ricorrendone ipresupposti, nei confronti dell’intermediario.3.2) In tal senso è la giurisprudenza di questa Corte. Si veda, peres. (anche se riferito all’applicazione dell’art. 125 TUB, anteriormenteall’introduzione dell’art. 125 sexies), la già citata decisine di Cass. civ.,sez. I, 16/10/2024, n. 26917: “In particolare, la direttiva 2008/48/CE,che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE, adotta una tecnica diarmonizzazione piena, finalizzata a garantire "a tutti i consumatori dellaComunità di fruire di un livello elevato ed equivalente dei loro interessi eche crei un vero mercato interno" (considerando n. 9). Fra le disposizioniarmonizzate si rinviene l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui: "(i)lconsumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o inparte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso,egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, checomprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata delcontratto". Il diritto alla riduzione viene, dunque, rapportato al paradigmadel "costo totale del credito". Questo è definito all'art. 3, paragrafo 1,lettera g), con riguardo a "tutti i costi, compresi gli interessi, lecommissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore devepagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è aNumero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi aservizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premiassicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente adoggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure perottenerlo alle condizioni contrattuali offerte". A fronte di tale disciplina,posta a tutela del consumatore, i successivi paragrafi dell'art. 16prevedono, a favore di chi ha concesso il credito, il "diritto ad unindennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costidirettamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che ilrimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitoreè fisso".3.3) Si consideri inoltre, che, su questa linea, il nuovo comma 3dell’art. 125 sexies TUB (come modificato dall’art. 11 octies L. 106/2021,come a sua volta modificato dal D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertitocon modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103) stabilisce: “3. Salvodiversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, ilfinanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario delcredito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa alcompenso per l’attività di intermediazione del credito”.Si osserva, inoltre, che con ulteriore disposizione legislativa (dispostadal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 212) è stato modificato il comma 1 ed èstato introdotto il comma 1-bis all'art. 125-sexies: “1. Il consumatore puòrimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto a una riduzionedel costo totale del credito per la restante durata del contratto. Nelcalcolare tale riduzione devono essere presi in considerazione tutti i costiposti a carico del consumatore dal finanziatore. 1-bis. La riduzione delcosto totale del credito è proporzionata alla durata residua del contrattodi credito e comprende anche i costi che non dipendono dalla durata ditale contratto di credito, inclusi quelli relativi ad attività pienamenteNumero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026esaurite all'atto della concessione del credito, e le spese addebitate dalfinanziatore a favore di un terzo. Sono escluse dal calcolo della riduzionele imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente aquest'ultimo dal consumatore e che non dipendono dalla durata delcontratto di credito”. Dunque, per i contratti stipulati successivamente,non vi è dubbio circa la rimborsabilità anche delle “spese addebitate dalfinanziatore a favore di un terzo”, tranne che nel caso in cui le spesesiano state pagate direttamente al terzo.3.4) Infine, non può essere accolta l'istanza formulata dalla partericorrente nella memoria 16/4/2026, con la quale si chiede di attenderel'esito di nuovo rinvio pregiudiziale alla corte euro-unitaria effettuato dalGiudice di Pace di Palermo (o di farne uno nuovo nella presente sede), ilquale ha chiesto “se la disposizione interpretata da [OSCURATO:PERSONA]383/18 ostiad una interpretazione della normativa nazionale secondo cui, nel caso direstituzione al consumatore del «costo totale del credito», l’entefinanziatore non sia tenuto a ridurre proporzionalmente i costi relativi allerelativi importi vengano a essi corrisposti direttamente dai consumatorisia nel caso in cui ciò avvenga, indirettamente, per il tramite dell’entefinanziatore”.Si osserva, infatti, che la suddetta sentenza Lexitor ha fornito ilquadro interpretativo sufficiente ai fini della normativa applicabile, allaluce altresì dell'interpretazione che è stata data dalla Corte costituzionale(si veda, in tal senso, Cass. civ., sez. I, 11/04/2026, n. 9207), per cui siritiene che non vi sia alcuna necessità di attendere l’esito del su citatorinvio pregiudiziale alla CGUE, né di proporne uno nuovo.Nel senso dell’inutilità di nuovi rinvii pregiudiziali, si veda anche, peres.: Corte Appello Torino, sez. 1, 18/03/2025, n. 255 (“Sonoconseguentemente irrilevanti le ulteriori osservazioni svolte nel motivo diappello in ordine alle garanzie offerte al consumatore dal moduloNumero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026“SECCI”, dall'art. 6 bis comma 3 DPR 180/1950, dal provvedimento15.7.2015 della Banca d'Italia di approvazione della Sezione VII-bis delledisposizioni di trasparenza; dovendosi comunque ribadire che con lasentenza 263/22 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimitàcostituzionale dell'art. 11 octies comma 2 D.L. n. 73/2021, convertitonella L. 106/21, con riferimento alle parole “e le norme secondariecontenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Bancad'Italia”, specificando che per i contratti anteriori al 25.7.2021 l'art. 125sexies TUB “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativoconforme alla sentenza Lexitor” e che “resteranno chiaramente applicabilitutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testounico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchiainterpretazione del precedente art. 125 sexies comma 1”; poiché ledisposizioni sulla trasparenza cui rinvia l'art. 6 bis, invocato dalla banca,sono le medesime richiamate dall'art. 11 octies, dichiaratoincostituzionale, le stesse non possono continuare a trovare applicazione(come fonte sub primaria e in forza del richiamo normativo) in quantoincompatibili con la norma primaria (art. 125 sexies TUB), che può oggiaccogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor.Alla luce delle considerazioni svolte, non vi sono ragioni per disporre ilrinvio pregiudiziale alla CGUE richiesto dall'appellante perché possafornire ulteriori precisazioni interpretative in ordine all'art. 16 Direttiva2008/48/CE tenendo conto della finalità di tutela del consumatore e deldovere di trasparenza e correttezza contrattuale dell'intermediario”).4) Quinto motivo di impugnazione: “Omessa pronuncia sullaseconda parte del VI motivo di appello (art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c.) ecomunque violazione dell’art. 125-sexies, c. 1 TUB nella versioneprecedente al 25/07/2021, degli artt. 267 ss. TFUE e dell’art. 16 § 1 dellaDirettiva 2008/48/CE (art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.)”.Numero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026La ricorrente censura la sentenza impugnata, per avere essa omessodi pronunciare sulla seconda parte del sesto motivo di appello, con laquale era allegato che la riduzione non poteva operare in proporzionearitmetica con la minor durata del contratto (sulla scorta del criterio c.d.pro rata temporis).Il motivo è infondato.4.1) In primo luogo si osserva che effettivamente vi è l’omessapronuncia da parte del Tribunale, ma, alla luce dei principi di economiaprocessuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art.384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo diappello, questa Corte può evitare la cassazione con rinvio della sentenzaimpugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti diquestione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (daultimo Cass. 17416/23).4.2) Venendo dunque al merito della questione, si osserva che ilcriterio pro rata temporis si atteggia come criterio più favorevole alcliente rispetto a quello che conseguirebbe all’applicazione del sistemadella “curva degli interessi”: sebbene la CGUE con la pronuncia Lexitornon abbia espressamente indicato il criterio di calcolo del rimborso, quellodel pro-rata temporis, essendo di più facile comprensione per ilconsumatore, risulta più aderente allo spirito della pronuncia stessa che èevidente sia a tutela del contraente più debole in un contratto stipulatotra un professionista ed un soggetto che agisce per fini estranei allapropria attività.La constatazione della maggiore agevolezza per il consumatore delcriterio pro rata si rivela molto importante, considerato che il criterio dellacurva interessi (detto anche costo ammortizzato) è quello che in veritàviene previsto dalla nuova formulazione dell’art. 125 sexies TUBapplicabile per il futuro, vale a dire per i contratti stipulati dopo ilNumero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/202625/07/2021 (“I contratti indicano in modo chiaro i criteri per la riduzioneproporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analiticose trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio delcosto ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica ilcriterio del costo ammortizzato”).Di contro, il criterio secondo la curva degli interessi non è altrettantosemplice da verificare da parte del consumatore, atteso che implical’applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzatoper gli interessi corrispettivi, come desumibile dal piano diammortamento (sempre che questo sia allegato al contratto difinanziamento al momento della stipulazione) e, quindi, non solo richiedeun calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatoredi conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere larestituzione in caso di estinzione anticipata.Il criterio della pro-rata temporis risulta, dunque, più adeguato a farefronte alle esigenze di semplificazione espressamente indicate dall’art. 39della Direttiva n. 2008/48, laddove si afferma che il calcolodell’indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per ilconsumatore nonché di facile applicazione per il creditore, principi questiespressamente richiamati dalla Corte di Giustizia nella citata sentenzaLexitor.Né la ricorrente ha specificamente riportato il testo di una clausolacontrattuale che indicasse il criterio da seguire per il rimborso dei costi.Tale criterio non entra in contraddizione il criterio di determinazioneseguito dal Giudice di Pace per cui il motivo di appello è da reputareinfondato.5) Considerato quanto sopra esposto, relativamente ai vari motivi diricorso, si enuncia il seguente principio di diritto:“In caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo,il consumatore ha diritto alla restituzione pro-quota di tutti i costiNumero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026sostenuti in sede di stipula, anche se questa è avvenuta prima del 25luglio 2021, dovendosi interpretare anche l’originaria versione dell’art 125sexies TUB alla luce della pronuncia della sentenza della CGUE dell’1settembre 2019, causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), edell'interpretazione che è stata data con la sentenza della CorteCostituzionale n. 263 del 22/12/2022, con conseguente assoggettamentoa riduzione anche dei costi c.d. up front, inclusi i costi diintermediazione”.6) Il ricorso va dunque respinto.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo a carico della parte ricorrente.Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualidell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessaimpugnazione. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €. 700,oltre a €. 200 per esborsi, oltre alle spese generali, pari al 15% suicompensi, e agli accessori di legge, con distrazione a favore dei difensoriantistatari.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Numero registro generale 7367/2022Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 13328/2026Data pubblicazione 08/05/2026Così deciso in Roma il giorno 29/4/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico Scoditti
Sentenza Cassazione n. 13328/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris