CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26831/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], articolato nei seguentimotivi:1)Violazione di legge in relazione alla ritenuta legittimazione della persona offesaa proporre la querela;2)Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art.640 cod. pen.;3)Vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in relazione alla ritenuta sussistenzadella recidiva qualificata ex art. 99 comma quarto cod. pen.;4)Vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in relazione al diniego dellecircostanze attenuanti generiche;5)Vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in relazione alla quantificazione deltrattamento sanzionatorio;ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse del ricorrente non sonoconsentiti dalla legge in sede di legittimità perché risultano fondati su profili dicensura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti inappello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessiconsiderare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolverela tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto diricorso;che, invero, deve osservarsi come la sostanziale riproposizione dei motivi diappello conduca all'aspecificità del ricorso: tale situazione va valutata e ritenutanon solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per lamancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata equelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima nonpuò ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel succitatovizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod.proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr. ex multis Sez. 4, n.19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 – 01);che la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, hacongruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendoapplicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione diresponsabilità dell’imputato per il reato allo stesso contestato ed offrendospecifico ed approfondito riscontro alle doglianze difensive prospettate con imotivi di gravame;considerato che, quanto al primo motivo di ricorso, i giudici di appello hannocorrettamente evidenziato come, alla luce dei principi della giurisprudenza dilegittimità ivi richiamati, la persona offesa risultasse sia il legittimo proprietariodel veicolo oggetto della truffa sia il soggetto che aveva patito il danno derivanteda reato, con la conseguenza che allo stesso andava riconosciuta la titolarità deldiritto di querela (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata);che le doglianze proposte nel secondo motivo di ricorso appaiono finalizzate aprefigurare una rivalutazione e/o una alternativa rilettura delle fonti probatorie,del tutto estranee al sindacato di legittimità ed avulse da pertinenteindividuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate daigiudici del merito che, invece, con motivazione congrua ed esente dal viziodedotto, hanno r i levato come la condotta tenuta dal l ’ imputato,complessivamente valutata, abbia ingenerato nel venditore l’erroneoconvincimento di trovarsi di fronte ad un contraente solvibile e degno di credito(si vedano le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata);ritenuto, con particolare riferimento al terzo motivo di ricorso, che la Corteterritoriale ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza dilegittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsiesclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultanoconsumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cuiall'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e leprecedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condottacriminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influitoquale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 2, n.10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 – 01 – si vedano lepagine 6 e 7 della sentenza impugnata, ove si rileva come le precedenticondanne a carico dell’imputato non avessero determinato alcun effettodeterrente, con la conseguenza che la reiterazione di condotte illecite da partedello stesso denotasse senza dubbio la sua accresciuta pericolosità sociale eduna maggiore riprovevolezza);che, inoltre, in relazione al quarto motivo di ricorso, deve ribadirsi come non sianecessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della relativaconcessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti glielementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma èsufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti,rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr. Sez. 3, n.2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Blanchi, Rv. 282693 - 01), comecorrettamente avvenuto nel caso di specie (si veda pagina 7 della sentenzaimpugnata);che, infine, con riguardo al quinto motivo di ricorso, deve osservarsi come laspecifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, speciein relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, sia necessaria soltanto sela pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendoaltrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruoaumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità adelinquere (cfr. Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596 - 01);che a tale riguardo l’onere motivazionale della Corte di merito deve ritenersipuntualmente assolto a pagina 7 della sentenza impugnata, ove la valutazione dicongruità della pena stabilita dal primo giudice viene effettuata in considerazionesia della gravità dei fatti commessi, avuto riguardo al rilevante valore economicodel profitto della truffa, che della personalità dell’imputato, gravato da numerosiprecedenti penali;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]