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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 settembre 2021

Cassazione n. 00389/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1972/2017 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 05/11/2019 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/09/2021 la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Udito il Procuratore Generale in persona del [OSCURATO:PERSONA]. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'[OSCURATO:PERSONA] i difensor Avv.[OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui agli artt. 624- 625 cod. pen. 2.

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità, poiché la Corte d'appello ha valorizzato l'individuazione del Critelli da parte di [OSCURATO:PERSONA] prima in prossimità del furgone su cui il portafogli era custodito e poi in prossimità del bagno nonchè il ritrovamento del portafogli all'esterno della finestra proprio di quel bagno.

La Corte d'appello ha anche attribuito importanza al rinvenimento di una banconota da 5 euro nel pantalone dell'imputato, senza considerare che i bagni erano situati in un luogo pubblico, accessibile a tutti, e la banconota da 5 euro trovata addosso all'imputato era una comunissima banconota che chiunque poteva avere in tasca.

Inoltre la parte offesa non aveva visto con chiarezza l'imputato sottrarre dal furgone il marsupio, pur trovandosi in prossimità del mezzo. 2.1.Erroneamente è stata ravvisata l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., nonostante il mezzo su cui era custodito il marsupio oggetto del furto fosse costantemente sorvegliato dal proprietario.

Tant'è che l'imputato venne seguito proprio mentre si recava nel bagno esistente nel parcheggio. 2.2.Non vi è una valida motivazione in ordine al quantum della pena, nonostante le complessive modalità della condotta e il suo oggetto materiale deponessero per una dosimetria attestata sui minimi edittali.

Tant'è che gli stessi giudici hanno ravvisato la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo e il secondo motivo di ricorso esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez.

U, 13-12-1995, Clarke, Rv. 203428).2.

Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato la rilevanza probatoria della deposizione del teste di polizia giudiziaria, appuntato [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che, recandosi all'interno del bagno dove si era chiuso l'imputato, durante l'ispezione, aveva rinvenuto, all'esterno della finestra del bagno, il portafogli nel quale vi erano solo i documenti di [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo aveva riferito, da parte sua, di aver visto allontanarsi verso i bagni l'imputato, che era vicino il furgone.

L'individuazione del Critelli da parte di [OSCURATO:PERSONA], prima in prossimità del furgone, poi in prossimità del bagno, nonchè il ritrovamento del portafogli all'esterno della finestra proprio di quel bagno, oltre al rinvenimento della banconota da 5 euro nel pantalone del Critelli, costituiscono dunque - argomenta il giudice a quo -circostanze chiare, precise e concordanti, univocamente deponenti per la commissione del furto da parte dell'imputato.

2.1. In ordine alla circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede il giudice a quo ha correttamente chiarito che quest'ultima è configurabile anche in caso di sorveglianza saltuaria: affermazione del tutto conforme ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui non è idonea ad elidere la sussistenza della predetta aggravante una sorveglianza necessariamente saltuaria ed eventuale, anche se specificamente esercitata dal possessore o da altre persone (Cass., Sez. 4, n. 12601 del 29- 9-1995, n. 12601; Cass. 23 - 9 - 1978, Minotauro).

Dunque la circostanza che il veicolo all'interno del quale si trovava il marsupio sostasse nel parcheggio di un supermercato non implica quella continuità della custodia e quella diretta vigilanza che escludono l'affidamento alla pubblica fede: motivazione del tutto corretta sul piano giuridico ed esente da vizi sul piano della razionalità.

2.2. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo compiute , se coerenti, sul terreno della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez.

U, 25-11-105, Facchini, Rv. 203767).

3. In ordine al terzo motivo di ricorso occorre evidenziare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da Motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi ,adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai precedenti penali da cui è gravato l'imputato.4.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trémila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1972/2017 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 05/11/2019 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/09/2021 la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Udito il Procuratore Generale in persona del [OSCURATO:PERSONA]. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'[OSCURATO:PERSONA] i difensor Avv.[OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui agli artt. 624- 625 cod. pen. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità, poiché la Corte d'appello ha valorizzato l'individuazione del Critelli da parte di [OSCURATO:PERSONA] prima in prossimità del furgone su cui il portafogli era custodito e poi in prossimità del bagno nonchè il ritrovamento del portafogli all'esterno della finestra proprio di quel bagno. La Corte d'appello ha anche attribuito importanza al rinvenimento di una banconota da 5 euro nel pantalone dell'imputato, senza considerare che i bagni erano situati in un luogo pubblico, accessibile a tutti, e la banconota da 5 euro trovata addosso all'imputato era una comunissima banconota che chiunque poteva avere in tasca. Inoltre la parte offesa non aveva visto con chiarezza l'imputato sottrarre dal furgone il marsupio, pur trovandosi in prossimità del mezzo. 2.1.Erroneamente è stata ravvisata l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., nonostante il mezzo su cui era custodito il marsupio oggetto del furto fosse costantemente sorvegliato dal proprietario. Tant'è che l'imputato venne seguito proprio mentre si recava nel bagno esistente nel parcheggio. 2.2.Non vi è una valida motivazione in ordine al quantum della pena, nonostante le complessive modalità della condotta e il suo oggetto materiale deponessero per una dosimetria attestata sui minimi edittali. Tant'è che gli stessi giudici hanno ravvisato la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo e il secondo motivo di ricorso esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez. U, 13-12-1995, Clarke, Rv. 203428).2. Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato la rilevanza probatoria della deposizione del teste di polizia giudiziaria, appuntato [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che, recandosi all'interno del bagno dove si era chiuso l'imputato, durante l'ispezione, aveva rinvenuto, all'esterno della finestra del bagno, il portafogli nel quale vi erano solo i documenti di [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo aveva riferito, da parte sua, di aver visto allontanarsi verso i bagni l'imputato, che era vicino il furgone. L'individuazione del Critelli da parte di [OSCURATO:PERSONA], prima in prossimità del furgone, poi in prossimità del bagno, nonchè il ritrovamento del portafogli all'esterno della finestra proprio di quel bagno, oltre al rinvenimento della banconota da 5 euro nel pantalone del Critelli, costituiscono dunque - argomenta il giudice a quo -circostanze chiare, precise e concordanti, univocamente deponenti per la commissione del furto da parte dell'imputato. 2.1. In ordine alla circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede il giudice a quo ha correttamente chiarito che quest'ultima è configurabile anche in caso di sorveglianza saltuaria: affermazione del tutto conforme ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui non è idonea ad elidere la sussistenza della predetta aggravante una sorveglianza necessariamente saltuaria ed eventuale, anche se specificamente esercitata dal possessore o da altre persone (Cass., Sez. 4, n. 12601 del 29- 9-1995, n. 12601; Cass. 23 - 9 - 1978, Minotauro). Dunque la circostanza che il veicolo all'interno del quale si trovava il marsupio sostasse nel parcheggio di un supermercato non implica quella continuità della custodia e quella diretta vigilanza che escludono l'affidamento alla pubblica fede: motivazione del tutto corretta sul piano giuridico ed esente da vizi sul piano della razionalità. 2.2. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo compiute , se coerenti, sul terreno della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, 25-11-105, Facchini, Rv. 203767). 3. In ordine al terzo motivo di ricorso occorre evidenziare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da Motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi ,adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai precedenti penali da cui è gravato l'imputato.4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trémila in favore della Cassa de
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