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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09948/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 16 novembre 2021, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Napoli, in data 12 dicembre 2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art. 473, secondo comma, cod. pen. e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione al reato di ricettazione.

Considerato che il ricorso, con il quale si contesta la sussistenza del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. ed il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata della ricettazione e dell'attenuante cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., non è ammissibile in quanto, oltre ad essere del tutto generico, inerisce a questioni relative al trattamento sanzionatorio che, non essendo state previamente dedotte come motivo di appello, non possono essere devolute per la prima volta in Cassazione, secondo quanto prescritto dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 e Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 dicembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 16 novembre 2021, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Napoli, in data 12 dicembre 2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art. 473, secondo comma, cod. pen. e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione al reato di ricettazione. Considerato che il ricorso, con il quale si contesta la sussistenza del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. ed il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata della ricettazione e dell'attenuante cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., non è ammissibile in quanto, oltre ad essere del tutto generico, inerisce a questioni relative al trattamento sanzionatorio che, non essendo state previamente dedotte come motivo di appello, non possono essere devolute per la prima volta in Cassazione, secondo quanto prescritto dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 e Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 dicembre 2
Sentenza Cassazione n. 09948/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris