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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 23416/2022

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19 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28479/2019 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona procuratore speciale e legale rappresentante, Avv. [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma, P.za Mazzini n. 27, presso lo studio degli [OSCURATO:PERSONA] TRIFIRÒ, Minutolo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ZUCCHINALI, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in virtù di procura in calce al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 28, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] NOCITO; rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] M. NOCITO, in virtù di procura in calce al controricorso. -controricorrente - A.C. 25.05.2022 N. R.G. 28479/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] nonché contro [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore. -intimata- e [OSCURATO:SOCIETA]-Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore. -intimata- Avverso la sentenza n. 664/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il giorno 8 maggio 2019.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con citazione del 15 ottobre 2010 [OSCURATO:PERSONA] convenne la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e l'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dinanzi al Tribunale di Pesaro, Sez. distaccata di Fano, deducendo che: - in data 24 giugno 2008 aveva sottoscritto con la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s, quale agente per la zona di Fano della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la proposi:a contrattuale denominata "AXA Protezione e Patrimonio" con indicazione della somma da investire in Euro 58.868,11; - in data 28 luglio 2008, dopo che gli erano state liquidate due precedenti polizze scadute, aveva investito in base al nuovo contratto la somma di Euro 58.729,94, pagando all'agente [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], con assegno bancario non trasferibile tratto su un conto della Banca delle [OSCURATO:PERSONA] e sottoscritto dalla moglie, [OSCURATO:PERSONA]; - l'assegno era stato versato, con girata per l'incasso, nel conto corrente intestato all'agente presso la Banca delle [OSCURATO:PERSONA], agenzia di Fano; A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 28479/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - il 31 agosto 2009, gli era stata recapitata una polizza datata 7 agosto 2008, con indicazione della somma capitale assicurata ed investita di Euro 29.950,00.

Sulla base di queste deduzioni - e supponendo che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avesse investito solo una parte del complessivo importo di Euro 58.729,94 versatole, trattenendo indebitamente la somma di Euro 28.779,94 - [OSCURATO:PERSONA] domandò la risoluzione del contratto per inesatto adempimento, nonché la condanna della compagnia assicurativa alla restituzione della somma trattenuta, oltre accessori del credito.

Costituitesi le convenute e formulata, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., domanda di garanzia condizionata all'eventuale soccombenza sia nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. che di [OSCURATO:SOCIETA]. (già Banca delle [OSCURATO:PERSONA]), previa chiamata in causa di quest'ultima, il Tribunale adìto respinse la domanda.

Con sentenza dell'8 maggio 2019, la Corte di appello di Ancona ha parzialmente accolto l'impugnazione dell'attore e ha c:ondannato [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di Euro 28.779,94, oltre interessi legali dalla data di incasso dell'assegno (28 luglio 2008) al saldo, nonché a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio.

La Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: - la stipulazione del contratto di investimento non poteva ritenersi provata perché: a) vi era una censura temporale rilevante tra la sottoscrizione della proposta contrattuale (avvenuta il 24 giugno 2008) e la consegna dell'assegno bancario (recante la data del 28 luglio 2008); b) l'importo indicato nel modulo di proposta contrattuale come somma investita (58.868,11) era diverso da quello portato dall'assegno (58.729,94); c) l'estratto conto recapitato all'investitore alla fine del mese di agosto 2009, relativo ad una polizza con decorrenza 7 agosto 2008, concerneva una formula di investimento A.C. 25.05.2022 N. R.G. 28479/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avente denominazione differente rispetto a quella indicata nel modulo di proposta contrattuale; d) le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA], in sede di interrogatorio formale, non avevano efficacia probatoria nei confronti delle altre parti; - a prescindere dalla mancata prova del contratto di investimento, era stata, tuttavia, accertata la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] aveva pagato la somma di Euro 58.729,94, mediante assegno consegnato alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., quale agente di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché l'ulteriore circostanza che il legale rappresentante di questa società, [OSCURATO:PERSONA], aveva girato per l'incasso l'assegno medesimo alla Banca delle [OSCURATO:PERSONA], la quale, a sua volta, lo aveva versato sul conto intestato all'agente (da considerarsi conto separato e dedicato, ai sensi degli artt. 117 e 118 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209); doveva, pertanto, ritenersi provato sia che [OSCURATO:SOCIETA]. avesse effettivamente incassato questa somma„ sia che avesse trattenuto l'importo di Euro 28.779,94, quale differenza tra la somma incassata e quella (di Euro 29.950,00) indicata quale cifra assicurata ed investita nella polizza decorrente dal 7 agosto 2008; - qualificata come condictio indebiti la domanda restitutoria originariamente proposta dall'appellante come conseguente all'azione di risoluzione del contratto per inadempimento, [OSCURATO:SOCIETA]. andava, dunque, condannata alla restituzione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di Euro 28.779,94, oltre interessi legali dal 28 luglio 2008, giorno del pagamento dell'indebito mediante la consegna e il conseguente incasso dell'assegno.

Avverso la sentenza della Corte dorica ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA], sulla base di tre motivi.

Ha risposto con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Non hanno svolto difese le altre società intimate.

La società ricorrente ha depositato memoria.

A.C. 25.05.2022 N. R.G. 28479/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Sussiste, in via preliminare, il dubbio circa la rituale notifica del ricorso ad [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione, e a [OSCURATO:SOCIETA]., società intimate che non hanno svolto difese nel presente giudizio di legittimità.

Peraltro, la circostanza che il ricorso stesso risulti infondato, come si sta per vedere, esclude la necessità di procedere all'eventuale integrazione del contraddittorio.

Il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone, infatti, al giudice di evitare e impedire il compimento di attività processuali non giustificate dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio e dalla necessità di assicurare, ai soggetti nella cui sfera giuridica il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, le effettive garanzie di difesa e di partecipazione al processo in condizioni di reciproca parità.

Ne consegue che, in ipotesi di ricorso per cassazione prima facie infondato, risulta superfluo, quand'anche ne sussistano i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. Sez.

U. 22/03/2010, n. 6826; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980).

2. Il primo motivo ["violazione del disposto dell'art.112 c.p.c. per ultrapetizione in relazione al disposto dell'art. 360 n. 4 c.p.c., nonché del disposto dell'art. 117 e 118 del codice delle assicurazioni (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)1 si articola in due sub-motivi: Con primo sub-motivo la società ricorrente censura di nullità la sentenza impugnata, ai sensi dell'art.360 n. 4 c.p.c., per violazione -3; A.C. 25.05.2022 N. R.G. 28479/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dell'art.112 c.p.c., sub specie di ultra-petizione; deduce che la domanda originariamente formulata dall'attore con l'atto di citazione era quella di risoluzione del contratto per inadempimento (art.1453 c.c.) cui conseguiva, come implicazione, la richiesta di restituzione della somma; invece, il giudice del merito ha pronunciato la condanna restitutoria previa qualificazione della domanda medesima come azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., la quale integrerebbe una domanda diversa da quella proposta.

Con il secondo sub-motivo, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. censura la sentenza impugnata per aver pronunciato su una domanda (la condictio indebiti ex art.2033 c.c.) diversa da quella rispetto alla quale si sarebbe configurata la sua legittimazione passiva (la domanda risarcitoria ex art.2049 c.c.) sulla base di un fraintendimento della portata degli artt. 117 e 11.8 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209; deduce che la ricostruzione della vicenda operata dalla Corte di appello (secondo la quale essa avrebbe incassato l'importo dell'assegno ricevuto in pagamento dal suo agente e da questi successivamente versato sul conto corrente separato, a lui intestato, presso la Banca delle [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Fano) non avrebbe tenuto conto della portata della prima delle predette disposizioni del codice delle assicurazioni private, la quale contiene testuale riferimento ai "premi" pagati all'intermediario e alle somme a lui trasmesse dalla compagnia assicurativa, destinate ai risarcimenti o ai pagamenti in favore degli aventi diritto; evidenzia che, nella fattispecie, il versamento dell'assegno sul conto corrente separato non trovava la sua causa nel pagamento del premio assicurativo dovuto dal sig. [OSCURATO:PERSONA], essendo stata esclusa la prova dell'avvenuta stipulazione, da parte sua, di un contratto di assicurazione; osserva, che, pertanto, escluso che essa avesse effettivamente incassato tale somma a titolo di premio, da un lato non avrebbe potuto configurarsi un pagamento indebito in suo favore, - A.C. 25.05.2022 N. R.G. 28479/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] mentre, dall'altro lato, avrebbe dovuto ritenersi emersa, non ostante il versamento sul conto dedicato (peraltro gestito dall'agente intestatario), una condotta indebitamente appropriativa da parte di quest'ultimo; conclude, in definitiva, nel senso che essa non avrebbe potuto essere convenuta in giudizio sulla base di una domanda restitutoria, ma piuttosto sulla base di una domanda risarcitoria, fondata sulla sua responsabilità indiretta per il fatto illecito commesso dal suo agente, ai sensi dell'art.2049 c.c., il che avrebbe reso evidente, anche sotto tale profilo, il dedotto vizio di ultra-petizione.

2.1. Il primo sub-motivo del motivo in esame è infondato. 2.1.a.

In primo luogo, va ricordato il principio, assolutamente pacifico e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, qualora venga accertata la mancanza di una causa adquirendi o so/vendi in ragione della dichiarazione di nullità, dell'annullamento, della risoluzione o della rescissione di un contratto o del venire comunque meno del vincolo originariamente esistente, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo.

In applicazione di questo principio, non viola la regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato la decisione che accolga la domanda di restituzione, originariamente fondata sulla risoluzione del contratto per inadempimento, quale conseguenza del rilievo d'ufficio dell'avvenuta risoluzione consensuale (Cass. 18/05/2021, n. 13504) o della dichiarazione di risoluzione per impossibilità sopravvenuta di esecuzione derivante dalle scelte risolutorie di entrambe le parti ex art. 1453, secondo comma, c.c. (Cass. 18/03/2018, n. 6675), atteso che il sopravvenuto venir meno del titolo, quale che ne sia la causa, rende indebita la prestazione effettuata in base ad esso e, una volta che ne sia stata chiesta la restituzione, non rileva la ragione per cui il A.C. 25.05.2022 N. R.G. 28479/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] pagamento è divenuto indebito, potendo identico effetto restitutorio seguire all'accertamento d'ufficio di altra causa di risoluzione.

Allo stesso modo, non pronuncia "ultra petita" il giudice che accolga la richiesta restitutoria in conseguenza del rilievo di ufficio della nullità del contratto, anche laddove fosse stata inizialmente proposta domanda di risoluzione, poiché la correlazione operata dalla parte tra la suddetta domanda di restituzione ed una specifica e differente causa di caducazione del negozio non impedisce la condanna alla ripetizione dell'indebito (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 19502; Cass. 15/01/2018, n. 715).

Non rileva, dunque, la ragione per cui il pagamento è divenuto indebito, in quanto l'effetto restitutorio segue al rilievo della mancanza, per qualsiasi ragione, della causa so/vendi o adquirendi, sia che essa attenga ad un difetto "funzionale" della causa del contratto (cui si correli il sopravvenuto venir meno del vincolo negoziale originariamente esistente perché derivante da un contratto valido ed efficace) sia che attenga ad un difetto "genetico" della causa medesima (cui si correli la mancanza originaria del vincolo contrattuale supposto come esistente, in quanto collegato ad un contratto nullo e, pertanto, inefficace).

La mancanza di causa so/vendi che determina l'effetto restitutorio può essere, pertanto, sia sopravvenuta (es. risoluzione per inadempimento) sia originaria (es. nullità del contratto) e il rilievo di una qualsiasi ragione di tale mancanza, pur diversa da quella originariamente prospettata dalla parte, non determina "mutatio libelli" con riguardo alla domanda restitutoria, che trova sempre fondamento nel carattere indebito della prestazione effettuata sulla base dell'inesistenza, originaria o sopravenuta, del titolo.

Il giudice che provvede sulla domanda restitutoria proposta dalla parte sul presupposto della mancanza originaria o sopravvenuta di causa adquirendi o so/vendi non viola il principio della corrispondenza -8- A.C. 25.05.2022 N. R.G. 28479/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] tra chiesto e pronunciato se si limita a rilevare che questa mancanza è dovuta ad una ragione diversa da quella prospettata dalla parte; tale diversa ragione, inoltre, ben può consistere nel rilievo della inesistenza (o della mancata prova dell'esistenza) del titolo in base al quale è stata eseguita la prestazione ritenuta indebita, atteso che l'inesistenza, prima ancora della nullità, costituisce specifica ragione dell'originaria mancanza di valida causa so/vendi. 2.1.b.

Sotto un secondo profilo, va evidenziato che la domanda restitutoria costituisce domanda distinta e autonoma rispetto alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento.

Quest'ultima, infatti, come non contiene in sé la domanda risarcitoria (art. 1453 c.c.: "salvo in ogni caso il risarcimento del danno"), così non contiene in sé neppure la domanda restitutoria.

Pertanto, nell'ipotesi in cui - come nella fattispecie in esame - l'attore abbia proposto sia la domanda risolutoria che quella restitutoria, la delibazione di infondatezza dell'una non travolge necessariamente anche l'altra, la cui causa petendi va ravvisata, non già nella risoluzione del contratto, ma, più in generale, nel rilievo della mancanza di causa so/vendi (o adquirendi) che rende la prestazione effettuata dal solvens non dovuta e, quindi, ripetibile.

Premesso il carattere duale della domanda risolutoria e di quella restitutoria (come di quella risarcitoria) e accertata la rituale proposizione di entrambe le domande da parte dell'attore, non pronuncia, allora, "extra petita" il giudice che, pur rigettando la prima per mancata prova degli elementi costitutivi del diritto potestativo giudiziale alla risoluzione del contratto con essa azionato, nondimeno ritenga fondata la seconda, sul rilievo dell'accertamento dei diversi elementi costitutivi del diritto di credito alla ripetizione del pagamento indebitamente effettuato. 2.1.c.

Infine, deve osservarsi che, al pari dell'azione risarcitoria (cfr., da ultimo, Cass. 29/03/2022, n. 10049), anche quella - A.C. 25.05.2022 N. R.G. 28479/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] restitutoria, nel suo nucleo immodificabile, non va identificata in relazione al diritto sostanziale eventualmente indicato dalla parte e considerato alla stregua dei fatti costitutivi della fattispecie normativa (che costituisce oggetto della qualificazione del giudice), bensì in base al bene della vita (sia esso la res o l'utilità ritraibile come effetto della pronuncia giudiziale) e ai fatti storici-materiali che delineano la fattispecie concreta così come descritta dalle parti e portata a conoscenza del giudice; ne consegue che, se i fatti materiali ritualmente allegati rimangono immutati, è compto del giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione all'individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti, indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte.

Il primo sub-motivo del motivo di ricorso in esame deve dunque essere rigettato.

2.2. Il secondo sub-motivo è, invece, inammissibile.

Il presunto vizio di ultra-petizione viene qui prospettato, non con riferimento ad una (in tesi) reale mancanza di corrispondenza tra la domanda proposta dalla parte (la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art.2049 c.c.) e la pronuncia effettivamente emessa dal giudice (la statuizione sulla pretesa restitutoria), ma con riferimento alla mancata corrispondenza tra la domanda restitutoria effettivamente proposta (quale risultante dall'attività qualificatoria del giudice) e la diversa domanda (non restitutoria, ma risarcitoria) che avrebbe invece dovuto proporsi, secondo la società ncorrente, avuto riguardo ad una ricostruzione dei fatti (mancato incasso della somma da parte della compagnia assicurativa; indebita appropriazione della stessa da parte dell'agente) alternativa a quella operata dal giudice del merito.

Sotto la formale deduzione di un (già in tesi) insussistente vizio di ultra-petizione della sentenza impugnata, vengono quindi formulate, - o - A.C. 25.05.2022 N. R.G. 28479/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] nella sostanza, questiones facti che attengono alla fondatezza nel merito della domanda di ripetizione dell'indebito o, tutt'al più, alla contestazione (evidentemente tardiva) della legittimazione passiva della compagnia assicurativa rispetto a tale domanda.

Queste deduzioni, peraltro, sono inammissibili, in quanto esse, pur essendo dissimulate sotto la deduzione di un vizio di nullità della sentenza, propongono una rivalutazione delle circostanze di fatto, e tendono a suscitare dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte territoriale, la quale ha fondato la propria pronuncia di accoglimento della domanda restitutoria sul motivato (e qui insindacabile) accertamento dell'avvenuto versamento dell'assegno sul conto separato, intestato all'agente della compagnia assicurativa, e sul conseguente incasso della somma da parte di quest'ultima, che è stata ritenuta obbligata alla restituzione della differenza tra l'importo incassato e quello indicato nella polizza fatta successivamente recapitare all'assicurato.

Ne discende l'inammissibilità del sub-motivo del motivo di ricorso in esame.

3. Il secondo motivo ("errata applicazione del disposto degli artt. 117 e 118 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nonché del disposto dell'art.2697 c. c. art.12 delle preleggi, in relazione al disposto dell'art.360 n. 3 c.p.c.3 denuncia l'errore interpretativo in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere che gli artt. 117 e 118 del d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private) prevedrebbero che "quando un importo viene versato sul conto dedicato, e cioè sul conto separato, intestato all'agente di assicurazione, questo fatto comporterebbe la prova che lo stesso importo sia stato incassato dalla compagnia di assicurazione" (p.14 del ricorso). [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. evidenzia che il citato art.117 pone il principio della autonomia e separazione del patrimonio versato sul A.C. 25.05.2022 N. R.G. 28479/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conto, sia pure intestato all'intermediario, rispetto a quello dell'intermediario medesimo, sicché sul conto dedicato non sono ammessi azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione né operano compensazioni legali e giudiziali; deduce che, tuttavia, da questa regola non deriva necessariamente che quanto versato, senza una specifica imputazione sul conto separato, venga attribuito alla compagnia assicurativa, potendo l'intermediario versarvi anche importi diversi da quelli pagatigli dai clienti a titolo di premi.

Osserva, ancora, la ricorrente che il citato art.118 detta la regola secondo cui il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione; anche questa regola, peraltro circoscritta al versamento dei premi assicurativi, non prevedrebbe, dunque, che tutto quanto versato sul conto separato ed intestato all'agente si intenda percepito dalla compagnia assicurativa.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Sebbene, avuto riguardo alla formale intestazione, venga denunciata una erronea interpretazione di norme di legge, nella sostanza esso contesta una non condivisa inferenza probatoria compiuta dal giudice del merito.

Quest'ultimo, infatti, posta in evidenza la nozione di "conto separato" emergente dagli artt. 117 e ss. del codice delle assicurazioni e ricordato il tenore testuale dell'art.118 dello stesso codice in ordine all'opponibilità alla compagnia assicurativa del pagamento eseguito in buona fede all'intermediario, ha ritenuto provato, in base alle emergenze istruttorie (consegna dell'assegno non trasferibile tratto su un conto della Banca delle [OSCURATO:PERSONA] e sottoscritto dalla moglie del sig. [OSCURATO:PERSONA] al legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., agente dell'[OSCURATO:SOCIETA] per la zona di Fano; girata per l'incasso posta in essere dal legale A.C. 25.05.2022 N. R.G. 28479/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rappresentante di questa società, [OSCURATO:PERSONA], presso la filiale di Fano della medesima Banca delle [OSCURATO:PERSONA]; versamento della somma sul conto dedicato, aperto presso questo istituto di credito ed intestato al medesimo agente), che l'importo portato dall'assegno fosse stato incassato dalla società ricorrente la quale, per l'effetto, doveva reputarsi tenuta alla restituzione.

Il rilievo che la somma versata da [OSCURATO:PERSONA] fosse stata incassata da [OSCURATO:SOCIETA]. non ha costituito, pertanto, il risultato (corretto o erroneo) di una operazione esegetica condotta sulla portata e sul significato delle disposizioni contenute begli artt.117 e 118 del codice delle assicurazioni, ma ha costituito l'oggetto di un accertamento di merito, compiuto in base ad un ragionamento inferenziale fondato sulla motivata e insindacabile valutazione delle risultanze istruttorie.

L'insindacabilità, in sede di legittimità, di tale motivato accertamento del giudice del merito si traduce nel giudizio di inammissibilità del motivo di ricorso in esame.

4. Il terzo motivo (omesso esame di punto - recte: fatto - decisivo e controverso, in relazione all'art.360 n.5 c.p.c.) lamenta la pretermissione, da parte della Corte di merito, del fatto storico, oggetto di discussione sia in primo che in secondo grado, della «appropriazione indebita», da parte dell'agente, della somma portata dall'assegno pagatogli dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e successivamente versato dal ricevente nel conto corrente separato a lui intestato presso l'agenzia di Fano della Banca delle [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente deduce che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della circostanza che l'assegno in parola non era mai pervenuto alla compagnia assicurativa e che la somma da esso portata era stata trattenuta dall'agente in seguito all'illegittimo pagamento operato in suo favore dell'istituto di credito.

4.1. Il motivo è manifestamente inammissibile.

A.C. 25.05.2022 N. R.G. 28479/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I fatti storici evocati dalla società ricorrente (la consegna dell'assegno da parte dell'investitore all'agente; la successiva girata per l'incasso posta in essere dall'agente presso la [OSCURATO:PERSONA] di Fano della Banca delle [OSCURATO:PERSONA]; il conseguente versamento dell'importo sul conto corrente dedicato aperto presso questo istituto di credito ed intestato all'agente), non solo sono stati debitamente esaminati dalla Corte territoriale, ma sono stati da essa posti a fondamento della decisione di accoglimento della domanda restitutoria proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società assicurativa.

Anche con il motivo in esame, dunque, mediante la formale denuncia di un vizio apparentemente deducibile con i motivi di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art.360 c.p.c. (precisamente, il vizio di omesso esame di fatto decisivo e controverso ai sensi del n.5 del citato art.360), la società ricorrente tenta di veicolare una censura che attiene a motivi di fatto, contestando la diversa ricostruzione della vicenda di merito operata dalla Corte territoriale, la quale, come già rilevato, ha motivatamente ritenuto, in esito al proprio insindacabile apprezzamento delle emergenze istruttorie, che la somma portata dall'assegno era stata incassata dalla compagnia assicurativa, la quale, avendo fatto successivamente recapitare all'investitore una polizza recante un importo inferiore, doveva ritenersi obbligata alla restituzione della differenza.

5. In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. va rigettato.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti proc:essuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di A.C. 25.05.2022 N. R.G. 28479/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma i. bis del citato art. 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.400,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
19 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28479/2019 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona procuratore speciale e legale rappresentante, Avv. [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma, P.za Mazzini n. 27, presso lo studio degli [OSCURATO:PERSONA] TRIFIRÒ, Minutolo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ZUCCHINALI, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in virtù di procura in calce al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 28, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] NOCITO; rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] M. NOCITO, in virtù di procura in calce al controricorso. -controricorrente - A.C. 25.05.2022 N. R.G. 28479/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] nonché contro [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore. -intimata- e [OSCURATO:SOCIETA]-Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore. -intimata- Avverso la sentenza n. 664/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il giorno 8 maggio 2019. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con citazione del 15 ottobre 2010 [OSCURATO:PERSONA] convenne la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e l'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dinanzi al Tribunale di Pesaro, Sez. distaccata di Fano, deducendo che: - in data 24 giugno 2008 aveva sottoscritto con la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s, quale agente per la zona di Fano della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la proposi:a contrattuale denominata "AXA Protezione e Patrimonio" con indicazione della somma da investire in Euro 58.868,11; - in data 28 luglio 2008, dopo che gli erano state liquidate due precedenti polizze scadute, aveva investito in base al nuovo contratto la somma di Euro 58.729,94, pagando all'agente [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], con assegno bancario non trasferibile tratto su un conto della Banca delle [OSCURATO:PERSONA] e sottoscritto dalla moglie, [OSCURATO:PERSONA]; - l'assegno era stato versato, con girata per l'incasso, nel conto corrente intestato all'agente presso la Banca delle [OSCURATO:PERSONA], agenzia di Fano; A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 28479/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - il 31 agosto 2009, gli era stata recapitata una polizza datata 7 agosto 2008, con indicazione della somma capitale assicurata ed investita di Euro 29.950,00. Sulla base di queste deduzioni - e supponendo che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avesse investito solo una parte del complessivo importo di Euro 58.729,94 versatole, trattenendo indebitamente la somma di Euro 28.779,94 - [OSCURATO:PERSONA] domandò la risoluzione del contratto per inesatto adempimento, nonché la condanna della compagnia assicurativa alla restituzione della somma trattenuta, oltre accessori del credito. Costituitesi le convenute e formulata, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., domanda di garanzia condizionata all'eventuale soccombenza sia nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. che di [OSCURATO:SOCIETA]. (già Banca delle [OSCURATO:PERSONA]), previa chiamata in causa di quest'ultima, il Tribunale adìto respinse la domanda. Con sentenza dell'8 maggio 2019, la Corte di appello di Ancona ha parzialmente accolto l'impugnazione dell'attore e ha c:ondannato [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di Euro 28.779,94, oltre interessi legali dalla data di incasso dell'assegno (28 luglio 2008) al saldo, nonché a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio. La Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: - la stipulazione del contratto di investimento non poteva ritenersi provata perché: a) vi era una censura temporale rilevante tra la sottoscrizione della proposta contrattuale (avvenuta il 24 giugno 2008) e la consegna dell'assegno bancario (recante la data del 28 luglio 2008); b) l'importo indicato nel modulo di proposta contrattuale come somma investita (58.868,11) era diverso da quello portato dall'assegno (58.729,94); c) l'estratto conto recapitato all'investitore alla fine del mese di agosto 2009, relativo ad una polizza con decorrenza 7 agosto 2008, concerneva una formula di investimento A.C. 25.05.2022 N. R.G. 28479/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avente denominazione differente rispetto a quella indicata nel modulo di proposta contrattuale; d) le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA], in sede di interrogatorio formale, non avevano efficacia probatoria nei confronti delle altre parti; - a prescindere dalla mancata prova del contratto di investimento, era stata, tuttavia, accertata la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] aveva pagato la somma di Euro 58.729,94, mediante assegno consegnato alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., quale agente di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché l'ulteriore circostanza che il legale rappresentante di questa società, [OSCURATO:PERSONA], aveva girato per l'incasso l'assegno medesimo alla Banca delle [OSCURATO:PERSONA], la quale, a sua volta, lo aveva versato sul conto intestato all'agente (da considerarsi conto separato e dedicato, ai sensi degli artt. 117 e 118 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209); doveva, pertanto, ritenersi provato sia che [OSCURATO:SOCIETA]. avesse effettivamente incassato questa somma„ sia che avesse trattenuto l'importo di Euro 28.779,94, quale differenza tra la somma incassata e quella (di Euro 29.950,00) indicata quale cifra assicurata ed investita nella polizza decorrente dal 7 agosto 2008; - qualificata come condictio indebiti la domanda restitutoria originariamente proposta dall'appellante come conseguente all'azione di risoluzione del contratto per inadempimento, [OSCURATO:SOCIETA]. andava, dunque, condannata alla restituzione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di Euro 28.779,94, oltre interessi legali dal 28 luglio 2008, giorno del pagamento dell'indebito mediante la consegna e il conseguente incasso dell'assegno. Avverso la sentenza della Corte dorica ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA], sulla base di tre motivi. Ha risposto con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Non hanno svolto difese le altre società intimate. La società ricorrente ha depositato memoria. A.C. 25.05.2022 N. R.G. 28479/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Sussiste, in via preliminare, il dubbio circa la rituale notifica del ricorso ad [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione, e a [OSCURATO:SOCIETA]., società intimate che non hanno svolto difese nel presente giudizio di legittimità. Peraltro, la circostanza che il ricorso stesso risulti infondato, come si sta per vedere, esclude la necessità di procedere all'eventuale integrazione del contraddittorio. Il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone, infatti, al giudice di evitare e impedire il compimento di attività processuali non giustificate dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio e dalla necessità di assicurare, ai soggetti nella cui sfera giuridica il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, le effettive garanzie di difesa e di partecipazione al processo in condizioni di reciproca parità. Ne consegue che, in ipotesi di ricorso per cassazione prima facie infondato, risulta superfluo, quand'anche ne sussistano i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. Sez. U. 22/03/2010, n. 6826; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980). 2. Il primo motivo ["violazione del disposto dell'art.112 c.p.c. per ultrapetizione in relazione al disposto dell'art. 360 n. 4 c.p.c., nonché del disposto dell'art. 117 e 118 del codice delle assicurazioni (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)1 si articola in due sub-motivi: Con primo sub-motivo la società ricorrente censura di nullità la sentenza impugnata, ai sensi dell'art.360 n. 4 c.p.c., per violazione -3; A.C. 25.05.2022 N. R.G. 28479/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dell'art.112 c.p.c., sub specie di ultra-petizione; deduce che la domanda originariamente formulata dall'attore con l'atto di citazione era quella di risoluzione del contratto per inadempimento (art.1453 c.c.) cui conseguiva, come implicazione, la richiesta di restituzione della somma; invece, il giudice del merito ha pronunciato la condanna restitutoria previa qualificazione della domanda medesima come azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., la quale integrerebbe una domanda diversa da quella proposta. Con il secondo sub-motivo, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. censura la sentenza impugnata per aver pronunciato su una domanda (la condictio indebiti ex art.2033 c.c.) diversa da quella rispetto alla quale si sarebbe configurata la sua legittimazione passiva (la domanda risarcitoria ex art.2049 c.c.) sulla base di un fraintendimento della portata degli artt. 117 e 11.8 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209; deduce che la ricostruzione della vicenda operata dalla Corte di appello (secondo la quale essa avrebbe incassato l'importo dell'assegno ricevuto in pagamento dal suo agente e da questi successivamente versato sul conto corrente separato, a lui intestato, presso la Banca delle [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Fano) non avrebbe tenuto conto della portata della prima delle predette disposizioni del codice delle assicurazioni private, la quale contiene testuale riferimento ai "premi" pagati all'intermediario e alle somme a lui trasmesse dalla compagnia assicurativa, destinate ai risarcimenti o ai pagamenti in favore degli aventi diritto; evidenzia che, nella fattispecie, il versamento dell'assegno sul conto corrente separato non trovava la sua causa nel pagamento del premio assicurativo dovuto dal sig. [OSCURATO:PERSONA], essendo stata esclusa la prova dell'avvenuta stipulazione, da parte sua, di un contratto di assicurazione; osserva, che, pertanto, escluso che essa avesse effettivamente incassato tale somma a titolo di premio, da un lato non avrebbe potuto configurarsi un pagamento indebito in suo favore, - A.C. 25.05.2022 N. R.G. 28479/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] mentre, dall'altro lato, avrebbe dovuto ritenersi emersa, non ostante il versamento sul conto dedicato (peraltro gestito dall'agente intestatario), una condotta indebitamente appropriativa da parte di quest'ultimo; conclude, in definitiva, nel senso che essa non avrebbe potuto essere convenuta in giudizio sulla base di una domanda restitutoria, ma piuttosto sulla base di una domanda risarcitoria, fondata sulla sua responsabilità indiretta per il fatto illecito commesso dal suo agente, ai sensi dell'art.2049 c.c., il che avrebbe reso evidente, anche sotto tale profilo, il dedotto vizio di ultra-petizione. 2.1. Il primo sub-motivo del motivo in esame è infondato. 2.1.a. In primo luogo, va ricordato il principio, assolutamente pacifico e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, qualora venga accertata la mancanza di una causa adquirendi o so/vendi in ragione della dichiarazione di nullità, dell'annullamento, della risoluzione o della rescissione di un contratto o del venire comunque meno del vincolo originariamente esistente, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo. In applicazione di questo principio, non viola la regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato la decisione che accolga la domanda di restituzione, originariamente fondata sulla risoluzione del contratto per inadempimento, quale conseguenza del rilievo d'ufficio dell'avvenuta risoluzione consensuale (Cass. 18/05/2021, n. 13504) o della dichiarazione di risoluzione per impossibilità sopravvenuta di esecuzione derivante dalle scelte risolutorie di entrambe le parti ex art. 1453, secondo comma, c.c. (Cass. 18/03/2018, n. 6675), atteso che il sopravvenuto venir meno del titolo, quale che ne sia la causa, rende indebita la prestazione effettuata in base ad esso e, una volta che ne sia stata chiesta la restituzione, non rileva la ragione per cui il A.C. 25.05.2022 N. R.G. 28479/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] pagamento è divenuto indebito, potendo identico effetto restitutorio seguire all'accertamento d'ufficio di altra causa di risoluzione. Allo stesso modo, non pronuncia "ultra petita" il giudice che accolga la richiesta restitutoria in conseguenza del rilievo di ufficio della nullità del contratto, anche laddove fosse stata inizialmente proposta domanda di risoluzione, poiché la correlazione operata dalla parte tra la suddetta domanda di restituzione ed una specifica e differente causa di caducazione del negozio non impedisce la condanna alla ripetizione dell'indebito (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 19502; Cass. 15/01/2018, n. 715). Non rileva, dunque, la ragione per cui il pagamento è divenuto indebito, in quanto l'effetto restitutorio segue al rilievo della mancanza, per qualsiasi ragione, della causa so/vendi o adquirendi, sia che essa attenga ad un difetto "funzionale" della causa del contratto (cui si correli il sopravvenuto venir meno del vincolo negoziale originariamente esistente perché derivante da un contratto valido ed efficace) sia che attenga ad un difetto "genetico" della causa medesima (cui si correli la mancanza originaria del vincolo contrattuale supposto come esistente, in quanto collegato ad un contratto nullo e, pertanto, inefficace). La mancanza di causa so/vendi che determina l'effetto restitutorio può essere, pertanto, sia sopravvenuta (es. risoluzione per inadempimento) sia originaria (es. nullità del contratto) e il rilievo di una qualsiasi ragione di tale mancanza, pur diversa da quella originariamente prospettata dalla parte, non determina "mutatio libelli" con riguardo alla domanda restitutoria, che trova sempre fondamento nel carattere indebito della prestazione effettuata sulla base dell'inesistenza, originaria o sopravenuta, del titolo. Il giudice che provvede sulla domanda restitutoria proposta dalla parte sul presupposto della mancanza originaria o sopravvenuta di causa adquirendi o so/vendi non viola il principio della corrispondenza -8- A.C. 25.05.2022 N. R.G. 28479/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] tra chiesto e pronunciato se si limita a rilevare che questa mancanza è dovuta ad una ragione diversa da quella prospettata dalla parte; tale diversa ragione, inoltre, ben può consistere nel rilievo della inesistenza (o della mancata prova dell'esistenza) del titolo in base al quale è stata eseguita la prestazione ritenuta indebita, atteso che l'inesistenza, prima ancora della nullità, costituisce specifica ragione dell'originaria mancanza di valida causa so/vendi. 2.1.b. Sotto un secondo profilo, va evidenziato che la domanda restitutoria costituisce domanda distinta e autonoma rispetto alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento. Quest'ultima, infatti, come non contiene in sé la domanda risarcitoria (art. 1453 c.c.: "salvo in ogni caso il risarcimento del danno"), così non contiene in sé neppure la domanda restitutoria. Pertanto, nell'ipotesi in cui - come nella fattispecie in esame - l'attore abbia proposto sia la domanda risolutoria che quella restitutoria, la delibazione di infondatezza dell'una non travolge necessariamente anche l'altra, la cui causa petendi va ravvisata, non già nella risoluzione del contratto, ma, più in generale, nel rilievo della mancanza di causa so/vendi (o adquirendi) che rende la prestazione effettuata dal solvens non dovuta e, quindi, ripetibile. Premesso il carattere duale della domanda risolutoria e di quella restitutoria (come di quella risarcitoria) e accertata la rituale proposizione di entrambe le domande da parte dell'attore, non pronuncia, allora, "extra petita" il giudice che, pur rigettando la prima per mancata prova degli elementi costitutivi del diritto potestativo giudiziale alla risoluzione del contratto con essa azionato, nondimeno ritenga fondata la seconda, sul rilievo dell'accertamento dei diversi elementi costitutivi del diritto di credito alla ripetizione del pagamento indebitamente effettuato. 2.1.c. Infine, deve osservarsi che, al pari dell'azione risarcitoria (cfr., da ultimo, Cass. 29/03/2022, n. 10049), anche quella - A.C. 25.05.2022 N. R.G. 28479/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] restitutoria, nel suo nucleo immodificabile, non va identificata in relazione al diritto sostanziale eventualmente indicato dalla parte e considerato alla stregua dei fatti costitutivi della fattispecie normativa (che costituisce oggetto della qualificazione del giudice), bensì in base al bene della vita (sia esso la res o l'utilità ritraibile come effetto della pronuncia giudiziale) e ai fatti storici-materiali che delineano la fattispecie concreta così come descritta dalle parti e portata a conoscenza del giudice; ne consegue che, se i fatti materiali ritualmente allegati rimangono immutati, è compto del giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione all'individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti, indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte. Il primo sub-motivo del motivo di ricorso in esame deve dunque essere rigettato. 2.2. Il secondo sub-motivo è, invece, inammissibile. Il presunto vizio di ultra-petizione viene qui prospettato, non con riferimento ad una (in tesi) reale mancanza di corrispondenza tra la domanda proposta dalla parte (la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art.2049 c.c.) e la pronuncia effettivamente emessa dal giudice (la statuizione sulla pretesa restitutoria), ma con riferimento alla mancata corrispondenza tra la domanda restitutoria effettivamente proposta (quale risultante dall'attività qualificatoria del giudice) e la diversa domanda (non restitutoria, ma risarcitoria) che avrebbe invece dovuto proporsi, secondo la società ncorrente, avuto riguardo ad una ricostruzione dei fatti (mancato incasso della somma da parte della compagnia assicurativa; indebita appropriazione della stessa da parte dell'agente) alternativa a quella operata dal giudice del merito. Sotto la formale deduzione di un (già in tesi) insussistente vizio di ultra-petizione della sentenza impugnata, vengono quindi formulate, - o - A.C. 25.05.2022 N. R.G. 28479/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] nella sostanza, questiones facti che attengono alla fondatezza nel merito della domanda di ripetizione dell'indebito o, tutt'al più, alla contestazione (evidentemente tardiva) della legittimazione passiva della compagnia assicurativa rispetto a tale domanda. Queste deduzioni, peraltro, sono inammissibili, in quanto esse, pur essendo dissimulate sotto la deduzione di un vizio di nullità della sentenza, propongono una rivalutazione delle circostanze di fatto, e tendono a suscitare dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte territoriale, la quale ha fondato la propria pronuncia di accoglimento della domanda restitutoria sul motivato (e qui insindacabile) accertamento dell'avvenuto versamento dell'assegno sul conto separato, intestato all'agente della compagnia assicurativa, e sul conseguente incasso della somma da parte di quest'ultima, che è stata ritenuta obbligata alla restituzione della differenza tra l'importo incassato e quello indicato nella polizza fatta successivamente recapitare all'assicurato. Ne discende l'inammissibilità del sub-motivo del motivo di ricorso in esame. 3. Il secondo motivo ("errata applicazione del disposto degli artt. 117 e 118 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nonché del disposto dell'art.2697 c. c. art.12 delle preleggi, in relazione al disposto dell'art.360 n. 3 c.p.c.3 denuncia l'errore interpretativo in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere che gli artt. 117 e 118 del d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private) prevedrebbero che "quando un importo viene versato sul conto dedicato, e cioè sul conto separato, intestato all'agente di assicurazione, questo fatto comporterebbe la prova che lo stesso importo sia stato incassato dalla compagnia di assicurazione" (p.14 del ricorso). [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. evidenzia che il citato art.117 pone il principio della autonomia e separazione del patrimonio versato sul A.C. 25.05.2022 N. R.G. 28479/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conto, sia pure intestato all'intermediario, rispetto a quello dell'intermediario medesimo, sicché sul conto dedicato non sono ammessi azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione né operano compensazioni legali e giudiziali; deduce che, tuttavia, da questa regola non deriva necessariamente che quanto versato, senza una specifica imputazione sul conto separato, venga attribuito alla compagnia assicurativa, potendo l'intermediario versarvi anche importi diversi da quelli pagatigli dai clienti a titolo di premi. Osserva, ancora, la ricorrente che il citato art.118 detta la regola secondo cui il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione; anche questa regola, peraltro circoscritta al versamento dei premi assicurativi, non prevedrebbe, dunque, che tutto quanto versato sul conto separato ed intestato all'agente si intenda percepito dalla compagnia assicurativa. 3.1. Il motivo è inammissibile. Sebbene, avuto riguardo alla formale intestazione, venga denunciata una erronea interpretazione di norme di legge, nella sostanza esso contesta una non condivisa inferenza probatoria compiuta dal giudice del merito. Quest'ultimo, infatti, posta in evidenza la nozione di "conto separato" emergente dagli artt. 117 e ss. del codice delle assicurazioni e ricordato il tenore testuale dell'art.118 dello stesso codice in ordine all'opponibilità alla compagnia assicurativa del pagamento eseguito in buona fede all'intermediario, ha ritenuto provato, in base alle emergenze istruttorie (consegna dell'assegno non trasferibile tratto su un conto della Banca delle [OSCURATO:PERSONA] e sottoscritto dalla moglie del sig. [OSCURATO:PERSONA] al legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., agente dell'[OSCURATO:SOCIETA] per la zona di Fano; girata per l'incasso posta in essere dal legale A.C. 25.05.2022 N. R.G. 28479/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rappresentante di questa società, [OSCURATO:PERSONA], presso la filiale di Fano della medesima Banca delle [OSCURATO:PERSONA]; versamento della somma sul conto dedicato, aperto presso questo istituto di credito ed intestato al medesimo agente), che l'importo portato dall'assegno fosse stato incassato dalla società ricorrente la quale, per l'effetto, doveva reputarsi tenuta alla restituzione. Il rilievo che la somma versata da [OSCURATO:PERSONA] fosse stata incassata da [OSCURATO:SOCIETA]. non ha costituito, pertanto, il risultato (corretto o erroneo) di una operazione esegetica condotta sulla portata e sul significato delle disposizioni contenute begli artt.117 e 118 del codice delle assicurazioni, ma ha costituito l'oggetto di un accertamento di merito, compiuto in base ad un ragionamento inferenziale fondato sulla motivata e insindacabile valutazione delle risultanze istruttorie. L'insindacabilità, in sede di legittimità, di tale motivato accertamento del giudice del merito si traduce nel giudizio di inammissibilità del motivo di ricorso in esame. 4. Il terzo motivo (omesso esame di punto - recte: fatto - decisivo e controverso, in relazione all'art.360 n.5 c.p.c.) lamenta la pretermissione, da parte della Corte di merito, del fatto storico, oggetto di discussione sia in primo che in secondo grado, della «appropriazione indebita», da parte dell'agente, della somma portata dall'assegno pagatogli dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e successivamente versato dal ricevente nel conto corrente separato a lui intestato presso l'agenzia di Fano della Banca delle [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente deduce che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della circostanza che l'assegno in parola non era mai pervenuto alla compagnia assicurativa e che la somma da esso portata era stata trattenuta dall'agente in seguito all'illegittimo pagamento operato in suo favore dell'istituto di credito. 4.1. Il motivo è manifestamente inammissibile. A.C. 25.05.2022 N. R.G. 28479/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I fatti storici evocati dalla società ricorrente (la consegna dell'assegno da parte dell'investitore all'agente; la successiva girata per l'incasso posta in essere dall'agente presso la [OSCURATO:PERSONA] di Fano della Banca delle [OSCURATO:PERSONA]; il conseguente versamento dell'importo sul conto corrente dedicato aperto presso questo istituto di credito ed intestato all'agente), non solo sono stati debitamente esaminati dalla Corte territoriale, ma sono stati da essa posti a fondamento della decisione di accoglimento della domanda restitutoria proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società assicurativa. Anche con il motivo in esame, dunque, mediante la formale denuncia di un vizio apparentemente deducibile con i motivi di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art.360 c.p.c. (precisamente, il vizio di omesso esame di fatto decisivo e controverso ai sensi del n.5 del citato art.360), la società ricorrente tenta di veicolare una censura che attiene a motivi di fatto, contestando la diversa ricostruzione della vicenda di merito operata dalla Corte territoriale, la quale, come già rilevato, ha motivatamente ritenuto, in esito al proprio insindacabile apprezzamento delle emergenze istruttorie, che la somma portata dall'assegno era stata incassata dalla compagnia assicurativa, la quale, avendo fatto successivamente recapitare all'investitore una polizza recante un importo inferiore, doveva ritenersi obbligata alla restituzione della differenza. 5. In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. va rigettato. 6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti proc:essuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di A.C. 25.05.2022 N. R.G. 28479/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma i. bis del citato art. 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.400,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori