Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2022

Cassazione n. 10259/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12442-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 82, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Ric. 2017 n. 12442 sez.

S2 - ud.09/02/2022 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12442/2017 Numero sezionale 300/2022 Numero di raccolta generale 10259/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] ; - intimati - avverso la sentenza n. 603/2016 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 18/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. L’[OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] delle Marche proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di accoglimento parziale delle domande della snc “[OSCURATO:PERSONA] e Giulio” che aveva riconosciuto all’appellata la spettanza della somma complessiva di euro 64.059,80, composta da euro 58.000,87 per il danno per spese generali, ritardata manutenzione e maturazione degli utili e di euro 2717,78 per lavori in economia non contabilizzati ed euro 3341,15 per maggiori costi sostenuti a causa della ritardata esecuzione dei lavori e non ricompresi nella revisione dei prezzi.

2. La società convenuta si costituiva in giudizio formulando appello incidentale.

3. Si costituiva anche il Comune di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

4. L’oggetto del giudizio era la domanda della società impresa contro l’Istituto autonomo [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di [OSCURATO:PERSONA] di vedersi riconoscere le somme esposte nelle riserve per la sospensione dei lavori relativi a un contratto d’appalto per la costruzione della nuova sede dell’ente in Ascoli.

La sospensione dei lavori dal 20 luglio 1989 fino al 25 luglio 1989 era perdurata stante Ric. 2017 n. 12442 sez.

S2 - ud.09/02/2022 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12442/2017 Numero sezionale 300/2022 Numero di raccolta generale 10259/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 l’impossibilità di proseguire i lavori constatata dalla direzione dei lavori e conclusasi formalmente solo in data 5 marzo 1990.

La Corte d’Appello di Ancona sottolineava che le questioni controverse, alla luce dell’appello principale e di quello incidentale riguardavano: la legittimazione della sospensione dei lavori dal 20 luglio 1989 al 5 marzo 1990; la legittimità delle ulteriori sospensioni disposte dal 20 marzo 1990 al 15 luglio 1990 e dal 7 ottobre 1991 al 6 febbraio al 26 febbraio 1992; la tempestività delle riserve; il valore della richiesta di scioglimento del contratto; l’ammissibilità della domanda di risarcimento del danno per illegittima sospensione in luogo del danno da mancato utile; la prova dell’entità dei danni; l’equo compenso per il solaio; la responsabilità del Comune.

Doveva ritenersi invece formato il giudicato per i lavori del 24 e 25 luglio 1989. 4.1 La Corte d'Appello, quanto alla legittimità della sospensione dei lavori dal 20 luglio 1989 al 5 marzo 1990, richiamate le deduzioni delle parti, le clausole contrattuali, la giurisprudenza di legittimità e la documentazione probatoria, riteneva erronea la conclusione del giudice di primo grado che aveva aderito acriticamente alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio.

Infatti, la fattispecie concreta di consegna parziale ovvero incompleta doveva essere qualificata ai sensi dell’articolo 10 del d.p.r. 1063 del 1962 con la conseguenza di ritenere non meritevole di accoglimento le pretese avanzate dalla società per non avere la stessa esercitato la facoltà di recesso.

La sentenza, nella parte in cui aveva accolto la domanda dell’impresa di risarcimento danni relativi alla sospensione illegittima dei lavori, doveva dunque Ric. 2017 n. 12442 sez.

S2 - ud.09/02/2022 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12442/2017 Numero sezionale 300/2022 Numero di raccolta generale 10259/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 essere riformata con rigetto della domanda proposta in primo grado. 4.2 Quanto alle ulteriori sospensioni disposte dal 20 marzo 1990 al 15 luglio 1990 e dal 7 ottobre 1991 al 26 febbraio 1992 oggetto dell’appello incidentale, la Corte d’Appello evidenziava che la prima delle due era stata solo genericamente indicata nell’atto di citazione mentre la seconda era stata rilevata dal consulente.

Infatti, la somma richiesta dall’attrice corrispondeva a quella fatta oggetto di riserva al 15 marzo 1990 in occasione della prima sospensione e, dunque, pur se nell’ambito del medesimo rapporto contrattuale le successive sospensioni ed i pretesi danni che non sarebbero conseguiti erano relativi a fatti diversi da quelli oggetto della prima sospensione e dunque la domanda costituiva una mutatio libelli.

Ad ogni modo la controparte aveva solo contestato la tardività delle riserve espresse in occasione delle due successive sospensioni dei lavori.

Ciò premesso, rigettava l’appello incidentale poiché l’impresa non aveva esposto riserve se non in occasione della prima sospensione con una presunta riserva dinamica relativa anche ai maggiori costi delle sospensioni successive ed anche la riserva apposta allo stato finale dei lavori era tardiva ed incompleta.

Con riferimento alla realizzazione del solaio, la Corte d’Appello evidenziava che già alla data del 3 gennaio 1991 l’impresa era in grado di quantificare la sua maggior pretesa e che il mancato inserimento nella riserva di tale quantificazione ne aveva comportato la decadenza sensi dell’articolo 54 del decreto del regio 350 del 1895; in ogni caso non risultava documentata una variazione superiore al quinto e i lavori oggetto di richiesta di Ric. 2017 n. 12442 sez.

S2 - ud.09/02/2022 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12442/2017 Numero sezionale 300/2022 Numero di raccolta generale 10259/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 compenso risultavano inclusi nell’atto di sottomissione.

La Corte d’Appello riteneva poi assorbita la domanda nei confronti del Comune.

5. Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], già titolari e legali rappresentanti della società di persone [OSCURATO:PERSONA], cessata nel dicembre 2014 hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi.

6. L’ente regionale per l’abitazione pubblica delle Marche è rimasto intimato.

7. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

8. I ricorrenti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 142 c.p.c. e nullità della sentenza per avere la corte d’appello deciso la causa con riferimento ad una domanda non proposta dall’appellante [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] delle Marche.

Secondo i ricorrenti la sentenza impugnata avrebbe deciso l’appello ai sensi dell’articolo 10 d.p.r. n. 1063 del 1962 nell’intento di dare operativa adesione alla giurisprudenza di legittimità relativa ai casi di consegna dei lavori effettiva ma parziale.

L’impresa aveva indicato quale fondamento della domanda sia l’articolo 10 che l’articolo 30 del summenzionato d.p.r. per avere l’amministrazione ordinato la sospensione dei lavori senza che ve ricorressero i presupposti, assumendo che comunque gli importi erano dovuti perché la stazione appaltante non aveva accolto l’istanza di recesso Ric. 2017 n. 12442 sez.

S2 - ud.09/02/2022 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12442/2017 Numero sezionale 300/2022 Numero di raccolta generale 10259/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 e risoluzione rivolta all’ente con la lettera del 25 giugno 1990.

Anche il consulente tecnico si era espresso sulla fondatezza e tempestività di alcune riserve e sull’infondatezza e intempestività di altre.

Pertanto, posta la differenza tra mancata consegna e sospensione dei lavori, secondo i ricorrenti, l’[OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] delle Marche non aveva mai chiesto l’accertamento dell’irregolare consegna né tantomeno la riforma della sentenza con riguardo all’articolo 10 d.p.r. n. 1063 del 1962.

Il Tribunale di Ascoli aveva implicitamente ma in modo palese e chiaro respinto la tesi secondo la quale la consegna dei lavori non era stata effettiva e la controparte avrebbe dovuto proporre impugnazione sul punto.

Pertanto, in mancanza di tale impugnazione, la Corte d’Appello avrebbe violato gli articoli 99 e 112 c.p.c. andando oltre le richieste dell’allora appellante e oltre ogni possibile interpretazione dell’atto di appello. 1.2 Il primo motivo è infondato.

I ricorrenti avevano visto accolta la propria domanda in primo grado, vedendosi riconoscere in relazione ai lavori per l’appalto di cui in oggetto il pagamento di alcune somme per l'aggravio delle spese e per ritardata maturazione degli utili oltre che per lavori in economia non contabilizzati.

Nella sentenza d’appello è riportato che l’appellante, [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] delle Marche, con il gravame aveva riproposto le medesime argomentazioni difensive svolte in primo grado, contestando la pretesa dell'impresa [OSCURATO:PERSONA] sia con riferimento alla tardiva consegna sia con riserve riferimento alle riserve.

Ric. 2017 n. 12442 sez.

S2 - ud.09/02/2022 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12442/2017 Numero sezionale 300/2022 Numero di raccolta generale 10259/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 D'altra parte, lo stesso ricorrente a pagina 8 del ricorso evidenzia come l'appello principale dell'ERAP contestava l’illegittima applicazione dei principi di diritto sia per quanto riguarda i lavori e la consegna degli stessi sia per il fatto che la consegna dei lavori era stata accettata dall'impresa.

Ciò premesso deve darsi continuità ai seguenti principi di diritto: In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Sez. 6-L, Ord. n. 513 del 2019; Sez. 3, Sent. n. 20652 del 2009).

Sicché non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice d'appello il quale dia alla domanda od all'eccezione una qualificazione giuridica diversa da quella adottata dal giudice di primo grado, e mai prospettata dalle parti, essendo compito del giudice (anche d'appello) individuare correttamente la legge applicabile, con l'unico limite rappresentato dall'impossibilità di immutare l'effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire.

Ric. 2017 n. 12442 sez.

S2 - ud.09/02/2022 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12442/2017 Numero sezionale 300/2022 Numero di raccolta generale 10259/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 Peraltro, sotto altro profilo deve ribadirsi che: Il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (Sez. 2, Ord. n. 10760 del 2019).

Sulla base dei principi esposti risulta evidente come la Corte d'Appello non abbia posto in essere alcuna violazione degli artt.112 e 342 c.p.c. nel qualificare la fattispecie come consegna parziale o incompleta, con conseguente applicazione dell’art. 10 del d.p.r. n. 1063 del 1962 in conformità con la giurisprudenza di legittimità.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio conosciuto dalle parti oggetto di discussione ovvero la lettera raccomandata con ricevuta di ritorno del 25 giugno 1990 inviata dall’impresa Gaspari depositata fin dal primo grado dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] come documento numero

17. Secondo i ricorrenti, la Corte d’Appello avrebbe omesso di prendere in considerazione la lettera sopra indicata in relazione all’applicazione dell’articolo 10 del d.p.r. n. 1063 del 1962, neppure per affermare che l’impresa non aveva compiuto alcuna richiesta valida di recesso.

Secondo i ricorrenti il fatto che la lettera sia Ric. 2017 n. 12442 sez.

S2 - ud.09/02/2022 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12442/2017 Numero sezionale 300/2022 Numero di raccolta generale 10259/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 comunque menzionata nella sentenza non rileva perché sarebbe citata solo in riferimento ad altri argomenti mentre il suo contenuto non sarebbe stato considerato nella sua parte finale in relazione alla risoluzione del contratto.

Tale documento, il cui esame dunque sarebbe stato omesso, aveva anche il carattere della decisività.

La lettera, infatti, integrerebbe i contenuti della comunicazione prevista dall'articolo 10, comma 8, del DPR numero 1063 del 1962.

In particolare, i ricorrenti evidenziano il seguente inciso contenuto nella lettera: qualora codesto istituto ritenesse utile risolvere il contratto la scrivente impresa, stante il dilungarsi delle procedure per un regolare corso dei lavori, si dichiara disponibile con ogni buona volontà, alla risoluzione bonaria del contratto stesso.

Secondo i ricorrenti, la lettera esprimeva la volontà dell’impresa circa la propria disponibilità allo scioglimento del contratto in via bonaria.

In tal caso, poiché la controparte non si era espressa su tale richiesta, né per accettarla né per respingerla, era venuto in essere il diritto al risarcimento conseguente ai sensi del comma 8 dell’art.10 d.p.r. n. 1063 del 1962, in caso di non accoglimento della proposta di risoluzione o di recesso.

Infine, i ricorrenti precisano che la richiesta di risoluzione per il ritardo nella consegna dei lavori per fatto del committente deve avvenire prima della consegna, rimanendo preclusa successivamente.

Nella specie il 25 giugno 1990 l’inadempimento non era ancora cessato perché dopo una ripresa formale dei lavori disposta il 5 marzo 1990, gli stessi erano stati di nuovo sospesi in data 20 marzo 1990 per non riprendere fino alla data dell’atto di sottomissione del 16 luglio 1990.

Dunque, la lettera del 25 giugno Ric. 2017 n. 12442 sez.

S2 - ud.09/02/2022 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12442/2017 Numero sezionale 300/2022 Numero di raccolta generale 10259/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 1990 doveva essere presa in considerazione sia per il primo periodo di sospensione dei lavori sia per il secondo perché l’inadempimento era rimasto invariato per tutto il periodo. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è infondato.

La lettera del 25 giugno del 1990 è stata esaminata dalla Corte d'Appello, sicché non è configurabile alcun omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione ad una manifestazione di volontà di recedere dal contratto per omessa consegna.

La Corte d'Appello ha escluso tale volontà in relazione alla raccomandata datata 21 settembre 1989, allorché vi è stata la mancata consegna.

Con tale raccomandata l'impresa Gaspari scriveva che la consegna effettiva dei lavori non era stata effettuata e che la mancata consegna determinava una situazione di incertezza per l'impresa che non poteva assumere altri impegni in attesa di dare inizio ai lavori e pregava l'istituto committente di rendere noto la possibilità di iniziare i lavori in breve tempo.

Risulta confermata, pertanto, la sentenza nella parte in cui ha ritenuto mancante la dichiarazione dell’[OSCURATO:PERSONA] di voler recedere dal contratto ex art. 10 dpr n. 1063 del 1962.

La successiva raccomandata del 25 giugno 1990 è stata esaminata dalla Corte d'Appello in relazione alla sospensione dei lavori intercorsa tra il 20 marzo 1990 e il 18 giugno 1990, dopo che vi era stata la consegna degli stessi in data 5 gennaio 1990 e ripresa dei lavori in data 24 gennaio.

Si legge nella sentenza impugnata (pag. 14) che con la suddetta missiva l'impresa chiedeva la regolarizzazione amministrativa e contrattuale della variante di progetto prima dell’effettiva ripresa dei lavori, Ric. 2017 n. 12442 sez.

S2 - ud.09/02/2022 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12442/2017 Numero sezionale 300/2022 Numero di raccolta generale 10259/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 dichiarandosi disponibile stante il dilungarsi delle procedure alla risoluzione bonaria del contratto.

Deve constatarsi, pertanto, che non vi è stato alcun omesso esame di un fatto decisivo, avendo la Corte d'Appello preso in considerazione la raccomandata del giugno 1990 anche nella parte indicata dai ricorrenti relativa alla manifestata disponibilità ad una risoluzione bonaria evidentemente correlata e successiva al secondo verbale di sospensione dei lavori del 20 Marzo 1990 e al verbale di ripresa dei lavori del 18 giugno 1990, allorché l'[OSCURATO:PERSONA] chiedeva la regolarizzazione amministrativa e contrattuale della variante di progetto dichiarandosi appunto disponibile alla risoluzione bonaria del contratto.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 54 R.D. n. 350 del 1895 e dei principi di cui alle sentenze n. 11310 del 2011 e numero 8242 del 2012 e in particolare dell’articolo 2966 c.c. e violazione dell’articolo 345 c.p.c. vigenti all’epoca della citazione.

La censura attiene alla parte della sentenza (pagina 14) che ha ritenuto la riserva apposta in data 27 giugno 1993 tardiva.

La corte ha ravvisato la tardività perché nelle precedenti occasioni l’impresa si era limitata a richiamare la riserva del 23 novembre 1990 la quale a sua volta richiamava e aggiornava il calcolo delle riserve apposto il giorno 5 marzo 1990 sul verbale di ripresa dei lavori.

L’articolo 54 citato in rubrica impone all’appaltatore il termine di 15 giorni per esplicare le riserve e assegna un ulteriore termine di 15 giorni al direttore dei lavori per iscrivere nel registro le sue deduzioni.

Nel registro della contabilità non risulta alcuna deduzione del direttore dei lavori al riguardo della riserva sicché Ric. 2017 n. 12442 sez.

S2 - ud.09/02/2022 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12442/2017 Numero sezionale 300/2022 Numero di raccolta generale 10259/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 tale comportamento non si può che interpretare come riconoscimento delle riserve e rinuncia alla decadenza.

In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità con le massime citate in rubrica.

Peraltro, la stessa sentenza dà atto che la domanda era stata avanzata in appello. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è infondato.

Secondo i ricorrenti anche se la riserva era stata apposta in data 26 giugno 1993 ed esplicitata il successivo 30 giugno l'Impresa aveva comunque richiamato la riserva del 23 novembre 1990 che, a sua volta richiamava ed aggiornava il calcolo della riserva apposta il 5 Marzo 1990 sul verbale di ripresa dei lavori.

Da un lato la censura è inammissibile per difetto di specificità in quanto i ricorrenti si limitano a richiamare genericamente delle presunte riserve effettuate precedentemente per affermare che quella opposta il 27 giugno 1993 fosse tempestiva, dall’altro, risulta evidente l’ulteriore profilo di inammissibilità rappresentato dalla omessa censura della principale ratio decidendi della Corte d’Appello, ovvero la mancata apposizione di riserve e non la loro tardività.

In proposito deve riportarsi la motivazione della sentenza impugnata che ha espressamente statuito, con riferimento alle sospensioni lavori dal 20 Marzo 1990 al 15 luglio 1990 e dal 7 ottobre 1991 al 26 Febbraio 1992, che l'Impresa non ha formulato alcuna riserva.

Secondo la Corte d'Appello la riserva iscritta il 5 Marzo 1990 non poteva valere come riserva anche per le successive sospensioni e non era possibile qualificare come riserva la richiesta apposta all'emissione dello Stato finale dei lavori.

Ric. 2017 n. 12442 sez.

S2 - ud.09/02/2022 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12442/2017 Numero sezionale 300/2022 Numero di raccolta generale 10259/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 Sulla base di tale motivazione risulta evidente che la censura relativa alla violazione dell'articolo 54, perché il direttore dei lavori non ha riportato nel registro la tardività delle riserve, non si confronta con la suddetta motivazione fondata sul fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] non ha formulato alcuna riserva e, pertanto, è inammissibile.

4. Il ricorso è rigettato.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 5600 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 9 febbraio 2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 12442

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12442-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 82, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Ric. 2017 n. 12442 sez. S2 - ud.09/02/2022 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12442/2017 Numero sezionale 300/2022 Numero di raccolta generale 10259/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] ; - intimati - avverso la sentenza n. 603/2016 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 18/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’[OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] delle Marche proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di accoglimento parziale delle domande della snc “[OSCURATO:PERSONA] e Giulio” che aveva riconosciuto all’appellata la spettanza della somma complessiva di euro 64.059,80, composta da euro 58.000,87 per il danno per spese generali, ritardata manutenzione e maturazione degli utili e di euro 2717,78 per lavori in economia non contabilizzati ed euro 3341,15 per maggiori costi sostenuti a causa della ritardata esecuzione dei lavori e non ricompresi nella revisione dei prezzi. 2. La società convenuta si costituiva in giudizio formulando appello incidentale. 3. Si costituiva anche il Comune di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. 4. L’oggetto del giudizio era la domanda della società impresa contro l’Istituto autonomo [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di [OSCURATO:PERSONA] di vedersi riconoscere le somme esposte nelle riserve per la sospensione dei lavori relativi a un contratto d’appalto per la costruzione della nuova sede dell’ente in Ascoli. La sospensione dei lavori dal 20 luglio 1989 fino al 25 luglio 1989 era perdurata stante Ric. 2017 n. 12442 sez. S2 - ud.09/02/2022 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12442/2017 Numero sezionale 300/2022 Numero di raccolta generale 10259/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 l’impossibilità di proseguire i lavori constatata dalla direzione dei lavori e conclusasi formalmente solo in data 5 marzo 1990. La Corte d’Appello di Ancona sottolineava che le questioni controverse, alla luce dell’appello principale e di quello incidentale riguardavano: la legittimazione della sospensione dei lavori dal 20 luglio 1989 al 5 marzo 1990; la legittimità delle ulteriori sospensioni disposte dal 20 marzo 1990 al 15 luglio 1990 e dal 7 ottobre 1991 al 6 febbraio al 26 febbraio 1992; la tempestività delle riserve; il valore della richiesta di scioglimento del contratto; l’ammissibilità della domanda di risarcimento del danno per illegittima sospensione in luogo del danno da mancato utile; la prova dell’entità dei danni; l’equo compenso per il solaio; la responsabilità del Comune. Doveva ritenersi invece formato il giudicato per i lavori del 24 e 25 luglio 1989. 4.1 La Corte d'Appello, quanto alla legittimità della sospensione dei lavori dal 20 luglio 1989 al 5 marzo 1990, richiamate le deduzioni delle parti, le clausole contrattuali, la giurisprudenza di legittimità e la documentazione probatoria, riteneva erronea la conclusione del giudice di primo grado che aveva aderito acriticamente alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio. Infatti, la fattispecie concreta di consegna parziale ovvero incompleta doveva essere qualificata ai sensi dell’articolo 10 del d.p.r. 1063 del 1962 con la conseguenza di ritenere non meritevole di accoglimento le pretese avanzate dalla società per non avere la stessa esercitato la facoltà di recesso. La sentenza, nella parte in cui aveva accolto la domanda dell’impresa di risarcimento danni relativi alla sospensione illegittima dei lavori, doveva dunque Ric. 2017 n. 12442 sez. S2 - ud.09/02/2022 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12442/2017 Numero sezionale 300/2022 Numero di raccolta generale 10259/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 essere riformata con rigetto della domanda proposta in primo grado. 4.2 Quanto alle ulteriori sospensioni disposte dal 20 marzo 1990 al 15 luglio 1990 e dal 7 ottobre 1991 al 26 febbraio 1992 oggetto dell’appello incidentale, la Corte d’Appello evidenziava che la prima delle due era stata solo genericamente indicata nell’atto di citazione mentre la seconda era stata rilevata dal consulente. Infatti, la somma richiesta dall’attrice corrispondeva a quella fatta oggetto di riserva al 15 marzo 1990 in occasione della prima sospensione e, dunque, pur se nell’ambito del medesimo rapporto contrattuale le successive sospensioni ed i pretesi danni che non sarebbero conseguiti erano relativi a fatti diversi da quelli oggetto della prima sospensione e dunque la domanda costituiva una mutatio libelli. Ad ogni modo la controparte aveva solo contestato la tardività delle riserve espresse in occasione delle due successive sospensioni dei lavori. Ciò premesso, rigettava l’appello incidentale poiché l’impresa non aveva esposto riserve se non in occasione della prima sospensione con una presunta riserva dinamica relativa anche ai maggiori costi delle sospensioni successive ed anche la riserva apposta allo stato finale dei lavori era tardiva ed incompleta. Con riferimento alla realizzazione del solaio, la Corte d’Appello evidenziava che già alla data del 3 gennaio 1991 l’impresa era in grado di quantificare la sua maggior pretesa e che il mancato inserimento nella riserva di tale quantificazione ne aveva comportato la decadenza sensi dell’articolo 54 del decreto del regio 350 del 1895; in ogni caso non risultava documentata una variazione superiore al quinto e i lavori oggetto di richiesta di Ric. 2017 n. 12442 sez. S2 - ud.09/02/2022 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12442/2017 Numero sezionale 300/2022 Numero di raccolta generale 10259/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 compenso risultavano inclusi nell’atto di sottomissione. La Corte d’Appello riteneva poi assorbita la domanda nei confronti del Comune. 5. Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], già titolari e legali rappresentanti della società di persone [OSCURATO:PERSONA], cessata nel dicembre 2014 hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi. 6. L’ente regionale per l’abitazione pubblica delle Marche è rimasto intimato. 7. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 8. I ricorrenti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 142 c.p.c. e nullità della sentenza per avere la corte d’appello deciso la causa con riferimento ad una domanda non proposta dall’appellante [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] delle Marche. Secondo i ricorrenti la sentenza impugnata avrebbe deciso l’appello ai sensi dell’articolo 10 d.p.r. n. 1063 del 1962 nell’intento di dare operativa adesione alla giurisprudenza di legittimità relativa ai casi di consegna dei lavori effettiva ma parziale. L’impresa aveva indicato quale fondamento della domanda sia l’articolo 10 che l’articolo 30 del summenzionato d.p.r. per avere l’amministrazione ordinato la sospensione dei lavori senza che ve ricorressero i presupposti, assumendo che comunque gli importi erano dovuti perché la stazione appaltante non aveva accolto l’istanza di recesso Ric. 2017 n. 12442 sez. S2 - ud.09/02/2022 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12442/2017 Numero sezionale 300/2022 Numero di raccolta generale 10259/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 e risoluzione rivolta all’ente con la lettera del 25 giugno 1990. Anche il consulente tecnico si era espresso sulla fondatezza e tempestività di alcune riserve e sull’infondatezza e intempestività di altre. Pertanto, posta la differenza tra mancata consegna e sospensione dei lavori, secondo i ricorrenti, l’[OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] delle Marche non aveva mai chiesto l’accertamento dell’irregolare consegna né tantomeno la riforma della sentenza con riguardo all’articolo 10 d.p.r. n. 1063 del 1962. Il Tribunale di Ascoli aveva implicitamente ma in modo palese e chiaro respinto la tesi secondo la quale la consegna dei lavori non era stata effettiva e la controparte avrebbe dovuto proporre impugnazione sul punto. Pertanto, in mancanza di tale impugnazione, la Corte d’Appello avrebbe violato gli articoli 99 e 112 c.p.c. andando oltre le richieste dell’allora appellante e oltre ogni possibile interpretazione dell’atto di appello. 1.2 Il primo motivo è infondato. I ricorrenti avevano visto accolta la propria domanda in primo grado, vedendosi riconoscere in relazione ai lavori per l’appalto di cui in oggetto il pagamento di alcune somme per l'aggravio delle spese e per ritardata maturazione degli utili oltre che per lavori in economia non contabilizzati. Nella sentenza d’appello è riportato che l’appellante, [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] delle Marche, con il gravame aveva riproposto le medesime argomentazioni difensive svolte in primo grado, contestando la pretesa dell'impresa [OSCURATO:PERSONA] sia con riferimento alla tardiva consegna sia con riserve riferimento alle riserve. Ric. 2017 n. 12442 sez. S2 - ud.09/02/2022 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12442/2017 Numero sezionale 300/2022 Numero di raccolta generale 10259/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 D'altra parte, lo stesso ricorrente a pagina 8 del ricorso evidenzia come l'appello principale dell'ERAP contestava l’illegittima applicazione dei principi di diritto sia per quanto riguarda i lavori e la consegna degli stessi sia per il fatto che la consegna dei lavori era stata accettata dall'impresa. Ciò premesso deve darsi continuità ai seguenti principi di diritto: In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Sez. 6-L, Ord. n. 513 del 2019; Sez. 3, Sent. n. 20652 del 2009). Sicché non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice d'appello il quale dia alla domanda od all'eccezione una qualificazione giuridica diversa da quella adottata dal giudice di primo grado, e mai prospettata dalle parti, essendo compito del giudice (anche d'appello) individuare correttamente la legge applicabile, con l'unico limite rappresentato dall'impossibilità di immutare l'effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire. Ric. 2017 n. 12442 sez. S2 - ud.09/02/2022 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12442/2017 Numero sezionale 300/2022 Numero di raccolta generale 10259/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 Peraltro, sotto altro profilo deve ribadirsi che: Il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (Sez. 2, Ord. n. 10760 del 2019). Sulla base dei principi esposti risulta evidente come la Corte d'Appello non abbia posto in essere alcuna violazione degli artt.112 e 342 c.p.c. nel qualificare la fattispecie come consegna parziale o incompleta, con conseguente applicazione dell’art. 10 del d.p.r. n. 1063 del 1962 in conformità con la giurisprudenza di legittimità. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio conosciuto dalle parti oggetto di discussione ovvero la lettera raccomandata con ricevuta di ritorno del 25 giugno 1990 inviata dall’impresa Gaspari depositata fin dal primo grado dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] come documento numero 17. Secondo i ricorrenti, la Corte d’Appello avrebbe omesso di prendere in considerazione la lettera sopra indicata in relazione all’applicazione dell’articolo 10 del d.p.r. n. 1063 del 1962, neppure per affermare che l’impresa non aveva compiuto alcuna richiesta valida di recesso. Secondo i ricorrenti il fatto che la lettera sia Ric. 2017 n. 12442 sez. S2 - ud.09/02/2022 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12442/2017 Numero sezionale 300/2022 Numero di raccolta generale 10259/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 comunque menzionata nella sentenza non rileva perché sarebbe citata solo in riferimento ad altri argomenti mentre il suo contenuto non sarebbe stato considerato nella sua parte finale in relazione alla risoluzione del contratto. Tale documento, il cui esame dunque sarebbe stato omesso, aveva anche il carattere della decisività. La lettera, infatti, integrerebbe i contenuti della comunicazione prevista dall'articolo 10, comma 8, del DPR numero 1063 del 1962. In particolare, i ricorrenti evidenziano il seguente inciso contenuto nella lettera: qualora codesto istituto ritenesse utile risolvere il contratto la scrivente impresa, stante il dilungarsi delle procedure per un regolare corso dei lavori, si dichiara disponibile con ogni buona volontà, alla risoluzione bonaria del contratto stesso. Secondo i ricorrenti, la lettera esprimeva la volontà dell’impresa circa la propria disponibilità allo scioglimento del contratto in via bonaria. In tal caso, poiché la controparte non si era espressa su tale richiesta, né per accettarla né per respingerla, era venuto in essere il diritto al risarcimento conseguente ai sensi del comma 8 dell’art.10 d.p.r. n. 1063 del 1962, in caso di non accoglimento della proposta di risoluzione o di recesso. Infine, i ricorrenti precisano che la richiesta di risoluzione per il ritardo nella consegna dei lavori per fatto del committente deve avvenire prima della consegna, rimanendo preclusa successivamente. Nella specie il 25 giugno 1990 l’inadempimento non era ancora cessato perché dopo una ripresa formale dei lavori disposta il 5 marzo 1990, gli stessi erano stati di nuovo sospesi in data 20 marzo 1990 per non riprendere fino alla data dell’atto di sottomissione del 16 luglio 1990. Dunque, la lettera del 25 giugno Ric. 2017 n. 12442 sez. S2 - ud.09/02/2022 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12442/2017 Numero sezionale 300/2022 Numero di raccolta generale 10259/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 1990 doveva essere presa in considerazione sia per il primo periodo di sospensione dei lavori sia per il secondo perché l’inadempimento era rimasto invariato per tutto il periodo. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è infondato. La lettera del 25 giugno del 1990 è stata esaminata dalla Corte d'Appello, sicché non è configurabile alcun omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione ad una manifestazione di volontà di recedere dal contratto per omessa consegna. La Corte d'Appello ha escluso tale volontà in relazione alla raccomandata datata 21 settembre 1989, allorché vi è stata la mancata consegna. Con tale raccomandata l'impresa Gaspari scriveva che la consegna effettiva dei lavori non era stata effettuata e che la mancata consegna determinava una situazione di incertezza per l'impresa che non poteva assumere altri impegni in attesa di dare inizio ai lavori e pregava l'istituto committente di rendere noto la possibilità di iniziare i lavori in breve tempo. Risulta confermata, pertanto, la sentenza nella parte in cui ha ritenuto mancante la dichiarazione dell’[OSCURATO:PERSONA] di voler recedere dal contratto ex art. 10 dpr n. 1063 del 1962. La successiva raccomandata del 25 giugno 1990 è stata esaminata dalla Corte d'Appello in relazione alla sospensione dei lavori intercorsa tra il 20 marzo 1990 e il 18 giugno 1990, dopo che vi era stata la consegna degli stessi in data 5 gennaio 1990 e ripresa dei lavori in data 24 gennaio. Si legge nella sentenza impugnata (pag. 14) che con la suddetta missiva l'impresa chiedeva la regolarizzazione amministrativa e contrattuale della variante di progetto prima dell’effettiva ripresa dei lavori, Ric. 2017 n. 12442 sez. S2 - ud.09/02/2022 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12442/2017 Numero sezionale 300/2022 Numero di raccolta generale 10259/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 dichiarandosi disponibile stante il dilungarsi delle procedure alla risoluzione bonaria del contratto. Deve constatarsi, pertanto, che non vi è stato alcun omesso esame di un fatto decisivo, avendo la Corte d'Appello preso in considerazione la raccomandata del giugno 1990 anche nella parte indicata dai ricorrenti relativa alla manifestata disponibilità ad una risoluzione bonaria evidentemente correlata e successiva al secondo verbale di sospensione dei lavori del 20 Marzo 1990 e al verbale di ripresa dei lavori del 18 giugno 1990, allorché l'[OSCURATO:PERSONA] chiedeva la regolarizzazione amministrativa e contrattuale della variante di progetto dichiarandosi appunto disponibile alla risoluzione bonaria del contratto. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 54 R.D. n. 350 del 1895 e dei principi di cui alle sentenze n. 11310 del 2011 e numero 8242 del 2012 e in particolare dell’articolo 2966 c.c. e violazione dell’articolo 345 c.p.c. vigenti all’epoca della citazione. La censura attiene alla parte della sentenza (pagina 14) che ha ritenuto la riserva apposta in data 27 giugno 1993 tardiva. La corte ha ravvisato la tardività perché nelle precedenti occasioni l’impresa si era limitata a richiamare la riserva del 23 novembre 1990 la quale a sua volta richiamava e aggiornava il calcolo delle riserve apposto il giorno 5 marzo 1990 sul verbale di ripresa dei lavori. L’articolo 54 citato in rubrica impone all’appaltatore il termine di 15 giorni per esplicare le riserve e assegna un ulteriore termine di 15 giorni al direttore dei lavori per iscrivere nel registro le sue deduzioni. Nel registro della contabilità non risulta alcuna deduzione del direttore dei lavori al riguardo della riserva sicché Ric. 2017 n. 12442 sez. S2 - ud.09/02/2022 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12442/2017 Numero sezionale 300/2022 Numero di raccolta generale 10259/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 tale comportamento non si può che interpretare come riconoscimento delle riserve e rinuncia alla decadenza. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità con le massime citate in rubrica. Peraltro, la stessa sentenza dà atto che la domanda era stata avanzata in appello. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è infondato. Secondo i ricorrenti anche se la riserva era stata apposta in data 26 giugno 1993 ed esplicitata il successivo 30 giugno l'Impresa aveva comunque richiamato la riserva del 23 novembre 1990 che, a sua volta richiamava ed aggiornava il calcolo della riserva apposta il 5 Marzo 1990 sul verbale di ripresa dei lavori. Da un lato la censura è inammissibile per difetto di specificità in quanto i ricorrenti si limitano a richiamare genericamente delle presunte riserve effettuate precedentemente per affermare che quella opposta il 27 giugno 1993 fosse tempestiva, dall’altro, risulta evidente l’ulteriore profilo di inammissibilità rappresentato dalla omessa censura della principale ratio decidendi della Corte d’Appello, ovvero la mancata apposizione di riserve e non la loro tardività. In proposito deve riportarsi la motivazione della sentenza impugnata che ha espressamente statuito, con riferimento alle sospensioni lavori dal 20 Marzo 1990 al 15 luglio 1990 e dal 7 ottobre 1991 al 26 Febbraio 1992, che l'Impresa non ha formulato alcuna riserva. Secondo la Corte d'Appello la riserva iscritta il 5 Marzo 1990 non poteva valere come riserva anche per le successive sospensioni e non era possibile qualificare come riserva la richiesta apposta all'emissione dello Stato finale dei lavori. Ric. 2017 n. 12442 sez. S2 - ud.09/02/2022 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12442/2017 Numero sezionale 300/2022 Numero di raccolta generale 10259/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 Sulla base di tale motivazione risulta evidente che la censura relativa alla violazione dell'articolo 54, perché il direttore dei lavori non ha riportato nel registro la tardività delle riserve, non si confronta con la suddetta motivazione fondata sul fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] non ha formulato alcuna riserva e, pertanto, è inammissibile. 4. Il ricorso è rigettato. 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 5600 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 9 febbraio 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 12442
Sentenza Cassazione n. 10259/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris