CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 22515/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18999/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma, Piazzale delle [OSCURATO:PERSONA], n. 3, presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. –ricorrente – E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale delle [OSCURATO:PERSONA], n. 3, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. –intervenuta – CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO , n. 46 0 / 02 / 1 5 , depositata il 28/01/2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che: 1. [OSCURATO:PERSONA], con due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello dal medesimo propostoavverso la sentenza della C.t.p. di Roma che, a propria volta, aveva accolto solo parzialmente il ricorso avverso l ’avviso di accertamento TK3018306389 con il quale , a seguito di indagini bancarie,erano stati recuperati a tassazione ai fini Irpef , per l’anno di imposta 2006,maggiori redditi di capitale. 2. La C.t.p., rigettato il motivo di impugnazione fondato sull’omessa motivazione, accoglieva parzialmente il ricorso escludendo dal reddito imponibile alcune delle operazioni bancarie di cui all’accertamento in quanto operazioni di giroconto oppure di restituzione di finanziamenti. 3. L a C. t.r. , disattendendo i motivi di appello , riteneva congruamente motivata la sentenza di primo grado, implicitamente criticata dal contribuente per non aver riconosciuto la lamentata carenza motivazionale dell’atto impositivo, in quanto l’Ufficio aveva spiegato le ragioni e l’iter logico su cui si fondava l’accertamento ed aveva individuato le operazioni che potevano ritenersi giustificate in ragione della documentazione prodotta; la sentenza aveva, a propria volta, tenuto conto delle operazioni non riferibili al reddito imponibile in quanto operazioni di giroconto o di restituzione di finanziamenti. 4. Con comparsa del 23agosto 2018 è intervenuta [OSCURATO:PERSONA], nella dichiarata qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 come da certificazione allegata, che si è riportata alle difese del de cuius. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha, altresì,depositato memoria. Considerato che: 1. Conil primomotivo parte ricorrente denunzia , in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge 07 agosto 1990, n. 241e dell’art. 7, comma 1, legge 27 luglio 2000 n. 212. In particolare,censura la sentenza impugnata per carente e non idonea motivazione avendo ricalcato, in modo tautologico, la motivazione, anch’essa «assente»,resa in primo grado. 2. Con il secondo motivo ilricorrente denun cia , in relazione all’art. 360, primo comma , n. 3 , cod. proc. civ. , la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 61d.lgs. 31 dicembre 1992 , n. 546 e art. 118 disp. att. cod.proc. civ. Ilricorrente assume la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione. 3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto connessi, sonoinfondati. 3.1. In primo luogo questa Corte ha ripetutamente affermato che il vizio di motivazione apparente e di omessa pronuncia sono tra di loro inconciliabili in quanto una motivazione omessa, in violazione dell’art.112 cod. proc. civ., si risolve nell'addebito alla sentenza di merito di non avere pronunciato su una domanda o un'eccezione;ne consegue che se quel giudice ha adottato una motivazione, sebbene ritenuta apparente,come nel caso di specie censurato con il primo motivo, è palese che sulla domanda e sull'eccezione ha pronunciato(Cass., Sez. U.,20/03/2017, n. 7074) . 3.2. Il motivo, per il resto, è inammissibile per difetto di specificità. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 Questa Corte ha chiarito che il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali, e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorché la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.). Tali principi, applicati ad un attodi esercizio dell'impugnazione a motivi tipizzati, come il ricorso per cassazione, e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di giudizio di legittimità, comportano che il motivo di ricorso per cassazione debba necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nell’enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo. (Cass., Sez. U . , 20/03/2017, n. 7074, Cass. 04/03/2005, n. 4741). La deduzione del vizio di insufficien te motivazione richiede , pertanto, nel rispetto del requisito di specificità,la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello è stato sollecitato a pronunciarsi. 3.3. Il ricorrente, invece, con il primo motivo di ricorso si è limitato ad allegare che non era dato comprendere per quali motivi l’Ufficio non avesse riconosciuto «valida la copiosa documentazione prodotta a più riprese» e si fosse limitato a contestare sommariamente alcune incongruenze che, invece, non sussistevano affatto, come dimostrato dalla riduzione di oltre due terzi dell’imponibile riconosciuta dalla C.t.p. Deduce, per l’effetto, che sul punto la C.t.r. avrebbe reso una motivazione tautologica, ricalcando la motivazione , assente , della sentenza diprimo grado. Il contribuente, pertanto, non ha indicato in ricorso, per le parti rilevanti, gli scritti difensivi dei gradi di merito, né ha fatto alcuno specifico richiamo ai medesimi, onde permettere a questa Corte di valutare, sulla base degli atti, lafondatezza della censura proposta con Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 riferimento alle giustificazioni rese per ciascuna delle operazioni sottese all’accertamento, ulteriori rispetto a quelle prese in considerazione dalla sentenza di primo grado il cui accoglimento aveva portato ad una riduzione dell’imponibile. Invero, nemmeno si dice in ricorso se e come il giudice d'appello sia stato investito, in modo specifico, delle questioni prospettate con riferimento a ciascuno delle operazioni di cui si contesta l’omesso esame. 4. Il ricorso va, pertanto, complessivamente rigettato. 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte contribuente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 4.100,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo un