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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28850/2024

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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 7858 / 20 23 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale indicato in ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 7858/2023a.c.18/ 9 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate Riscossione , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesaex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – NAPOLI n. 6340 / 2022 , depositatain data 2 8 / 9 /20 22 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 18 settembre 2024 ; Rilevato che: Il sig. [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, anche “il contribuente” ) impugnò dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli un’intimazione di pagamento e le sottese cartelle esattoriali n. 07120030228190347000 (relativa a omesso pagamento IRAP, IRPEF, relative addizionali, sanzioni ed interessi risalenti all’anno 1999), n. 07120060110231419000 (relativa a omesso pagamento IRAP, IRPEF, relative addizionali, sanzioni ed interessi risalenti all’anno 2000) e n. 07120080039024012000 (relativa a omesso pagamento Imposta di registro, sanzioni ed interessi risalenti anno 1998), sollecitando l’onere di controparte di fornire la prova dell’avvenuta rituale notificadegli atti prodromici ed eccependo l’intervenuta prescrizione delle pretese azionate, nonché delle sanzioni e degli interessi.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione si costituì con controdeduzioni in data 08/09/2020 sostenendo che le cartelle di pagamento richiamate nell’avviso di mora gravato, erano state tutte validamente notificate ed a esse sono seguite le intimazioni di pagamento n. r.g. n. 7858/2023a.c.18/ 9 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 07120159058986729000 (notificata con il rito degli irreperibili in data 15.10.2015 con riferimento alla cartella n. 07120030228190347000) e n. 07120159091330715000 (notificata con il rito degli irreperibili in data 19.04.2016), che produsse unitamente alle rispettive relate di notifica; eccepì, quindi, l’inammissibilità del ricorso ex artt. 19, comma 3 e 21 del D.lgs. n. 546/1992 e l’interruzione del termine di prescrizione.

Il contribuente contestòle avverse eccezioni e produzioni documentali, evidenziando che le cartelle di pagamento n. 07120030228190347000, n. 07120060110231419000 e n. 07120080039024012000 erano state notificate sul presupposto della irreperibilità assoluta del destinatario, ma delle relate non emergeva alcun riferimento agli accertamenti effettuati dal messo notificatore per verificare l’effettivo trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto.

Ribadì l’intervenuta prescrizione delle pretese impositive, atteso che le relate di notifica delle intimazioni di pagamento n. 07120159058986729000 e n. 0712015909133715000 indicavano il destinatario come “probabile sconosciuto” ovvero “irreperibile” , senza ulteriore riscontro circa l’effettività delle ricerche svolte per tentare la notifica del plico.

Il procedimento notificatorio dei predetti atti, dunque, sarebbe stato da ritenersi tamquam non esset perché violata la norma regolatrice del rito degli irreperibili.

In data 27/04/2021 fudepositata la sentenza n. 4105/2020, con cui la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli ritenne infondata l’eccepita prescrizione in quanto, secondo i giudici di prime cure, gli avvisi di intimazione n. 7120159058986729000 e n. 07120159091330715000 erano stati correttamente notificati con il c.d. rito degli irreperibili e, dunque, avevano prodotto effetto interruttivo.

Avverso la suddetta pronuncia il sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorsein appello dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, r.g. n. 7858/2023a.c.18/ 9 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] lamentando l’errore in cui era incorso il giudice di prime cure per avere ritenuto le intimazioni di pagamento n. 7120159058986729000 e n. 07120159091330715000 correttamente notificate con il c.d. rito degli irreperibili, senza tuttavia tenere conto che nella relata di notifica non erano state indicate le ricerche effettuate dal messo notificatore.

Veniva, in particolare, evidenziato che, per tale tipologia di notifica in forma semplificata (senza l’invio della raccomandata informativa), è necessario che siano specificate le ragioni dell’assenza (se per mancanza in loco di indicazioni circa l’abitazione del destinatario o per mera assenza di quest’ultimo) e risultino attestate le ricerche in concreto effettuate, volte a verificare che il contribuente, pur mantenendo la residenza anagrafica a quell’indirizzo, l’abbia di fatto definitivamente abbandonato, così rendendosi assolutamente irreperibile.

Nel caso di specie, invece, l’attestazione del messo notificatore avrebbe indica to il destinatario come “probabile sconosciuto”, ma nulla avrebbe detto circa la natura e modalità delle ricerche effettuate, con conseguente illegittimità del procedimento notificatorio.

Nel contraddittorio con l’Ufficio, la Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Campania pronunciò la sentenza n. 6340/2022 del 01/07/2022, depositata il 28/09/2022, con cui rigettò l’appello.

Avverso la sentenza d’appello, il contribuenteha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate Riscossione.

In data 28/3/2024 è stata formalizzata dal Consigliere delegato proposta di definizione accelerata della controversia, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c.

In data 10/5/2024 il difensore del contribuente, munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso, depositando memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. r.g. n. 7858/2023a.c.18/ 9 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che: 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c., per avere la CGT di II° grado della Campania erroneamente ritenuto che la notifica delle intimazioni di pagamento n. 07120159058986729000 e n. 07120159058986729000 (All. 2.3 e

2.4. – f ascicolo di II° grado sub All. 2) si fosse perfezionata per irreperibilità assoluta del destinatario, senza però fornire alcuna indicazione dell’attività svolta dal messo notificatore per l’effettuazione delle dovute ricerche”, il contribuente censura la sentenza impugnata per avere essa ritenuto che “le intimazioni di pagamento risultano correttamente notificate emergendo dalle relate non solo l’irreperibilità del contribuente ma anche l’insieme delle ricerche effettuate…dalla documentazione prodotta dal concessionario per la riscossione emerge che il Mattera è risultato irreperibile in un lasso di tempo di ben tre anni (accessi avvenuti rispettivamente in data 2.10.2006, 23.1.2007, 16.1.2008 e 28.3.2008).

Quindi appare più che corretta la procedura notificatoria attuata dal concessionario per la riscossione, conseguentemente, l’interruzione della prescrizione della pretesa tributaria azionata”.

Deduce il contribuente che dalle relate di notifica non emergerebbero le specifiche indagini effettuate dal messo notificatore al fine di notificargligli atti con il rito degli irreperibili assoluti.

1.1. Il ricorso è inammissibile.

Lo stesso stralcio della sentenza impugnata trascritto all’interno del ricorso rende palese che il giudice d’appello ha esaminato le relate di notifica e, all’atto di valutare la conformità al modello legale delle notificazioni effettuate con il rito degli irreperibili assoluti, ha accertato che il messo notificatore, prima di perfezionare la notifica, ha svolto sufficienti ricerche del contribuente, non reperendo, all’interno del r.g. n. 7858/2023a.c.18/ 9 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dove dovevaeseguirsi la notificazione, l’abitazione, l’ufficio o l’aziendadel contribuente.

Si tratta di un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità. 2.Dall’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del contribuente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 380 bis.c.p.c., la Corte condanna il contribuente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, della somma equitativamente determinata in dispositivo.

La Corte condanna il contribuente altresì al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, liquidata in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibileil ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro quattromilatrecentoper compensi, oltre alle spese prenotate a debito. [OSCURATO:PERSONA] pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, della sommadi euro duemiladuecento. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento d ella somma di euro cinquecentoin favore della cassa delle ammende.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a r.g. n. 7858/2023a.c.18/ 9 /202 4 Cons.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 7858 / 20 23 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale indicato in ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 7858/2023a.c.18/ 9 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate Riscossione , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesaex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – NAPOLI n. 6340 / 2022 , depositatain data 2 8 / 9 /20 22 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 18 settembre 2024 ; Rilevato che: Il sig. [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, anche “il contribuente” ) impugnò dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli un’intimazione di pagamento e le sottese cartelle esattoriali n. 07120030228190347000 (relativa a omesso pagamento IRAP, IRPEF, relative addizionali, sanzioni ed interessi risalenti all’anno 1999), n. 07120060110231419000 (relativa a omesso pagamento IRAP, IRPEF, relative addizionali, sanzioni ed interessi risalenti all’anno 2000) e n. 07120080039024012000 (relativa a omesso pagamento Imposta di registro, sanzioni ed interessi risalenti anno 1998), sollecitando l’onere di controparte di fornire la prova dell’avvenuta rituale notificadegli atti prodromici ed eccependo l’intervenuta prescrizione delle pretese azionate, nonché delle sanzioni e degli interessi. L’Agenzia delle Entrate Riscossione si costituì con controdeduzioni in data 08/09/2020 sostenendo che le cartelle di pagamento richiamate nell’avviso di mora gravato, erano state tutte validamente notificate ed a esse sono seguite le intimazioni di pagamento n. r.g. n. 7858/2023a.c.18/ 9 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 07120159058986729000 (notificata con il rito degli irreperibili in data 15.10.2015 con riferimento alla cartella n. 07120030228190347000) e n. 07120159091330715000 (notificata con il rito degli irreperibili in data 19.04.2016), che produsse unitamente alle rispettive relate di notifica; eccepì, quindi, l’inammissibilità del ricorso ex artt. 19, comma 3 e 21 del D.lgs. n. 546/1992 e l’interruzione del termine di prescrizione. Il contribuente contestòle avverse eccezioni e produzioni documentali, evidenziando che le cartelle di pagamento n. 07120030228190347000, n. 07120060110231419000 e n. 07120080039024012000 erano state notificate sul presupposto della irreperibilità assoluta del destinatario, ma delle relate non emergeva alcun riferimento agli accertamenti effettuati dal messo notificatore per verificare l’effettivo trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto. Ribadì l’intervenuta prescrizione delle pretese impositive, atteso che le relate di notifica delle intimazioni di pagamento n. 07120159058986729000 e n. 0712015909133715000 indicavano il destinatario come “probabile sconosciuto” ovvero “irreperibile” , senza ulteriore riscontro circa l’effettività delle ricerche svolte per tentare la notifica del plico. Il procedimento notificatorio dei predetti atti, dunque, sarebbe stato da ritenersi tamquam non esset perché violata la norma regolatrice del rito degli irreperibili. In data 27/04/2021 fudepositata la sentenza n. 4105/2020, con cui la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli ritenne infondata l’eccepita prescrizione in quanto, secondo i giudici di prime cure, gli avvisi di intimazione n. 7120159058986729000 e n. 07120159091330715000 erano stati correttamente notificati con il c.d. rito degli irreperibili e, dunque, avevano prodotto effetto interruttivo. Avverso la suddetta pronuncia il sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorsein appello dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, r.g. n. 7858/2023a.c.18/ 9 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] lamentando l’errore in cui era incorso il giudice di prime cure per avere ritenuto le intimazioni di pagamento n. 7120159058986729000 e n. 07120159091330715000 correttamente notificate con il c.d. rito degli irreperibili, senza tuttavia tenere conto che nella relata di notifica non erano state indicate le ricerche effettuate dal messo notificatore. Veniva, in particolare, evidenziato che, per tale tipologia di notifica in forma semplificata (senza l’invio della raccomandata informativa), è necessario che siano specificate le ragioni dell’assenza (se per mancanza in loco di indicazioni circa l’abitazione del destinatario o per mera assenza di quest’ultimo) e risultino attestate le ricerche in concreto effettuate, volte a verificare che il contribuente, pur mantenendo la residenza anagrafica a quell’indirizzo, l’abbia di fatto definitivamente abbandonato, così rendendosi assolutamente irreperibile. Nel caso di specie, invece, l’attestazione del messo notificatore avrebbe indica to il destinatario come “probabile sconosciuto”, ma nulla avrebbe detto circa la natura e modalità delle ricerche effettuate, con conseguente illegittimità del procedimento notificatorio. Nel contraddittorio con l’Ufficio, la Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Campania pronunciò la sentenza n. 6340/2022 del 01/07/2022, depositata il 28/09/2022, con cui rigettò l’appello. Avverso la sentenza d’appello, il contribuenteha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate Riscossione. In data 28/3/2024 è stata formalizzata dal Consigliere delegato proposta di definizione accelerata della controversia, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c. In data 10/5/2024 il difensore del contribuente, munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso, depositando memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. r.g. n. 7858/2023a.c.18/ 9 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che: 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c., per avere la CGT di II° grado della Campania erroneamente ritenuto che la notifica delle intimazioni di pagamento n. 07120159058986729000 e n. 07120159058986729000 (All. 2.3 e 2.4. – f ascicolo di II° grado sub All. 2) si fosse perfezionata per irreperibilità assoluta del destinatario, senza però fornire alcuna indicazione dell’attività svolta dal messo notificatore per l’effettuazione delle dovute ricerche”, il contribuente censura la sentenza impugnata per avere essa ritenuto che “le intimazioni di pagamento risultano correttamente notificate emergendo dalle relate non solo l’irreperibilità del contribuente ma anche l’insieme delle ricerche effettuate…dalla documentazione prodotta dal concessionario per la riscossione emerge che il Mattera è risultato irreperibile in un lasso di tempo di ben tre anni (accessi avvenuti rispettivamente in data 2.10.2006, 23.1.2007, 16.1.2008 e 28.3.2008). Quindi appare più che corretta la procedura notificatoria attuata dal concessionario per la riscossione, conseguentemente, l’interruzione della prescrizione della pretesa tributaria azionata”. Deduce il contribuente che dalle relate di notifica non emergerebbero le specifiche indagini effettuate dal messo notificatore al fine di notificargligli atti con il rito degli irreperibili assoluti. 1.1. Il ricorso è inammissibile. Lo stesso stralcio della sentenza impugnata trascritto all’interno del ricorso rende palese che il giudice d’appello ha esaminato le relate di notifica e, all’atto di valutare la conformità al modello legale delle notificazioni effettuate con il rito degli irreperibili assoluti, ha accertato che il messo notificatore, prima di perfezionare la notifica, ha svolto sufficienti ricerche del contribuente, non reperendo, all’interno del r.g. n. 7858/2023a.c.18/ 9 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dove dovevaeseguirsi la notificazione, l’abitazione, l’ufficio o l’aziendadel contribuente. Si tratta di un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità. 2.Dall’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del contribuente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 380 bis.c.p.c., la Corte condanna il contribuente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, della somma equitativamente determinata in dispositivo. La Corte condanna il contribuente altresì al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, liquidata in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibileil ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro quattromilatrecentoper compensi, oltre alle spese prenotate a debito. [OSCURATO:PERSONA] pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, della sommadi euro duemiladuecento. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento d ella somma di euro cinquecentoin favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a r.g. n. 7858/2023a.c.18/ 9 /202 4 Cons.
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