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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05291/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, parzialmente riformando la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale cittadino con la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 707 cod. pen. contestato in primo grado, ha però confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei confronti del ricorrente in ordine alla ricettazione di una pluralità di beni provento di furto.

A sostegno del ricorso il Proietti ha articolato quattro motivi di impugnazione:

1.1. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 62, 63 e 191 cod. proc. pen., per essersi fondato il giudizio di responsabilità del ricorrente su dichiarazioni rese quando lo stesso aveva già la qualità di persona indagata, tanto da aver subito una perquisizione.

1.2. Violazione di legge, con riferimento all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. , per non essere stato avvertito il Proietti della facoltà di farsi assistere da un difensore, al momento del compimento del sequestro, a nulla rilevando la ricezione dell'avviso al momento della precedente perquisizione domiciliare, all'esito della quale nulla era stato trovato.

1.3. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente in ordine alla ricettazione di beni rinvenuti in area condominiale comune, dei quali per lo più non risulta dimostrata la provenienza da reato, non essendo stati riconosciuti dalla persona offesa.

1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed all'applicazione della contestata recidiva.

2. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 2/10/2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.

3.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto il I . giudizio di penale responsabilità espresso nei confronti del Proietti, si fonda, tra l'altro, su una frase di autocompiacimento espressa dal Proietti nell'avvicinarsi ad un carrello della spesa contenente beni di provenienza furtiva rinvenuto nel cortile del condominio ove è l'abitazione del ricorrente: questi, al termine di una perquisizione dall'esito negativo appena compiuta nella sua abitazione, ignaro della presenza di un operante che si era nascosto in un'intercapedine buia diceva, tra l'altro "...li ho fregati, non hanno trovato nulla", proprio mentre si avvicinava al carrello in questione.

Non si tratta, certo, di dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria (la cui permanenza sul posto il Proietti ignorava perfino), né tantomeno di un interrogatorio reso senza la presenza di un difensore, bensì di una semplice frase udita dall'operante e riferita in sede di testimonianza, come tale liberamente utilizzabile.

Le comunicazioni dell'autore del reato occasionalmente percepite da un ufficiale agente di polizia giudiziaria, infatti, non costituiscono "dichiarazioni" e pertanto possono formare oggetto di testimonianza da parte dell'operante (Sez. 1, n. 15760 del 20/01/2017, Rv. 269573; fattispecie in cui è stata ritenuta utilizzabile la testimonianza di un carabiniere che, libero dal servizio, si era casualmente imbattuto nell'autore del reato subito dopo la sua commissione e lo aveva sentito richiedere per telefono, alle proprie interlocutrici, di portargli un'autovettura e gli effetti personali per consentirgli di allontanarsi).

3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va premesso, in primo luogo, che si tratta di doglianza tardivamente proposta, in quanto la violazione da parte della polizia giudiziaria dell'obbligo di avvertire l'indagato, ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel corso di una perquisizione o sequestro integra una nullità generale a regime intermedio che va eccepita, secondo la previsione dell'art. 182 cod. proc. pen., prima del compimento dell'atto o, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, dovendo identificarsi tale momento nel primo atto del procedimento nel quale è possibile proporre detta eccezione (Sez. 3, n. 41063 del 19/03/2015, Rv. 265089).

Soprattutto, per quel che più rileva, deve osservarsi che eventuali vizi dell'atto di sequestro incidono sulla validità di quest'ultimo ma non sul fatto storico riferito dal testimone: l'avvicinarsi del Proietti al carrello con una pluralità di beni di illecita provenienza, posto nel cortile del suo condominio, mentre si compiaceva con espressioni esplicite dell'esito negativo della perquisizione appena effettuata dalla P.G. nella sua abitazione.

3.3. Il terzo motivo di ricorso, volto a contestare l'asserito difetto di prova in ordine .alla provenienza dei beni da delitto, è inammissibile perchè manifestamente infondate, oltre che aspecifico, in quanto non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata che, senza incorrere in vizio logico alcuno, ha desunto la prova incontrovertibile dell'illecita provenienza dei beni di cui si tratta non solo dal furto perpetrato la mattina precedente nell'appartamento della titolare di una tessera per videoteca rinvenuta nel carrello della spesa che il Proietti è stato visto raggiungere, ma anche dal rinvenimento in tale carrello di arnesi atti allo scasso (chiavi di porte blindate e cacciaviti), nonché dall'evidente valore degli beni riposti nel carrello, tale da indurre a ritenere evidente che nessuno li avrebbe abbandonati in quelle condizioni.

3.4. Inammissibile, infine, è anche l'ultimo motivo di ricorso, volto a contestare il diniego delle circostanze attenuanti generiche ed il riconoscimento della recidiva.

L'esclusione di quest'ultima, in primo luogo, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, poi, ampiamente giustificata dal riferimento al valore dei beni ricettati, provenienti da diversi furti, ed ai numerosi precedenti penali del ricorrente, anche per delitti contro il patrimonio, oltre che dalla sua accertata pericolosità sociale, trattandosi di persona sottoposta alla misura della sorveglianza speciale.

Si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in camera di cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, parzialmente riformando la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale cittadino con la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 707 cod. pen. contestato in primo grado, ha però confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei confronti del ricorrente in ordine alla ricettazione di una pluralità di beni provento di furto. A sostegno del ricorso il Proietti ha articolato quattro motivi di impugnazione: 1.1. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 62, 63 e 191 cod. proc. pen., per essersi fondato il giudizio di responsabilità del ricorrente su dichiarazioni rese quando lo stesso aveva già la qualità di persona indagata, tanto da aver subito una perquisizione. 1.2. Violazione di legge, con riferimento all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. , per non essere stato avvertito il Proietti della facoltà di farsi assistere da un difensore, al momento del compimento del sequestro, a nulla rilevando la ricezione dell'avviso al momento della precedente perquisizione domiciliare, all'esito della quale nulla era stato trovato. 1.3. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente in ordine alla ricettazione di beni rinvenuti in area condominiale comune, dei quali per lo più non risulta dimostrata la provenienza da reato, non essendo stati riconosciuti dalla persona offesa. 1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed all'applicazione della contestata recidiva. 2. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 2/10/2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 3.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto il I . giudizio di penale responsabilità espresso nei confronti del Proietti, si fonda, tra l'altro, su una frase di autocompiacimento espressa dal Proietti nell'avvicinarsi ad un carrello della spesa contenente beni di provenienza furtiva rinvenuto nel cortile del condominio ove è l'abitazione del ricorrente: questi, al termine di una perquisizione dall'esito negativo appena compiuta nella sua abitazione, ignaro della presenza di un operante che si era nascosto in un'intercapedine buia diceva, tra l'altro "...li ho fregati, non hanno trovato nulla", proprio mentre si avvicinava al carrello in questione. Non si tratta, certo, di dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria (la cui permanenza sul posto il Proietti ignorava perfino), né tantomeno di un interrogatorio reso senza la presenza di un difensore, bensì di una semplice frase udita dall'operante e riferita in sede di testimonianza, come tale liberamente utilizzabile. Le comunicazioni dell'autore del reato occasionalmente percepite da un ufficiale agente di polizia giudiziaria, infatti, non costituiscono "dichiarazioni" e pertanto possono formare oggetto di testimonianza da parte dell'operante (Sez. 1, n. 15760 del 20/01/2017, Rv. 269573; fattispecie in cui è stata ritenuta utilizzabile la testimonianza di un carabiniere che, libero dal servizio, si era casualmente imbattuto nell'autore del reato subito dopo la sua commissione e lo aveva sentito richiedere per telefono, alle proprie interlocutrici, di portargli un'autovettura e gli effetti personali per consentirgli di allontanarsi). 3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va premesso, in primo luogo, che si tratta di doglianza tardivamente proposta, in quanto la violazione da parte della polizia giudiziaria dell'obbligo di avvertire l'indagato, ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel corso di una perquisizione o sequestro integra una nullità generale a regime intermedio che va eccepita, secondo la previsione dell'art. 182 cod. proc. pen., prima del compimento dell'atto o, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, dovendo identificarsi tale momento nel primo atto del procedimento nel quale è possibile proporre detta eccezione (Sez. 3, n. 41063 del 19/03/2015, Rv. 265089). Soprattutto, per quel che più rileva, deve osservarsi che eventuali vizi dell'atto di sequestro incidono sulla validità di quest'ultimo ma non sul fatto storico riferito dal testimone: l'avvicinarsi del Proietti al carrello con una pluralità di beni di illecita provenienza, posto nel cortile del suo condominio, mentre si compiaceva con espressioni esplicite dell'esito negativo della perquisizione appena effettuata dalla P.G. nella sua abitazione. 3.3. Il terzo motivo di ricorso, volto a contestare l'asserito difetto di prova in ordine .alla provenienza dei beni da delitto, è inammissibile perchè manifestamente infondate, oltre che aspecifico, in quanto non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata che, senza incorrere in vizio logico alcuno, ha desunto la prova incontrovertibile dell'illecita provenienza dei beni di cui si tratta non solo dal furto perpetrato la mattina precedente nell'appartamento della titolare di una tessera per videoteca rinvenuta nel carrello della spesa che il Proietti è stato visto raggiungere, ma anche dal rinvenimento in tale carrello di arnesi atti allo scasso (chiavi di porte blindate e cacciaviti), nonché dall'evidente valore degli beni riposti nel carrello, tale da indurre a ritenere evidente che nessuno li avrebbe abbandonati in quelle condizioni. 3.4. Inammissibile, infine, è anche l'ultimo motivo di ricorso, volto a contestare il diniego delle circostanze attenuanti generiche ed il riconoscimento della recidiva. L'esclusione di quest'ultima, in primo luogo, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, poi, ampiamente giustificata dal riferimento al valore dei beni ricettati, provenienti da diversi furti, ed ai numerosi precedenti penali del ricorrente, anche per delitti contro il patrimonio, oltre che dalla sua accertata pericolosità sociale, trattandosi di persona sottoposta alla misura della sorveglianza speciale. Si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in camera di cons
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