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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 11964/2023

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 11084/2022 proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], n. 31 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti -ricorrente - contro Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore e la Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12 presso gli Uffici dell’Avvocatura di Stato -intimati - avverso il decreto nr.13246/2021 del Giudice di Pace di Torino depositato in data 12/11/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 marzo 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Torino, con decreto del 12/11/2021, ha disposto la proroga di ulteriori giorni trenta del periodo di trattenimento del predetto straniero presso il Centro di Permanenza per i rimpatri ‘Brunelleschi’ di Torino « alla luce della richiesta di identificazione inoltrata dalla P.A. in data 19/10/2021 alla Rappr.

Diplomatica del Senegal e tenuto conto che non è stata concessa, allo stato degli atti, alcuna sospensiva». 2 [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato note difensive al solo scopo di partecipare all’eventuale pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia « violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 14, c. 5-bis, D. Lgs. 286/98, 15, par. 4, Direttiva 2008/115/CE – illegittimità della proroga per assenza di ragionevoli prospettive di esecuzione dell’allontanamento – terzo trattenimento a 2 mesi dalle precedenti dimissioni dal C.P.R. di Torino per impossibilità di identificazione ed esecuzione del rimpatrio».

Il caso in esame – sostiene il deducente – si segnal erebbe per l’assenza di qualunque ragionevole prospettiva di allontanamento, da l momento lo straniero era trattenuto per la terza volta, la seconda in particolare presso il C.P.R. di Torino, dove lo stesso era stato ristretto dal 20 aprile 2021 al 18 agosto 2021 (120 giorni) e dal 15 ottobre ad oggi (28 giorni), per un totale di 148 giorni decorsi senza l’emersione di un singolo elemento utile ai fini dell’identificazione del medesimo.L’inutile decorso di ben 5 mesi di trattenimento, in assenza di alcuna collaborazione da parte delle autorità del Paese di origine, rendeva all’eviden za del tutto inutile e ingiustificata l’ulteriore restrizione del [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta «violazione dell'art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 14, c. 5-bis, D. Lgs. 286/98, 15, par. 4, Direttiva 2008/115/CE – nullità del provvedimento per omessa pronuncia in merito alla richiesta di rigetto della proroga per assenza di ragionevoli prospettive di esecuzione dell’allontanamento». 2 I motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono fondati. 2.1 Risultano accertati, in quanto non contestati, i seguenti fatti: a) [OSCURATO:PERSONA] in data 14 gennaio 2016 è stato attinto da un decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Palermo, a seguito del quale il Questore di Crotone ne disponeva il trattenimento nel C.P.R. di Crotone, dal quale lo straniero veniva rilasciato il 22 gennaio 2016; b) il 15 febbraio 2017 il Prefetto di Bergamo emetteva un nuovo decreto di espulsione ex art. 14, c. 5-ter, D. Lgs. 286/98, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], e un terzo decreto di espulsione veniva adottato dalla medesima autorità il 1 marzo 2017; c) il 20 aprile 2021 il [OSCURATO:PERSONA] riceveva la notifica di un decreto di trattenimento presso il C.P.R. di Torino emesso dal Questore di Bergamo che veniva convalidato il 23 aprile 2021 e successivamente prorogato il 19 maggio 2021, il 18 giugno 2021 e il 16 luglio 2021; c) il 18 agosto 2021 il [OSCURATO:PERSONA] veniva, quindi, rilasciato dal C.P.R. di Torino per scadenza dei termini massimi di trattenimento senza che la Questura avesse reperito alcun elemento concreto in merito alla sua identificazione, nonostante i 4 mesi di trattenimento; d) il 15 ottobre 2021 la Questura di Bergamo emetteva un terzo decreto di trattenimento presso il C.P.R. di Torino nei confronti dello straniero; e) in data 18 ottobre 2021 si svolgeva l’udienza di convalida, all’esito della quale il Giudice di Pace di Torino convalidava il trattenimento del sig. [OSCURATO:PERSONA]; f) il 10 novembre 2021 la Questura di Torino inoltrava richiesta di proroga del trattenimento convalidato con il decreto oggetto di impugnazione, in quanto « l’accertamento della sua identità e/o nazionalità presenta gravi difficoltà; l’acquisizione dei documenti di viaggio idonei al suo rimpatrio presenta gravi difficoltà come da documentazione prodotta in sede di udienza di proroga ». 2.2 Come questa Corte ha già avuto occasione di considerare «il trattenimento dello straniero, costituisce una misura di privazione della libert̀ personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata.

Ne consegue che, in virt̀ del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione ̀ garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorit̀ amministrativa ̀ priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonch́ la loro congruenza rispetto alla finalit ̀ di rendere possibile il rimpatrio» ( cfr.Cass. nr 6064/2019) 2.3 Va, inoltre,osservato che prima dell’entrata in vigore della l. 30.10.2014 n. 161 - che ha modificato l’art. 14 comma 5° d.lgs n. 286/1998 – l’esistenza di gravi difficolt̀ nell’accertamento dell’identit̀ e della nazionalit̀ del soggetto da espellere costituiva un elemento idoneo a giustificare la concessione da parte del Giudice di Pace sia della prima proroga del trattenimento del cittadino straniero, sia, ove tali difficoltà persistessero, (sempre su istanza della questura) di un’ulteriore proroga di sessanta giorni, senza che ai fini della concessione della stessa fossero richiesti ulteriori requisiti.

A seguito della modifica dell’art. 14 comma 5 legge cit. ad opera della predetta L. n. 161/2014, ai fini della concessione della seconda proroga e di quelle successive, è stata introdotta una disciplina più rigorosa in vista di una pì stretta osservanza dell’art. 13 Cost. (in tema di limiti alla privazione della libertà personale), essendo ora necessario accertare la sussistenza di “elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione” dello straniero, ovvero verificare che il mantenimento del trattenimento “sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio” (vedi Cass. 25875/2021; Cass. n. 1648/2022,Cass. n. 6066/2019 ). 2.4 Va, altresì, evidenziato che la misura del trattenimento amministrativo dello straniero è espressamente subordinata “all’esistenza di una prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza” (art. 14, c. 5-bis, D. Lgs. 286/98, norma di recepimento dell’art. 15, par. 4, Direttiva 115/2008/CE1).

In particolare, qualora «dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito (…) il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni» (art. 14, c. 5 - bis, D. Lgs. 286/98).

La previsione costituisce applicazione del principio generale secondo il quale « Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio» (art. 15, par. 1, Direttiva 115/2008/CE); la stessa vieta, dunque, l’adozione o il mantenimento di tale misura nel caso in cui l’esecuzione dell’allontanamento non costituisca un’ipotesi concreta.

Il giudice della convalida, e dunque anche della proroga, ̀ pertanto tenuto a verificare sempre l’esistenza di tale requisito, dovendo rifiutare la convalida o la proroga allorché ne ravvisi l’insussistenza. 2.5 Nel caso di specie, il Giudice di Pace, pur avendo il ricorrente fornito concreti e specifici elementi (costituiti dall’inutile decorso di ben 5 mesi di trattenimento nella totale assenza di collaborazione da parte delle autorità del Paese di origine) dai quali era evincibile la mancanza di ragionevoli prospettive di esecuzione della sua espulsione, ha concesso la seconda proroga astenendosi dall'indicare in base a quali concreti elementi potesse ritenersi probabile l'identificazione dello straniero e l’acquisizione di documentazione idonea per il rimpatrio e limitandosi a richiamare le informative sollecitate e a dare atto della ulteriore richiesta di identificazione inoltrata dalla P.A. in data 19/10/2021 alla Rappr.

Diplomatica del Senegal. 2.6 All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione senza rinvio essendo ormai ampiamente decorso il termine per l’adozione della decisione sulla stessa; decidendo nel merito va, quindi, annullato il decreto di proroga del trattenimento presso il CPR “Brunelleschi, adottato dal G iudice di pace di Torino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 3 Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 14 comma 4 d.lvo 286/286, in un giudizio in cui ̀ parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e pì precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.

Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.

S.U. 24413/2021).

Pertanto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di Pace di Torino P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e decidendo nel merito annulla l’impugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 11084/2022 proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], n. 31 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti -ricorrente - contro Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore e la Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12 presso gli Uffici dell’Avvocatura di Stato -intimati - avverso il decreto nr.13246/2021 del Giudice di Pace di Torino depositato in data 12/11/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 marzo 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Torino, con decreto del 12/11/2021, ha disposto la proroga di ulteriori giorni trenta del periodo di trattenimento del predetto straniero presso il Centro di Permanenza per i rimpatri ‘Brunelleschi’ di Torino « alla luce della richiesta di identificazione inoltrata dalla P.A. in data 19/10/2021 alla Rappr. Diplomatica del Senegal e tenuto conto che non è stata concessa, allo stato degli atti, alcuna sospensiva». 2 [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato note difensive al solo scopo di partecipare all’eventuale pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia « violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 14, c. 5-bis, D. Lgs. 286/98, 15, par. 4, Direttiva 2008/115/CE – illegittimità della proroga per assenza di ragionevoli prospettive di esecuzione dell’allontanamento – terzo trattenimento a 2 mesi dalle precedenti dimissioni dal C.P.R. di Torino per impossibilità di identificazione ed esecuzione del rimpatrio». Il caso in esame – sostiene il deducente – si segnal erebbe per l’assenza di qualunque ragionevole prospettiva di allontanamento, da l momento lo straniero era trattenuto per la terza volta, la seconda in particolare presso il C.P.R. di Torino, dove lo stesso era stato ristretto dal 20 aprile 2021 al 18 agosto 2021 (120 giorni) e dal 15 ottobre ad oggi (28 giorni), per un totale di 148 giorni decorsi senza l’emersione di un singolo elemento utile ai fini dell’identificazione del medesimo.L’inutile decorso di ben 5 mesi di trattenimento, in assenza di alcuna collaborazione da parte delle autorità del Paese di origine, rendeva all’eviden za del tutto inutile e ingiustificata l’ulteriore restrizione del [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta «violazione dell'art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 14, c. 5-bis, D. Lgs. 286/98, 15, par. 4, Direttiva 2008/115/CE – nullità del provvedimento per omessa pronuncia in merito alla richiesta di rigetto della proroga per assenza di ragionevoli prospettive di esecuzione dell’allontanamento». 2 I motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono fondati. 2.1 Risultano accertati, in quanto non contestati, i seguenti fatti: a) [OSCURATO:PERSONA] in data 14 gennaio 2016 è stato attinto da un decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Palermo, a seguito del quale il Questore di Crotone ne disponeva il trattenimento nel C.P.R. di Crotone, dal quale lo straniero veniva rilasciato il 22 gennaio 2016; b) il 15 febbraio 2017 il Prefetto di Bergamo emetteva un nuovo decreto di espulsione ex art. 14, c. 5-ter, D. Lgs. 286/98, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], e un terzo decreto di espulsione veniva adottato dalla medesima autorità il 1 marzo 2017; c) il 20 aprile 2021 il [OSCURATO:PERSONA] riceveva la notifica di un decreto di trattenimento presso il C.P.R. di Torino emesso dal Questore di Bergamo che veniva convalidato il 23 aprile 2021 e successivamente prorogato il 19 maggio 2021, il 18 giugno 2021 e il 16 luglio 2021; c) il 18 agosto 2021 il [OSCURATO:PERSONA] veniva, quindi, rilasciato dal C.P.R. di Torino per scadenza dei termini massimi di trattenimento senza che la Questura avesse reperito alcun elemento concreto in merito alla sua identificazione, nonostante i 4 mesi di trattenimento; d) il 15 ottobre 2021 la Questura di Bergamo emetteva un terzo decreto di trattenimento presso il C.P.R. di Torino nei confronti dello straniero; e) in data 18 ottobre 2021 si svolgeva l’udienza di convalida, all’esito della quale il Giudice di Pace di Torino convalidava il trattenimento del sig. [OSCURATO:PERSONA]; f) il 10 novembre 2021 la Questura di Torino inoltrava richiesta di proroga del trattenimento convalidato con il decreto oggetto di impugnazione, in quanto « l’accertamento della sua identità e/o nazionalità presenta gravi difficoltà; l’acquisizione dei documenti di viaggio idonei al suo rimpatrio presenta gravi difficoltà come da documentazione prodotta in sede di udienza di proroga ». 2.2 Come questa Corte ha già avuto occasione di considerare «il trattenimento dello straniero, costituisce una misura di privazione della libert̀ personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virt̀ del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione ̀ garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorit̀ amministrativa ̀ priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonch́ la loro congruenza rispetto alla finalit ̀ di rendere possibile il rimpatrio» ( cfr.Cass. nr 6064/2019) 2.3 Va, inoltre,osservato che prima dell’entrata in vigore della l. 30.10.2014 n. 161 - che ha modificato l’art. 14 comma 5° d.lgs n. 286/1998 – l’esistenza di gravi difficolt̀ nell’accertamento dell’identit̀ e della nazionalit̀ del soggetto da espellere costituiva un elemento idoneo a giustificare la concessione da parte del Giudice di Pace sia della prima proroga del trattenimento del cittadino straniero, sia, ove tali difficoltà persistessero, (sempre su istanza della questura) di un’ulteriore proroga di sessanta giorni, senza che ai fini della concessione della stessa fossero richiesti ulteriori requisiti. A seguito della modifica dell’art. 14 comma 5 legge cit. ad opera della predetta L. n. 161/2014, ai fini della concessione della seconda proroga e di quelle successive, è stata introdotta una disciplina più rigorosa in vista di una pì stretta osservanza dell’art. 13 Cost. (in tema di limiti alla privazione della libertà personale), essendo ora necessario accertare la sussistenza di “elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione” dello straniero, ovvero verificare che il mantenimento del trattenimento “sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio” (vedi Cass. 25875/2021; Cass. n. 1648/2022,Cass. n. 6066/2019 ). 2.4 Va, altresì, evidenziato che la misura del trattenimento amministrativo dello straniero è espressamente subordinata “all’esistenza di una prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza” (art. 14, c. 5-bis, D. Lgs. 286/98, norma di recepimento dell’art. 15, par. 4, Direttiva 115/2008/CE1). In particolare, qualora «dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito (…) il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni» (art. 14, c. 5 - bis, D. Lgs. 286/98). La previsione costituisce applicazione del principio generale secondo il quale « Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio» (art. 15, par. 1, Direttiva 115/2008/CE); la stessa vieta, dunque, l’adozione o il mantenimento di tale misura nel caso in cui l’esecuzione dell’allontanamento non costituisca un’ipotesi concreta. Il giudice della convalida, e dunque anche della proroga, ̀ pertanto tenuto a verificare sempre l’esistenza di tale requisito, dovendo rifiutare la convalida o la proroga allorché ne ravvisi l’insussistenza. 2.5 Nel caso di specie, il Giudice di Pace, pur avendo il ricorrente fornito concreti e specifici elementi (costituiti dall’inutile decorso di ben 5 mesi di trattenimento nella totale assenza di collaborazione da parte delle autorità del Paese di origine) dai quali era evincibile la mancanza di ragionevoli prospettive di esecuzione della sua espulsione, ha concesso la seconda proroga astenendosi dall'indicare in base a quali concreti elementi potesse ritenersi probabile l'identificazione dello straniero e l’acquisizione di documentazione idonea per il rimpatrio e limitandosi a richiamare le informative sollecitate e a dare atto della ulteriore richiesta di identificazione inoltrata dalla P.A. in data 19/10/2021 alla Rappr. Diplomatica del Senegal. 2.6 All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione senza rinvio essendo ormai ampiamente decorso il termine per l’adozione della decisione sulla stessa; decidendo nel merito va, quindi, annullato il decreto di proroga del trattenimento presso il CPR “Brunelleschi, adottato dal G iudice di pace di Torino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 3 Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 14 comma 4 d.lvo 286/286, in un giudizio in cui ̀ parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e pì precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di Pace di Torino P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa e decidendo nel merito annulla l’impugn
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