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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 settembre 2025

Cassazione n. 26251/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3878/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 209/2024 depositata il 12/01/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 3878/2025 Numero sezionale 634/2025 Numero di raccolta generale 26251/2025 Data pubblicazione 26/09/2025 ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.153,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025 Il Presidente di Sezione delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3878/2025 Numero sezionale 634/2025 Numero di raccolta generale 26251/2025 Data pubblicazione 26/09/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3878/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 209/2024 depositata il 12/01/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 3878/2025 Numero sezionale 634/2025 Numero di raccolta generale 26251/2025 Data pubblicazione 26/09/2025 ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.153,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025 Il Presidente di Sezione delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3878/2025 Numero sezionale 634/2025 Numero di raccolta generale 26251/2025 Data pubblicazione 26/09/2025
Decreto Cassazione n. 26251/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris