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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2023

Cassazione n. 38838/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dall'orario notturno (in Brunico -Bz-, il 03/02/2018).

In data 22/05/23, è pervenuta richiesta di discussione orale da parte del difensore dell'imputato, dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che i motivi dedotti (erronea applicazione dell'art. 379 d.P.R. 495/1992 e del conseguente D.M. del Ministero dei trasporti; erronea valutazione del compendio probatorio, anche con riferimento alla c.d. curva di Widmark; violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e per l'eccessività del trattamento sanzionatorio) si appalesano riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, nonché versati in fatto n; Considerato che contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta.

Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva (per l'esclusione dell'uso personale dello stupefacente si vedano le pp. 3, 4,5; con riguardo al trattamento sanzionatorio, si veda la p. 5 della sentenza impugnata), avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito nel pieno rispetto degli orientamenti costanti della giurisprudenza di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dall'orario notturno (in Brunico -Bz-, il 03/02/2018). In data 22/05/23, è pervenuta richiesta di discussione orale da parte del difensore dell'imputato, dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che i motivi dedotti (erronea applicazione dell'art. 379 d.P.R. 495/1992 e del conseguente D.M. del Ministero dei trasporti; erronea valutazione del compendio probatorio, anche con riferimento alla c.d. curva di Widmark; violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e per l'eccessività del trattamento sanzionatorio) si appalesano riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, nonché versati in fatto n; Considerato che contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva (per l'esclusione dell'uso personale dello stupefacente si vedano le pp. 3, 4,5; con riguardo al trattamento sanzionatorio, si veda la p. 5 della sentenza impugnata), avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito nel pieno rispetto degli orientamenti costanti della giurisprudenza di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 38838/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris