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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 maggio 1966

Cassazione n. 24322/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 8/5/1966 assistito e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - entrambi di fiducia avverso la sentenza NRG. 1536/2023 del giorno 7/3/2024 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ALMA; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 7 marzo 2024, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza in data 4 maggio 2023 del Giudice dell'udienza preliminare della medesima città, su concordato delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 4, mesi 8 e giorni 4 di reclusione ed euro 600,00 di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 61 n.2, 99 comma 4, 385, commi 1- e 3, cod. pen. (capo 1), 99 comma 4, 624/625 nn. 2 e 6 cod. pen. (capo 2), 81 cpv., 99 comma 4„ 337 cod. pen. (capo 3) e 56, 61 nn. 10 e 11-quater, 81 cpv., 99 comma 4, 628 cod. pen. (capo 4).

La Corte ha anche revocato le pene accessorie precedentemente inflitte all'imputato.

2. Ricorrono per Cassazione avverso il predetto provvedimento i difensori dell'imputato lamentando, con motivo unico, il trattamento sanzionatorio riservato all'Amato con particolare riguardo all'aumento di pena legato alla continuazione interna relativa al contestato reato di rapina. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'impugnazione è inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, c.p.p., disposizioni entrambe introdotte dall'art. 1 della legge n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017.

Non risulta, in ogni caso, alcuna applicazione illegittima di pena essendo formalmente contestata dcapo 4 la c.d.

"continuazione interna".

2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 maggio 2024/ Il Consigliere egtensore '-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 8/5/1966 assistito e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - entrambi di fiducia avverso la sentenza NRG. 1536/2023 del giorno 7/3/2024 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ALMA; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 7 marzo 2024, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza in data 4 maggio 2023 del Giudice dell'udienza preliminare della medesima città, su concordato delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 4, mesi 8 e giorni 4 di reclusione ed euro 600,00 di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 61 n.2, 99 comma 4, 385, commi 1- e 3, cod. pen. (capo 1), 99 comma 4, 624/625 nn. 2 e 6 cod. pen. (capo 2), 81 cpv., 99 comma 4„ 337 cod. pen. (capo 3) e 56, 61 nn. 10 e 11-quater, 81 cpv., 99 comma 4, 628 cod. pen. (capo 4). La Corte ha anche revocato le pene accessorie precedentemente inflitte all'imputato. 2. Ricorrono per Cassazione avverso il predetto provvedimento i difensori dell'imputato lamentando, con motivo unico, il trattamento sanzionatorio riservato all'Amato con particolare riguardo all'aumento di pena legato alla continuazione interna relativa al contestato reato di rapina. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione è inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, c.p.p., disposizioni entrambe introdotte dall'art. 1 della legge n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017. Non risulta, in ogni caso, alcuna applicazione illegittima di pena essendo formalmente contestata dcapo 4 la c.d. "continuazione interna". 2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 maggio 2024/ Il Consigliere egtensore '-
Sentenza Cassazione n. 24322/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris