CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 marzo 2025
Cassazione n. 29596/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1789/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 11472/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte d'Assise d'Appello di Napoli del 17/3/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 17.3.2025, la Corte d'Assise d'Appello di Napoli ha provveduto su una richiesta del Procuratore Generale di quantificazione della durata dell'isolamento diurno in relazione alla pena dell'ergastolo inflitta a [OSCURATO:PERSONA], computata nel provvedimento di cumulo del 9.9.2024. La Corte territoriale ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui i presupposti del concorso di pene vanno determinati con riguardo alla data di commissione dei reati e alla loro anteriorità rispetto ai vari periodi di carcerazione, con la conseguenza della illegittimità dell'esclusione, dal cumulo, di pene già espiate ma relative a reati commessi anteriormente all'inizio dell'esecuzione penale in corso, non potendo la posizione del condannato essere influenzata da elementi casuali. Nel caso di specie, tutti i reati sono stati commessi in epoca precedente all'inizio dell'esecuzione in corso e nessuna delle pene concorrenti è stata espiata anteriormente. Tenuto conto dell'entità delle pene temporanee, della natura nei fatti e della valutazione della personalità del condannato, la Corte d’Assise d’Appello ha ritenuto congruo fissare una durata di tre mesi dell'isolamento diurno. 2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81, comma secondo, 72, comma secondo, cod. pen., e mancanza di motivazione sul superamento del limite massimo di diciotto mesi previsto per l’isolamento diurno dall’art. 72, comma secondo, cod. pen. Il ricorso evidenzia che nel provvedimento di cumulo il Procuratore Generale aveva determinato la pena complessiva da eseguire in quattro ergastoli con isolamento diurno per CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29596/2025 Roma, lì, 19/08/2025 diciotto mesi, e sessantuno anni, un mese e dieci giorni di reclusione, e, tenuto conto del criterio moderatore dell’art. 72, comma secondo, cod. pen., aveva ridotto la pena unica da espiarsi in quella di ergastolo con isolamento diurno di diciotto mesi, rimettendo alla Corte d’Appello per una ulteriore valutazione sul cumulo della condanna sub 13) a pena detentiva superiore a cinque anni. Tutti i reati ricompresi nel provvedimento di cumulo sono stati commessi prima dell’inizio dell’esecuzione in corso, mentre il limite di diciotto mesi di isolamento diurno ex art. 72 cod. pen. per effetto del concorso tra pena detentiva perpetua e pene detentive temporanee poteva essere superato solo nel caso di sopravvenienza di una condanna che comportasse un ulteriore periodo di isolamento diurno per reati commessi dopo l’inizio dell'esecuzione, ma non anche per reati commessi anteriormente, in relazione ai quali opera il limite stabilito dall'art. 72 cod. pen. in ragione della natura dell'isolamento diurno da considerarsi sanzione penale che si aggiunge all'ergastolo. La Corte d’Assise d’Appello, tuttavia, ha omesso di fornire alcuna motivazione sul punto. 3. Con requisitoria scritta trasmessa il 29.4.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che nel caso di specie le pene temporanee sono assorbite dall’ergastolo e la pena da eseguire era relativa a quattro ergastoli: non risulta, quindi, superato il limite di tre anni di isolamento diurno previsto dall’art. 72 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. Dagli atti risulta che il provvedimento del Procuratore Generale di Napoli del 9.9.2024, determinando, ai sensi del criterio moderatore di cui all’art. 72, comma secondo, cod. pen., la pena unica da espiarsi in quella dell’ergastolo (ivi assorbita la pena della reclusione per gli altri delitti puniti con pene detentive temporanee) con l’isolamento diurno di anni uno e mesi sei, abbia rilevato che dovesse essere operata una ulteriore valutazione, ex artt. 72, comma primo, 80 cod. pen., a seguito del cumulo di una ulteriore condanna a una pena detentiva superiore a cinque anni. Per questo, il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte d’Appello, quale giudice dell’esecuzione competente, di determinare la ulteriore durata dell’isolamento diurno. È stato già affermato che, in tema di esecuzione di pene concorrenti, nel caso di successiva condanna a pena detentiva temporanea inflitta ad un soggetto già condannato all'ergastolo con isolamento diurno, correttamente, in virtù del principio dell'unicità dell'esecuzione della pena, viene emesso provvedimento di cumulo che prevede l'aumento del periodo di isolamento diurno (Sez. 1, n. 19470 del 23/4/2007, Pappalardo, Rv. 236772 – 01). L'isolamento diurno previsto dall'art. 72 cod. pen. non è una modalità di esecuzione della pena dell'ergastolo, ma ha la funzione di sanzione per i delitti concorrenti con quello per cui viene inflitto l'ergastolo, che altrimenti rimarrebbero impuniti, in quanto la pena per essi prevista (perpetua o temporanea) non sarebbe concretamente applicabile (Sez. 1, n. 2116 del 21/3/2000, Natoli, Rv. 215933 - 01). Ne deriva che in tema di esecuzione di pene concorrenti e, più specificamente, nel caso di concorso tra pena dell'ergastolo e pene detentive temporanee, queste ultime devono essere calcolate e aggiunte a quella dell'ergastolo già in corso di espiazione, in virtù del principio dell'unicità dell'esecuzione penale (art. 663 cod. proc. pen.). Ciò vuol dire che correttamente nei confronti di un soggetto condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno viene aumentato il periodo di isolamento diurno a seguito di altre condanne a pene detentive temporanee intervenute nel frattempo (Sez. 1, Pappalardo, già cit.; Sez. 1, n. 14929 del 20/2/2004, Ruggeri, Rv. 228944 – 01). Di conseguenza, la determinazione di ulteriori tre mesi di isolamento diurno da parte del giudice dell’esecuzione per le pene detentive temporanee non ha determinato il superamento del massimo di tre anni, previsti dall’art. 72, comma primo, cod. pen. Peraltro, anche la pronuncia di legittimità esplicitamente citata dal ricorrente a supporto della propria doglianza, afferma, in realtà, che, anche quando debba trovare applicazione il limite di cui al primo comma dell'art. 72 cod. pen. quale criterio moderatore, la durata complessiva dell'isolamento deve essere determinata in misura inferiore al limite stabilito di tre anni (Sez. 1, n. 37886 del 27/6/2024, Morelli, Rv. 287079 – 01, in motivazione), come appunto avvenuto nel caso di specie. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 21/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]