CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28991/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];è R.G. n. 43297/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 385 c.p.); Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativi al giudizio di responsabilità e alla valutazione delle prove; Ritenuti i motivi inammissibili perché del tutto generici, non essendo stato dedotto alcunchè; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibil P.Q.M