CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 febbraio 2023
Cassazione n. 11327/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, alla via Nizza, n. 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente la rappresenta no e difend ono in virtù di procura specialesu foglio separato allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] -in persona del commissario straordinario avvocato professor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, al [OSCURATO:PERSONA], n. 2, pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 103/2019 dellaCorte d’Appello di Napoli, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 202 3 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], preso atto che la “Costruire” s.p.a. ha allegato rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. datata 6.2.2023al ricorso iscritto al n. 12567 – 20 19 R.G.; presoatto che l a controricorrente “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. in amministrazione straordinaria ha in data 8.2.2023 ritualmente a d erito ed accettato la dichiarazione di rinuncia; ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione; ritenuto che nessuna statuizioneè da assumere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità(art. 391, 4° co., cod. proc. civ.); dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, laricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bisdell’art. 13 del medesimo d.P.R.; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; P.Q.M. la Corte dichiara l’estinzione,per intervenuta rinuncia, del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dalla “Costruire” s.p.a. ed iscritto al n. 12567 -2019 R.G. Così deciso in Roma il 15marzo 20 2 3 [OSCURATO:PERSONA]