CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 ottobre 2019
Cassazione n. 07996/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 13227-2020 proposto da:I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], LIDIACARCAVALLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato905 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1590/2019 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 03/10/2019 R.G.N. 284/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza del 3.10.2019 n. 1590, la Corte d’appello di Milanoaccoglieva parzialmente il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 13227/2020Renato avverso la sentenza del Tribunale di Milano che avevaN umero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 7996/2026respinto la domanda di quest’ultimo volta a chiedere Dialt a pubblicazione 31/03/2026pagamento della pensione di vecchiaia con decorrenza daagosto 2007, mese successivo alla data di maturazione deirequisiti, anziché dall’agosto 2016, mese successivo alla data dipresentazione della domanda amministrativa, come invecedisposto dall’Istituto.Il tribunale aveva rigettato il ricorso, perché il Balsamo avevapresentato la domanda di pensione solo il 28.7.16, avendoacquisito il diritto al relativo trattamento in forza della clausoladi salvaguardia stabilita dall’art. 1 comma 3 e ss. della legge n.234/04, senza tuttavia poter vantare alcun diritto ai rateipregressi, peraltro prescritti sino al luglio 2011.La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimentodel gravame del Balsamo, premesso che l’Istituto avevaliquidato il trattamento pensionistico a favore del Balsamo, conla censurata decorrenza dall’1.8.16, in regime di “computo”tenendo conto dei contributi versati sia nell’ambito dellaGestione Separata che di quelli versati nell’ambito dellaGestione [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto il diritto alricalcolo della pensione, sulla base dei contributi maturati nellepredette Gestioni (con il “computo” nella [OSCURATO:PERSONA], diquelli maturati nella [OSCURATO:PERSONA] dipendenti, ai fini deldiritto e della misura della pensione), con la decorrenza dal loroinsorgere, in quanto ciò gli era consentito sulla base della cd.“clausola di salvaguardia” introdotta dall’art. 1 commi 3, 4 e 5della legge n. 243/04, avendo egli maturato i requisitipensionistici entro il 31.12.07 (57 anni e 5 anni di contributi), epotendo, quindi, egli esercitare il diritto alla prestazionepensionistica, in qualsiasi momento successivo alla maturazionedei requisiti, come previsto dall’art. 1 commi 3, 4 e 5, con l’unicolimite della prescrizione quinquennale dei ratei pregNurmeesros rie gistro generale 13227/2020Numero sezionale 905/2026(quindi, nella specie, dal luglio 2011). Numero di raccolta generale 7996/2026Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre iDnat a pubblicazione 31/03/2026cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria,mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Il collegio si è riservato il deposito dell’ ordinanza, nel terminedi sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera diconsiglio.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, l’Inps denuncia, in relazioneall’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 3 delDM n. 282/96, recante la disciplina dell’assetto organizzativo efunzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cuiall’art. 2 comma 26 e ss. della legge n. 335/95 perchéerroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che la pensioneliquidata a carico della gestione separata, ai sensi dell’art. 3 delDM n. 282/96, mediante il cumulo dei contributi versati nellapredetta gestione e dei contributi versati nelle altre gestionidell’AGO, potesse avere una decorrenza da una data anteriorea quella in cui l’assicurato aveva richiesto tale liquidazione incumulo, non essendo la decorrenza della pensione condizionatadalla data nella quale era stata presentata la richiesta dicomputo all’interno della [OSCURATO:PERSONA] dei contributiversati nel Fondo dei lavoratori dipendenti.Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 4 dellalegge n. 1338/62, dell’art. 7 della legge n. 155/81 e dell’art. 1del DM n. 282/96, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva accertatoil diritto del Balsamo a fruire del supplemento di pensione condecorrenza dall’agosto 2016, invece che dall’agosto 2018, vistoche ai sensi dell’art. 7 della legge n. 155/81, il supplemento diNumero registro generale 13227/2020pensione che può essere richiesto dopo che siano trascorsiN umero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 7996/2026almeno 5 anni dalla data di decorrenza della pensione, puDòat a pubblicazione 31/03/2026essere chiesto anche dopo un biennio, per una sola volta, acondizione che sia stata superata l’età pensionabile.Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.L’art. 3 del DM n. 282/96 prevede che gli iscritti nella GestioneSeparata che possono far valere periodi contributivi pressol’AGO (…) hanno facoltà di chiedere nell’ambito della G.S. ilcomputo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misuradella pensione. Ma questo computo nella gestione separata dellacontribuzione maturata nelle altre gestioni può, come dice lanorma, avvenire solo a fronte di un’espressa domandadell’interessato (cfr. art. 3 cit.). Questo principio della domandasi coniuga con la valutazione di convenienza che ciascunassicurato compie in merito all’opportunità di concentrarla tuttanella gestione separata, per ottenere una pensione unica, mada calcolare con il sistema contributivo (come tutte le pensioniliquidate all’interno della predetta gestione, v. art. 1 comma 1del DM n. 282/96), in luogo della liquidazione di una distintapensione calcolata con i soli contributi maturati nell’AGO,qualora sufficienti, calcolati con il sistema retributivo o misto,ove la contribuzione fosse stata in tutto o in parte maturata indata anteriore al 1.1.1996.Pertanto, la decorrenza non può che essere fissata dal momentoin cui, con la domanda amministrativa, l’interessato scelga di“utilizzare” i contributi maturati nell’AGO, facendoli “computare”nel calcolo della contribuzione maturata nella gestione separata,in luogo di scegliere una pensione supplementare da calcolarsitutta all’interno dell’AGO qualora sussistano i requisiti.Ciò è conforme a quanto chiarito da questa Corte, secondo cui,il momento di decorrenza del trattamento pensionistico liquidatoa carico della Gestione separata, in caso di avvalimento daN pumaerrtoe re gistro generale 13227/2020Numero sezionale 905/2026dell'assicurato della facoltà di vedersi computati, nella prNeudmeerot tdai r accolta generale 7996/2026gestione, anche i contributi versati nell'assicurazione generaDleat a pubblicazione 31/03/2026obbligatoria, non va individuato nel primo giorno del mesesuccessivo al compimento dell'età pensionabile, ma, ai sensidell' art. 3,D.M. n. 282/1996, in quello di presentazione delladomanda di opzione, atteso che solo da tale data dettacontribuzione può costituire parte dell'ammontare contributivonecessario per la liquidazione della pensione richiesta (cfr. Cass.n. 11583/25, vedi anche Cass. n. 30256 del 2022, sulla scortadi Cass. n. 21361 del 2021; nello stesso senso, più di recente,Cass. nn. 15458 del 2024 e 2359 del 2025).Poiché i giudici territoriali non si sono attenuti alla regola sopraenunciata, la sentenza impugnata, assorbito il secondo motivo,va cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Milano, indiversa composizione, che provvederà anche sulle spese delgiudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità,alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.2.26Il PresidenteNumero registro generale 13227/2020Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 7996/2026Data pubblicazione 31/03/2026