CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 45954/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti nell'interesse di: VARRIALE Vincenzo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], ESPOSITO Nunzia, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], ESPOSITO Antonio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 19 febbraio 2021 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; mentre / quanto al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione al capo hlr per difetto di forma della querela. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 22 giugno 2020, assolveva gli imputati oggi ricorrenti dai reati di falso nummario contestati ai capì B, C, G, H, perché il fatto non sussiste, e, quanto alle ulteriori condotte contestate in detti capi, qualificati i fatti come truffa, condannava ciascuno dei ricorrenti alle pene ritenute di giustizia, in continuazione con il precedente giudicato dell'il settembre 2017. Avverso tale sentenza ricorrono gli imputati in epigrafe indicati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione gli argomenti di seguito sinteticamente esposti secondo quanto dispone l'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 1. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. violazione e falsa applicazione della legge penale, vizi esiziali di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), per non aver rilevato la causa di improcedibilità dell'azione penale per difetto di querel9 in riferimento al delitto di truffa contestato al capo H, in quanto il verbale di denuncia orale redatto dai CC della Stazione di Grazzanise (CE) il 26 agosto 2016 recava solo la indicazione dì "denuncia orale" e nel corpo dell'atto sì esprimeva solo la volontà dì "denunciare" il torto subito, senza alcuna indicazione della volontà di chiedere la punizione dei colpevoli dei fatti denunziati; 1.2. i medesimi vizi sono denunziati quanto al delitto di truffa contestato al capo B, atteso che la querela è stata sporta da un mero collaboratore della titolare della farmacia danneggiata dalla truffa, privo di procura speciale all'atto, in quanto in possesso di una mera delega della titolare della farmacia, che non riveste la forma della procura speciale. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], 2.1. la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione quanto alla richiesta assoluzione per il fatto contestato al capo C, avendo la Corte di merito riconosciuto la responsabilità del solo [OSCURATO:PERSONA] e non degli altri imputati, nonostante la nnedesimezza del corredo probatorio posto a sostegno della imputazione; 2.2. il medesimo vizio è dedotto per entrambi gli imputati quanto alla misura della sanzione disposta ìn continuazione rispetto al precedente giudicato, immotivatamente rigorosa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili per loro manifesta infondatezza. Quelli proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si caratterizzano altresì per assoluta genericità ed aspecificità, in quanto meramente riproduttivi dei motivi di gravame spesi nel merito e respinti dalla Corte territoriale con logiche e congrue argomentazioni in fatto. 1.1. Quanto ai due distinti difetti di querela denunziati con il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il primo (difetto della esplicita volontà di punizione per la truffa subita, capo H) è manifestamente infondato in fatto, in quanto il verbale di denuncia orale redatto dai CC della Stazione di Grazzanise (CE) il 26 agosto 2016 ed allegato anche ai motivi di ricorso, contiene nel corpo (diversamente da quanto riferito con il motivo di ricorso) la precisa indicazione della volontà che gli ignoti autori siano perseguiti e puniti per i fatti oggetto di denunzia. 1.2. Quanto alla querela proposta per il fatto contestato al capo B, il denunziante (genero della titolare della farmacia e da questa esplicitamente delegato all'atto), in quanto preposto allo sportello farmaceutico oggetto di fraudolenta spoliazione, era titolare di una posizione di signoria di fatto con la res sottratta ed in ragione di tale qualità era pertanto perfettamente legittimato a sporgere (anche in proprio) querela (sul punto v. Sez. U., n. 40354 del 18/7/2013, Rv. 255975; Sez. 5, n. 3736 del 4/2/2018, Rv. 275342). 2. Quanto ai motivi spesi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: 2.1. per il primo la Corte espressamente argomenta le ragioni della sua riconosciuta responsabilità alle pag. 21 e 22 della sentenza impugnata, allorquando valorizza sul punto la conversazione intrattenuta con [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale fornisce un chiaro elenco delle sigarette sottratte proprio all'esercizio di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. In ordine al secondo (misura degli aumenti per continuazione), deve in primo luogo darsi atto della natura quanto mai generica del motivo di gravame speso nel merito sul punto, consegue per la Corte di appello la legittima facoltà di offrire sul punto risposta altrettanto generica o anche evitare di argomentare sul punto, in ragione proprio della aspecificità del motivo di devoluzione nel merito (Sez. 6, n. 20522 del 08/03/2022, Rv. 283268 - 01; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Rv. 261423 - 01: In tema di motivazione, in sede di impugnazione il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza). In ogni caso, la Corte argomenta specificamente in ordine alla misura degli aumenti disposti per la riconosciuta continuazione / riferendosi alla gravità dei fatti già in precedenza valorizzata in fatto. 3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R