CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05070/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o per procura alle liti in calce al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 15. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura capitolina in Roma, via del Tempio di Giove n. 21. Controricorrente e Agenzia delle Entrate Riscossione. Intimata avverso la sentenza n. 18743/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata il 29. 11. 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30. 1. 2023 dal relatore [OSCURATO:PERSONA]. R.G. n. 12927/2022.Fatti di causa e ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 18743del 29 novem bre 2021, che aveva confermato il rigetto della sua opposizione avverso una cartella di pagamento, sottesa ad estratto di ruolo ed emessa per infrazioni al codice della strada, dichiarando l’appello inammissibile per difetto, nell’opposizione, di interesse ad agire oltre che per tardività, non avendo il ricorrente impugnato nel termine di 30 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, l’accertamento contenuto nel verbale di contestazione [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto attività difensiva. La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. Parte ricorrente ha depositatomemoria. Con un unico motivo il ricorso denunzia violazione o falsa applicazione dell’art.2697 c.c., 100, 112, 615, 617 c.p.c. e 7 d . l gs. 150/2011, in relazione all’art. 360, n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto non impugnabile l’estratto di ruolo ex se e per aver ricondotto la contestazione mossa al termine decadenziale di cui all’art. 7 d.lgs. 150/2011. Il motivo è infondato. L’art. 3-bis D.L. 146/2021, inserito in sede di conversione della L. n. 215/2021, ha aggiunto il comma 4 bis all’’art. 12 d.p.r. n. 602/73, che così dispone: “ L’estratto di ruolo non è impugnabile … Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80 comma 4 del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50/2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1 comma 1 lett. a, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48 bis del presente R.G. n. 12927/2022.decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione ”; Questa disposizione riguarda anche la riscossione delle entrate extratributarie e dunque anche le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. Con sentenza a Sezioni unite n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022, questa Corte ha dichiarato applicabile la suddetta norma di legge anche ai processi pendenti, affermando il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione della L. n. 215/2021, con il quale, novellando l’art. 12 del D.P.R. n. 602/73, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Si aggiunga che parte ricorrente non ha dedotto né dimostrato, nell’atto di ricorso e nella successiva memoria, alcun pregiudizio derivataledall’iscrizione a ruolo della cartella esattoriale, sicché non è rinvenibile un suo interesse ad agire al fine di ottenere una tutela immediata in giudizio. Attese le ragioni della sentenza impugnata, la mancanza dell’interesse ad agire, che,quale condizione dell’azione, può essere accertate in ogni stato o grado del giudizio, anche d’ufficio dal giudice, non trova nella specie ostacolo dalla formazione di un giudicato interno in ordine alla sua sussistenza. La deduzione sollevata dalla ricorrente in memoria, secondo cui sulla legittimazione ed interesse ad agire si sarebbe formato nel corso del giudizio un giudicato implicito, risulta invero inammissibile, per genericità, non indicando che la questione della impugnabilità dell’estratto di ruolo sia stata espressamente esaminata e decisa dal giudice di pace, ed anche perché si traduce in una censura nuova nei confrontidella decisione di appello , che avrebbe dovuto essere espressamente formulata con il ricorso. Il ricorso va pertanto respinto. Il sopravvenuto mutamento normativo nel corso del giudizio giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. R.G. n. 12927/2022. P. Q. M. Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso