CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33354/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03X72PW) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Venezia ha affermato la penale responsabilità dell'imputato dell'imputato in ordine al delitto di furto aggravato e, su concorde richiesta delle parti, ha sostituito la pena irrogata con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare. [OSCURATO:PERSONA] che il motivo proposto è inammissibile. La giurisprudenzkdi legittimità ha affermato in principio secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853 (Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna. del, , ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tterrrtha in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M(2 C-3)t U), - [OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penale 1 1 SET 2026 L'ASSISTENTE jh LUDIZIARIO -2- Doti. Sa K,y