CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 gennaio 2026
Cassazione n. 17951/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleVincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa il 21/01/2026, il Tribunale di Venezia rigettava la istanza diriesame, proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Treviso del 27/12/2025, applicativa della misuracautelare della custodia in carcere, e condannava il ricorrente al pagamento delle spesedella procedura incidentale.2. Avverso la ordinanza del Tribunale di Venezia, propongono ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Balatri e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], articolando un unicomotivo, con cui si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erroneaapplicazione di legge in relazione all’art. 275 cod. proc. pen., nonché vizio di mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Al riguardo, il ricorrente censura la motivazione nella parte in cui ha dato scarso rilievoal tempo trascorso dai fatti e in regime cautelare custodiale, nonché laddove si è fondata sudati erronei o erroneamente interpretati (si osserva in ricorso che le esperienze giudiziarienon sono precedenti, ma successive ai fatti, che il soggetto non è privo di lecitaoccupazione, che non corrisponde al vero che il [OSCURATO:PERSONA] sia già evaso dagli arrestidomiciliari).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, essendo il motivo proposto aspecifico.1.1. In premessa deve rammentarsi che il ricorso per cassazione con cui si lamenta ilvizio di motivazione per travisamento di un dato probatorio, non può limitarsi, penal'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti non esplicitamente presi in considerazionenella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente odadeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, madeve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elementofattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con laricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o deldato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui taleprova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, latenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicaleincompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6,n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01; Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv.280117 – 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652 – 01; Sez. 2, n. 19848del 24/05/2006, Todisco, Rv. 234162 – 01; cfr. anche Sez. 2, n. 22565 del 09/06/2006,Ruggiero, Rv. 234344 – 01, che ha precisato come la disposizione dell'art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., come novellata dalla l. n. 46 del 2006, trovi applicazione nel giudizioincidentale cautelare).1.2. Ciò premesso, il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione dellaordinanza impugnata; inoltre, con esso il ricorrente deduce vizio di travisamento, senzaallegare o indicare atti o documenti che si assumono travisati per omissione o perinvenzione.Il motivo non si confronta, poi, con la motivazione neppure in punto di ritenuto pericolodi reiterazione criminosa, laddove, di contro, il Tribunale ha dato rilievo, in modo puntuale,logico e preciso, a specifiche circostanze, quali le modalità della condotta organizzata,realizzata in apposita trasferta effettuata a pochi giorni di distanza dai gravi fatti commessi inPietrasanta, mentre l’indagato era ricercato per l’esecuzione di due ordinanze di custodiacautelare in carcere per reati contro il patrimonio e gravi reati contro la persona commessinelle settimane precedenti, i numerosissimi precedenti penali per reati di furto in abitazioni elesioni commessi, nonostante la giovane età, anche sotto diverse, false generalità, dal 2022sino all’arresto a giugno 2024, i numerosi precedenti di polizia, la dimostrata facilità dispostamento sul territorio per la commissione di gravi reati (vds. pagg. 4 e 5 dellaordinanza).Il Tribunale ha inoltre reso motivazione congrua e priva di aporie logiche, con cui haritenuto, a fronte delle superiori considerazioni, non rilevante il decorso del tempo, valutandoaltresì il fatto che l’interruzione della attività delittuosa è conseguita solo all’arresto ed allasuccessiva sottoposizione a custodia cautelare.Il Tribunale ha fatto, dunque, anche corretta applicazione dell’art. 275 cod. proc. pen.dando conto, con motivazione compiuta e logica, dei criteri di scelta seguiti, della natura egrado delle esigenze cautelari da tutelare, nonché della adeguatezza esclusiva della misuracustodiale applicata (vds. pag. 5 della ordinanza citata), mentre il ricorrente si limita adopporre una interpretazione alternativa degli elementi considerati ed a sollecitare unadiversa lettura degli stessi, non consentita in questa sede.1.3. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che, avuto riguardo allanatura del motivo, si stima di determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente