CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2026
Cassazione n. 35042/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che i tre motivi di ricorso, con cui si deducono la violazione dilegge e il vizio di motivazione in ogni sua forma in relazione all’affermazione dipenale responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 707 cod. pen. eall’asserito omesso confronto con i motivi oggetto di appello, sono privi dispecificità poiché sono meramente riproduttivi di profili di censura giàpuntualmente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomentilogici e giuridici, con i quali il ricorrente omette di confrontarsi criticamente, alfine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sedein presenza di una doppia decisione conforme (Sez. 3, n. 18521del 11/01/2018,Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01);che, in particolare, a pagine 3 e 4, la Corte ha evidenziato come lecircostanze in cui erano stati trovati gli strumenti pacificamente idonei alloscasso, ovvero a bordo di un’autovettura rubata pochi giorni prima, su cui erastata apposta una targa differente da quella effettiva, così da ostacolarel'accertamento della provenienza delittuosa, unitamente alle spiegazioni vaghe eprive di riscontri rese nell’immediatezza dal ricorrente, non consentissero diritenere provata la destinazione lecita dei predetti strumenti;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]