CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 33332/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di SCHIRINZI Nicola, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 9/3/2022 della Corte di Appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe -che, in riforma della sentenza di condanna emessa in primo grado, concessa la sospensione condizionale della pena (subordinata per Schirinzi allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità presso ente territoriale locale), confermava la responsabilità penale per entrambe le imputazioni (concorso in truffa e false dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà) e le statuizioni civili di primo grado- articolando a motivi della impugnazione i seguenti argomenti: 1.1. violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), in riferimento alla non ravvisata prescrizione (in data antecedente la sentenza di appello) del reato di cui all'art. 483 cod. pen.: anni sette e mesi sei dalla data di presentazione dell'atto falso alla pubblica amministrazione raggirata (15 novembre 2012); 1.2. violazione della legge penale e vizi esiziali di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.) non avendo la Corte colto la natura solo tentata del reato di truffa, non avendo l'agente conseguito alcun profitto per effetto della condotta realizzata; con la conseguenza che, cessando la condotta illecita il 15 novembre 2012, anche il reato di truffa sarebbe si sarebbe estinto per prescrizione prima della emissione della sentenza impugnata; 1.3. violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 165 cod. pen.); quanto alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla attività di pubblica utilità presso ente territoriale locale, la Corte, nel valutare i presupposti indicati all'art. 165 cod. pen., non ha tenuto conto del fatto che le precedenti occasioni di sospensione condizionale erano riferite a reati oggi depenalizzati, dunque non se ne poteva tener conto ai fini della subordinazione del beneficio, come disciplinata dall'art 165 cod. pen.; 1.4. ancora, violazione e falsa applicazione della legge penale, in relazione alla conferma delle statuizioni civili, non avendo la parte offesa del reato di truffa (solo tentata) subito alcun concreto danno per effetto della condotta tenuta da ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è solo parzialmente fondato, limitatamente alla prescrizione del reato di falso, intervenuta e non rilevata (nonostante la richiesta svolta dalla difesa in AA sede di conclusioni nel grado di appello); mentre i restàii motivi palesano evidenti ragioni di inammissibilità. 1.1. Il reato istantaneo di falso risulta infatti consumato nella data di presentazione della dichiarazione non rispondente al vero presso l'amministrazione destinataria (15 novembre 2012); pertanto, atteso che non risultano sospensioni del corso della prescrizione, i termini erano abbondantemente elassi ben prima dell.a data della decisone impugnata (9 marzo 2022) ovvero in data 15 maggio 2022; come del resto aveva chiesto la difesa appellante in sede di conclusioni. Sul punto la Corte territoriale non oppone argomenti in motivazione. 1.2. La Corte ha comunque motivato funditus in ordine alla responsabilità, anche agli effetti civili, del ricorrente, secondo quanto sul punto dispone l'art. 578 cod. proc. pen.. 1.3. all'annullamento senza rinvio della decisione che impinge il reato satellite non consegue rinvio, per la determinazione della sanzione in riferimento al reato più grave, non avendo i giudici di merito applicato alcuna sanzione (in aumento per continuazione) per tale reato prescritto. 2. Il secondo motivo di ricorso, che presuppone un apprezzamento del fatto morfologicamente diverso da quanto valutato nel merito, non è stato previamente dedotto innanzi alla Corte della revisione nel merito ed è dunque radicalmente inammissibile (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), per la interruzione della catena devolutiva che ha portato l'argomento all'attenzione della giurisdizione per la prima volta nella sede di legittimità (Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Rv. 269632). 3. Il terzo motivo di ricorso difetta della necessaria specificità ed allegazione documentale, non avendo il ricorrente indicato puntualmente per quale dei reati (oggi depenalizzati) era stata già concessa la sospensione condizionale della pena e per quali era stata negata, non consentendo così alla Corte di apprezzare la astratta fondatezza e la specificità del motivo di appello rigettato dalla Corte territoriale (giur. costante ed indifferente al mutare delle disposizioni in rito, sin da Sez. U, n. 5540 del 17/04/1982, Rv. 154072 - 01) 4. Anche il quarto motivo di ricorso non è stato previamente devoluto alla giurisdizione del controllo di merito della decisione, esso pertanto partecipa delle medesime ragioni di inammissibilità del secondo. 5. La decisione impugnata va integralmente confermata, agli effetti civili, con la conferma delle relative statuizioni, in quanto i fatti, così come accertati in primo e secondo grado, integrano gli estremi dell'illecito civile di carattere patrimoniale, idoneo a provocare un danno ingiusto legittimante la domanda risarcitoria, secondo quanto dispone l'art. 2043 del codice civile (Corte cost. n. 182 del 30/7/2021). P.Q.M. Annulla senza rinvio la- sentenza impugnata, limitatamente al reato -di cui all'art.483 cod. pen., perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio