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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 febbraio 1995

Cassazione n. 28788/2026

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cca [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/02/1995avverso l'ordinanza del 19/02/2026 del TRIBUNALE di Agrigentovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. E. Gamberini, che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Agrigento in funzione diGiudice dell’esecuzione ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra reatigiudicati con sei sentenze definitive, emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],rideterminando la pena irrogata all’imputato in quella di anni due, mesi undici direclusione ed euro 1.450 di multa.2.

Avverso l’ordinanza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione ilPubblico ministero presso il Tribunale di Agrigento denunciando inosservanza ederronea applicazione degli artt. 671 e 649 cod. proc. pen.Con ordinanza del 30 giugno 2025, resa nel proc. n. 91/2025 Sige, ilTribunale di Chieti aveva escluso il vincolo della continuazione in relazione aireati giudicati con tre delle sentenze (rese da Tribunale di Frosinone il 24 aprile2024, dal Tribunale di Agrigento il 20 maggio 2024 e dal Tribunale di Chieti il 20dicembre 2024) alle quali si riferisce l’ordinanza impugnata.In ogni caso, si rimarca che, in violazione dell’entità degli aumenti giàdisposti con l’ordinanza del 30 giugno 2025, nella parte in cui il vincolo dellacontinuazione era stato riconosciuto, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, con ilprovvedimento oggetto di ricorso, senza dare atto del precedenteprovvedimento, ha irrogato aumenti diversi da quelli già disposti e non ha tenutoconto, in alcun modo, della precedente statuizione e dei calcoli svolti, sul punto,quanto alla rideterminazione della pena.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, M. E. Gamberini, ha fatto pervenirerequisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.2.

Va premesso che l’esame degli atti ha consentito di verificare che,diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, nell’incipit del motivo di ricorso(v. p. 2 dell’impugnazione), con l’ordinanza del 30 giugno 2025 per reatigiudicati con tre delle sentenze oggetto del provvedimento impugnato nellapresente sede, era già stato riconosciuto, in sede esecutiva, il vincolo dellacontinuazione a fronte di precedente istanza ex art. 671 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione (Tribunale di Chieti), in quella sede, aveva rilevatol’omogeneità dei titoli di reato (art. 640 cod. pen.), l’omogeneità del modusoperandi, trattandosi di truffe on line, attraverso vendite con accredito delrelativo prezzo, senza spedizione della merce alle persone offese, tutteconcentrate in un ristretto ambito spaziale e temporale.Invero, va però rilevato che di tale precedente provvedimento, il Giudicedell’esecuzione non rende conto nella motivazione in alcuna parte.

Né risulta intre sentenze prese in esame anche con il provvedimento impugnato.Orbene, osserva il Collegio che è noto il precedente di legittimità, invocatodal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nella requisitoria scritta fatta pervenire aquesta Corte, secondo il quale, nel rideterminare la pena per la sopravvenienzadi altro titolo esecutivo, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, ove riconosca la continuazionecon fatti già oggetto di precedente provvedimento reso in sede esecutiva, puòprocedere alla rideterminazione della pena già irrogata in bonam partem (Sez. 1,n. 25460 del 11/04/2013, Rv. 250643), purché non intervenga, quindi, con ilnuovo provvedimento di unificazione quoad poenam, in senso peggiorativo.Tuttavia, nel caso in esame la motivazione circa la rideterminazione dellapena irrogata anche in relazione al riconoscimento della continuazione con altrititoli appare del tutto insoddisfacente, tenuto conto che questa si limita adindividuare il reato più grave in quello giudicato con la sentenza sub n. 4 (resadal Tribunale di Chieti in data 20 dicembre 2024, irrevocabile il 20 aprile 2025,per il reato di cui all’art. 640 cod. pen. commesso il 17 ottobre 2022) per il qualeè stata irrogata la pena di anni uno, mesi cinque di reclusione ed euro 500 dimulta, con aumenti che non sono specificamente giustificati singolarmente, nondando atto né della continuazione interna, già riconosciuta con alcune dellesentenze prese in esame, né del rito con il quale queste sono state decise.Ancora, il giudice non si è confrontato, a prescindere dall’entità peggiorativa omeno degli aumenti, con l’entità delle pene già irrogate con la precedenteordinanza resa in sede esecutiva, onde apprezzare la proporzionalità dei singoliincrementi di pena.Sul punto la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è costante nelritenere che, in caso di riconoscimento del vincolo della continuazione, il Giudicedell’esecuzione, nel determinare la pena complessiva, è tenuto ad individuare ilreato più grave per stabilire la pena base e poi calcolare e motivare l’aumento dipena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, al fine di consentire diverificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene (cfr. Sez.U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 – 01). [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione,inoltre, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio ètenuto a quantificare gli aumenti di pena per i reati satellite in misura nonsuperiore a quelli fissati dai giudici della cognizione con la sentenza irrevocabiledi condanna (cfr. Sez.

U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 10/02/2017, Nocerino,Rv. 268735).

Peraltro, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia statocelebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena irrogato, in applicazionedell'art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod.proc. pen., e il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto ditale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessitadi alcuna motivazione in ordine al quantum (Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021,Rv. 281617 – 01).È appena il caso di osservare che, dal contenuto del motivo di ricorso,questo sembra essere limitato a contestare il calcolo che è stato svolto dalGiudice dell’esecuzione, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, senzaalcuna specifica contestazione riguardante l’avvenuto riconoscimento del vincolotra le sei sentenze oggetto della nuova, ammissibile, istanza di continuazione.2.

Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata perché, all’esito di nuovogiudizio, da rimettere al Tribunale di Agrigento in diversa composizione (Cortecost., sent. n. 183 del 2013), proceda a nuovo esame, fermo restandol’avvenuto riconoscimento del vincolo tra i reati giudicati con le sei sentenzeindicate nell’istanza, onde rimediare ai difetti motivazione con riferimento altrattamento sanzionatorio irrogato.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA].Così deciso, il 5 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cca [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/02/1995avverso l'ordinanza del 19/02/2026 del TRIBUNALE di Agrigentovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. E. Gamberini, che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Agrigento in funzione diGiudice dell’esecuzione ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra reatigiudicati con sei sentenze definitive, emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],rideterminando la pena irrogata all’imputato in quella di anni due, mesi undici direclusione ed euro 1.450 di multa.2. Avverso l’ordinanza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione ilPubblico ministero presso il Tribunale di Agrigento denunciando inosservanza ederronea applicazione degli artt. 671 e 649 cod. proc. pen.Con ordinanza del 30 giugno 2025, resa nel proc. n. 91/2025 Sige, ilTribunale di Chieti aveva escluso il vincolo della continuazione in relazione aireati giudicati con tre delle sentenze (rese da Tribunale di Frosinone il 24 aprile2024, dal Tribunale di Agrigento il 20 maggio 2024 e dal Tribunale di Chieti il 20dicembre 2024) alle quali si riferisce l’ordinanza impugnata.In ogni caso, si rimarca che, in violazione dell’entità degli aumenti giàdisposti con l’ordinanza del 30 giugno 2025, nella parte in cui il vincolo dellacontinuazione era stato riconosciuto, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, con ilprovvedimento oggetto di ricorso, senza dare atto del precedenteprovvedimento, ha irrogato aumenti diversi da quelli già disposti e non ha tenutoconto, in alcun modo, della precedente statuizione e dei calcoli svolti, sul punto,quanto alla rideterminazione della pena.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, M. E. Gamberini, ha fatto pervenirerequisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.2. Va premesso che l’esame degli atti ha consentito di verificare che,diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, nell’incipit del motivo di ricorso(v. p. 2 dell’impugnazione), con l’ordinanza del 30 giugno 2025 per reatigiudicati con tre delle sentenze oggetto del provvedimento impugnato nellapresente sede, era già stato riconosciuto, in sede esecutiva, il vincolo dellacontinuazione a fronte di precedente istanza ex art. 671 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione (Tribunale di Chieti), in quella sede, aveva rilevatol’omogeneità dei titoli di reato (art. 640 cod. pen.), l’omogeneità del modusoperandi, trattandosi di truffe on line, attraverso vendite con accredito delrelativo prezzo, senza spedizione della merce alle persone offese, tutteconcentrate in un ristretto ambito spaziale e temporale.Invero, va però rilevato che di tale precedente provvedimento, il Giudicedell’esecuzione non rende conto nella motivazione in alcuna parte. Né risulta intre sentenze prese in esame anche con il provvedimento impugnato.Orbene, osserva il Collegio che è noto il precedente di legittimità, invocatodal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nella requisitoria scritta fatta pervenire aquesta Corte, secondo il quale, nel rideterminare la pena per la sopravvenienzadi altro titolo esecutivo, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, ove riconosca la continuazionecon fatti già oggetto di precedente provvedimento reso in sede esecutiva, puòprocedere alla rideterminazione della pena già irrogata in bonam partem (Sez. 1,n. 25460 del 11/04/2013, Rv. 250643), purché non intervenga, quindi, con ilnuovo provvedimento di unificazione quoad poenam, in senso peggiorativo.Tuttavia, nel caso in esame la motivazione circa la rideterminazione dellapena irrogata anche in relazione al riconoscimento della continuazione con altrititoli appare del tutto insoddisfacente, tenuto conto che questa si limita adindividuare il reato più grave in quello giudicato con la sentenza sub n. 4 (resadal Tribunale di Chieti in data 20 dicembre 2024, irrevocabile il 20 aprile 2025,per il reato di cui all’art. 640 cod. pen. commesso il 17 ottobre 2022) per il qualeè stata irrogata la pena di anni uno, mesi cinque di reclusione ed euro 500 dimulta, con aumenti che non sono specificamente giustificati singolarmente, nondando atto né della continuazione interna, già riconosciuta con alcune dellesentenze prese in esame, né del rito con il quale queste sono state decise.Ancora, il giudice non si è confrontato, a prescindere dall’entità peggiorativa omeno degli aumenti, con l’entità delle pene già irrogate con la precedenteordinanza resa in sede esecutiva, onde apprezzare la proporzionalità dei singoliincrementi di pena.Sul punto la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è costante nelritenere che, in caso di riconoscimento del vincolo della continuazione, il Giudicedell’esecuzione, nel determinare la pena complessiva, è tenuto ad individuare ilreato più grave per stabilire la pena base e poi calcolare e motivare l’aumento dipena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, al fine di consentire diverificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene (cfr. Sez.U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 – 01). [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione,inoltre, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio ètenuto a quantificare gli aumenti di pena per i reati satellite in misura nonsuperiore a quelli fissati dai giudici della cognizione con la sentenza irrevocabiledi condanna (cfr. Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 10/02/2017, Nocerino,Rv. 268735). Peraltro, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia statocelebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena irrogato, in applicazionedell'art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod.proc. pen., e il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto ditale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessitadi alcuna motivazione in ordine al quantum (Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021,Rv. 281617 – 01).È appena il caso di osservare che, dal contenuto del motivo di ricorso,questo sembra essere limitato a contestare il calcolo che è stato svolto dalGiudice dell’esecuzione, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, senzaalcuna specifica contestazione riguardante l’avvenuto riconoscimento del vincolotra le sei sentenze oggetto della nuova, ammissibile, istanza di continuazione.2. Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata perché, all’esito di nuovogiudizio, da rimettere al Tribunale di Agrigento in diversa composizione (Cortecost., sent. n. 183 del 2013), proceda a nuovo esame, fermo restandol’avvenuto riconoscimento del vincolo tra i reati giudicati con le sei sentenzeindicate nell’istanza, onde rimediare ai difetti motivazione con riferimento altrattamento sanzionatorio irrogato. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA].Così deciso, il 5 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
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