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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 novembre 1987

Cassazione n. 15495/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/11/1987 avverso l'ordinanza del 04/03/2021 del TRIB.

LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro del 10 febbraio 2021 di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui ai capi nn. 2), 5), 7) e 24) della rubrica.

La vicenda in esame si innesta nelle attività di narcotraffico riconducibili alla com- pagine associativa diretta e organizzata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], germinata dopo la scissione del Papaleo dal gruppo guidato da Asto- rino Antonio.

In seguito al divorzio commerciale, il gruppo emergente aveva cercato di organizzarsi da subito, individuando nuovi e stabili canali di fornitura, predispo- nendo una base logistica e ritagliandosi un territorio di competenza, in cui esercitare attività di spaccio nel rispetto di più ampi equilibri criminali.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'or- dinanza del Tribunale del riesame, proponendo quattro motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 292 cod. proc. pen., 6 CEDU, 24 e 111 Cost..

Si deduce che l'ordinanza impugnata difetta totalmente di motivazione in ordine a tredici capi di imputazione, tra i quali i nn. 5), 7) e 24) relativi al Nicoscia.

Le conclusioni alle quali il Tribunale è pervenuto sono erronee sia nei presupposti in fatto che all'individuazione delle coordinate in diritto che presidiano l'obbligo di motivazione del Giudice che adotta la misura cautelare e dei correlativi obblighi di controllo che incombono al Tribunale del Riesame e, quindi, delle conseguenze, re- golate dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., nel caso in cui il provvedimento im- positivo sia privo della motivazione in punto di gravità indiziaria, carenza rispetto alla quale non è dato alcun intervento suppletivo del Tribunale.

L'unico riferimento al ricorrente è contenuto solo nella parte dell'ordinanza (da pag. 87 a pag. 118), nella quale motivando con riguardo a più imputazioni ed alle posizioni di più indagati, il G.I.P. concludeva genericamente per la sussistenza della gravità indiziaria in ordine a tutte le cessioni (capi 5, 6, 7, 8, 9 e 10).

Anche a pag. 200 dell'ordinanza custodiale si procedeva nuovamente ad una trattazione congiunta di numerose imputazioni (capi 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28), con la stessa modalità.

2.2. Violazione degli artt. 187, 273 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 2) e vizio di motivazione.

Si osserva che, con motivazione congetturale, il Tribunale del riesame ha desunto la partecipazione al delitto associativo dalla commissione dei presunti reati fine (capi 5, 7 e 24) e ha ritenuto sufficienti le somme ed i riferimenti numerici contenuti nelle intercettazioni.

Si è proceduto, in violazione di legge, ad un'inversione dell'onere pro- batorio, confermando l'ordinanza in quanto l'indagato non aveva fornito una versione alternativa, quindi, rendendo il diritto al silenzio un ulteriore elemento a carico.

Secondo il Tribunale del riesame, dalle conversazioni intercettate nn. 210 e 211 del RIT n. 1164 del 2018 emergeva che il Nicoscia era creditore di una somma di danaro e che l'adempimento era stato sollecitato anche dal Macrillò.

Nella conversa- zione n. 107 del RIT cit.. tuttavia, il Macrillò e il Nicoscia narravano del credito nei confronti di un soggetto ignoto (facendo riferimento al cavallo da vendere per recu- perarle), inerente non a pregresse compravendite di stupefacenti, bensì all'attività lavorativa svolta.

Il Tribunale del riesame non si è confrontato con una nuova intercettazione segna- lata dalla difesa nella memoria difensiva depositata (n. 116, RIT 323 del 2018), du- rante le quale il Nicoscia riferiva di aver speso il guadagno per fini propri prima ancora di aver incassato il capitale e di trovarsi per tale ragione in difficoltà economiche.

In relazione ai capi di imputazione residui, nelle trascrizioni si dava atto di affari di interesse esclusivo dei singoli soggetti e dell'assenza di uno scopo corale.

Essendo il ricorrente ed i propri interlocutori sottoposti a procedimento ancora sub iudice per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., non poteva essere contestualizzata l'affer- mazione "siamo come una pigna", contenuta, potendo ben riguardare l'altra imputa- zione.

Ciò avveniva in quanto le accuse del presente procedimento non erano altro che il contenuto delle fonti rilevate nell'ambito dell'indagine per il reato associativo mafioso, per scelta degli inquirenti riversate in un altro procedimento.

Gli episodi nei quali il ricorrente risultava coinvolto non mostravano ì connotati della sua partecipazione associativa, non individuando un ruolo aldilà dell'occasionale condotta.

Il Tribunale erroneamente non ha tenuto conto di vari elementi sintomatici della mancanza dell'affectio societatis quali l'estrema sporadicità dei rapporti col Ma- crillò e col Papaleo, l'arco temporale strettissimo di riferimento, l'irrilevanza della di- sponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, l'assenza di coscienza e volontà di partecipare stabilmente al sodalizio criminoso nonché la mancanza di un programma delittuoso di compimento di una serie indeterminata di crimini in materia di stupefacenti.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 187, 273 cod. proc. pen e 73 d.P.R n. 309 del 1990 (capi 5, 7 e 24).

Si rileva che l'ordinanza era priva di motivazione in ordine alla richiesta formulata k in via subordinata di riqualificare le contestazioni nelle ipotesi di cui all'art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Trattandosi di droga parlata, infatti, non era possibile individuare il tipo di sostanza e il principio attivo.Anche il riferimento all'indagato non era stato dimostrato, quando egli non si tro- vava tra i conversanti; egli, per l'accusa, sarebbe "[OSCURATO:PERSONA]", ma non si è considerato che in alcune conversazioni era chiamato Antonio e Toniù e che "Mac- chietta" era il soprannome dell'intera famiglia Nicoscia di Isola di [OSCURATO:PERSONA].

La gravità indiziaria per i reati fine è desunta da alcune captazioni tra il Nicoscia, il Papaleo e il Macrillò, svoltesi in un arco temporale brevissimo, mentre era innega- bile la lacunosità probatoria del successivo ed asserito spaccio della sostanza da parte del ricorrente.

Le tre occasioni in cui si discuteva di stupefacente non erano accom- pagnate da successivi controlli e riscontri volti ad accertare quanto emergente dalle intercettazioni.

Le discussioni avevano contenuto fortemente equivoco e ben potevano trovare una spiegazione alternativa lecita.

Le conversazioni, peraltro, erano generiche e scarne e non era stato decriptato il linguaggio utilizzato.

Non v'erano riscontri costi- tuiti da sequestri, identificazioni di acquirenti, trasferimenti di danaro o altri tipi di conferma.

In ordine ai reati di cui ai capi nn. 5) e 7), il solo riferimento a dei numeri emergenti dal tenore a fronte delle puntuali contestazioni difensive, non poteva essere ritenuto sufficiente.

In ordine al reato di cui al capo n. 24), il Tribunale del riesame non ha considerato la conversazione n. 107 dello stesso RIT sopra citato, nella quale, quando il Macrillò e il Nicoscia narravano delle somme che un ignoto soggetto doveva versare (e face- vano, quindi, riferimento al cavallo da vendere per recuperarle), si provava che le stesse non fossero frutto di pregresse compravendite di stupefacenti, ma dell'attività lavorativa svolta.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 274 cod. proc. pen..

Si deduce che, in ordine alla presunta affiliazione, il Tribunale del riesame ha uti- lizzato come indizio un dato proveniente da altro procedimento penale ancora in corso, palesando un evidente problema di tenuta logica della motivazione.

Il Tribunale del riesame non ha considerato che erano trascorsi circa trenta mesi dal fatto contestato e che non sussistevano altri elementi sintomatici per ritenere attuali e concrete le esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

E Il primo motivo di ricorso è infondato.

Va premesso che, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente per Cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a con- clusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760).

Il ricorrente deve indicare i passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la ri- chiesta cautelare o le ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprez- zamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse e il Tribunale del riesame, nel rigettare tale eccezione, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e ad indicare specificamente le pagine ed i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire detta autonoma valutazione (Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001).

Peraltro, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione di «autonoma valutazione» delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione e non implica, invece, la necessità di una riscrittura «originale» degli elementi o cir- costanze rilevanti ai fini della disposizione della misura (Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648).

Il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal G.I.P. rispetto alla richiesta del P.M. non implica automatica- mente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ma rileva soltanto come uno degli elementi da cui desumere l'insussistenza di un effettivo vaglio da parte del giudice.

E' legittimo, peraltro, il ricorso alla tecnica redazionale del c.d. copia e incolla, laddove agevoli la riproduzione della fonte contribuendo ad evitarne il travisamento, quando sia accompagnata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127).

1.1. Il Tribunale del riesame, con motivazione logica ed immune da censure, rile- vava che la dinamica degli accadimenti e le modalità esecutive dei delitti oggetto di addebito erano stati puntualmente e dettagliatamente descritti nell'ordinanza gene- tica, per cui si evinceva un autonomo apprezzamento compiuto dal G.I.P. sulle risul- tanze indiziarie, desumibile peraltro dalla diversa veste grafica usata in alcune parti della motivazione per distinguere i contenuti rappresentativi da quelli valutativi.

Il tenore dell'ordinanza impugnata, pertanto, dimostra l'autonoma valutazione del pre- supposto dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari da parte del G.I.P., in quanto erano stati correttamente esplicitati i criteri adottati per pervenire alla de- cisione del riconoscimento del contributo criminale del ricorrente nell'attività illecita ascrittagli.

Risulta quindi comprovato l'autonomo vaglio degli elementi di accusa of- ferti dal P.M..

2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

2.1. Va premesso che, ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali: a) l'esistenza di un gruppo composto da almeno tre persone tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale), avente ad oggetto un programma criminoso di compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefa- centi, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) la dispo- nibilità da parte del sodalizio, con sufficiente stabilità, di risorse umane e materiali per una credibile attuazione del programma associativo; c) un apporto individuale apprezzabile e non episodico degli associati, a conoscenza quantomeno dei tratti es- senziali del sodalizio, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita (Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796; Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582).

Non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583).

Si è altresì sottolineato che l'elemento organizza- tivo assume un rilievo secondario, essendo sufficiente anche una struttura minima perché il reato si perfezioni (Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491; nella specie, la Cassazione ha ritenuto corretta la sentenza di merito che, ai fini dell'e- sclusione del reato, aveva giudicato irrilevante e, comunque, non provato il fatto che i correi non avessero stabile organizzazione e fossero sempre alla ricerca di mezzi per la commissione dei delitti scopo).

Non occorre un patto espresso fra gli associati, potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stu- pefacenti (Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep. 2013, Cecconi, Rv. 255312).

Quanto, poi, ai profili probatori, il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati fine, e dell'indeter- minatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di per- sone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540), proprio perché attraverso essi si manifesta in con- creto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Fi- cara, Rv. 266670).

Invero, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere stabile dell'accordo criminoso, e, quindi nella presenza di un reciproco impegno alla commis- sione di una pluralità di reati (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270564, la quale ha precisato che non può ritenersi integrato il reato associativo per il solo fatto della frequente commissione di reati da parte degli stessi soggetti nel diverso ruolo di acquirente e venditore, essendo invece necessario che tale reitera- zione si collochi nell'ambito dell'esecuzione del programma associativo di commis- sione di una serie indeterminata di reati).

La prova dello svolgimento di un'attività sistematica e continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo temporale può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate soltanto alcune cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse sono collegate probato- riamente alle altre condotte contestate, non occorrendo riscontrare tutti i singoli epi- sodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omo- genei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica (Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014, dep. 2015, Carrara, Rv. 263043; Sez. 3, n. 42537 del 21/05/2014, Ca- puto, Rv. 261146).

Non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645; Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232).

2.2. Ciò posto sui principi operanti in materia, i giudici della cautela hanno fornito un'ampia descrizione dell'organizzazione e delle modalità operative dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti.

La motivazione risulta adeguatamente articolata in ordine alle ragioni per cui il compendio indiziario risulta effettivamente in grado di dimostrare che i rapporti tra gli imputati e il sodalizio fossero caratterizzati dal coefficiente di stabilità indispensa- bile per riconoscere la sussistenza del sodalizio e che la struttura associativa appariva più che idonea al perseguimento delle finalità illecite.

Il Tribunale del riesame ha risposto esaurientemente a ciascun rilievo e ha illu- strato adeguatamente l'organigramma ed i ruoli ricoperti dai vari soggetti.

La configurabilità del reato associativo è stata logicamente desunta dai seguenti elementi:1) La partecipazione di più di tre persone e la divisione dei ruoli: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in posizione verticistica, con precipui com- piti di individuazione di nuovi canali di approvvigionamento della droga, organizza- zione delle piazze di spaccio, individuazione di pusher affidabili e conseguente perio- dico rifornimento di stupefacenti da immettere sul mercato locale con determinazione del prezzo di vendita; [OSCURATO:PERSONA] con gli incarichi di contattare fornitori di eroina di propria conoscenza dimoranti nel comune di Petronà, coi quali trattava il prezzo di acquisto, già preventivamente concordato col Papaleo, di "tagliare" la droga per avere più margini di guadagno, di contattare i soggetti a cui cedere quantitativi della stessa per la successiva rivendita e di riscuotere le somme spettanti, ricavan- done anche un proprio guadagno; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], uomini di fiducia del Papaleo, addetti alla gestione dell'attività di spaccio nel territorio di [OSCURATO:PERSONA]. 2) La connotazione mafiosa del sodalizio, composta in parte anche da appartenenti al sodalizio di cui all'art. 416 bis cod. pen. e, dunque, dotata di notevole spessore criminale.

Al riguardo, rilevava il dato dell'affiliazione alla 'ndrangheta dei principali vertici del sodalizio investigato, Papaleo, Nicoscia e Macrillò, quasi coincidente con la scissione dal gruppo dell'Astorino e con la costituzione della nuova organizzazione dedita al narcotraffico.

Costoro, nel corso del summit del 26 maggio 2018, prende- vano parte al rito di iniziazione presieduto dal pregiudicato [OSCURATO:PERSONA] detto Pili- russo, elemento di vertice della cosca operante in [OSCURATO:PERSONA]. 3) L'esistenza di stabili e collaudati canali di approvvigionamento: il Papaleo, dopo la scissione dall'Astorino, si riforniva di stupefacenti dai fratelli Martino di Cutro, da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] per poi rivolgersi ai Mannolo e ad altri soggetti del Comune dì Petronà, mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si avvalevano del canale di riferimento di [OSCURATO:PERSONA]. 4) La suddivisione dell'attività di spaccio per aree di competenza territoriale: erano emblematiche le conversazioni da cui si apprendeva una rigorosa spartizione delle aree territoriali e, in particolare, la competenza esclusiva del gruppo del Papaleo nella zona di [OSCURATO:PERSONA]. 5) L'esistenza di una cassa comune, la cd.

"bacinella", in cui confluivano i proventi dello spaccio, emergente da una serie di intercettazioni contenenti allusioni agli in- cassi e all'alimentazione della cassa medesima e alla disponibilità da parte dei sodali di risorse monetarie, derivanti dagli incassi dello spaccio, che gestivano e sulle quali potevano fare affidamento. 6) Il notevole valore economico delle illecite transazioni accertate, nell'ordine di decine di migliaia di euro, come, ad esempio si ricavava dall'intercettazione n. 116 del 26 febbraio 2018, contenente il colloquio tra il Papaleo e il Nicoscia, inerente al loro credito di ingenti somme di denaro nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per pregresse vendite di stupefacenti. 7) La disponibilità di narcotico sempre pronta a soddisfare l'illecito mercato, come desumibile dalle conversazioni intercettate inerenti a movimentazioni di svariati quantitativi di droga desumibili dal contenuto dei dati intercettivi, indicative della costante apertura di canali di rifornimento e dell'elevata capacità del gruppo di dif- fondere droga sul mercato (vedi la conversazione n. 784, che dimostrava la disponi- bilità di stupefacente da utilizzare come "provino" in vista della successiva vendita). 8) L'esistenza di una base logistica nel territorio di competenza di Papaleo, in [OSCURATO:PERSONA], presso il locale del "[OSCURATO:PERSONA]", punto di riferimento per i sodali Iannone, Macrillò e Procopio adibito allo stoccaggio del narcotico in vista della successiva mo- vimentazione. 9) Individuazione di uno saldo bacino di clientela (vedi, ad esempio, la conversa- zione n. 134 del 5 maggio 2018, nel corso della quale gli indagati discutevano di forniture di droga da effettuare a due soggetti ai quali in passato il Nicoscia e il Ma- crillò avevano ceduto cocaina al prezzo di euro 48 al grammo. 10) La capacità del sodalizio di generare fermento nei canali di narcotraffico, come evincibile dal numero elevato di cessioni. 11) La solidarietà tra i partecipanti, in quanto da alcuni dialoghi captati traspariva un sentimento di unità tra i sodali a riprova della comunanza del centro di interessi e della coesione all'interno del gruppo (vedi sul punto vari dialoghi tra il Nicoscia e il Papaleo).

Nell'ordinanza impugnata sono stati indicati plurimi elementi dimostrativi del pieno inserimento del Nìcoscia nella consorteria delinquenziale: A) Le due diverse cessioni di quantitativi imprecisati di stupefacente in favore di [OSCURATO:PERSONA] (capi nn. 5 e 7).

B) Il contenuto della conversazione - dal tenore fortemente autoaccusatorio - tra il Papaleo e il Nicoscia (n. 116 del 26 febbraio 2018), che rappresentava la situazione debitoria dei due interlocutori: da un lato, il Papaleo rappresentava la necessità di recuperare le somme dai propri clienti, in primis [OSCURATO:PERSONA], per versarli ad [OSCURATO:PERSONA]; dall'altro, il Nicoscia raccontava del proprio debito, scaturito anche in tale occasione ai mancati incassi a fronte di cessioni di droga.

Nella circo- stanza, a precisa domanda del Papaleo, [OSCURATO:PERSONA] asseriva di avere compiuto una cessione al Passalacqua per un ammontare di euro 27.000 e che in parte erano I stati restituiti a rate, ovvero euro 1.000 a settimana: proprio per tale motivo, nel periodo di Natale, il Nicoscia aveva ceduto altri gr. 200 di stupefacente al suddetto cliente.C) L'esistenza di una stabile collaborazione tra il Nicoscia e il Papaleo risalente ad epoca anteriore al rito di affiliazione alla 'ndrangheta dei due interlocutori e alla for- mazione della nuova compagine, quando ancora il Papaleo faceva riferimento all'Astorino; ciò a conferma dell'esistenza di un rapporto tra i predetti Nicoscia e Pa- paleo rimasto saldo nel tempo e protrattosi senza soluzione di continuità.

Il giudice a quo, pertanto, si è conformato ai principi giurisprudenziali sopra richia- mati e in forza di elementi concreti e significativi, valorizzando il dato dell'esistenza di una struttura associativa preordinata alla realizzazione di una serie indeterminata di traffici di stupefacenti, caratterizzati da un vincolo intenso e duraturo tra tutti gli esponenti del sodalizio e di un accordo criminoso tra partecipi che travalicava il com- pimento di singole e occasionali attività di spaccio.

Dall'apparato argomentativo riportato nell'ordinanza impugnata, sviluppato se- condo una effettiva sequenza logica, emerge che gli elementi indiziari integrano una stabile partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso.

Nel caso di specie, il ricorso, benché formalmente diretto a denunciare l'illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi a carico dell'indagato, si esaurisce in realtà in una disorganica contesta- zione, nel merito, delle vicende fattuali e delle risultanze degli accertamenti che il Tribunale del riesame giudicava idonei a confermare la gravità del compendio indi- ziario a carico del Nicoscia.

Le censure - più che criticare la congruità e la consequenzialità logica delle argo- mentazioni del provvedimento gravato - si pongono in diretto confronto col materiale documentale, di cui il ricorrente prospetta una lettura alternativa e sollecita un di- verso apprezzamento in punto di fatto, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, che esula completamente dalle funzioni dello scrutinio di legittimità.

A quanto esposto va aggiunto che le ragioni della correttezza dell'identificazione del Nicoscia sono state adeguatamente illustrate nell'ordinanza genetica mediante argomentazioni rispetto alle quali il ricorrente non si è confrontato.

3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

3.1. Va richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui l'interpreta- zione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

Va poi ricordato che la sussistenza del reato di cessione di sostanze stupefacenti può essere desunta anche dal contenuto delle conversazioni intercettate, qualora il loro tenore sia sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, l'identificazione degli ac- quirenti finali, l'accertamento di trasferimenti in denaro o altra indagine di riscontro e controllo, il giudice di merito, al fine di affermare la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere di rigorosa motivazione, in particolare con riferimento alle mo- dalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologie della droga movimentata (Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279251).

Si è altresì affermato che, in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valu- tazione, ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore ed, ove siano prospettate più ipotesi rico- struttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", ca- ratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299; Sez. 3, n. 16792 del 25/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263356).

3.2. Premessi i principi giurisprudenziali in materia, dei quali l'ordinanza impu- gnata ha fatto buon governo, in linea generale deve rilevarsi che la lettura offerta dal Tribunale del riesame dell'intera vicenda fattuale appare sostenuta da una motiva- zione che ne evidenzia efficacemente le chiavi interpretative.

I giudici del gravame, invero, hanno ritenuto che i conversanti facessero riferi- mento a sostanze stupefacenti per il linguaggio convenzionale usato, tipicamente al- lusivo, in ordine al quale il ricorrente non forniva una lettura alternativa.

Oltre alla plausibile ricostruzione circa il contenuto delle conversazioni intercettate, il Tribunale del riesame ha adeguatamente chiarito le ragioni dell'ipotizzato stretto collegamento tra detti colloqui e i traffici di stupefacente.

Secondo i Giudici della cautela, la lettura del compendio indiziario costituisce il frutto dell'analisi ragionata del tenore delle intercettazioni e degli esiti del puntuale controllo dei movimenti del tutto conseguenti al tenore dei messaggi e dei dialoghi; ciò a fronte di censure con le quali non era fornita neanche una spiegazione alternativa delle finalità dei contatti e degli incontri tra il Nicoscia e gli altri sodali.

Nell'ordinanza impugnata si è dato atto della riconducibilità dei temi della conver- sazione a pregresse cessioni di droga effettuate in favore del Passalacqua, soggetto già coinvolto in altro procedimento penale (op.

Sommelier all'esito del quale ritenuto responsabile di centinaia di cessioni di cocaina) e risultato nell'ambito del presente procedimento adoperare frequentemente il canale di [OSCURATO:PERSONA] per l'approv- vigionamento dello stupefacente; è stato illustrato il collegamento tra il Passalacqua, personaggio radicato nei circuiti narcotraffico, e la rilevante somma di denaro di euro 27.000 in debito, deponente per lo svolgimento di una pregressa attività di spaccio da parte del Nicoscia; si è poi evidenziata l'assenza di ricostruzioni alternative che consentissero di intendere il riferimento ai 27.000 euro e ai "200" in una prospettiva diversa e lecita.

In ordine al reato di cui al capo 24), il Tribunale del riesame ha evidenziato, con motivazione immune da censure, la rilevanza delle discussioni di [OSCURATO:PERSONA] con tale Francesco relativamente ad un debito ancora da corrispondere al primo (nn. 210 e 211 del 4 agosto 2018) e il successivo dialogo del Macrillò col Nicoscia in merito al recupero di somme di denaro, provento di cessioni di droga a più soggetti, tra i quali figurava anche il citato Francesco (n. 211); ha sottolineato altresì che, nel pro- sieguo della conversazione, gli interlocutori avevano richiamato altri episodi di man- cati incasso di denaro, asserendo di avere ceduto la droga al prezzo di quarantacinque euro al grammo ed avevano menzionato un quantitativo di droga rimasta invenduta e occultata mediante il sotterramento, senza fare riferimento al luogo (dialogo avve- nuto tra due rappresentanti del medesimo sodalizio, nell'ambito del quale il Macrillò svolgeva attività di tesoriere, essendo dunque preposto alla riscossione delle somme); ad avviso del Tribunale del riesame, tale situazione rendeva logicamente plausibile la riconducibilità delle somme che gli interlocutori aspiravano a recuperare ad attività di spaccio e non ad operazioni lecite: ciò anche in quanto da una lettura della trascrizione della conversazione non emergeva in modo evidente ed immediato una causale alternativa lecita idonea a giustificare la provenienza delle somme.

Il Tribunale del riesame ha fornito ulteriori e dettagliati elementi emergenti dalle conversazioni intercettate: a) il mantenimento da parte del Nicoscia di rapporti con la cosca petilina per i traffici di droga (vedi n. 69 del 24 maggio 2018, dalla quale emergeva la programmazione di una consegna di stupefacente di valore pari ad euro 9200); b) la partecipazione del Nicoscia a conversazioni afferenti alla divisione e al controllo delle piazze di spaccio e alla gestione dei rapporti coi clienti (vedi n. 784 in cui il Nicoscia informava il Macrillò della necessità di disporre di campioni di prova di stupefacente in modo da verificare il gradimento della qualità da parte dell'utenza); c) la pianificazione da parte del Nicoscia, del Papaleo e del Macrillò della spartizione del territorio e del prezzo di vendita dello stupefacente (n. 787 del 10 giugno 2018).

Alla luce dell'esauriente e approfondita illustrazione del compendio indiziario, il Tribunale del riesame ha confermato la sussistenza della significativa stabilità dei rapporti tra l'indagato ed altri soggetti inseriti nella compagine associativa, in primis il Papaleo, suo rappresentante apicale e la condivisione da parte dell'indagato delle dinamiche afferenti alla spartizione del territorio, alla determinazione del prezzo di vendita degli stupefacenti e alla riscossione di ingenti somme da precedenti cessioni proprio col suddetto Papaleo, circostanze tutte indicative del ruolo del Nicoscia di referente per l'organizzazione dell'attività di spaccio e della sua capacità di cedere droga in quantità tali da giustificare la movimentazione di rilevanti somme di denaro (vedi, in particolare, il dialogo da cui si apprendeva delle precedenti forniture al Pas- salacqua).

Per tali ragioni nell'ordinanza impugnata i reati in questione sono stati logicamente considerati quale espressione di un'attività organizzata in modo professionale, con- notata di gravità e non occasionale, di spaccio di stupefacenti da reperire e da diffon- dere - unitamente ad altri soggetti di elevato spessore criminale - in modo sistema- tico.

Il Tribunale del riesame, pertanto, ha svolto un'analitica valutazione di tutti i pa- rametri richiamati espressamente dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli at- tinenti all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), escludendo con motivazione immune da censure l'ipotesi della lieve entità prospettata dal ricorrente.

Dall'esauriente apparato argomentativo emergono con evidenza le ragioni dell'im- possibilità di considerare la fattispecie di minima offensività.

4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

4.1. Va premesso che in tema di delitto di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, sussiste la doppia presunzione relativa quanto alla sussistenza delle esigenze caute- lari e con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria.

Giova, infatti, rammentare la pronuncia della Corte Costituzionale n. 231 del 22 luglio 2011 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, D.L. 23 feb- braio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art.74 D.P.R. n. 309 del 1990, è applicata la custodia cau- telare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi spe- cifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure); tale pronuncia ha escluso la presunzione asso- luta di adeguatezza della sola misura cautelare della custodia in carcere con riferi- mento a coloro che, come il ricorrente, sono imputati del citato delitto associativo, imponendo al giudice un obbligo di motivazione più analitico qualora ritenga non vin- cibile la presunzione e l'indagato abbia dedotto elementi idonei a dimostrare l'insus- sistenza di esigenze cautelari o la possibilità di tutelare le stesse con altre misure.

L'analitico obbligo di motivazione presuppone, comunque, che l'indagato abbia de- dotto elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari o la possibilità di tutelare le stesse con altre misure (Sez. 1, n. 30734 del 09/01/2013, Scarfò, Rv. 256388; Sez. 1, n. 29530 del 27/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256634).4.2.

Il Tribunale del riesame ha confermato il giudizio circa la gravità delle esigenze cautelari sulla base dell'insussistenza di elementi atti a vincere la doppia presunzione relativa.

Il Tribunale catanzarese ha riconosciuto la sussistenza del concreto e attuale pe- ricolo di recidiva di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla luce dei seguenti elementi: 1) Le modalità delle azioni criminose perpetrate, indicative di un elevato grado di professionalità criminale nella partecipazione ad attività organizzate e stabili finaliz- zate alla consumazione di reati in materia di stupefacenti. 2) Il grado di compenetrazione nel sodalizio e il contributo organizzativo apportato, sovraintendendo alle attività di spaccio e di riscossione dei proventi illeciti. 3) I rapporti con soggetti di elevato spessore criminale, stabilmente inseriti nello stesso contesto delinquenziale, tra i quali soprattutto il Papaleo. 4) La costituzione del sodalizio dopo il rituale di affiliazione alla 'ndrangheta, ri- guardante anche l'indagato il quale, successivamente, aveva mantenuto rapporti nel settore nel traffico della droga con rappresentanti della consorteria petilina. 5) L'assenza di segnali di resipiscenza intervenuti medio tempore.

Pertanto, nell'ordinanza impugnata, con apparato argomentativo articolato e com- pleto, sono stati riportati molteplici elementi a conferma del perdurante e stabile inserimento del Nicoscia in un contesto associativo e del suo collegamento diretto con la criminalità organizzata.

Si tratta di motivazione lineare e coerente, con la quale il ricorrente non si con- fronta.

Gli elementi al proposito addotti nel gravame di merito dalla difesa dell'inda- gato sono stati compiutamente esaminati e logicamente ritenuti inidonei ad inficiare la doppia presunzione relativa di legge.

Il Tribunale rappresenta molteplici elementi sintomatici della sussistenza del peri- colo concreto ed attuale di reiterazione dei reati, che consentono di ritenere superata la questione sollevata in relazione alla non recente epoca di consumazione dell'ultimo reato fine contestato (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576).

5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese ( processuali (art. 616 cod. proc. pen.). [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. ie cod. proc. pen..

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/11/1987 avverso l'ordinanza del 04/03/2021 del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro del 10 febbraio 2021 di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui ai capi nn. 2), 5), 7) e 24) della rubrica. La vicenda in esame si innesta nelle attività di narcotraffico riconducibili alla com- pagine associativa diretta e organizzata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], germinata dopo la scissione del Papaleo dal gruppo guidato da Asto- rino Antonio. In seguito al divorzio commerciale, il gruppo emergente aveva cercato di organizzarsi da subito, individuando nuovi e stabili canali di fornitura, predispo- nendo una base logistica e ritagliandosi un territorio di competenza, in cui esercitare attività di spaccio nel rispetto di più ampi equilibri criminali. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'or- dinanza del Tribunale del riesame, proponendo quattro motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 292 cod. proc. pen., 6 CEDU, 24 e 111 Cost.. Si deduce che l'ordinanza impugnata difetta totalmente di motivazione in ordine a tredici capi di imputazione, tra i quali i nn. 5), 7) e 24) relativi al Nicoscia. Le conclusioni alle quali il Tribunale è pervenuto sono erronee sia nei presupposti in fatto che all'individuazione delle coordinate in diritto che presidiano l'obbligo di motivazione del Giudice che adotta la misura cautelare e dei correlativi obblighi di controllo che incombono al Tribunale del Riesame e, quindi, delle conseguenze, re- golate dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., nel caso in cui il provvedimento im- positivo sia privo della motivazione in punto di gravità indiziaria, carenza rispetto alla quale non è dato alcun intervento suppletivo del Tribunale. L'unico riferimento al ricorrente è contenuto solo nella parte dell'ordinanza (da pag. 87 a pag. 118), nella quale motivando con riguardo a più imputazioni ed alle posizioni di più indagati, il G.I.P. concludeva genericamente per la sussistenza della gravità indiziaria in ordine a tutte le cessioni (capi 5, 6, 7, 8, 9 e 10). Anche a pag. 200 dell'ordinanza custodiale si procedeva nuovamente ad una trattazione congiunta di numerose imputazioni (capi 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28), con la stessa modalità. 2.2. Violazione degli artt. 187, 273 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 2) e vizio di motivazione. Si osserva che, con motivazione congetturale, il Tribunale del riesame ha desunto la partecipazione al delitto associativo dalla commissione dei presunti reati fine (capi 5, 7 e 24) e ha ritenuto sufficienti le somme ed i riferimenti numerici contenuti nelle intercettazioni. Si è proceduto, in violazione di legge, ad un'inversione dell'onere pro- batorio, confermando l'ordinanza in quanto l'indagato non aveva fornito una versione alternativa, quindi, rendendo il diritto al silenzio un ulteriore elemento a carico. Secondo il Tribunale del riesame, dalle conversazioni intercettate nn. 210 e 211 del RIT n. 1164 del 2018 emergeva che il Nicoscia era creditore di una somma di danaro e che l'adempimento era stato sollecitato anche dal Macrillò. Nella conversa- zione n. 107 del RIT cit.. tuttavia, il Macrillò e il Nicoscia narravano del credito nei confronti di un soggetto ignoto (facendo riferimento al cavallo da vendere per recu- perarle), inerente non a pregresse compravendite di stupefacenti, bensì all'attività lavorativa svolta. Il Tribunale del riesame non si è confrontato con una nuova intercettazione segna- lata dalla difesa nella memoria difensiva depositata (n. 116, RIT 323 del 2018), du- rante le quale il Nicoscia riferiva di aver speso il guadagno per fini propri prima ancora di aver incassato il capitale e di trovarsi per tale ragione in difficoltà economiche. In relazione ai capi di imputazione residui, nelle trascrizioni si dava atto di affari di interesse esclusivo dei singoli soggetti e dell'assenza di uno scopo corale. Essendo il ricorrente ed i propri interlocutori sottoposti a procedimento ancora sub iudice per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., non poteva essere contestualizzata l'affer- mazione "siamo come una pigna", contenuta, potendo ben riguardare l'altra imputa- zione. Ciò avveniva in quanto le accuse del presente procedimento non erano altro che il contenuto delle fonti rilevate nell'ambito dell'indagine per il reato associativo mafioso, per scelta degli inquirenti riversate in un altro procedimento. Gli episodi nei quali il ricorrente risultava coinvolto non mostravano ì connotati della sua partecipazione associativa, non individuando un ruolo aldilà dell'occasionale condotta. Il Tribunale erroneamente non ha tenuto conto di vari elementi sintomatici della mancanza dell'affectio societatis quali l'estrema sporadicità dei rapporti col Ma- crillò e col Papaleo, l'arco temporale strettissimo di riferimento, l'irrilevanza della di- sponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, l'assenza di coscienza e volontà di partecipare stabilmente al sodalizio criminoso nonché la mancanza di un programma delittuoso di compimento di una serie indeterminata di crimini in materia di stupefacenti. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 187, 273 cod. proc. pen e 73 d.P.R n. 309 del 1990 (capi 5, 7 e 24). Si rileva che l'ordinanza era priva di motivazione in ordine alla richiesta formulata k in via subordinata di riqualificare le contestazioni nelle ipotesi di cui all'art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Trattandosi di droga parlata, infatti, non era possibile individuare il tipo di sostanza e il principio attivo.Anche il riferimento all'indagato non era stato dimostrato, quando egli non si tro- vava tra i conversanti; egli, per l'accusa, sarebbe "[OSCURATO:PERSONA]", ma non si è considerato che in alcune conversazioni era chiamato Antonio e Toniù e che "Mac- chietta" era il soprannome dell'intera famiglia Nicoscia di Isola di [OSCURATO:PERSONA]. La gravità indiziaria per i reati fine è desunta da alcune captazioni tra il Nicoscia, il Papaleo e il Macrillò, svoltesi in un arco temporale brevissimo, mentre era innega- bile la lacunosità probatoria del successivo ed asserito spaccio della sostanza da parte del ricorrente. Le tre occasioni in cui si discuteva di stupefacente non erano accom- pagnate da successivi controlli e riscontri volti ad accertare quanto emergente dalle intercettazioni. Le discussioni avevano contenuto fortemente equivoco e ben potevano trovare una spiegazione alternativa lecita. Le conversazioni, peraltro, erano generiche e scarne e non era stato decriptato il linguaggio utilizzato. Non v'erano riscontri costi- tuiti da sequestri, identificazioni di acquirenti, trasferimenti di danaro o altri tipi di conferma. In ordine ai reati di cui ai capi nn. 5) e 7), il solo riferimento a dei numeri emergenti dal tenore a fronte delle puntuali contestazioni difensive, non poteva essere ritenuto sufficiente. In ordine al reato di cui al capo n. 24), il Tribunale del riesame non ha considerato la conversazione n. 107 dello stesso RIT sopra citato, nella quale, quando il Macrillò e il Nicoscia narravano delle somme che un ignoto soggetto doveva versare (e face- vano, quindi, riferimento al cavallo da vendere per recuperarle), si provava che le stesse non fossero frutto di pregresse compravendite di stupefacenti, ma dell'attività lavorativa svolta. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 274 cod. proc. pen.. Si deduce che, in ordine alla presunta affiliazione, il Tribunale del riesame ha uti- lizzato come indizio un dato proveniente da altro procedimento penale ancora in corso, palesando un evidente problema di tenuta logica della motivazione. Il Tribunale del riesame non ha considerato che erano trascorsi circa trenta mesi dal fatto contestato e che non sussistevano altri elementi sintomatici per ritenere attuali e concrete le esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. E Il primo motivo di ricorso è infondato. Va premesso che, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente per Cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a con- clusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760). Il ricorrente deve indicare i passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la ri- chiesta cautelare o le ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprez- zamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse e il Tribunale del riesame, nel rigettare tale eccezione, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e ad indicare specificamente le pagine ed i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire detta autonoma valutazione (Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001). Peraltro, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione di «autonoma valutazione» delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione e non implica, invece, la necessità di una riscrittura «originale» degli elementi o cir- costanze rilevanti ai fini della disposizione della misura (Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648). Il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal G.I.P. rispetto alla richiesta del P.M. non implica automatica- mente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ma rileva soltanto come uno degli elementi da cui desumere l'insussistenza di un effettivo vaglio da parte del giudice. E' legittimo, peraltro, il ricorso alla tecnica redazionale del c.d. copia e incolla, laddove agevoli la riproduzione della fonte contribuendo ad evitarne il travisamento, quando sia accompagnata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127). 1.1. Il Tribunale del riesame, con motivazione logica ed immune da censure, rile- vava che la dinamica degli accadimenti e le modalità esecutive dei delitti oggetto di addebito erano stati puntualmente e dettagliatamente descritti nell'ordinanza gene- tica, per cui si evinceva un autonomo apprezzamento compiuto dal G.I.P. sulle risul- tanze indiziarie, desumibile peraltro dalla diversa veste grafica usata in alcune parti della motivazione per distinguere i contenuti rappresentativi da quelli valutativi. Il tenore dell'ordinanza impugnata, pertanto, dimostra l'autonoma valutazione del pre- supposto dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari da parte del G.I.P., in quanto erano stati correttamente esplicitati i criteri adottati per pervenire alla de- cisione del riconoscimento del contributo criminale del ricorrente nell'attività illecita ascrittagli. Risulta quindi comprovato l'autonomo vaglio degli elementi di accusa of- ferti dal P.M.. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. 2.1. Va premesso che, ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali: a) l'esistenza di un gruppo composto da almeno tre persone tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale), avente ad oggetto un programma criminoso di compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefa- centi, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) la dispo- nibilità da parte del sodalizio, con sufficiente stabilità, di risorse umane e materiali per una credibile attuazione del programma associativo; c) un apporto individuale apprezzabile e non episodico degli associati, a conoscenza quantomeno dei tratti es- senziali del sodalizio, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita (Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796; Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582). Non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583). Si è altresì sottolineato che l'elemento organizza- tivo assume un rilievo secondario, essendo sufficiente anche una struttura minima perché il reato si perfezioni (Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491; nella specie, la Cassazione ha ritenuto corretta la sentenza di merito che, ai fini dell'e- sclusione del reato, aveva giudicato irrilevante e, comunque, non provato il fatto che i correi non avessero stabile organizzazione e fossero sempre alla ricerca di mezzi per la commissione dei delitti scopo). Non occorre un patto espresso fra gli associati, potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stu- pefacenti (Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep. 2013, Cecconi, Rv. 255312). Quanto, poi, ai profili probatori, il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati fine, e dell'indeter- minatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di per- sone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540), proprio perché attraverso essi si manifesta in con- creto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Fi- cara, Rv. 266670). Invero, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere stabile dell'accordo criminoso, e, quindi nella presenza di un reciproco impegno alla commis- sione di una pluralità di reati (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270564, la quale ha precisato che non può ritenersi integrato il reato associativo per il solo fatto della frequente commissione di reati da parte degli stessi soggetti nel diverso ruolo di acquirente e venditore, essendo invece necessario che tale reitera- zione si collochi nell'ambito dell'esecuzione del programma associativo di commis- sione di una serie indeterminata di reati). La prova dello svolgimento di un'attività sistematica e continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo temporale può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate soltanto alcune cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse sono collegate probato- riamente alle altre condotte contestate, non occorrendo riscontrare tutti i singoli epi- sodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omo- genei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica (Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014, dep. 2015, Carrara, Rv. 263043; Sez. 3, n. 42537 del 21/05/2014, Ca- puto, Rv. 261146). Non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645; Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232). 2.2. Ciò posto sui principi operanti in materia, i giudici della cautela hanno fornito un'ampia descrizione dell'organizzazione e delle modalità operative dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti. La motivazione risulta adeguatamente articolata in ordine alle ragioni per cui il compendio indiziario risulta effettivamente in grado di dimostrare che i rapporti tra gli imputati e il sodalizio fossero caratterizzati dal coefficiente di stabilità indispensa- bile per riconoscere la sussistenza del sodalizio e che la struttura associativa appariva più che idonea al perseguimento delle finalità illecite. Il Tribunale del riesame ha risposto esaurientemente a ciascun rilievo e ha illu- strato adeguatamente l'organigramma ed i ruoli ricoperti dai vari soggetti. La configurabilità del reato associativo è stata logicamente desunta dai seguenti elementi:1) La partecipazione di più di tre persone e la divisione dei ruoli: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in posizione verticistica, con precipui com- piti di individuazione di nuovi canali di approvvigionamento della droga, organizza- zione delle piazze di spaccio, individuazione di pusher affidabili e conseguente perio- dico rifornimento di stupefacenti da immettere sul mercato locale con determinazione del prezzo di vendita; [OSCURATO:PERSONA] con gli incarichi di contattare fornitori di eroina di propria conoscenza dimoranti nel comune di Petronà, coi quali trattava il prezzo di acquisto, già preventivamente concordato col Papaleo, di "tagliare" la droga per avere più margini di guadagno, di contattare i soggetti a cui cedere quantitativi della stessa per la successiva rivendita e di riscuotere le somme spettanti, ricavan- done anche un proprio guadagno; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], uomini di fiducia del Papaleo, addetti alla gestione dell'attività di spaccio nel territorio di [OSCURATO:PERSONA]. 2) La connotazione mafiosa del sodalizio, composta in parte anche da appartenenti al sodalizio di cui all'art. 416 bis cod. pen. e, dunque, dotata di notevole spessore criminale. Al riguardo, rilevava il dato dell'affiliazione alla 'ndrangheta dei principali vertici del sodalizio investigato, Papaleo, Nicoscia e Macrillò, quasi coincidente con la scissione dal gruppo dell'Astorino e con la costituzione della nuova organizzazione dedita al narcotraffico. Costoro, nel corso del summit del 26 maggio 2018, prende- vano parte al rito di iniziazione presieduto dal pregiudicato [OSCURATO:PERSONA] detto Pili- russo, elemento di vertice della cosca operante in [OSCURATO:PERSONA]. 3) L'esistenza di stabili e collaudati canali di approvvigionamento: il Papaleo, dopo la scissione dall'Astorino, si riforniva di stupefacenti dai fratelli Martino di Cutro, da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] per poi rivolgersi ai Mannolo e ad altri soggetti del Comune dì Petronà, mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si avvalevano del canale di riferimento di [OSCURATO:PERSONA]. 4) La suddivisione dell'attività di spaccio per aree di competenza territoriale: erano emblematiche le conversazioni da cui si apprendeva una rigorosa spartizione delle aree territoriali e, in particolare, la competenza esclusiva del gruppo del Papaleo nella zona di [OSCURATO:PERSONA]. 5) L'esistenza di una cassa comune, la cd. "bacinella", in cui confluivano i proventi dello spaccio, emergente da una serie di intercettazioni contenenti allusioni agli in- cassi e all'alimentazione della cassa medesima e alla disponibilità da parte dei sodali di risorse monetarie, derivanti dagli incassi dello spaccio, che gestivano e sulle quali potevano fare affidamento. 6) Il notevole valore economico delle illecite transazioni accertate, nell'ordine di decine di migliaia di euro, come, ad esempio si ricavava dall'intercettazione n. 116 del 26 febbraio 2018, contenente il colloquio tra il Papaleo e il Nicoscia, inerente al loro credito di ingenti somme di denaro nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per pregresse vendite di stupefacenti. 7) La disponibilità di narcotico sempre pronta a soddisfare l'illecito mercato, come desumibile dalle conversazioni intercettate inerenti a movimentazioni di svariati quantitativi di droga desumibili dal contenuto dei dati intercettivi, indicative della costante apertura di canali di rifornimento e dell'elevata capacità del gruppo di dif- fondere droga sul mercato (vedi la conversazione n. 784, che dimostrava la disponi- bilità di stupefacente da utilizzare come "provino" in vista della successiva vendita). 8) L'esistenza di una base logistica nel territorio di competenza di Papaleo, in [OSCURATO:PERSONA], presso il locale del "[OSCURATO:PERSONA]", punto di riferimento per i sodali Iannone, Macrillò e Procopio adibito allo stoccaggio del narcotico in vista della successiva mo- vimentazione. 9) Individuazione di uno saldo bacino di clientela (vedi, ad esempio, la conversa- zione n. 134 del 5 maggio 2018, nel corso della quale gli indagati discutevano di forniture di droga da effettuare a due soggetti ai quali in passato il Nicoscia e il Ma- crillò avevano ceduto cocaina al prezzo di euro 48 al grammo. 10) La capacità del sodalizio di generare fermento nei canali di narcotraffico, come evincibile dal numero elevato di cessioni. 11) La solidarietà tra i partecipanti, in quanto da alcuni dialoghi captati traspariva un sentimento di unità tra i sodali a riprova della comunanza del centro di interessi e della coesione all'interno del gruppo (vedi sul punto vari dialoghi tra il Nicoscia e il Papaleo). Nell'ordinanza impugnata sono stati indicati plurimi elementi dimostrativi del pieno inserimento del Nìcoscia nella consorteria delinquenziale: A) Le due diverse cessioni di quantitativi imprecisati di stupefacente in favore di [OSCURATO:PERSONA] (capi nn. 5 e 7). B) Il contenuto della conversazione - dal tenore fortemente autoaccusatorio - tra il Papaleo e il Nicoscia (n. 116 del 26 febbraio 2018), che rappresentava la situazione debitoria dei due interlocutori: da un lato, il Papaleo rappresentava la necessità di recuperare le somme dai propri clienti, in primis [OSCURATO:PERSONA], per versarli ad [OSCURATO:PERSONA]; dall'altro, il Nicoscia raccontava del proprio debito, scaturito anche in tale occasione ai mancati incassi a fronte di cessioni di droga. Nella circo- stanza, a precisa domanda del Papaleo, [OSCURATO:PERSONA] asseriva di avere compiuto una cessione al Passalacqua per un ammontare di euro 27.000 e che in parte erano I stati restituiti a rate, ovvero euro 1.000 a settimana: proprio per tale motivo, nel periodo di Natale, il Nicoscia aveva ceduto altri gr. 200 di stupefacente al suddetto cliente.C) L'esistenza di una stabile collaborazione tra il Nicoscia e il Papaleo risalente ad epoca anteriore al rito di affiliazione alla 'ndrangheta dei due interlocutori e alla for- mazione della nuova compagine, quando ancora il Papaleo faceva riferimento all'Astorino; ciò a conferma dell'esistenza di un rapporto tra i predetti Nicoscia e Pa- paleo rimasto saldo nel tempo e protrattosi senza soluzione di continuità. Il giudice a quo, pertanto, si è conformato ai principi giurisprudenziali sopra richia- mati e in forza di elementi concreti e significativi, valorizzando il dato dell'esistenza di una struttura associativa preordinata alla realizzazione di una serie indeterminata di traffici di stupefacenti, caratterizzati da un vincolo intenso e duraturo tra tutti gli esponenti del sodalizio e di un accordo criminoso tra partecipi che travalicava il com- pimento di singole e occasionali attività di spaccio. Dall'apparato argomentativo riportato nell'ordinanza impugnata, sviluppato se- condo una effettiva sequenza logica, emerge che gli elementi indiziari integrano una stabile partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso. Nel caso di specie, il ricorso, benché formalmente diretto a denunciare l'illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi a carico dell'indagato, si esaurisce in realtà in una disorganica contesta- zione, nel merito, delle vicende fattuali e delle risultanze degli accertamenti che il Tribunale del riesame giudicava idonei a confermare la gravità del compendio indi- ziario a carico del Nicoscia. Le censure - più che criticare la congruità e la consequenzialità logica delle argo- mentazioni del provvedimento gravato - si pongono in diretto confronto col materiale documentale, di cui il ricorrente prospetta una lettura alternativa e sollecita un di- verso apprezzamento in punto di fatto, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, che esula completamente dalle funzioni dello scrutinio di legittimità. A quanto esposto va aggiunto che le ragioni della correttezza dell'identificazione del Nicoscia sono state adeguatamente illustrate nell'ordinanza genetica mediante argomentazioni rispetto alle quali il ricorrente non si è confrontato. 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 3.1. Va richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui l'interpreta- zione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Va poi ricordato che la sussistenza del reato di cessione di sostanze stupefacenti può essere desunta anche dal contenuto delle conversazioni intercettate, qualora il loro tenore sia sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, l'identificazione degli ac- quirenti finali, l'accertamento di trasferimenti in denaro o altra indagine di riscontro e controllo, il giudice di merito, al fine di affermare la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere di rigorosa motivazione, in particolare con riferimento alle mo- dalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologie della droga movimentata (Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279251). Si è altresì affermato che, in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valu- tazione, ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore ed, ove siano prospettate più ipotesi rico- struttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", ca- ratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299; Sez. 3, n. 16792 del 25/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263356). 3.2. Premessi i principi giurisprudenziali in materia, dei quali l'ordinanza impu- gnata ha fatto buon governo, in linea generale deve rilevarsi che la lettura offerta dal Tribunale del riesame dell'intera vicenda fattuale appare sostenuta da una motiva- zione che ne evidenzia efficacemente le chiavi interpretative. I giudici del gravame, invero, hanno ritenuto che i conversanti facessero riferi- mento a sostanze stupefacenti per il linguaggio convenzionale usato, tipicamente al- lusivo, in ordine al quale il ricorrente non forniva una lettura alternativa. Oltre alla plausibile ricostruzione circa il contenuto delle conversazioni intercettate, il Tribunale del riesame ha adeguatamente chiarito le ragioni dell'ipotizzato stretto collegamento tra detti colloqui e i traffici di stupefacente. Secondo i Giudici della cautela, la lettura del compendio indiziario costituisce il frutto dell'analisi ragionata del tenore delle intercettazioni e degli esiti del puntuale controllo dei movimenti del tutto conseguenti al tenore dei messaggi e dei dialoghi; ciò a fronte di censure con le quali non era fornita neanche una spiegazione alternativa delle finalità dei contatti e degli incontri tra il Nicoscia e gli altri sodali. Nell'ordinanza impugnata si è dato atto della riconducibilità dei temi della conver- sazione a pregresse cessioni di droga effettuate in favore del Passalacqua, soggetto già coinvolto in altro procedimento penale (op. Sommelier all'esito del quale ritenuto responsabile di centinaia di cessioni di cocaina) e risultato nell'ambito del presente procedimento adoperare frequentemente il canale di [OSCURATO:PERSONA] per l'approv- vigionamento dello stupefacente; è stato illustrato il collegamento tra il Passalacqua, personaggio radicato nei circuiti narcotraffico, e la rilevante somma di denaro di euro 27.000 in debito, deponente per lo svolgimento di una pregressa attività di spaccio da parte del Nicoscia; si è poi evidenziata l'assenza di ricostruzioni alternative che consentissero di intendere il riferimento ai 27.000 euro e ai "200" in una prospettiva diversa e lecita. In ordine al reato di cui al capo 24), il Tribunale del riesame ha evidenziato, con motivazione immune da censure, la rilevanza delle discussioni di [OSCURATO:PERSONA] con tale Francesco relativamente ad un debito ancora da corrispondere al primo (nn. 210 e 211 del 4 agosto 2018) e il successivo dialogo del Macrillò col Nicoscia in merito al recupero di somme di denaro, provento di cessioni di droga a più soggetti, tra i quali figurava anche il citato Francesco (n. 211); ha sottolineato altresì che, nel pro- sieguo della conversazione, gli interlocutori avevano richiamato altri episodi di man- cati incasso di denaro, asserendo di avere ceduto la droga al prezzo di quarantacinque euro al grammo ed avevano menzionato un quantitativo di droga rimasta invenduta e occultata mediante il sotterramento, senza fare riferimento al luogo (dialogo avve- nuto tra due rappresentanti del medesimo sodalizio, nell'ambito del quale il Macrillò svolgeva attività di tesoriere, essendo dunque preposto alla riscossione delle somme); ad avviso del Tribunale del riesame, tale situazione rendeva logicamente plausibile la riconducibilità delle somme che gli interlocutori aspiravano a recuperare ad attività di spaccio e non ad operazioni lecite: ciò anche in quanto da una lettura della trascrizione della conversazione non emergeva in modo evidente ed immediato una causale alternativa lecita idonea a giustificare la provenienza delle somme. Il Tribunale del riesame ha fornito ulteriori e dettagliati elementi emergenti dalle conversazioni intercettate: a) il mantenimento da parte del Nicoscia di rapporti con la cosca petilina per i traffici di droga (vedi n. 69 del 24 maggio 2018, dalla quale emergeva la programmazione di una consegna di stupefacente di valore pari ad euro 9200); b) la partecipazione del Nicoscia a conversazioni afferenti alla divisione e al controllo delle piazze di spaccio e alla gestione dei rapporti coi clienti (vedi n. 784 in cui il Nicoscia informava il Macrillò della necessità di disporre di campioni di prova di stupefacente in modo da verificare il gradimento della qualità da parte dell'utenza); c) la pianificazione da parte del Nicoscia, del Papaleo e del Macrillò della spartizione del territorio e del prezzo di vendita dello stupefacente (n. 787 del 10 giugno 2018). Alla luce dell'esauriente e approfondita illustrazione del compendio indiziario, il Tribunale del riesame ha confermato la sussistenza della significativa stabilità dei rapporti tra l'indagato ed altri soggetti inseriti nella compagine associativa, in primis il Papaleo, suo rappresentante apicale e la condivisione da parte dell'indagato delle dinamiche afferenti alla spartizione del territorio, alla determinazione del prezzo di vendita degli stupefacenti e alla riscossione di ingenti somme da precedenti cessioni proprio col suddetto Papaleo, circostanze tutte indicative del ruolo del Nicoscia di referente per l'organizzazione dell'attività di spaccio e della sua capacità di cedere droga in quantità tali da giustificare la movimentazione di rilevanti somme di denaro (vedi, in particolare, il dialogo da cui si apprendeva delle precedenti forniture al Pas- salacqua). Per tali ragioni nell'ordinanza impugnata i reati in questione sono stati logicamente considerati quale espressione di un'attività organizzata in modo professionale, con- notata di gravità e non occasionale, di spaccio di stupefacenti da reperire e da diffon- dere - unitamente ad altri soggetti di elevato spessore criminale - in modo sistema- tico. Il Tribunale del riesame, pertanto, ha svolto un'analitica valutazione di tutti i pa- rametri richiamati espressamente dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli at- tinenti all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), escludendo con motivazione immune da censure l'ipotesi della lieve entità prospettata dal ricorrente. Dall'esauriente apparato argomentativo emergono con evidenza le ragioni dell'im- possibilità di considerare la fattispecie di minima offensività. 4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. 4.1. Va premesso che in tema di delitto di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, sussiste la doppia presunzione relativa quanto alla sussistenza delle esigenze caute- lari e con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria. Giova, infatti, rammentare la pronuncia della Corte Costituzionale n. 231 del 22 luglio 2011 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, D.L. 23 feb- braio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art.74 D.P.R. n. 309 del 1990, è applicata la custodia cau- telare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi spe- cifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure); tale pronuncia ha escluso la presunzione asso- luta di adeguatezza della sola misura cautelare della custodia in carcere con riferi- mento a coloro che, come il ricorrente, sono imputati del citato delitto associativo, imponendo al giudice un obbligo di motivazione più analitico qualora ritenga non vin- cibile la presunzione e l'indagato abbia dedotto elementi idonei a dimostrare l'insus- sistenza di esigenze cautelari o la possibilità di tutelare le stesse con altre misure. L'analitico obbligo di motivazione presuppone, comunque, che l'indagato abbia de- dotto elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari o la possibilità di tutelare le stesse con altre misure (Sez. 1, n. 30734 del 09/01/2013, Scarfò, Rv. 256388; Sez. 1, n. 29530 del 27/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256634).4.2. Il Tribunale del riesame ha confermato il giudizio circa la gravità delle esigenze cautelari sulla base dell'insussistenza di elementi atti a vincere la doppia presunzione relativa. Il Tribunale catanzarese ha riconosciuto la sussistenza del concreto e attuale pe- ricolo di recidiva di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla luce dei seguenti elementi: 1) Le modalità delle azioni criminose perpetrate, indicative di un elevato grado di professionalità criminale nella partecipazione ad attività organizzate e stabili finaliz- zate alla consumazione di reati in materia di stupefacenti. 2) Il grado di compenetrazione nel sodalizio e il contributo organizzativo apportato, sovraintendendo alle attività di spaccio e di riscossione dei proventi illeciti. 3) I rapporti con soggetti di elevato spessore criminale, stabilmente inseriti nello stesso contesto delinquenziale, tra i quali soprattutto il Papaleo. 4) La costituzione del sodalizio dopo il rituale di affiliazione alla 'ndrangheta, ri- guardante anche l'indagato il quale, successivamente, aveva mantenuto rapporti nel settore nel traffico della droga con rappresentanti della consorteria petilina. 5) L'assenza di segnali di resipiscenza intervenuti medio tempore. Pertanto, nell'ordinanza impugnata, con apparato argomentativo articolato e com- pleto, sono stati riportati molteplici elementi a conferma del perdurante e stabile inserimento del Nicoscia in un contesto associativo e del suo collegamento diretto con la criminalità organizzata. Si tratta di motivazione lineare e coerente, con la quale il ricorrente non si con- fronta. Gli elementi al proposito addotti nel gravame di merito dalla difesa dell'inda- gato sono stati compiutamente esaminati e logicamente ritenuti inidonei ad inficiare la doppia presunzione relativa di legge. Il Tribunale rappresenta molteplici elementi sintomatici della sussistenza del peri- colo concreto ed attuale di reiterazione dei reati, che consentono di ritenere superata la questione sollevata in relazione alla non recente epoca di consumazione dell'ultimo reato fine contestato (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576). 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese ( processuali (art. 616 cod. proc. pen.). [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. ie cod. proc. pen.. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria p
Sentenza Cassazione n. 15495/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris