CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022
Cassazione n. 03171/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Pavia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali (commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA]); - che avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; - che per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; - che è inammissibile la richiesta di parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, perché l'attività difensiva della parte si è esaurita nella redazione di una memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308; Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 26364). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese delle parti civili. Così deciso, il 14 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]