CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 05925/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdata-aveiscratte-paizti;____ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza in epigrafe applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due e mesi otto di reclusione oltre 2000 euro di multa, per i reati ascritti e previa esclusione della recidiva. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e lamenta il vizio di violazione di legge non avendo il giudice di merito concesso le circostanze attenuanti generiche, né spiegato la ragione posta a fondamento dell'anzidetto mancato riconoscimento. L'impugnazione, alla luce della modifica per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, è assoggettata alla rigida «perimetrazione» dei motivi, introdotta dalla stessa legge, ed è in ogni caso manifestamente infondata. In tema di patteggiamento, infatti, tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce loro e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto, in seno alla procedura negoziata, le prime hanno implicitamente esonerato il secondo dall'obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione (Sez. 4, n. 38286 del 08/07/2002, Leone, Rv. 222959-01; Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999, dep. 2000, Verdi, Rv. 215467-01; Sez. 5, n. 4118 del 20/09/1999, Espinola, Rv. 214482-01). Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 8 settembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] io Cairo, t [OSCURATO:PERSONA] V"."4"--• [OSCURATO:PERSONA] CANeFIA