CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 2025
Cassazione n. 24073/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta, denunciando violazione di legge ed illogicità della motivazione, l'applicazione della recidiva è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; nel caso di specie la Corte di Appello, a pagina 3 della sentenza impugnata, ha ritenuto che tra la condotta oggetto del seguente giudizio e quella posta in essere nel 2003 vi fosse un carattere di omogeneità tale da qualificare l'imputato come un soggetto dotato di una spiccata pericolosità speciale, idonea a giustificare l'applicazione della suddetta aggravante, e dunque facendo applicazione del principio in premessa enunciato; oltre a ciò, sempre ad avviso dei giudici di merito, la predisposizione di specifici strumenti atti alla commissione di reati di truffa e rapina costituiscono un ulteriore importante indice rivelatore della pericolosità sociale del ricorrente; Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione è manifestamente infondato in presenza una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826); che la sentenza impugnata nelle pagine 3-4 fornisce una motivazione coerente, in forza della quale la mancata concessione della circostanza attenuante ex art. 62-bis cod. pen. è dovuta sia alla personalità dell'imputato che alle modalità della sua condotta, non potendosi ravvisare nella sola ammissione di responsabilità - resa, tra l'altro, quando era molto improbabile fornire una ricostruzione alternativa dei fatti - un indice da cui far discendere la concessione dell'invocato beneficio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 Maggio 2025