CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 1996
Cassazione n. 46590/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/01/1996 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Asti, ex art.442 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 189 commi 1, 6 e 7 Dlgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Asti il 3 maggio 2015 alla pena di mesi sei di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Rilevato che il ricorso, volto a contestare il mancato riconoscimento della causa non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici. Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. Il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della Corte di Appello che, in continuità con la sentenza di primo grado, ha escluso la configurabilità di detta causa non punibilità in ragione della gravità della condotta di reato, caratterizzata dall'omissione di soccorso, a fronte di un incidente con una dinamica che avrebbe potuto determinare conseguenze anche più gravi e da una fuga protratta, terminata solo a seguito di un doppio inseguimento in auto e a piedi. Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e stens