CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 00829/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza/ordinanza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'aumento apportato a titolo di recidiva. Rigetto nel resto. La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in persona dell'avv.to Chiara M. ZANOTTI ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] Andrea colpevole del reato di detenzione con finalità di spaccio di diciotto dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 Dpr 309/90 e applicata la recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.500 di multa. 2. Con un primo motivo di ricorso la difesa del [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione di legge per essere stato riconosciuto un aumento in ragione della recidiva reiterata atteso che, in relazione alle condanne di cui al primo provvedimento di cumulo da parte del Procuratore della Repubblica di Milano, era stata dichiarata la estinzione della pena applicata. Ne conseguiva che non poteva essere ritenuta la recidiva reiterata in quanto non ricorrevano due precedenti penali, oltre al presente da considerare ai fini del riconoscimento. Con una seconda articolazione lamenta violazione di legge e vizio motivazionale atteso che gli aumenti di pena a titolo di recidiva erano stati indicati e fissati in misura ultra legale mediante il raddoppio della porzione di pena indicata quale pena base. A tale proposito rappresentava come il ricorrente già con motivi nuovi di appello aveva segnalato la illegittimità dell'aumento operato, in misura illegale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto la recidiva reiterata specifica infraquinquennale non solo risulta contestata in imputazione, e questo basta affinchè il giudice sia chiamato a pronunciarsi sulla relativa contestazione distintamente formulata, ma la contestazione è altresì coerente con il numero e la natura delle pronunce di condanna oggetto di due provvedimenti di cumulo nei confronti del prevenuto, come correttamente evidenziato dalla Corte di Appello a pagina sei della sentenza impugnata, nonché con la ricorrenza di un ulteriore precedente penale, di cui al n.2, del certificato del casellario giudiziario, relativa a una condanna a pena detentiva già interamente scontata. 2. Fondato è invece il secondo motivo di ricorso atteso che il giudice di appello non ha fornito risposta ai profili di illegalità della pena denunciati dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] con motivi nuovi in grado di appello e comunque concernente questione, la illegalità degli aumenti apportati a titolo di continuazione, che poteva essere rilevata anche di ufficio e che può esere rilevata alche da questa Corte di legittimità se non avesse formato oggetto di una specifica doglianza.In sostanza il giudice di prima cure ha applicato un aumento per la recidiva disponendo il raddoppio della pena base riconosciuta a carico del [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che un aumento di due terzi come previsto dall'art.99 comma quarto cod.proc.pen. 3. Alla nuova rideterminazione della pena, comportando una mera operazione matematica in termini di riduzione, può provvedere questa corte di legittimità ai sensi dell'art.620 lett. I cod.proc.pen., non determinando l'esercizio di alcun potere valutativo, di talchè la pena finale deve essere definitivamente calcolata, con l'aumento per la recidiva coerente con i parametri legali, in mesi otto giorni dieci di reclusione ed euro milletrecentotrentatrè di multa. Il ricorso deve essere per il resto rigettato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che determina in mesi otto e giorni dieci di reclusione ed euro milletrecentotrentatrè di multa. Rigetta nel resto. Così deciso in Roma, il 9 Novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]