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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04825/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Roma, decidendo in sede di giudizio di rinvio conseguente all'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 25 febbraio 2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Roma 21 febbraio 2018, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/90. c‘) Con la sentenza rescindente era stata devoluta al giudice di rinvio la verifica . dei presupposti per il riconoscimento del beneficio ex art. 164 cod. pen. erroneamente motivato dalla precedente sentenza di secondo grado con il richiamo alla condizione dell'imputato privo di occupazione lavorativa e senza radicamento sul territorio.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 23 bis

I. 176/2020; il giudizio di appello, che doveva essere celebrato in forma cartolare, si era invece svolto in presenza, senza che alcuna delle parti avesse richiesto la trattazione orale, con pregiudizio alle ragioni difensive poiché all'imputato era stato nominato un difensore di ufficio, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. privando il ricorrente della possibilità di esporre le proprie difese.

2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per aver il giudice del rinvio motivato il diniego della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena facendo leva sui medesimi elementi (condizione di irregolare soggiorno sul territorio; carenza di occupazione lavorativa) che la sentenza rescindente aveva valutato come ininfluenti nella formulazione di giudizio ex art. 164 cod. pen., così adottando una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria con le indicazioni della sentenza di annullamento.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

1.1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

Dall'esame del fascicolo processuale risulta che il decreto di citazione a giudizio per il grado di appello conteneva l'indicazione della trattazione del processo in camera di consiglio, in ragione del rito seguito nel giudizio di primo grado e dell'intervenuto annullamento da parte della Corte di Cassazione della sentenza d'appello.

La parte, dunque, avendo ricevuto il decreto di citazione, di là dalla correttezza o no della scelta operata dall'ufficio, era a conoscenza della modalità con cui si sarebbe svolto il giudizio. cQ Per altro verso, sia la difesa del ricorrente che l'ufficio del Procuratore generale avevano depositato le rispettive conclusioni scritte, alle quali si sono riportati il difensore di ufficio, nominato in sostituzione, ed il rappresentante del P.M. di udienza.

Da tale ricostruzione, dunque, non emerge alcuna concreta lesione del diritto di difesa, né il ricorrente ha specificato alcunché al riguardo.

1.2. Il secondo motivo di ricorso è anch'esso infondato.

La motivazione della sentenza impugnata, dopo aver riportato considerazioni che attengono, in via prevalente, alla condizione soggettiva dell'imputato (privo di radicamento sul territorio e di stabile occupazione lavorativa), così rieditando gli argomenti che la sentenza di annullamento aveva censurato come irrilevanti ai fini del giudizio prognostico, ha però fornito ulteriori dati considerati dalla decisione (l'esistenza di un precedente dattiloscopico in materia di violazione della disciplina sulle sostanze stupefacenti e una denuncia per altri fatti di rilievo penale riguardanti violazioni della medesima disciplina) che, posti a raffronto con gli altri elementi segnalati dall'appellante, sono stati ritenuti preponderanti in senso negativo quanto al giudizio richiesto ex art. 164 cod. pen. (motivazione idonea a sostenere il giudizio prognostico negativo, desunto dalla capacità a delinquere dell'imputato anche alla luce di precedenti giudiziari non definitivi, rilevanti ai fini previsti dall'art. 133, comma 2, cod. pen.: Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, C., Rv. 281296 - 01).

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma, decidendo in sede di giudizio di rinvio conseguente all'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 25 febbraio 2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Roma 21 febbraio 2018, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/90. c‘) Con la sentenza rescindente era stata devoluta al giudice di rinvio la verifica . dei presupposti per il riconoscimento del beneficio ex art. 164 cod. pen. erroneamente motivato dalla precedente sentenza di secondo grado con il richiamo alla condizione dell'imputato privo di occupazione lavorativa e senza radicamento sul territorio. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 23 bis I. 176/2020; il giudizio di appello, che doveva essere celebrato in forma cartolare, si era invece svolto in presenza, senza che alcuna delle parti avesse richiesto la trattazione orale, con pregiudizio alle ragioni difensive poiché all'imputato era stato nominato un difensore di ufficio, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. privando il ricorrente della possibilità di esporre le proprie difese. 2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per aver il giudice del rinvio motivato il diniego della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena facendo leva sui medesimi elementi (condizione di irregolare soggiorno sul territorio; carenza di occupazione lavorativa) che la sentenza rescindente aveva valutato come ininfluenti nella formulazione di giudizio ex art. 164 cod. pen., così adottando una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria con le indicazioni della sentenza di annullamento. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Dall'esame del fascicolo processuale risulta che il decreto di citazione a giudizio per il grado di appello conteneva l'indicazione della trattazione del processo in camera di consiglio, in ragione del rito seguito nel giudizio di primo grado e dell'intervenuto annullamento da parte della Corte di Cassazione della sentenza d'appello. La parte, dunque, avendo ricevuto il decreto di citazione, di là dalla correttezza o no della scelta operata dall'ufficio, era a conoscenza della modalità con cui si sarebbe svolto il giudizio. cQ Per altro verso, sia la difesa del ricorrente che l'ufficio del Procuratore generale avevano depositato le rispettive conclusioni scritte, alle quali si sono riportati il difensore di ufficio, nominato in sostituzione, ed il rappresentante del P.M. di udienza. Da tale ricostruzione, dunque, non emerge alcuna concreta lesione del diritto di difesa, né il ricorrente ha specificato alcunché al riguardo. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è anch'esso infondato. La motivazione della sentenza impugnata, dopo aver riportato considerazioni che attengono, in via prevalente, alla condizione soggettiva dell'imputato (privo di radicamento sul territorio e di stabile occupazione lavorativa), così rieditando gli argomenti che la sentenza di annullamento aveva censurato come irrilevanti ai fini del giudizio prognostico, ha però fornito ulteriori dati considerati dalla decisione (l'esistenza di un precedente dattiloscopico in materia di violazione della disciplina sulle sostanze stupefacenti e una denuncia per altri fatti di rilievo penale riguardanti violazioni della medesima disciplina) che, posti a raffronto con gli altri elementi segnalati dall'appellante, sono stati ritenuti preponderanti in senso negativo quanto al giudizio richiesto ex art. 164 cod. pen. (motivazione idonea a sostenere il giudizio prognostico negativo, desunto dalla capacità a delinquere dell'imputato anche alla luce di precedenti giudiziari non definitivi, rilevanti ai fini previsti dall'art. 133, comma 2, cod. pen.: Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, C., Rv. 281296 - 01). 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent
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