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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00459/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso, trattato con contraddittorio scritto ex art. 23, comma 8, D.L. 137/20, proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERIA' di NAPOLI Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Lette le note conclusive della difesa, volte all'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di CAPALDO Raffaele propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 5 luglio 2021 con cui il Tribunale del riesame di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento disposto da Sez. 6, n. 23246 del 17/02/2021, Capaldo, confermava l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale in data 10 settembre 2020 di applicazione al predetto della custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, nella specie individuato nel cd. clan camorristico Zagaria, "dal 2001 almeno fino al 2015".

2. Il ricorso è affidato ad un unico assai articolato motivo.

2.1. In premessa, afferma il ricorrente che la Sesta Sezione ha specificato che, nonostante si sia in presenza di un'ipotesi associativa, la verifica delle esigenze cautelari avrebbe dovuto essere necessariamente operata in termini concreti, disponendo per l'effetto in parte qua l'annullamento con rinvio dell'ordinanza dinanzi ad essa impugnata.

Tuttavia il Tribunale, con motivazione di pura apparenza, priva di alcuna rispondenza al dictum della Suprema Corte, ha confermato il proprio precedente giudizio.

2.1.1. Proprio in relazione all'attuale ricorrente, nondimeno, la Suprema Corte, in data 15 luglio 2021, disponeva annullamento senza rinvio, per l'assenza sia dei gravi indizi sia delle esigenze cautelari, di altra ordinanza cautelare emessa in diverso procedimento all'esito di giudizio d'appello per tutte le condotte all'indagato ascritte sino alla data del 9 marzo 2007.

2.2. Ciò premesso, si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.; inesistenza o mera apparenza di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari; carenza assoluta di motivazione circa i profili di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari; violazione degli artt. 623 e 627 cod. proc. pen. 2.2.1.

Il Tribunale, pur in presenza di chiare indicazioni cui ancorare il giudizio di rinvio, dettate nella sentenza rescindente, ripercorre, senza tener conto di quanto da quest'ultima affermato, le motivazioni della sua precedente motivazione.2.2.2.

La difesa aveva eccepito: la risalenza nel tempo dei fatti; la mancanza di prova di un attuale sistema di aggiudicazione degli appalti, quale quello del "Ciclo integrato delle acque", il cui venir meno veniva indicato nella stessa contestazione al 2015; l'inconsistenza dimostrativa delle conversazioni intercettate; l'inconsistenza dimostrativa della operatività delle società Cogecap ed RCS Work.

2.2.3. Il Tribunale, nel superare tali eccezioni, ignora la sentenza rescindente.

Sub A) il ricorrente rileva che il Tribunale procede ad un inquadramento sistematico della materia cautelare, al cui interno andrebbe inserita la valutazione del provvedimento di rinvio ed i suoi reali contenuti, in termini dissonanti rispetto alla sentenza rescindente, poiché, contro il tenore di questa, sostiene non essere di per sé rilevante che il dies ad quem della contestazione sia indicato nel 2015, a fronte della presunzione, ancorché relativa, di pericolosità, superabile solo in presenza di un'effettiva ed irreversibile evidenza dell'allontanamento dal sodalizio criminoso.

Nel caso di specie, secondo il Tribunale, sulla base degli elementi indicati, non si potrebbe ritenere né che si sia verificato lo scioglimento del clan Zagaria, né che il Capaldo se ne sia allontanato.

Il ricorrente censura siffatta affermazione del tribunale, opponendo che la valutazione da compiersi - alla luce della sentenza rescindente - avrebbe dovuto essere legata ad elementi di concretezza, i quali, in presenza di una contestazione che si chiude al 2015, era necessario che fossero specificamente individuati alla stregua di indici di una protrazione di rapporti significativi e rilevanti con il gruppo criminale di riferimento.

Sub B) il ricorrente osserva che il Tribunale, parafrasando la sentenza della S.C. nell'elencazione dei profili di incongruenza motivazionale conducenti all'annullamento con rinvio delle precedente ordinanza, ne passa in rassegna alcuni, cercando di dimostrare che i profili di inesistenza motivazionale sottolineati dalla S.C. non potevano essere condivisi, dal momento che la verifica concreta degli atti non avrebbe potuto portare a conseguenze valutative difformi.

La sentenza rescindente chiedeva di verificare in che termini l'operatività del sodalizio politico/mafioso avrebbe consentito di ritenere che l'indagato potesse ricevere nuovamente incarichi inquinati.

Il Tribunale, invece, riferendosi alle attività riconducibili direttamente all'indagato, richiama episodi che si arrestano agli anni 2002/2003.

A fronte di ciò, l'elencazione delle attività ritenute rilevanti non riguarda la figura dell'indagato, ma, attraverso una non consentita sostituzione, le società Cogecap e RCS Work, per il tramite delle quali il Tribunale giunge all'incoerente conclusione che l'indagato non ha mai cessato di svolgere la sua attività imprenditoriale.

Si configura pertanto - ad avviso del ricorrente - un travisamento del fatto, poiché in nessuna pagina dell'ordinanza impugnata emerge anche un solo profilo di generica cointeressenza tra l'indagato e le suddette società.

Solo assertivamente il Tribunale, evocando le intercettazioni tra l'indagato ed il figlio e tra l'indagato e DONCIGLIO Luigi, afferma che le società di cui si tratta sono risultate aggiudicatarie di appalti con le medesime modalità operative dell'indagato, fungendo dunque da schermo all'operatività di gestori occulti.

Difetta invero qualsiasi riferimento probatorio in forza del quale potersi sostenere che esse rientrano tra quelle aggiudicatarie di appalti illeciti; la Cogecap, dal 2005 al 2012, non risulta aggiudicataria di alcun lavoro e nel 2012 ha ottenuto un lavoro di circa 16 mila euro, mentre nel 2014 di poco più di 29 mila euro; la RCS Work ha ottenuto appalti - secondo il Tribunale - solo a far data dal 2012; a fronte di ciò, l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] si colloca nel dicembre 2011.

Pertanto, al cospetto di tali dati temporali, il Tribunale ha omesso di chiarire per quali ragioni le attività delle due società dovessero considerarsi ancora frutto di condizionamenti mafiosi.

Sub C) il ricorrente si sofferma sulla parte di motivazione dell'ordinanza impugnata in cui il Tribunale fa riferimento alle informative del ROS compendiate nelle note dell'ottobre 2020.

Invero, secondo il ricorrente, dette informative nulla dicono in relazione a specifiche attività dell'indagato ovvero delle due società in sistemi di appalti illeciti.

A seguito di tale introduzione, le censure proseguono articolandosi in ulteriori quattro sottopartizioni, contraddistinte come a), b), c) e d): - sub C), lett. a): il Tribunale erra nell'affermare che la difesa avrebbe accreditato la tesi dell'inoperatività delle due società, avendo essa semplicemente scritto che la disamina delle loro attività recenti ne comprova l'estraneità a vicende illecite;- sub C), lett. b): la difesa aveva sottolineato come le conversazioni del 1° ottobre 2020 tra l'indagato ed il figlio avessero ad oggetto un mero scambio di informazioni tecniche.

Nell'interpretare i colloqui tra padre e figlio quale sintomo di un'ingerenza del primo nell'attività imprenditoriale del secondo, il Tribunale si trincera - disattendendo i compiti demandatigli dalla sentenza rescindente - in profili motivazionali incomprensibili e comunque non aderenti al fatto; - sub C), lett. c): il Tribunale evoca anche le conversazioni tra l'indagato e [OSCURATO:PERSONA], figlio di Raffaele, ma esse - come d'altronde rilevato anche dalla Suprema Corte nella sentenza rescindente - non hanno alcun contenuto specifico, in quanto l'indagato si limita a chiedere a [OSCURATO:PERSONA] se il padre sia in casa, informandolo che lo andava a prendere.

Il Tribunale, pur in assenza di una conoscenza degli eventuali contenuti dei futuri colloqui tra l'indagato e [OSCURATO:PERSONA], ne presume una necessaria natura illecita.

Inoltre il Tribunale non considera che, se l'indagato avesse voluto criptare i rapporti con [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe contattato suo figlio, né avrebbe ripreso a farsi vedere in paese insieme al Donciglio medesimo, che peraltro è suo cugino, a svolgere attività sportiva, come documentato dalle investigazioni difensive; - sub C), lett. d): il Tribunale svilisce la consulenza tecnica prodotta dalla difesa, tendente invece a dimostrare come le attività ritenute rilevanti e di somma urgenza cessavano al 2005.

Sub C), recte D) (p. 17 del ricorso), il ricorrente espone censure rivolte alla parte della motivazione dell'ordinanza impugnata relativa all'individuazione del livello di coinvolgimento dell'indagato nel sistema inquinato di aggiudicazione degli appalti pubblici, rilevandone l'inesistenza, atteso che il Tribunale si è limitato a reiterare le proprie valutazioni, senza misurarsi con il compito demandatogli dalla Suprema Corte ed anzi autoassegnandosene uno diverso, consistente nella verifica di eventuali elementi di segno contrario rispetto al presunto perdurante coinvolgimento invece da positivamente accertare.

Per autoassolversi dall'obbligo motivazionale, evoca poi inconferentemente il concetto di mafia silente, evitando di confrontarsi con i temi posti dalla difesa nella memoria depositata del 5 luglio 2021.3.

Con requisitoria scritta in data 10 novembre 2021, il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, in persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], conclude per il rigetto del ricorso.

4. Con note in data 23 novembre 2021, il Difensore dell'indagato ampiamente controdeduce rispetto alle argomentazioni di cui a detta requisitoria, ulteriormente ribadendo i temi affrontati in ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, che a tratti si colloca sul crinale dell'inammissibilità, è nel complesso infondato e perciò deve essere rigettato.

2. Preliminarmente, deve ricordarsi come Sez. 6, n. 23246 del 2021, abbia disposto l'annullamento con rinvio della prima ordinanza del Tribunale del riesame ritenendo fondati i soli motivi attinenti all'affermata sussistenza delle esigenze cautelari, in quanto il «ragionamento» espresso dai primi giudici - basato, da un lato, sul forte radicamento territoriale e sull'elevato grado di stabilità del clan Zagaria e, dall'altro, sull'essenzialità del ruolo rivestitovi dall'indagato - «prova[va] troppo».

In particolare, ad avviso della sentenza rescindente, «non [erano] chia[i]» quattro elementi: «a) perché l'assunta perdurante operatività del sodalizio mafioso ed i contatti dell'indagato in ambito politico amministrativo renderebbero attuale e concreto il pericolo che Capaldo possa nuovamente ricevere incarichi "inquinati" per conto della mafia; b) perché gli incarichi ricevuti più recentemente dalle società attribuite a Capaldo sarebbero ancora il frutto di condizionamenti mafiosi; c) sulla base di quali elementi concreti si può ipotizzare che, a distanza di anni, perduri quel sistema di inquinamento nella aggiudicazione degli appalti; d) quale sarebbe il livello attuale di coinvolgimento di Capaldo in quel sistema».

Indi, ravvisava la sentenza rescindente «profili di contraddittorietà nella parte in cui, da un lato, si è ritenuto concreto ed attuale il pericolo di recidiva, ma, dall'altro, si è valorizzata una conversazione, dal tenore obiettivamente neutro, da cui si è fatta discendere la volontà dell'indagato di ripristinare i contatti con Donciglio in maniera riservata, con ciò implicitamente ammettendo che, almeno in relazione ad un certo lasso di tempo, i rapporti fossero cessati».

La contraddittorietà è stata ritenuta nel farsi «discendere in modo prospettico il pericolo di recidiva», senza tener conto del tempo trascorso e dell'apparente insussistenza di risultanze da cui evincere il coinvolgimento attuale dell'indagato nel sistema illecito.

3. Il giudice di rinvio - come si avrà modo di meglio evidenziare nel prosieguo - ha risposto con puntualità e precisione a tutti i rilievi formulati dalla Sesta Sezione, adottando, persino graficamente, una forma espositiva in grado di rendere separata evidenza di ciascuno di essi e delle argomentazioni corrispondentemente volte ad esprimere i chiarimenti sollecitati dalla sentenza rescindente.

4. A fronte di un tal modo di procedere da parte del giudice di rinvio, costituisce insegnamento ricevuto nella giurisprudenza di legittimità quello per cui la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (Sez. 6, n. 49513 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244-01).

4.1. Nella specie, ad escludere la ricorrenza di un'ipotesi di motivazione sostanzialmente inesistente vale già di per sé la considerazione che il giudice di rinvio ha scrupolosamente affrontato i temi devolutigli, fornendo una motivazione ai rilievi della sentenza rescindente conducente, con una progressione logica di per sé neppure censurata in ricorso, alla conferma della sussistenza del requisito delle esigenze cautelari.

4.1.1. La diversa valutazione degli elementi di fatto cui in definitiva anela il ricorso esula dai poteri di questa Suprema Corte, alla quale, in quanto giudice della sola legittimità degli atti impugnati, è preclusa la rivalutazione degli elementi materiali e fattuali concernenti, segnatamente, per quel che nella presente sede rileva, le condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948; Sez. 6, n.49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177).

5. Compiuta tale premessa, rispetto alle censure esposte in ricorso nella parte introduttiva e funditus sub A), osserva il Collegio come le stesse non colgano nel segno.

5.1. Non viene in linea di conto, in primo luogo, altra decisione in tesi difensiva favorevole all'indagato in un diverso procedimento, di cui non è neppure evidenziata la connessione con l'attuale.

5.2. Rileva, in secondo luogo, che, avendo la Sesta Sezione disatteso i motivi di ricorso concernenti la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, gli stessi non sono più controversi, né ulteriormente controvertibili anche soltanto ai fini dell'apprezzamento delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 57572 del 08/11/2018, Medda, Rv. 274813-01).

Pertanto correttamente il giudice di rinvio ha ritenuto di dover esaminare soltanto il "thenna" delle esigenze cautelari.

5.3. Quanto, poi, all'affermazione del ricorrente secondo cui il giudice di rinvio avrebbe ritenuto irrilevante - così disattendendo le indicazioni della sentenza rescindente - la risalenza al 2015 del dies ad quem dell'incolpazione provvisoria, essa in realtà non tiene in considerazione che detto giudice ha invece espressamente enunciato costituire la «scissione cronologica» tra il tempus commissi delicti e l'applicazione della misura uno dei fatti capaci di potenzialmente neutralizzare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. in relazione alla condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, ascritta all'indagato, tanto da comportare la necessaria «verifica» delle «potenziali ricadute» della scissione stessa.

5.4. Immune da censure è altresì l'enunciazione, da parte del giudice di rinvio, del criterio in funzione del quale assolvere il compito demandatogli dalla Sesta Sezione: criterio involgente lo scrutinio, non già degli elementi dimostrativi dell'attuale appartenenza dell'indagato al clan Zagaria (ciò che, tra l'altro, per il periodo successivo al 2015, esulerebbe dalla cornice temporale dell'incolpazione provvisoria), ma - in rapporto ai rilievi di cui alla sentenza rescindente - l'idoneità degli elementi introdotti dalla difesa per superare la suddetta presunzione.5.4.1.

Infatti, da un lato, è pacifico che questa riposa sul tenore letterale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., cui il giudice di rinvio non avrebbe potuto non prestare ossequio; dall'altro lato, l'indicato modus procedendi dal medesimo seguito, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, non si sottrae affatto ad una penetrante valutazione circa la protrazione sino all'attualità delle esigenze cautelari, giacché il giudice di rinvio - a dispetto di alcune espressioni infelici, apparentemente in contrapposizione rispetto al decisum della Sesta Sezione, rimarcate in ricorso - non si limita affatto a richiamare la presunzione per sostenere che a carico dell'indagato seguitano a sussistere le esigenze cautelari, ma, rilevato, a mo' di premessa, che non costano evidenze né in ordine allo scioglimento del clan Zagaria né in ordine ad un definitivo allontanamento da esso dell'indagato, si profonde poi, nel dettaglio, ad esaminare i rilievi di cui alla sentenza rescindente.

5.4.2. Talché, al netto delle suddette espressioni, nel concreto evolvere della motivazione dell'ordinanza impugnata, il giudice di rinvio ossequia - con ciò conformandosi alla sentenza rescindente - l'orientamento più rigoroso espresso da questa Suprema Corte in punto di ambito di operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a termini del quale, «pur operando una presunzione "relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale non segnato da condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità (cd. tempo silente), che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019, Rv. 277231- 01, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 6284 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 274861-01, Pianta), con la conseguenza che «il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale» (cfr., da ult., Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273-02).5.5.

Né, infine, può ritenersi che sussista alcuna violazione degli artt. 623 e 627 cod. proc. pen. per essere giunto il giudice di rinvio, ad esito di una compiuta rivisitazione degli elementi di fatto, a confermare la sussistenza delle esigenze cautelari.

Deve infatti rammentarsi che «non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità», posto che «dalla sentenza di annullamento deriva solo un vincolo di contenuto negativo, ovvero un divieto di adottare la stessa motivazione che la Suprema Corte ha ritenuto viziata» [Sez. 3, n. 23140 del 26/03/2019, P.G. in proc.

Visconti, Rv. 276755-04; Sez. 2, n. 1726 del 05/12/2017 (dep. 2018), [OSCURATO:PERSONA]. 271696-01].

6. Infondate sono le censure sub B) e C), che possono esaminarsi congiuntamente, affrontando temi dall'ordinanza impugnata considerati unitariamente.

6.1. Il giudice di rinvio - nel prendere espressamente in considerazione i temi, indicati dalla sentenza rescindente, degli elementi atti a dimostrare concretezza ed attualità del pericolo che l'indagato possa seguitare a ricevere incarichi inquinati per conto del clan Zagaria - sottolinea a più riprese il dato (completamente negletto in ricorso) che all'indagato è contestata l'intraneità - da «imprenditore-socio» appartenente all'entourage di più stretta collaborazione del capo [OSCURATO:PERSONA], a sua volta rimasto saldamente al comando anche durante la detenzione - al suddetto clan, una delle cui peculiarità è costituita da una pervasiva infiltrazione nel settore degli appalti pubblici.

6.1.1. L'interesse del clan in tale settore - che descrive un autentico «sistema» - deriva da un duplice pagamento cui gli imprenditori-soci sono tenuti in suo favore: un primo, quale prezzo dell'intermediazione presso il gruppo territorialmente egemone per l'esecuzione dei lavori, ed un secondo, quale quota di compartecipazione agli utili.

Dal canto loro, gli imprenditori-soci lucrano sulle commesse, aggiudicandosi gli appalti e godendo della "tranquillità territoriale" grazie all'intervento del clan.6.2.

A dimostrazione della lucrosità del sistema - che si fonda sulla forza sinergica del clan e degli imprenditori-soci, tra cui l'indagato, in funzione dell'egennonizzazione del mercato in settori strategici - rammenta il giudice di rinvio essersi l'indagato reso aggiudicatario, dal 2002 al 2014, direttamente o per il tramite delle due società al medesimo riconducibili, Cogecap ed RCS Work, di appalti pubblici per la ragguardevole somma per circa un milione di euro.

6.3. Il giudice di rinvio, tuttavia, non si ferma affatto a tali appalti, come invece ritenuto dal ricorrente in specie sub B).

6.3.1. Anzitutto esso rileva come il sistema messo in campo dal clan Zagaria non si limiti al segmento circoscritto del "Ciclo integrato delle acque", ma appaia di ben più ampia consistenza, comprendendo ogni attività in grado di sovvenzionare l'organizzazione attraverso l'aggiudicazione di appalti o finanziamenti pubblici, con particolare riguardo - alla stregua delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - ai segmenti «dello IACP di Caserta, del Consorzio di Bonifica [e] dell'[OSCURATO:PERSONA] di Caserta».

Conferma sia dell'ampia estensione che dell'attualità del coinvolgimento del clan - per il tramite di imprenditori-soci operanti dietro schermi societari intestati a terzi od organizzati in forma consortile - in svariate attività ulteriori rispetto al "Ciclo integrato delle acque" il giudice di rinvio trae dalle informative del 3 giugno 2020 e del 20 ottobre 2020 del ROS dei Carabinieri di Caserta, da cui emerge l'espansione dell'infiltrazione altresì negli ambiti «della edilizia residenziale pubblica e privata, della manutenzione delle reti idriche [e] delle bonifiche ambientali».

6.3.1.1. La circostanza - opposta criticamente dal ricorrente sub C - che le indicate informative non riferiscono di attività imprenditoriali dell'indagato (circostanza peraltro solo genericamente, e perciò inammissibilmente, allegata in ricorso) non si confronta con l'intero percorso logico seguito dal giudice di rinvio, che attraverso anche dette informative, oltreché alle dichiarazioni dei collaboratori, ricostruisce l'operatività in atto del sistema del clan Zagaria, ad opera della componente dei soci-imprenditori, cui anche l'indagato appartiene.

6.3.2. Detto ciò, il giudice di rinvio prosegue osservando come l'indagato non abbia mai dimesso la propria attività di imprenditore, attraverso le due società Cogecap ed RCS Work.6.3.2.1.

Nella ricostruzione offerta dal giudice di rinvio, il primo profilo rilevante è che si tratta di società ancora recentemente (nel 2020 la prima, nel 2018-2019 la seconda) aggiudicatesi appalti pubblici.

Tale dato di fatto priva di consistenza l'errore in cui, secondo il ricorrente [sub D) lett. a)], sarebbe caduto il giudice di rinvio nel ritenere che la difesa avesse sostenuto l'inoperatività delle due società anziché la loro semplice estraneità a vicende illecite: invero - alla stregua di quanto osserva il giudice di rinvio - l'aggiudicazione in sé di appalti pubblici «comprova "oggettivamente" l'operatività in tempi recenti delle due società nel settore delle opere pubbliche»; donde la concreta possibilità per l'indagato, non dedito ad attività diverse, di seguitare ad operare nel contesto privilegiato di intervento del clan Zagaria, dal quale l'indagato non risulta essersi dissociato.

6.3.2.2. Il secondo profilo rilevante riguarda il fatto che, dall'attività di intercettazione telefonica, effettuata peraltro per un periodo assai limitato (dal 29 settembre al 24 ottobre 2020), è emerso seguitare l'indagato nell'attività imprenditoriale.

6.3.2.2.1. Più nel dettaglio: - richiama il giudice di rinvio la conversazione del 1° ottobre 2020 tra l'indagato ed il figlio Alfredo cl. 1981 in cui i due parlano degli appalti pubblici dalla Cogecap aggiudicatisi nel medesimo anno.

Oppone il ricorrente [sub C), lett. b)] che i due interlocutori si scambiavano informazioni meramente tecniche.

Un tale assunto è completamente destituito di fondamento, alla luce di due puntuali osservazioni compiute dal giudice di rinvio: né l'indagato né il figlio rivestivano alcun ruolo all'interno della Cogecap, con la conseguenza che non avrebbero avuto finanche titolo di scambiarsi informazioni pur solo tecniche; oltretutto il contenuto della conversazione è ben diverso, dimostrando l'interesse diretto dell'indagato, per il tramite del figlio, nei lavori, laddove il primo, per concordare con il secondo la linea da seguire, lo invita a considerare l'entità del costo delle opere di tinteggiatura ed altro di cui il medesimo avrebbe dovuto occuparsi («... tu nel capitolato quanto tieni tra pittura e cose ... quanto viene a costarti ... questo è il conto che ti devi fare»); - richiama il giudice di rinvio altresì le conversazioni del 7 e del 17 ottobre 2020, attestanti la ripresa dei contatti tra l'indagato e [OSCURATO:PERSONA], previo interessamento del figlio di costui, Luigi. [OSCURATO:PERSONA] era socio, con l'indagato ed altri esponenti del clan, della [OSCURATO:PERSONA] 2002, divenuta [OSCURATO:PERSONA] 2002, aggiudicataria di numerosi appalti della Regione Campania in relazione al "Ciclo integrato delle acque"; condannato nel 2017 in primo grado a lunga pena detentiva per partecipazione al clan Zagaria, era stato scarcerato appena poco prima, il 29 settembre 2020; per parlargli, l'indagato si rivolgeva al figlio, onde procurarsi incontri di persona.

Oppone il ricorrente [sub C), lett. b)] che le conversazioni di cui si tratta - come affermato anche dalla Sesta Sezione nella sentenza rescindente - non hanno contenuto, ragion per cui il giudice di rinvio sarebbe caduto nell'errore di presumerne la natura illecita.

Nondimeno, nel proporre una motivazione idonea a soddisfare i rilievi della Sesta Sezione, che aveva altresì paventato una contraddittorietà tra il ritenere un pericolo di recidivanza in capo all'indagato ed il fatto che i contatti con [OSCURATO:PERSONA] siano ripresi dopo un periodo di silenzio, il giudice di rinvio ricostruisce il comportamento dell'indagato come volto a riprendere in modo riservato l'interlocuzione con il socio immediatamente dopo (ed anche questo dato è di per sé significativo) la sua scarcerazione.

Trattasi, allo stato, di un'affermazione coerente, non solo con l'incontestata collocazione temporale della scarcerazione del Donciglio, ma altresì con la circostanza - neppure sforata in ricorso - che le descritte modalità prudenziali per ottenere la presenza del Donciglio sono state adottate dall'indagato pur avendo saputo che il Donciglio aveva in uso un nuovo numero di cellulare.

Un tanto è sufficiente, nella sede sommaria in cui il procedimento versa, a delineare la natura "pericolosa", avvertita dallo stesso indagato, delle conversazioni che egli avrebbe dovuto intrattenere con il socio, sì da porsi prudenzialmente nella condizione di non utilizzare il mezzo telefonico per evitare sempre possibili ascolti indiscreti.

Sostiene ancora il ricorrente, per escludere l'esigenza di riserbo argomentata dal giudice di rinvio, che le modalità degli incontri tra l'indagato ed il Donciglio possono spiegarsi con «motivi di generica cautela» legati al fatto che il Donciglio era stato appena scarcerato, soggiungendo che peraltro i due avevano svolto insieme in Paese attività sportiva, «da tale angolazione» non parendo dunque che «i verbali di indagini difensive siano inutili».

In disparte che l'allegazione dello svolgimento insieme di attività sportiva da parte dell'indagato e del Donciglio è generica, non risultando richiamati gli atti da cui emergerebbe, tanto più in quanto i verbali di indagini -, difensive sono stati espressamente presi in considerazione dal giudice di rinvio, che ne ha riassunto il contenuto evidenziandone l'irrilevanza, gli argomenti addotti dal ricorrente, ben lungi dallo scalfire, anzi confermano la motivazione dell'ordinanza impugnata, atteso che questa riferisce il carattere di riservatezza proprio agli incontri di persona tra i due, di guisa da evidenziare come l'indagato avvertisse l'esigenza di evitare, invece, i contatti telefonici, poiché agevolmente intercettabili.

Talché, nel lineare ragionamento del giudice di rinvio, la natura pericolosa delle conversazioni dell'indagato con il Donciglio - con conseguente necessità di riservatezza - è da riferirsi alle conversazioni in quanto tali e non agli incontri.

6.3.2.2.2. Né può dirsi che il giudice di rinvio abbia in tal guisa svilito la valutazione di neutralità delle conversazioni del 7 e del 17 ottobre 2020 (ossia quelle tra l'indagato e [OSCURATO:PERSONA]) espressa dalla sentenza rescindente, atteso che costituisce giurisprudenza costante quella a termini della quale «eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice di rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine dell'individuazione del vizio o dei vizi segnalati e, non, quindi, come dati che si impongono per la decisione a lui demandata, di talché si devono ritenere inammissibili le censure sollevate in merito» (Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, S., Rv. 263864-01; Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251660-01).

6.4. In definitiva, è dall'insieme di tutti i superiori elementi di fatti che il giudice di rinvio, con una motivazione tutt'altro che inesistente, ma anzi solida e coerente, trae la dimostrazione positiva - perciò non affidandosi unicamente alla presunzione di permanenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - del periculum libertatis: seguitando ad esistere il clan Zagaria; non registrandosi evidenze che l'indagato se ne sia allontanato; seguitando detto clan, per il tramite degli imprenditori-soci, al cui novero è da ascrivere l'indagato, ad infiltrare il settore degli appalti pubblici anche al di fuori del "Ciclo integrato delle acque"; essendosi le società riconducibili all'indagato rese ancora di recente aggiudicatarie di appalti pubblici; ingerendosi l'indagato in attività imprenditoriali pur senza averne titolo ed avendo egli avvertito la necessità di riprendere i contatti in modo riservato con un suo socio nel consorzio occupatosi del "Ciclo integrato delle acque" subito dopo la sua scarcerazione, si delinea un quadro non apoditticamente e non illogicamente interpretato dal giudice di rinvio come conducente alla dimostrazione dell'effettiva, concreta ed attuale possibilità di recidivanza dell'indagato, in grado di relazionarsi con gli esponenti di vertice del clan Zagaria, tra cui i fratelli di Michele in libertà, alla stessa stregua che con il Donciglio.

6.5. Alla luce di tale quadro d'insieme, nessun rilievo - come correttamente rilevato dal giudice di rinvio - assume la cd. consulenza Viglione, pur a voler prendere in considerazione la prospettazione difensiva [sub C), lett. d)] secondo cui essa tendeva «in parte» ad evidenziare - senza però che ne siano richiamate i passaggi rilevanti - che le attività dell'indagato in procedure di somma urgenza erano cessate nel 2005.

Infatti, il giudice di rinvio, osservato come detta consulenza fosse in realtà volta a dimostrare la pretesa regolarità degli affidamenti in somma urgenza, ha agio ad evidenziare che è il complesso delle risultanze d'indagine ad attualizzare l'attività imprenditoriale dell'indagato, a prescindere dal fatto che le sole procedure di somma urgenza si arrestino al 2005.

7. Quanto detto sin qui vota infine all'infondatezza altresì le censure sub C), recte D) (p. 17 del ricorso).

Infatti, il giudice di rinvio, per un verso, come già detto esaminando le censure formulate dal ricorrente in premessa e sub A), non si è autoassegnato alcun compito diverso da quello demandatogli dalla sentenza rescindente, al contrario ossequiata alla lettera; per altro verso, non ha affatto evocato il concetto di mafia silente, che ha invece esplicitamente negato, sul rilievo che le risultanze d'indagine «consentono di escludere che il tempo decorso dalle vicende integranti la contestazione di cui all'art. 416-bis c.p. a carico di [OSCURATO:PERSONA] si connoti come "silente", evidenziando, di contro, condotte positive sintomatiche di perdurante pericolosità atte a confermare il quadro presuntivo di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p.».

7.3. Ciò costituisce un'ulteriore dimostrazione di come il giudice di rinvio, ben lungi dall'appagarsi della presunzione di permanenza delle esigenze cautelari, abbia fondato il proprio convincimento sulle suddette condotte positive, valutate in guisa di conferma della presunzione stessa.

8. Conclusivamente, per tutti i superiori motivi, il ricorso deve essere rigettato, con le ulteriori statuizioni di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso, trattato con contraddittorio scritto ex art. 23, comma 8, D.L. 137/20, proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERIA' di NAPOLI Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Lette le note conclusive della difesa, volte all'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di CAPALDO Raffaele propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 5 luglio 2021 con cui il Tribunale del riesame di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento disposto da Sez. 6, n. 23246 del 17/02/2021, Capaldo, confermava l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale in data 10 settembre 2020 di applicazione al predetto della custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, nella specie individuato nel cd. clan camorristico Zagaria, "dal 2001 almeno fino al 2015". 2. Il ricorso è affidato ad un unico assai articolato motivo. 2.1. In premessa, afferma il ricorrente che la Sesta Sezione ha specificato che, nonostante si sia in presenza di un'ipotesi associativa, la verifica delle esigenze cautelari avrebbe dovuto essere necessariamente operata in termini concreti, disponendo per l'effetto in parte qua l'annullamento con rinvio dell'ordinanza dinanzi ad essa impugnata. Tuttavia il Tribunale, con motivazione di pura apparenza, priva di alcuna rispondenza al dictum della Suprema Corte, ha confermato il proprio precedente giudizio. 2.1.1. Proprio in relazione all'attuale ricorrente, nondimeno, la Suprema Corte, in data 15 luglio 2021, disponeva annullamento senza rinvio, per l'assenza sia dei gravi indizi sia delle esigenze cautelari, di altra ordinanza cautelare emessa in diverso procedimento all'esito di giudizio d'appello per tutte le condotte all'indagato ascritte sino alla data del 9 marzo 2007. 2.2. Ciò premesso, si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.; inesistenza o mera apparenza di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari; carenza assoluta di motivazione circa i profili di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari; violazione degli artt. 623 e 627 cod. proc. pen. 2.2.1. Il Tribunale, pur in presenza di chiare indicazioni cui ancorare il giudizio di rinvio, dettate nella sentenza rescindente, ripercorre, senza tener conto di quanto da quest'ultima affermato, le motivazioni della sua precedente motivazione.2.2.2. La difesa aveva eccepito: la risalenza nel tempo dei fatti; la mancanza di prova di un attuale sistema di aggiudicazione degli appalti, quale quello del "Ciclo integrato delle acque", il cui venir meno veniva indicato nella stessa contestazione al 2015; l'inconsistenza dimostrativa delle conversazioni intercettate; l'inconsistenza dimostrativa della operatività delle società Cogecap ed RCS Work. 2.2.3. Il Tribunale, nel superare tali eccezioni, ignora la sentenza rescindente. Sub A) il ricorrente rileva che il Tribunale procede ad un inquadramento sistematico della materia cautelare, al cui interno andrebbe inserita la valutazione del provvedimento di rinvio ed i suoi reali contenuti, in termini dissonanti rispetto alla sentenza rescindente, poiché, contro il tenore di questa, sostiene non essere di per sé rilevante che il dies ad quem della contestazione sia indicato nel 2015, a fronte della presunzione, ancorché relativa, di pericolosità, superabile solo in presenza di un'effettiva ed irreversibile evidenza dell'allontanamento dal sodalizio criminoso. Nel caso di specie, secondo il Tribunale, sulla base degli elementi indicati, non si potrebbe ritenere né che si sia verificato lo scioglimento del clan Zagaria, né che il Capaldo se ne sia allontanato. Il ricorrente censura siffatta affermazione del tribunale, opponendo che la valutazione da compiersi - alla luce della sentenza rescindente - avrebbe dovuto essere legata ad elementi di concretezza, i quali, in presenza di una contestazione che si chiude al 2015, era necessario che fossero specificamente individuati alla stregua di indici di una protrazione di rapporti significativi e rilevanti con il gruppo criminale di riferimento. Sub B) il ricorrente osserva che il Tribunale, parafrasando la sentenza della S.C. nell'elencazione dei profili di incongruenza motivazionale conducenti all'annullamento con rinvio delle precedente ordinanza, ne passa in rassegna alcuni, cercando di dimostrare che i profili di inesistenza motivazionale sottolineati dalla S.C. non potevano essere condivisi, dal momento che la verifica concreta degli atti non avrebbe potuto portare a conseguenze valutative difformi. La sentenza rescindente chiedeva di verificare in che termini l'operatività del sodalizio politico/mafioso avrebbe consentito di ritenere che l'indagato potesse ricevere nuovamente incarichi inquinati. Il Tribunale, invece, riferendosi alle attività riconducibili direttamente all'indagato, richiama episodi che si arrestano agli anni 2002/2003. A fronte di ciò, l'elencazione delle attività ritenute rilevanti non riguarda la figura dell'indagato, ma, attraverso una non consentita sostituzione, le società Cogecap e RCS Work, per il tramite delle quali il Tribunale giunge all'incoerente conclusione che l'indagato non ha mai cessato di svolgere la sua attività imprenditoriale. Si configura pertanto - ad avviso del ricorrente - un travisamento del fatto, poiché in nessuna pagina dell'ordinanza impugnata emerge anche un solo profilo di generica cointeressenza tra l'indagato e le suddette società. Solo assertivamente il Tribunale, evocando le intercettazioni tra l'indagato ed il figlio e tra l'indagato e DONCIGLIO Luigi, afferma che le società di cui si tratta sono risultate aggiudicatarie di appalti con le medesime modalità operative dell'indagato, fungendo dunque da schermo all'operatività di gestori occulti. Difetta invero qualsiasi riferimento probatorio in forza del quale potersi sostenere che esse rientrano tra quelle aggiudicatarie di appalti illeciti; la Cogecap, dal 2005 al 2012, non risulta aggiudicataria di alcun lavoro e nel 2012 ha ottenuto un lavoro di circa 16 mila euro, mentre nel 2014 di poco più di 29 mila euro; la RCS Work ha ottenuto appalti - secondo il Tribunale - solo a far data dal 2012; a fronte di ciò, l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] si colloca nel dicembre 2011. Pertanto, al cospetto di tali dati temporali, il Tribunale ha omesso di chiarire per quali ragioni le attività delle due società dovessero considerarsi ancora frutto di condizionamenti mafiosi. Sub C) il ricorrente si sofferma sulla parte di motivazione dell'ordinanza impugnata in cui il Tribunale fa riferimento alle informative del ROS compendiate nelle note dell'ottobre 2020. Invero, secondo il ricorrente, dette informative nulla dicono in relazione a specifiche attività dell'indagato ovvero delle due società in sistemi di appalti illeciti. A seguito di tale introduzione, le censure proseguono articolandosi in ulteriori quattro sottopartizioni, contraddistinte come a), b), c) e d): - sub C), lett. a): il Tribunale erra nell'affermare che la difesa avrebbe accreditato la tesi dell'inoperatività delle due società, avendo essa semplicemente scritto che la disamina delle loro attività recenti ne comprova l'estraneità a vicende illecite;- sub C), lett. b): la difesa aveva sottolineato come le conversazioni del 1° ottobre 2020 tra l'indagato ed il figlio avessero ad oggetto un mero scambio di informazioni tecniche. Nell'interpretare i colloqui tra padre e figlio quale sintomo di un'ingerenza del primo nell'attività imprenditoriale del secondo, il Tribunale si trincera - disattendendo i compiti demandatigli dalla sentenza rescindente - in profili motivazionali incomprensibili e comunque non aderenti al fatto; - sub C), lett. c): il Tribunale evoca anche le conversazioni tra l'indagato e [OSCURATO:PERSONA], figlio di Raffaele, ma esse - come d'altronde rilevato anche dalla Suprema Corte nella sentenza rescindente - non hanno alcun contenuto specifico, in quanto l'indagato si limita a chiedere a [OSCURATO:PERSONA] se il padre sia in casa, informandolo che lo andava a prendere. Il Tribunale, pur in assenza di una conoscenza degli eventuali contenuti dei futuri colloqui tra l'indagato e [OSCURATO:PERSONA], ne presume una necessaria natura illecita. Inoltre il Tribunale non considera che, se l'indagato avesse voluto criptare i rapporti con [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe contattato suo figlio, né avrebbe ripreso a farsi vedere in paese insieme al Donciglio medesimo, che peraltro è suo cugino, a svolgere attività sportiva, come documentato dalle investigazioni difensive; - sub C), lett. d): il Tribunale svilisce la consulenza tecnica prodotta dalla difesa, tendente invece a dimostrare come le attività ritenute rilevanti e di somma urgenza cessavano al 2005. Sub C), recte D) (p. 17 del ricorso), il ricorrente espone censure rivolte alla parte della motivazione dell'ordinanza impugnata relativa all'individuazione del livello di coinvolgimento dell'indagato nel sistema inquinato di aggiudicazione degli appalti pubblici, rilevandone l'inesistenza, atteso che il Tribunale si è limitato a reiterare le proprie valutazioni, senza misurarsi con il compito demandatogli dalla Suprema Corte ed anzi autoassegnandosene uno diverso, consistente nella verifica di eventuali elementi di segno contrario rispetto al presunto perdurante coinvolgimento invece da positivamente accertare. Per autoassolversi dall'obbligo motivazionale, evoca poi inconferentemente il concetto di mafia silente, evitando di confrontarsi con i temi posti dalla difesa nella memoria depositata del 5 luglio 2021.3. Con requisitoria scritta in data 10 novembre 2021, il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, in persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], conclude per il rigetto del ricorso. 4. Con note in data 23 novembre 2021, il Difensore dell'indagato ampiamente controdeduce rispetto alle argomentazioni di cui a detta requisitoria, ulteriormente ribadendo i temi affrontati in ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che a tratti si colloca sul crinale dell'inammissibilità, è nel complesso infondato e perciò deve essere rigettato. 2. Preliminarmente, deve ricordarsi come Sez. 6, n. 23246 del 2021, abbia disposto l'annullamento con rinvio della prima ordinanza del Tribunale del riesame ritenendo fondati i soli motivi attinenti all'affermata sussistenza delle esigenze cautelari, in quanto il «ragionamento» espresso dai primi giudici - basato, da un lato, sul forte radicamento territoriale e sull'elevato grado di stabilità del clan Zagaria e, dall'altro, sull'essenzialità del ruolo rivestitovi dall'indagato - «prova[va] troppo». In particolare, ad avviso della sentenza rescindente, «non [erano] chia[i]» quattro elementi: «a) perché l'assunta perdurante operatività del sodalizio mafioso ed i contatti dell'indagato in ambito politico amministrativo renderebbero attuale e concreto il pericolo che Capaldo possa nuovamente ricevere incarichi "inquinati" per conto della mafia; b) perché gli incarichi ricevuti più recentemente dalle società attribuite a Capaldo sarebbero ancora il frutto di condizionamenti mafiosi; c) sulla base di quali elementi concreti si può ipotizzare che, a distanza di anni, perduri quel sistema di inquinamento nella aggiudicazione degli appalti; d) quale sarebbe il livello attuale di coinvolgimento di Capaldo in quel sistema». Indi, ravvisava la sentenza rescindente «profili di contraddittorietà nella parte in cui, da un lato, si è ritenuto concreto ed attuale il pericolo di recidiva, ma, dall'altro, si è valorizzata una conversazione, dal tenore obiettivamente neutro, da cui si è fatta discendere la volontà dell'indagato di ripristinare i contatti con Donciglio in maniera riservata, con ciò implicitamente ammettendo che, almeno in relazione ad un certo lasso di tempo, i rapporti fossero cessati». La contraddittorietà è stata ritenuta nel farsi «discendere in modo prospettico il pericolo di recidiva», senza tener conto del tempo trascorso e dell'apparente insussistenza di risultanze da cui evincere il coinvolgimento attuale dell'indagato nel sistema illecito. 3. Il giudice di rinvio - come si avrà modo di meglio evidenziare nel prosieguo - ha risposto con puntualità e precisione a tutti i rilievi formulati dalla Sesta Sezione, adottando, persino graficamente, una forma espositiva in grado di rendere separata evidenza di ciascuno di essi e delle argomentazioni corrispondentemente volte ad esprimere i chiarimenti sollecitati dalla sentenza rescindente. 4. A fronte di un tal modo di procedere da parte del giudice di rinvio, costituisce insegnamento ricevuto nella giurisprudenza di legittimità quello per cui la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (Sez. 6, n. 49513 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244-01). 4.1. Nella specie, ad escludere la ricorrenza di un'ipotesi di motivazione sostanzialmente inesistente vale già di per sé la considerazione che il giudice di rinvio ha scrupolosamente affrontato i temi devolutigli, fornendo una motivazione ai rilievi della sentenza rescindente conducente, con una progressione logica di per sé neppure censurata in ricorso, alla conferma della sussistenza del requisito delle esigenze cautelari. 4.1.1. La diversa valutazione degli elementi di fatto cui in definitiva anela il ricorso esula dai poteri di questa Suprema Corte, alla quale, in quanto giudice della sola legittimità degli atti impugnati, è preclusa la rivalutazione degli elementi materiali e fattuali concernenti, segnatamente, per quel che nella presente sede rileva, le condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948; Sez. 6, n.49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177). 5. Compiuta tale premessa, rispetto alle censure esposte in ricorso nella parte introduttiva e funditus sub A), osserva il Collegio come le stesse non colgano nel segno. 5.1. Non viene in linea di conto, in primo luogo, altra decisione in tesi difensiva favorevole all'indagato in un diverso procedimento, di cui non è neppure evidenziata la connessione con l'attuale. 5.2. Rileva, in secondo luogo, che, avendo la Sesta Sezione disatteso i motivi di ricorso concernenti la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, gli stessi non sono più controversi, né ulteriormente controvertibili anche soltanto ai fini dell'apprezzamento delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 57572 del 08/11/2018, Medda, Rv. 274813-01). Pertanto correttamente il giudice di rinvio ha ritenuto di dover esaminare soltanto il "thenna" delle esigenze cautelari. 5.3. Quanto, poi, all'affermazione del ricorrente secondo cui il giudice di rinvio avrebbe ritenuto irrilevante - così disattendendo le indicazioni della sentenza rescindente - la risalenza al 2015 del dies ad quem dell'incolpazione provvisoria, essa in realtà non tiene in considerazione che detto giudice ha invece espressamente enunciato costituire la «scissione cronologica» tra il tempus commissi delicti e l'applicazione della misura uno dei fatti capaci di potenzialmente neutralizzare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. in relazione alla condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, ascritta all'indagato, tanto da comportare la necessaria «verifica» delle «potenziali ricadute» della scissione stessa. 5.4. Immune da censure è altresì l'enunciazione, da parte del giudice di rinvio, del criterio in funzione del quale assolvere il compito demandatogli dalla Sesta Sezione: criterio involgente lo scrutinio, non già degli elementi dimostrativi dell'attuale appartenenza dell'indagato al clan Zagaria (ciò che, tra l'altro, per il periodo successivo al 2015, esulerebbe dalla cornice temporale dell'incolpazione provvisoria), ma - in rapporto ai rilievi di cui alla sentenza rescindente - l'idoneità degli elementi introdotti dalla difesa per superare la suddetta presunzione.5.4.1. Infatti, da un lato, è pacifico che questa riposa sul tenore letterale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., cui il giudice di rinvio non avrebbe potuto non prestare ossequio; dall'altro lato, l'indicato modus procedendi dal medesimo seguito, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, non si sottrae affatto ad una penetrante valutazione circa la protrazione sino all'attualità delle esigenze cautelari, giacché il giudice di rinvio - a dispetto di alcune espressioni infelici, apparentemente in contrapposizione rispetto al decisum della Sesta Sezione, rimarcate in ricorso - non si limita affatto a richiamare la presunzione per sostenere che a carico dell'indagato seguitano a sussistere le esigenze cautelari, ma, rilevato, a mo' di premessa, che non costano evidenze né in ordine allo scioglimento del clan Zagaria né in ordine ad un definitivo allontanamento da esso dell'indagato, si profonde poi, nel dettaglio, ad esaminare i rilievi di cui alla sentenza rescindente. 5.4.2. Talché, al netto delle suddette espressioni, nel concreto evolvere della motivazione dell'ordinanza impugnata, il giudice di rinvio ossequia - con ciò conformandosi alla sentenza rescindente - l'orientamento più rigoroso espresso da questa Suprema Corte in punto di ambito di operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a termini del quale, «pur operando una presunzione "relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale non segnato da condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità (cd. tempo silente), che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019, Rv. 277231- 01, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 6284 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 274861-01, Pianta), con la conseguenza che «il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale» (cfr., da ult., Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273-02).5.5. Né, infine, può ritenersi che sussista alcuna violazione degli artt. 623 e 627 cod. proc. pen. per essere giunto il giudice di rinvio, ad esito di una compiuta rivisitazione degli elementi di fatto, a confermare la sussistenza delle esigenze cautelari. Deve infatti rammentarsi che «non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità», posto che «dalla sentenza di annullamento deriva solo un vincolo di contenuto negativo, ovvero un divieto di adottare la stessa motivazione che la Suprema Corte ha ritenuto viziata» [Sez. 3, n. 23140 del 26/03/2019, P.G. in proc. Visconti, Rv. 276755-04; Sez. 2, n. 1726 del 05/12/2017 (dep. 2018), [OSCURATO:PERSONA]. 271696-01]. 6. Infondate sono le censure sub B) e C), che possono esaminarsi congiuntamente, affrontando temi dall'ordinanza impugnata considerati unitariamente. 6.1. Il giudice di rinvio - nel prendere espressamente in considerazione i temi, indicati dalla sentenza rescindente, degli elementi atti a dimostrare concretezza ed attualità del pericolo che l'indagato possa seguitare a ricevere incarichi inquinati per conto del clan Zagaria - sottolinea a più riprese il dato (completamente negletto in ricorso) che all'indagato è contestata l'intraneità - da «imprenditore-socio» appartenente all'entourage di più stretta collaborazione del capo [OSCURATO:PERSONA], a sua volta rimasto saldamente al comando anche durante la detenzione - al suddetto clan, una delle cui peculiarità è costituita da una pervasiva infiltrazione nel settore degli appalti pubblici. 6.1.1. L'interesse del clan in tale settore - che descrive un autentico «sistema» - deriva da un duplice pagamento cui gli imprenditori-soci sono tenuti in suo favore: un primo, quale prezzo dell'intermediazione presso il gruppo territorialmente egemone per l'esecuzione dei lavori, ed un secondo, quale quota di compartecipazione agli utili. Dal canto loro, gli imprenditori-soci lucrano sulle commesse, aggiudicandosi gli appalti e godendo della "tranquillità territoriale" grazie all'intervento del clan.6.2. A dimostrazione della lucrosità del sistema - che si fonda sulla forza sinergica del clan e degli imprenditori-soci, tra cui l'indagato, in funzione dell'egennonizzazione del mercato in settori strategici - rammenta il giudice di rinvio essersi l'indagato reso aggiudicatario, dal 2002 al 2014, direttamente o per il tramite delle due società al medesimo riconducibili, Cogecap ed RCS Work, di appalti pubblici per la ragguardevole somma per circa un milione di euro. 6.3. Il giudice di rinvio, tuttavia, non si ferma affatto a tali appalti, come invece ritenuto dal ricorrente in specie sub B). 6.3.1. Anzitutto esso rileva come il sistema messo in campo dal clan Zagaria non si limiti al segmento circoscritto del "Ciclo integrato delle acque", ma appaia di ben più ampia consistenza, comprendendo ogni attività in grado di sovvenzionare l'organizzazione attraverso l'aggiudicazione di appalti o finanziamenti pubblici, con particolare riguardo - alla stregua delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - ai segmenti «dello IACP di Caserta, del Consorzio di Bonifica [e] dell'[OSCURATO:PERSONA] di Caserta». Conferma sia dell'ampia estensione che dell'attualità del coinvolgimento del clan - per il tramite di imprenditori-soci operanti dietro schermi societari intestati a terzi od organizzati in forma consortile - in svariate attività ulteriori rispetto al "Ciclo integrato delle acque" il giudice di rinvio trae dalle informative del 3 giugno 2020 e del 20 ottobre 2020 del ROS dei Carabinieri di Caserta, da cui emerge l'espansione dell'infiltrazione altresì negli ambiti «della edilizia residenziale pubblica e privata, della manutenzione delle reti idriche [e] delle bonifiche ambientali». 6.3.1.1. La circostanza - opposta criticamente dal ricorrente sub C - che le indicate informative non riferiscono di attività imprenditoriali dell'indagato (circostanza peraltro solo genericamente, e perciò inammissibilmente, allegata in ricorso) non si confronta con l'intero percorso logico seguito dal giudice di rinvio, che attraverso anche dette informative, oltreché alle dichiarazioni dei collaboratori, ricostruisce l'operatività in atto del sistema del clan Zagaria, ad opera della componente dei soci-imprenditori, cui anche l'indagato appartiene. 6.3.2. Detto ciò, il giudice di rinvio prosegue osservando come l'indagato non abbia mai dimesso la propria attività di imprenditore, attraverso le due società Cogecap ed RCS Work.6.3.2.1. Nella ricostruzione offerta dal giudice di rinvio, il primo profilo rilevante è che si tratta di società ancora recentemente (nel 2020 la prima, nel 2018-2019 la seconda) aggiudicatesi appalti pubblici. Tale dato di fatto priva di consistenza l'errore in cui, secondo il ricorrente [sub D) lett. a)], sarebbe caduto il giudice di rinvio nel ritenere che la difesa avesse sostenuto l'inoperatività delle due società anziché la loro semplice estraneità a vicende illecite: invero - alla stregua di quanto osserva il giudice di rinvio - l'aggiudicazione in sé di appalti pubblici «comprova "oggettivamente" l'operatività in tempi recenti delle due società nel settore delle opere pubbliche»; donde la concreta possibilità per l'indagato, non dedito ad attività diverse, di seguitare ad operare nel contesto privilegiato di intervento del clan Zagaria, dal quale l'indagato non risulta essersi dissociato. 6.3.2.2. Il secondo profilo rilevante riguarda il fatto che, dall'attività di intercettazione telefonica, effettuata peraltro per un periodo assai limitato (dal 29 settembre al 24 ottobre 2020), è emerso seguitare l'indagato nell'attività imprenditoriale. 6.3.2.2.1. Più nel dettaglio: - richiama il giudice di rinvio la conversazione del 1° ottobre 2020 tra l'indagato ed il figlio Alfredo cl. 1981 in cui i due parlano degli appalti pubblici dalla Cogecap aggiudicatisi nel medesimo anno. Oppone il ricorrente [sub C), lett. b)] che i due interlocutori si scambiavano informazioni meramente tecniche. Un tale assunto è completamente destituito di fondamento, alla luce di due puntuali osservazioni compiute dal giudice di rinvio: né l'indagato né il figlio rivestivano alcun ruolo all'interno della Cogecap, con la conseguenza che non avrebbero avuto finanche titolo di scambiarsi informazioni pur solo tecniche; oltretutto il contenuto della conversazione è ben diverso, dimostrando l'interesse diretto dell'indagato, per il tramite del figlio, nei lavori, laddove il primo, per concordare con il secondo la linea da seguire, lo invita a considerare l'entità del costo delle opere di tinteggiatura ed altro di cui il medesimo avrebbe dovuto occuparsi («... tu nel capitolato quanto tieni tra pittura e cose ... quanto viene a costarti ... questo è il conto che ti devi fare»); - richiama il giudice di rinvio altresì le conversazioni del 7 e del 17 ottobre 2020, attestanti la ripresa dei contatti tra l'indagato e [OSCURATO:PERSONA], previo interessamento del figlio di costui, Luigi. [OSCURATO:PERSONA] era socio, con l'indagato ed altri esponenti del clan, della [OSCURATO:PERSONA] 2002, divenuta [OSCURATO:PERSONA] 2002, aggiudicataria di numerosi appalti della Regione Campania in relazione al "Ciclo integrato delle acque"; condannato nel 2017 in primo grado a lunga pena detentiva per partecipazione al clan Zagaria, era stato scarcerato appena poco prima, il 29 settembre 2020; per parlargli, l'indagato si rivolgeva al figlio, onde procurarsi incontri di persona. Oppone il ricorrente [sub C), lett. b)] che le conversazioni di cui si tratta - come affermato anche dalla Sesta Sezione nella sentenza rescindente - non hanno contenuto, ragion per cui il giudice di rinvio sarebbe caduto nell'errore di presumerne la natura illecita. Nondimeno, nel proporre una motivazione idonea a soddisfare i rilievi della Sesta Sezione, che aveva altresì paventato una contraddittorietà tra il ritenere un pericolo di recidivanza in capo all'indagato ed il fatto che i contatti con [OSCURATO:PERSONA] siano ripresi dopo un periodo di silenzio, il giudice di rinvio ricostruisce il comportamento dell'indagato come volto a riprendere in modo riservato l'interlocuzione con il socio immediatamente dopo (ed anche questo dato è di per sé significativo) la sua scarcerazione. Trattasi, allo stato, di un'affermazione coerente, non solo con l'incontestata collocazione temporale della scarcerazione del Donciglio, ma altresì con la circostanza - neppure sforata in ricorso - che le descritte modalità prudenziali per ottenere la presenza del Donciglio sono state adottate dall'indagato pur avendo saputo che il Donciglio aveva in uso un nuovo numero di cellulare. Un tanto è sufficiente, nella sede sommaria in cui il procedimento versa, a delineare la natura "pericolosa", avvertita dallo stesso indagato, delle conversazioni che egli avrebbe dovuto intrattenere con il socio, sì da porsi prudenzialmente nella condizione di non utilizzare il mezzo telefonico per evitare sempre possibili ascolti indiscreti. Sostiene ancora il ricorrente, per escludere l'esigenza di riserbo argomentata dal giudice di rinvio, che le modalità degli incontri tra l'indagato ed il Donciglio possono spiegarsi con «motivi di generica cautela» legati al fatto che il Donciglio era stato appena scarcerato, soggiungendo che peraltro i due avevano svolto insieme in Paese attività sportiva, «da tale angolazione» non parendo dunque che «i verbali di indagini difensive siano inutili». In disparte che l'allegazione dello svolgimento insieme di attività sportiva da parte dell'indagato e del Donciglio è generica, non risultando richiamati gli atti da cui emergerebbe, tanto più in quanto i verbali di indagini -, difensive sono stati espressamente presi in considerazione dal giudice di rinvio, che ne ha riassunto il contenuto evidenziandone l'irrilevanza, gli argomenti addotti dal ricorrente, ben lungi dallo scalfire, anzi confermano la motivazione dell'ordinanza impugnata, atteso che questa riferisce il carattere di riservatezza proprio agli incontri di persona tra i due, di guisa da evidenziare come l'indagato avvertisse l'esigenza di evitare, invece, i contatti telefonici, poiché agevolmente intercettabili. Talché, nel lineare ragionamento del giudice di rinvio, la natura pericolosa delle conversazioni dell'indagato con il Donciglio - con conseguente necessità di riservatezza - è da riferirsi alle conversazioni in quanto tali e non agli incontri. 6.3.2.2.2. Né può dirsi che il giudice di rinvio abbia in tal guisa svilito la valutazione di neutralità delle conversazioni del 7 e del 17 ottobre 2020 (ossia quelle tra l'indagato e [OSCURATO:PERSONA]) espressa dalla sentenza rescindente, atteso che costituisce giurisprudenza costante quella a termini della quale «eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice di rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine dell'individuazione del vizio o dei vizi segnalati e, non, quindi, come dati che si impongono per la decisione a lui demandata, di talché si devono ritenere inammissibili le censure sollevate in merito» (Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, S., Rv. 263864-01; Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251660-01). 6.4. In definitiva, è dall'insieme di tutti i superiori elementi di fatti che il giudice di rinvio, con una motivazione tutt'altro che inesistente, ma anzi solida e coerente, trae la dimostrazione positiva - perciò non affidandosi unicamente alla presunzione di permanenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - del periculum libertatis: seguitando ad esistere il clan Zagaria; non registrandosi evidenze che l'indagato se ne sia allontanato; seguitando detto clan, per il tramite degli imprenditori-soci, al cui novero è da ascrivere l'indagato, ad infiltrare il settore degli appalti pubblici anche al di fuori del "Ciclo integrato delle acque"; essendosi le società riconducibili all'indagato rese ancora di recente aggiudicatarie di appalti pubblici; ingerendosi l'indagato in attività imprenditoriali pur senza averne titolo ed avendo egli avvertito la necessità di riprendere i contatti in modo riservato con un suo socio nel consorzio occupatosi del "Ciclo integrato delle acque" subito dopo la sua scarcerazione, si delinea un quadro non apoditticamente e non illogicamente interpretato dal giudice di rinvio come conducente alla dimostrazione dell'effettiva, concreta ed attuale possibilità di recidivanza dell'indagato, in grado di relazionarsi con gli esponenti di vertice del clan Zagaria, tra cui i fratelli di Michele in libertà, alla stessa stregua che con il Donciglio. 6.5. Alla luce di tale quadro d'insieme, nessun rilievo - come correttamente rilevato dal giudice di rinvio - assume la cd. consulenza Viglione, pur a voler prendere in considerazione la prospettazione difensiva [sub C), lett. d)] secondo cui essa tendeva «in parte» ad evidenziare - senza però che ne siano richiamate i passaggi rilevanti - che le attività dell'indagato in procedure di somma urgenza erano cessate nel 2005. Infatti, il giudice di rinvio, osservato come detta consulenza fosse in realtà volta a dimostrare la pretesa regolarità degli affidamenti in somma urgenza, ha agio ad evidenziare che è il complesso delle risultanze d'indagine ad attualizzare l'attività imprenditoriale dell'indagato, a prescindere dal fatto che le sole procedure di somma urgenza si arrestino al 2005. 7. Quanto detto sin qui vota infine all'infondatezza altresì le censure sub C), recte D) (p. 17 del ricorso). Infatti, il giudice di rinvio, per un verso, come già detto esaminando le censure formulate dal ricorrente in premessa e sub A), non si è autoassegnato alcun compito diverso da quello demandatogli dalla sentenza rescindente, al contrario ossequiata alla lettera; per altro verso, non ha affatto evocato il concetto di mafia silente, che ha invece esplicitamente negato, sul rilievo che le risultanze d'indagine «consentono di escludere che il tempo decorso dalle vicende integranti la contestazione di cui all'art. 416-bis c.p. a carico di [OSCURATO:PERSONA] si connoti come "silente", evidenziando, di contro, condotte positive sintomatiche di perdurante pericolosità atte a confermare il quadro presuntivo di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p.». 7.3. Ciò costituisce un'ulteriore dimostrazione di come il giudice di rinvio, ben lungi dall'appagarsi della presunzione di permanenza delle esigenze cautelari, abbia fondato il proprio convincimento sulle suddette condotte positive, valutate in guisa di conferma della presunzione stessa. 8. Conclusivamente, per tutti i superiori motivi, il ricorso deve essere rigettato, con le ulteriori statuizioni di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancel
Sentenza Cassazione n. 00459/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris