Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34853/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di Assise di S. [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da Nunzio [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la sostituzione della pena dell'ergastolo, inflittagli con sentenza resa dalla suddetta Corte di Assise in data 23 gennaio 2003 (irrevocabile il 1° dicembre 2010), con la pena di trent'anni di reclusione.

Nel ricostruire l'articolata e complessa vicenda processuale, la Corte di merito esponeva quanto segue.

1.1. Nell'ambito del procedimento di estradizione n. 56/1997, la [OSCURATO:PERSONA] di Madrid, con provvedimento del 23 aprile 1999, espresse parere favorevole alla "consegna temporanea" alle Autorità italiane del detenuto [OSCURATO:PERSONA] "a condizione che, se necessario, fosse restituito alla Spagna per essere giudicato e, se del caso, scontare la condanna inflitta"; in tal modo, rese esecutiva e produttiva di effetti l'ordinanza del 14 luglio 1998 (confermata con successiva ordinanza del Plenum delle Sezioni penali del 2 ottobre 1998), che aveva dichiarato ammissibile l'estradizione in Italia del [OSCURATO:PERSONA], già concessa perché fosse giudicato per i fatti di cui all'ordinanza cautelare emessa il 16 dicembre 1997 dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, avente ad oggetto un delitto di omicidio e altri reati commessi in Casal di Principe il 19 marzo 1994.

Giunto in Italia 1'11 aprile 2000, Nunzio [OSCURATO:PERSONA] fu processato e condannato alla pena dell'ergastolo con la già menzionata sentenza del 23 gennaio 2003 e fu, poi, riconsegnato alla Spagna il 26 gennaio 2004 per essere ivi giudicato per i reati ivi commessi.

In tale provvedimento di estradizione non fu apposta alcuna condizione relativa alla pena da eseguirsi.

1.2. Successivamente, fu richiesta dalle Autorità italiane altra estradizione in estensione, perché il [OSCURATO:PERSONA] potesse rispondere di un omicidio commesso a Cascais (Portogallo) il 6 marzo 1991.

L'estradizione fu concessa, sempre dall'[OSCURATO:PERSONA] madrilena, con provvedimento del 4 ottobre 2004 nell'ambito del procedimento di estradizione n. 25/2004, con la condizione che, in caso di irrogazione della pena dell'ergastolo, essa non comportasse inevitabilmente la privazione della libertà per tutta la vita.

Per questo delitto il [OSCURATO:PERSONA] fu condannato alla pena dell'ergastolo con sentenza emessa dalla Corte di Assise di S. [OSCURATO:PERSONA] in data 8 luglio 2009 (irrevocabile il 27 marzo 2012).

1.3. Ciò posto, il difensore del condannato promuoveva incidente di esecuzione affinché i due ergastoli inflitti al proprio assistito fossero convertiti nella pena temporanea di trent'anni di reclusione.

Assumeva il difensore, a sostegno dell'istanza, che, con provvedimento del 23 aprile 1999, l'Autorità spagnola aveva concesso solo un'estradizione temporanea, destinata ad esaurire i suoi effetti con la riconsegna del [OSCURATO:PERSONA] alla Spagna (il 26 gennaio 2004); la richiesta di estensione di tale originaria estradizione aveva, quindi, comportato l'effetto di estendere anche al primo provvedimento le garanzie indicate nel secondo.

La condizione ivi apposta, ad avviso del difensore del condannato, avrebbe costituito un ostacolo per il giudice italiano, il quale, con le due sentenze di condanna all'ergastolo richiamate, ., é aveva applicato una pena illegale, perché violativa del principio costituzionale che prescrive la conformità del nostro ordinamento alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.

1.4. Con ordinanza resa in data 4 novembre 2019, la Corte di Assise di S. [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza difensiva limitatamente alla pena dell'ergastolo inflitta con sentenza emessa dalla stessa Corte in data 8 luglio 2009 (irrevocabile il 27 marzo 2012); viceversa, rigettava l'istanza con riferimento alla pena dell'ergastolo irrogata con sentenza pronunciata dalla medesima Corte territoriale in data 23 gennaio 2003 (irrevocabile il 1° dicembre 2010).

1.5. A seguito di ricorso per cassazione proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 4 novembre 2019, questa Prima Sezione penale, con ordinanza n. 31052 del 22/10/2020, ravvisato un contrasto interpretativo sull'argomento, rimetteva gli atti alle Sezioni Unite.

2. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 30305 del 25/3/2021, Rv. 281558, rigettava il ricorso del [OSCURATO:PERSONA], enunciando il seguente principio: «In tema di estradizione dall'estero, la condizione, posta, in accoglimento di una domanda di estensione dell'estradizione, dallo Stato richiesto, di commutazione della pena dell'ergastolo in pena temporanea, non opera con riguardo ad altra pena dell'ergastolo - oggetto di cumulo con la prima - irrogata in diverso procedimento per il quale sia stato, in precedenza, emesso altro provvedimento di estradizione non condizionato».

3. Nelle more, il difensore del [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto un nuovo incidente di esecuzione, allegando un ulteriore provvedimento emesso il 26 gennaio 2019 dall'[OSCURATO:PERSONA], a suo dire integrativo dell'ordinanza di estradizione del 14 luglio 1998, cui sarebbe stata apposta a posteriori la seguente clausola: "la consegna sarà condizionata al presupposto che nel caso dovesse essere inflitta al reclamato Nunzio [OSCURATO:PERSONA] la pena dell'ergastolo, questa sia soggetta a revisione, in modo che non comporti la provazione della libertà inevitabilmente a vita".

Alla luce di tale sopravvenienza documentale, il difensore chiedeva la conversione in trent'anni di reclusione dell'unica pena dell'ergastolo in esecuzione.

4. La Corte di Assise di S. [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava, come detto, l'istanza, in applicazione del principio enunciato da Sez.

U, n. 30305/21.

5. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 720, comma 4, cod. proc. pen. e all'art. 99 cod. pen.

Il difensore del ricorrente si duole che il giudice dell'esecuzione abbia illegittimamente, e al di fuori dei propri poteri - che competerebbero al Ministro della Giustizia ex art. 720, comma 4, cod. proc. pen. - omesso di tener conto del provvedimento emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] spagnola il 26 dicembre 2019, con il quale si provvide ad una "mera correzione di errore materiale" del decreto con cui era stata concessa l'estradizione il 23 aprile 1999, applicando ad esso la clausola "la consegna sarà condizionata al presupposto che nel caso dovesse essere inflitta al reclamato [OSCURATO:PERSONA] la pena dell'ergastolo, questa sia soggetta a revisione, in modo che non comporti la privazione della libertà inevitabilmente a vita".

Rammenta, a tale proposito, che il Ministro della Giustizia, compulsato dalle Sezioni Unite, aveva risposto di non aver adottato alcuna determinazione ai sensi dell'art. 720, comma 4, cod. proc. pen. sul provvedimento del 26 dicembre 2019, con il quale era stata apposta la condizione succitata, dal che era desumibile una condivisione della decisione dell'autorità spagnola, però disattesa dal giudice dell'esecuzione nel presente procedimento.

Sostiene, infatti, il difensore del ricorrente che non si sarebbe trattato di nuova condizione, ma di mera correzione di errore materiale (giammai tardivo), considerato che in Spagna la "pena dell'ergastolo è incostituzionale" e su tale condizione avrebbe dovuto pronunciarsi il Ministero della Giustizia, che non lo aveva fatto, eventualmente rinunciando all'estradizione laddove avesse ritenuto di non accettare le condizioni poste.

6. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua articolata requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

2. Come efficacemente illustrato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, le coordinate per risolvere la questione prospettata sono, tutte, già delineate nella già menzionata sentenza delle Sezioni Unite n. 30305 del 25/3/2021, che, su ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], ha esaminato, al di là della specifica questione oggetto di contrasto, l'intero regime dell'estradizione, della sua estensione e delle clausole ad essa apposte, inclusa quella relativa al citato provvedimento adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Madrid il 26 dicembre 2019.

A proposito dell'apposizione di clausole all'estradizione, hanno statuito le Sezioni Unite: «... una volta consegnata alle autorità dello Stato richiedente la persona oggetto della relativa domanda, il procedimento di estradizione, anche nella sua appendice propriamente esecutiva, deve considerarsi ormai esaurito.

Ciò non esclude ovviamente la presenza, secondo le specifiche previsioni al riguardo dettate dalle fonti convenzionali, di un eventuale obbligo di riconsegna una volta che siano cessate le esigenze - legate alla definizione del procedimento interno ovvero all'espiazione della pena irrogata per il fatto diverso - in vista delle quali si sia proceduto alla consegna temporanea. ....

È peraltro evidente, nella prospettiva logico-sistematica e teleologica propria della normativa estradizionale, che una condizione può essere validamente apposta dallo Stato estero, e ritualmente accettata dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 720, comma 4, cit., solo in vista della concessione dell'estradizione ( per concedere l'estradizione....), dunque ai fini del definitivo accoglimento della domanda, non certo quando la relativa procedura si sia conclusa e le finalità - processuali o esecutive - per le quali essa è stata concessa siano state - come nel caso in esame - ormai definitivamente raggiunte».

Dalla chiara esposizione del [OSCURATO:PERSONA] discende, pertanto, che, una volta consegnato l'estradato, il procedimento deve ritenersi concluso, con effetto preclusivo dell'apposizione di condizioni ex post.

Con specifico riguardo al provvedimento spagnolo "di correzione" del 26 dicembre 2019, le Sezioni Unite hanno precisato: «Nessun rilievo al fine qui considerato può attribuirsi al provvedimento, adottato dall'autorità giudiziaria spagnola in data 26 dicembre 2019, con il quale è stata integrata la parte dispositiva del decreto di estradizione a suo tempo emesso in data 14 luglio 1998, aggiungendovi la richiamata clausola secondo cui "La consegna sarà condizionata al presupposto che, nel caso dovesse essere inflitta al reclamato [OSCURATO:PERSONA], la pena dell'ergastolo, questa sia soggetta a revisione, in modo che non comporti la privazione della libertà inevitabilmente a vita".

Dall'adozione di tale provvedimento, emesso a procedura estradizionale ormai definitivamente conclusa e in una fase in cui l'esecuzione della pena irrogata dall'autorità giudiziaria italiana era in corso da tempo, non può derivare alcun effetto giuridico nei confronti della competente autorità dello Stato richiedente, che può assumere le determinazioni al riguardo previste dall'art. 720, comma 4, cod. proc. pen. solo in una fase prodromica alla concessione dell'estradizione, dunque ai fini del definitivo accoglimento della relativa domanda, non certo quando tale procedura si sia già esaurita in senso favorevole per lo Stato richiedente.

Nella medesima prospettiva, del resto, risulta, dalla richiamata nota informativa trasmessa dal Ministro della giustizia in data 22 marzo 2021, che in relazione al provvedimento adottato dall'autorità spagnola in data 26 dicembre 2019 non è stata assunta alcuna determinazione ai sensi dell'art. 720 comma 4 cit. e che, nel caso in esame, l'esercizio del potere da tale disposizione attribuito al Ministro sarebbe stato, comunque, precluso dall'ultraventennale lasso di tempo trascorso tra l'originario provvedimento di estradizione e il provvedimento - emesso peraltro da un'autorità giudiziaria, anziché governativa - che ha successivamente apposto la condizione alla consegna».

Il più autorevole organo nomofilattico ha, quindi, decisamente escluso che la clausola ex post possa produrre effetti giuridici su una procedura estradizionale ormai conclusa da tempo, considerato che solo in pendenza della stessa il Ministero può pronunciarsi sulle clausole apposte dall'Autorità straniera.

Non è superfluo sottolineare, da ultimo, che, con la sentenza in commento, si è censurato l'allora esaminato provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva sostituito la pena dell'ergastolo con quella di trent'anni di reclusione, essendosi sottolineata la netta differenza esistente tra la "cadena perpetua"e l'ergastolo.

Vale la pena di trascrivere il relativo brano: «La condizione al riguardo posta dallo Stato estero non aveva previsto, infatti, alcun obbligo di sostituzione con una pena temporanea, ma soltanto quello di evitare - come puntualmente posto in rilievo nell'ordinanza di rimessione - che l'esecuzione della pena dell'ergastolo, legittimamente irrogata, potesse sostanziarsi, nei fatti, nella privazione della libertà per tutta la vita, "....senza quindi che l'esecuzione fosse regolata in modo tale da sottrarre la pena detentiva perpetua alla inevitabilità di una restrizione carceraria per l'intera vita".

Nei termini in cui era stata formulata, dunque, la condizione in esame richiedeva semplicemente che la pena dell'ergastolo potesse essere rivista e non comportasse necessariamente la reclusione a vita.

La sua apposizione da parte dello Stato estero, a ben vedere, non richiede nulla di più o di diverso da quanto sia già previsto nell'ordinaria disciplina italiana dell'ergastolo, che, come è noto, contempla la possibilità che il condannato fruisca: a) di permessi-premio dopo l'espiazione di almeno dieci anni; b) del regime di semi-libertà dopo l'espiazione di almeno venti anni di pena; c) della liberazione condizionale dopo l'espiazione di almeno ventisei anni di pena.Al riguardo v'è altresì da osservare che, in relazione al trattamento delle persone condannate per i reati di cui all'art. 4-bis, comma 1, ord. pen., l'attuale quadro normativo tende ad evolversi nella prospettiva di una regolamentazione più completa e coerente con i principi costituzionali, dopo che la Corte costituzionale si è pronunciata al riguardo, con ordinanza n. 97 del 11 maggio 2021, rinviando di un anno la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione con ordinanza del 3 giugno 2020, in modo da attribuire al Parlamento un congruo periodo di tempo per affrontare le numerose questioni problematiche inerenti alla disciplina in esame, riservandosi "di verificare ex post la conformità a Costituzione delle decisioni effettivamente assunte").

3. In definitiva, quindi, alla luce del chiaro portato di Sez.

U, n. 30305/21, il giudice dell'esecuzione ha correttamente escluso che la clausola apposta ex post al decreto di estradizione del 23 aprile 1999, a procedura conclusa, potesse produrre qualsiasi effetto giuridico. 4.

Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Il ricorrente al pagamento delle spese processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di Assise di S. [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da Nunzio [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la sostituzione della pena dell'ergastolo, inflittagli con sentenza resa dalla suddetta Corte di Assise in data 23 gennaio 2003 (irrevocabile il 1° dicembre 2010), con la pena di trent'anni di reclusione. Nel ricostruire l'articolata e complessa vicenda processuale, la Corte di merito esponeva quanto segue. 1.1. Nell'ambito del procedimento di estradizione n. 56/1997, la [OSCURATO:PERSONA] di Madrid, con provvedimento del 23 aprile 1999, espresse parere favorevole alla "consegna temporanea" alle Autorità italiane del detenuto [OSCURATO:PERSONA] "a condizione che, se necessario, fosse restituito alla Spagna per essere giudicato e, se del caso, scontare la condanna inflitta"; in tal modo, rese esecutiva e produttiva di effetti l'ordinanza del 14 luglio 1998 (confermata con successiva ordinanza del Plenum delle Sezioni penali del 2 ottobre 1998), che aveva dichiarato ammissibile l'estradizione in Italia del [OSCURATO:PERSONA], già concessa perché fosse giudicato per i fatti di cui all'ordinanza cautelare emessa il 16 dicembre 1997 dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, avente ad oggetto un delitto di omicidio e altri reati commessi in Casal di Principe il 19 marzo 1994. Giunto in Italia 1'11 aprile 2000, Nunzio [OSCURATO:PERSONA] fu processato e condannato alla pena dell'ergastolo con la già menzionata sentenza del 23 gennaio 2003 e fu, poi, riconsegnato alla Spagna il 26 gennaio 2004 per essere ivi giudicato per i reati ivi commessi. In tale provvedimento di estradizione non fu apposta alcuna condizione relativa alla pena da eseguirsi. 1.2. Successivamente, fu richiesta dalle Autorità italiane altra estradizione in estensione, perché il [OSCURATO:PERSONA] potesse rispondere di un omicidio commesso a Cascais (Portogallo) il 6 marzo 1991. L'estradizione fu concessa, sempre dall'[OSCURATO:PERSONA] madrilena, con provvedimento del 4 ottobre 2004 nell'ambito del procedimento di estradizione n. 25/2004, con la condizione che, in caso di irrogazione della pena dell'ergastolo, essa non comportasse inevitabilmente la privazione della libertà per tutta la vita. Per questo delitto il [OSCURATO:PERSONA] fu condannato alla pena dell'ergastolo con sentenza emessa dalla Corte di Assise di S. [OSCURATO:PERSONA] in data 8 luglio 2009 (irrevocabile il 27 marzo 2012). 1.3. Ciò posto, il difensore del condannato promuoveva incidente di esecuzione affinché i due ergastoli inflitti al proprio assistito fossero convertiti nella pena temporanea di trent'anni di reclusione. Assumeva il difensore, a sostegno dell'istanza, che, con provvedimento del 23 aprile 1999, l'Autorità spagnola aveva concesso solo un'estradizione temporanea, destinata ad esaurire i suoi effetti con la riconsegna del [OSCURATO:PERSONA] alla Spagna (il 26 gennaio 2004); la richiesta di estensione di tale originaria estradizione aveva, quindi, comportato l'effetto di estendere anche al primo provvedimento le garanzie indicate nel secondo. La condizione ivi apposta, ad avviso del difensore del condannato, avrebbe costituito un ostacolo per il giudice italiano, il quale, con le due sentenze di condanna all'ergastolo richiamate, ., é aveva applicato una pena illegale, perché violativa del principio costituzionale che prescrive la conformità del nostro ordinamento alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. 1.4. Con ordinanza resa in data 4 novembre 2019, la Corte di Assise di S. [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza difensiva limitatamente alla pena dell'ergastolo inflitta con sentenza emessa dalla stessa Corte in data 8 luglio 2009 (irrevocabile il 27 marzo 2012); viceversa, rigettava l'istanza con riferimento alla pena dell'ergastolo irrogata con sentenza pronunciata dalla medesima Corte territoriale in data 23 gennaio 2003 (irrevocabile il 1° dicembre 2010). 1.5. A seguito di ricorso per cassazione proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 4 novembre 2019, questa Prima Sezione penale, con ordinanza n. 31052 del 22/10/2020, ravvisato un contrasto interpretativo sull'argomento, rimetteva gli atti alle Sezioni Unite. 2. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 30305 del 25/3/2021, Rv. 281558, rigettava il ricorso del [OSCURATO:PERSONA], enunciando il seguente principio: «In tema di estradizione dall'estero, la condizione, posta, in accoglimento di una domanda di estensione dell'estradizione, dallo Stato richiesto, di commutazione della pena dell'ergastolo in pena temporanea, non opera con riguardo ad altra pena dell'ergastolo - oggetto di cumulo con la prima - irrogata in diverso procedimento per il quale sia stato, in precedenza, emesso altro provvedimento di estradizione non condizionato». 3. Nelle more, il difensore del [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto un nuovo incidente di esecuzione, allegando un ulteriore provvedimento emesso il 26 gennaio 2019 dall'[OSCURATO:PERSONA], a suo dire integrativo dell'ordinanza di estradizione del 14 luglio 1998, cui sarebbe stata apposta a posteriori la seguente clausola: "la consegna sarà condizionata al presupposto che nel caso dovesse essere inflitta al reclamato Nunzio [OSCURATO:PERSONA] la pena dell'ergastolo, questa sia soggetta a revisione, in modo che non comporti la provazione della libertà inevitabilmente a vita". Alla luce di tale sopravvenienza documentale, il difensore chiedeva la conversione in trent'anni di reclusione dell'unica pena dell'ergastolo in esecuzione. 4. La Corte di Assise di S. [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava, come detto, l'istanza, in applicazione del principio enunciato da Sez. U, n. 30305/21. 5. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 720, comma 4, cod. proc. pen. e all'art. 99 cod. pen. Il difensore del ricorrente si duole che il giudice dell'esecuzione abbia illegittimamente, e al di fuori dei propri poteri - che competerebbero al Ministro della Giustizia ex art. 720, comma 4, cod. proc. pen. - omesso di tener conto del provvedimento emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] spagnola il 26 dicembre 2019, con il quale si provvide ad una "mera correzione di errore materiale" del decreto con cui era stata concessa l'estradizione il 23 aprile 1999, applicando ad esso la clausola "la consegna sarà condizionata al presupposto che nel caso dovesse essere inflitta al reclamato [OSCURATO:PERSONA] la pena dell'ergastolo, questa sia soggetta a revisione, in modo che non comporti la privazione della libertà inevitabilmente a vita". Rammenta, a tale proposito, che il Ministro della Giustizia, compulsato dalle Sezioni Unite, aveva risposto di non aver adottato alcuna determinazione ai sensi dell'art. 720, comma 4, cod. proc. pen. sul provvedimento del 26 dicembre 2019, con il quale era stata apposta la condizione succitata, dal che era desumibile una condivisione della decisione dell'autorità spagnola, però disattesa dal giudice dell'esecuzione nel presente procedimento. Sostiene, infatti, il difensore del ricorrente che non si sarebbe trattato di nuova condizione, ma di mera correzione di errore materiale (giammai tardivo), considerato che in Spagna la "pena dell'ergastolo è incostituzionale" e su tale condizione avrebbe dovuto pronunciarsi il Ministero della Giustizia, che non lo aveva fatto, eventualmente rinunciando all'estradizione laddove avesse ritenuto di non accettare le condizioni poste. 6. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua articolata requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Come efficacemente illustrato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, le coordinate per risolvere la questione prospettata sono, tutte, già delineate nella già menzionata sentenza delle Sezioni Unite n. 30305 del 25/3/2021, che, su ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], ha esaminato, al di là della specifica questione oggetto di contrasto, l'intero regime dell'estradizione, della sua estensione e delle clausole ad essa apposte, inclusa quella relativa al citato provvedimento adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Madrid il 26 dicembre 2019. A proposito dell'apposizione di clausole all'estradizione, hanno statuito le Sezioni Unite: «... una volta consegnata alle autorità dello Stato richiedente la persona oggetto della relativa domanda, il procedimento di estradizione, anche nella sua appendice propriamente esecutiva, deve considerarsi ormai esaurito. Ciò non esclude ovviamente la presenza, secondo le specifiche previsioni al riguardo dettate dalle fonti convenzionali, di un eventuale obbligo di riconsegna una volta che siano cessate le esigenze - legate alla definizione del procedimento interno ovvero all'espiazione della pena irrogata per il fatto diverso - in vista delle quali si sia proceduto alla consegna temporanea. .... È peraltro evidente, nella prospettiva logico-sistematica e teleologica propria della normativa estradizionale, che una condizione può essere validamente apposta dallo Stato estero, e ritualmente accettata dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 720, comma 4, cit., solo in vista della concessione dell'estradizione ( per concedere l'estradizione....), dunque ai fini del definitivo accoglimento della domanda, non certo quando la relativa procedura si sia conclusa e le finalità - processuali o esecutive - per le quali essa è stata concessa siano state - come nel caso in esame - ormai definitivamente raggiunte». Dalla chiara esposizione del [OSCURATO:PERSONA] discende, pertanto, che, una volta consegnato l'estradato, il procedimento deve ritenersi concluso, con effetto preclusivo dell'apposizione di condizioni ex post. Con specifico riguardo al provvedimento spagnolo "di correzione" del 26 dicembre 2019, le Sezioni Unite hanno precisato: «Nessun rilievo al fine qui considerato può attribuirsi al provvedimento, adottato dall'autorità giudiziaria spagnola in data 26 dicembre 2019, con il quale è stata integrata la parte dispositiva del decreto di estradizione a suo tempo emesso in data 14 luglio 1998, aggiungendovi la richiamata clausola secondo cui "La consegna sarà condizionata al presupposto che, nel caso dovesse essere inflitta al reclamato [OSCURATO:PERSONA], la pena dell'ergastolo, questa sia soggetta a revisione, in modo che non comporti la privazione della libertà inevitabilmente a vita". Dall'adozione di tale provvedimento, emesso a procedura estradizionale ormai definitivamente conclusa e in una fase in cui l'esecuzione della pena irrogata dall'autorità giudiziaria italiana era in corso da tempo, non può derivare alcun effetto giuridico nei confronti della competente autorità dello Stato richiedente, che può assumere le determinazioni al riguardo previste dall'art. 720, comma 4, cod. proc. pen. solo in una fase prodromica alla concessione dell'estradizione, dunque ai fini del definitivo accoglimento della relativa domanda, non certo quando tale procedura si sia già esaurita in senso favorevole per lo Stato richiedente. Nella medesima prospettiva, del resto, risulta, dalla richiamata nota informativa trasmessa dal Ministro della giustizia in data 22 marzo 2021, che in relazione al provvedimento adottato dall'autorità spagnola in data 26 dicembre 2019 non è stata assunta alcuna determinazione ai sensi dell'art. 720 comma 4 cit. e che, nel caso in esame, l'esercizio del potere da tale disposizione attribuito al Ministro sarebbe stato, comunque, precluso dall'ultraventennale lasso di tempo trascorso tra l'originario provvedimento di estradizione e il provvedimento - emesso peraltro da un'autorità giudiziaria, anziché governativa - che ha successivamente apposto la condizione alla consegna». Il più autorevole organo nomofilattico ha, quindi, decisamente escluso che la clausola ex post possa produrre effetti giuridici su una procedura estradizionale ormai conclusa da tempo, considerato che solo in pendenza della stessa il Ministero può pronunciarsi sulle clausole apposte dall'Autorità straniera. Non è superfluo sottolineare, da ultimo, che, con la sentenza in commento, si è censurato l'allora esaminato provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva sostituito la pena dell'ergastolo con quella di trent'anni di reclusione, essendosi sottolineata la netta differenza esistente tra la "cadena perpetua"e l'ergastolo. Vale la pena di trascrivere il relativo brano: «La condizione al riguardo posta dallo Stato estero non aveva previsto, infatti, alcun obbligo di sostituzione con una pena temporanea, ma soltanto quello di evitare - come puntualmente posto in rilievo nell'ordinanza di rimessione - che l'esecuzione della pena dell'ergastolo, legittimamente irrogata, potesse sostanziarsi, nei fatti, nella privazione della libertà per tutta la vita, "....senza quindi che l'esecuzione fosse regolata in modo tale da sottrarre la pena detentiva perpetua alla inevitabilità di una restrizione carceraria per l'intera vita". Nei termini in cui era stata formulata, dunque, la condizione in esame richiedeva semplicemente che la pena dell'ergastolo potesse essere rivista e non comportasse necessariamente la reclusione a vita. La sua apposizione da parte dello Stato estero, a ben vedere, non richiede nulla di più o di diverso da quanto sia già previsto nell'ordinaria disciplina italiana dell'ergastolo, che, come è noto, contempla la possibilità che il condannato fruisca: a) di permessi-premio dopo l'espiazione di almeno dieci anni; b) del regime di semi-libertà dopo l'espiazione di almeno venti anni di pena; c) della liberazione condizionale dopo l'espiazione di almeno ventisei anni di pena.Al riguardo v'è altresì da osservare che, in relazione al trattamento delle persone condannate per i reati di cui all'art. 4-bis, comma 1, ord. pen., l'attuale quadro normativo tende ad evolversi nella prospettiva di una regolamentazione più completa e coerente con i principi costituzionali, dopo che la Corte costituzionale si è pronunciata al riguardo, con ordinanza n. 97 del 11 maggio 2021, rinviando di un anno la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione con ordinanza del 3 giugno 2020, in modo da attribuire al Parlamento un congruo periodo di tempo per affrontare le numerose questioni problematiche inerenti alla disciplina in esame, riservandosi "di verificare ex post la conformità a Costituzione delle decisioni effettivamente assunte"). 3. In definitiva, quindi, alla luce del chiaro portato di Sez. U, n. 30305/21, il giudice dell'esecuzione ha correttamente escluso che la clausola apposta ex post al decreto di estradizione del 23 aprile 1999, a procedura conclusa, potesse produrre qualsiasi effetto giuridico. 4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Il ricorrente al pagamento delle spese processual
Sentenza Cassazione n. 34853/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris