CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021
Cassazione n. 09319/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della stessa Corte che aveva respinto la richiesta di riabilitazione dalla sorveglianza speciale disposta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e revocata con decreto 21.11.2014 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo - che denuncia la violazione dell'art. 70 d.lvo n. 159/2011 in relazione all'omessa considerazione del fatto che la misura di prevenzione era stata revocata e della successiva regolare condotta - ha contenuto di merito in quanto si risolve nella deduzione del favorevole esito di un procedimento penale, delle ragioni che avevano giustificato la revoca della misura e della successiva regolare condotta, dati che la Corte di appello aveva esaminato rilevando che il giudizio da compiere doveva riguardare la condotta successiva alla cessazione della misura e che, sul punto, la difesa non aveva allegato alcun dato significativo di costante ed effettiva buona condotta; ritenuto che il secondo motivo - che denuncia la violazione dell'art. 36 cod. proc. pen. per aver il collegio tenuto l'udienza nonostante l'istanza di ricusazione, condotta che avrebbe giustificato l'astensione - è manifestamente infondato, atteso che la difesa aveva presentato istanza di ricusazione del collegio, istanza che era stata dichiarata inammissibile in data antecedente alla decisione nel merito; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente pciczA iancì [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 252.