CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30387/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;sentito il difensore [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA], anche in sostitu-zione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Locri, che si èriportato ai motivi di ricorso e ha insistito per il suo accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 20/5/2025 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respintol’appello contro l’ordinanza del G.I.P. dello stesso Tribunale con cui era stata re-spinta l’istanza di declaratoria di inefficacia della custodia in carcere applicata aRodolfo Scali per associazione mafiosa o, in subordine, di sostituzione con gli ar-resti domiciliari. Contro l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è stato propo-sto ricorso per cassazione, che è stato accolto con rinvio allo scopo di rideterminarela scadenza del termine di fase e dei termini massimi della misura. Decidendo insede di rinvio il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente accolto l’appello,dichiarando l’inefficacia della misura della custodia in carcere in relazione al reatoassociativo e confermandola per gli ulteriori reati sub 10) e 12) della sentenza dicondanna nel frattempo emessa contro lo Scali.2. L’imputato, tramite i propri difensori di fiducia, ha proposto ricorso con-tro l’ordinanza enunciando il seguente motivo di seguito illustrato ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen. Si denuncia in particolare vizio di motivazione dell’or-dinanza impugnata nella parte in cui non tiene conto né del lungo tempo (oltreotto anni) decorso dai fatti per i quali persiste la misura né dell’assoluzione mediotempore intervenuta per i reati di cui ai capi 4) e 6). Proprio quest’ultimo elementorappresenta un fatto nuovo che il Tribunale non ha considerato nonostante la suaidoneità, in uno con il tempo trascorso dai fatti, ad incidere sul tema dell’attualitàdelle esigenze cautelari. Gli argomenti valorizzati dall’ordinanza impugnata per ri-gettare l’appello sono costituiti unicamente dalla condanna per il reato di associa-zione mafiosa (in ordine al quale è però divenuta inefficace la misura), alla gravitàdella pena irrogata e alle caratteristiche dei reati sub 10) e 12), senza alcun rife-rimento all’incidenza che su di essi abbia esercitato il dato temporale prima evi-denziato.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.Il Tribunale ha preso in esame gli elementi di fatto allegati dalla difesa(assoluzione per due capi di imputazione e tempo decorso dai fatti) ma li ha rite-nuti inidonei a incidere sulla presunzione di adeguatezza della custodia in carcereprevista dall’art. 275, 3° comma cod. proc. pen. Il Tribunale, a sostegno del prov-vedimento impugnato, ha infatti affermato in primo luogo che la misura cautelarerisale al luglio 2023 e dunque è in esecuzione da un lasso di tempo nettamenteinferiore all’entità della pena inflitta per i reati di cui ai capi 10) e 12) della sen-tenza di condanna emessa dal G.U.P. (cinque anni e due mesi, al netto della dimi-nuente prevista per il rito abbreviato), con conseguente, pieno rispetto del princi-pio di proporzionalità; in secondo luogo, ha posto l’accento sull’assenza di elementisintomatici di una dissociazione dello Scali dal contesto criminale di appartenenza;in terzo luogo, ha valorizzato la condanna ad oltre dieci anni di reclusione per ilreato associativo, in relazione al quale gli è contestato il ruolo di capo di un’arti-colazione locale della ‘ndrangheta, precisando che proprio per questo una misuradi più lieve impatto sulla libertà personale gli consentirebbe di esercitare i suoipoteri di direzione; infine, ha rilevato il Tribunale che i due reati-fine per i quali loScali è stato condannato sono estorsioni aggravate dall’appartenenza ad associa-zione mafiosa e dal fine di agevolare quest’ultima, con la conseguenza che operala presunzione di adeguatezza della custodia in carcere ex art. 275 3° comma cod.proc. pen. Sulla base di tali argomentazioni il Tribunale ha dunque concluso chegli elementi allegati dalla difesa non erano idonei a vincere la presunzione di ade-guatezza della custodia in carcere.Rileva la Corte che il ricorso non affronta la maggior parte dei punti valo-rizzati dal Tribunale, ossia il tema della proporzionalità fra pena irrogata e misuracautelare, la natura aggravata delle estorsioni ex art. 416 bis.1 cod. pen. (conconseguente operatività della presunzione di adeguatezza della custodia in car-cere), il ruolo di capo dello Scali e la sua mancata dissociazione dall’organizzazionemafiosa. Si tratta di argomenti solidi, logici e puntuali, che, unitamente all’ulterioreelemento della pesante condanna per il reato associativo, formano una motiva-zione più che adeguata a sostegno della persistente ineludibilità della custodia incarcere. In particolare, si osserva che correttamente il Tribunale ha valorizzato lacondanna anche per il reato di associazione di tipo mafioso, trattandosi di un ele-mento di novità che senza dubbio incide sul tema della complessiva valutazionedell’attualità e gravità delle esigenze cautelari; al riguardo, quindi, non coglie nelsegno la contestazione della difesa circa l’impossibilità di valorizzare tale elementoper l’intervenuta inefficacia del titolo custodiale per il reato associativo, anche con-siderato che la misura cautelare è venuta meno in parte qua unicamente in ragionedel decorso dei termini di legge e non già per la caducazione dei presupposti ge-netici della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari.2. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali (art. 616 cod. proc. pen.). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 13/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]